Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
Istituzione e finalità della Riserva
1. Ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 28 giugno 1994, n.28, è istituita con la presente legge la Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” il cui territorio ricade interamente nel Comune di Montalbano Jonico e comunque secondo la perimetrazione georeferita in allegato.
2. Nell’ambito dei principi generali di cui all’art. 1 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28, nonché degli articoli 4 e 7 della medesima legge, l’istituzione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico” ha le seguenti specifiche finalità:
a) tutelare e conservare le caratteristiche paesaggistiche, geomorfologiche, geologiche, stratigrafico-paleontologiche e vegetazionali del territorio;
b) sorvegliare e garantire il processo naturale di evoluzione del paesaggio, caratterizzato da versanti collinari la cui azione erosiva ha dato luogo a tipiche forme calanchive avente profilo trasversale a “V” e geometria “radiale” o a “pettine”, separate da modesti crinali a lama di coltelli e da guglie aguzze, nonchè da fenomeni di erosione pseudo carsica ipogea, le cui forme sono date da inghiottitoi e da canali sotterranei;
c) salvaguardare le principali associazioni fossilifere costituite da invertebrati quali foraminiferi bentonici e molluschi, oltre che da otoliti, piccole concrezioni calcaree dell’apparato stato-acustico dei pesci, resti di decapodi (granchi), di echini e briozoi, nonché da concentrazioni conchigliari;
d) preservare l’unità litostratigrafica siltoso-argillosa della zona e gli affioramenti presenti nell’area dati nella parte inferiore e media, da silt argillosi e argille siltose in banchi e strati di spessore variabile dal centimetro al metro e nella parte sommitale da sabbia fine alternata ad argille siltose e depositi sabbiosi-conglomeratici costieri correlabili ai depositi marini terrazzati;
e) proteggere le specie vegetali tipiche dell’area naturale data da praterie steppiche a base di classi di copertura (fino a 20%) che si rinvengono su versanti a media acclività con esposizioni meridionali, nonchè popolamenti vegetali dati da specie alo-nitrofile su versanti con maggiore acclività;
f) proteggere le specie animali ricostituendo i loro habitat, i luoghi di sosta per la fauna selvatica migratoria e reintroducendo quelle in via di estinzione;
g) favorire l’attività scientifica, culturale e didattica promuovendo iniziative atte a suscitare interesse e rispetto per gli ambienti naturali;
h) promuovere e incentivare l’attività di agricoltura integrata o biologica ad alto livello qualitativo sulle aree agricole ricomprese nella riserva e nelle aree contigue alle stesse.
3. I confini della Riserva sono delimitati da cartelli segnaletici, da collocarsi in modo visibile lungo il perimetro dell'area entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge da parte dell'Amministrazione provinciale di Matera, recanti la scritta “Regione Basilicata - Provincia di Matera - Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”. I cartelli segnaletici sono di due modelli: l’uno di dimensioni in formato A3 indicante la delimitazione dei confini; l’altro, di formato A0, indicante una descrizione sintetica delle caratteristiche naturalistiche e del geosito.
Art. 2
Norme di tutela
1. Sull’intero territorio della riserva è espressamente vietato:
a) ai fini della tutela degli elementi naturalistici, la raccolta e l’asportazione di materiali inerti, minerali organismi vegetali o animali vivi o morti o di loro parti se non per documentate esigenze di studio autorizzate dall'ente di gestione della riserva, fatti salvi gli interventi gestionali ed il restauro ambientale effettuati dall'organismo gestore;
b) il transito fuori dalle strade e dei sentieri segnalati ed in particolar modo l'uso di qualsiasi mezzo motorizzato fuoristrada; sono esclusi dal divieto i mezzi di soccorso ed antincendio ed i mezzi impiegati sui terreni agricoli durante i lavori agricoli, e l’accesso ai fondi agricoli da parte dei proprietari;
c) il campeggio sotto qualsiasi forma e l’accensione dei relativi fuochi se non regolamentati dagli strumenti di gestione;
d) l’esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva;
e) l’apertura di cave e discariche;
f) la prospezione, la ricerca e l'estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
g) l’apertura di nuove strade e l'allargamento di quelle esistenti ad esclusione dell’adeguamento delle strade statali e provinciali;
h) l’impiego nell'attività agro silvo pastorale di sostanze chimiche di sintesi costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
i) il pascolo ed il transito del bestiame sulle aree di proprietà pubblica e sulle aree boscate;
l) la bruciatura delle stoppie in qualsiasi periodo dell'anno;
m) l’apposizione di cartelli o manufatti pubblicitari, con esclusione della segnaletica connessa alla riserva naturale e di quella viaria ordinaria.
2. Il Programma di gestione territoriale della Riserva, di cui al successivo art. 4, nell'ambito della normativa generale del vigente P.T.P., specificherà meglio gli interventi consentiti volti al conseguimento delle finalità istitutive della stessa.
Art. 3
Gestione della Riserva
1. La gestione della Riserva Naturale Speciale “Calanchi di Montalbano Jonico”, in applicazione dell'art. 15 della l.r. n. 28/1994, è delegata alla Amministrazione provinciale di Matera che redige il Programma di gestione della riserva, lo trasmette alla Regione per l’approvazione.
La gestione operativa può essere svolta dal Comune di Montalbano Jonico previa intesa con l’Amministrazione provinciale di Matera.
2. L’Ente Provincia esercita le funzioni amministrative secondo il disposto di cui all’art. 19 del testo unico degli Enti Locali.
3. Le Amministrazioni di cui al comma 1, per la gestione della Riserva si avvalgono della consulenza tecnica e scientifica dell'Ufficio regionale preposto e del Comitato Scientifico Regionale per l'ambiente di cui alla l.r. 28/94, art. 11.
Art. 4
Programma di gestione territoriale della Riserva
1. La gestione territoriale della Riserva è eseguita mediante specifico programma (piano) di gestione e regolamenti applicativi. Il Programma di gestione territoriale della riserva, con validità quinquennale deve essere aggiornato, o integrato, o riprogettato, individua gli interventi volti al conseguimento delle finalità istitutive della Riserva ed in particolare:
a) individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione ambientale e del passaggio necessari ad assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;
b) indica le aree ed i beni da acquisire in proprietà pubblica;
c) indica norme ed indirizzi per la elaborazione del piano di gestione forestale e le norme ed indirizzi relativi alle attività agricole;
d) individua il sistema di attrezzature, impianti e servizi;
e) concorda gli interventi per la prevenzione degli incendi con gli organi competenti;
f) indica il programma dell'attività di sorveglianza ed applicazione del principio di tutela;
g) regolamenta l’accesso, le modalità di fruizione e l’esercizio delle attività consentite ivi comprese le attività didattiche, di studio e di osservazione naturalistica.
2. I suddetti interventi saranno puntualmente riportati su idonea cartografia in scala non inferiore a 1:10.000.
3. L’Amministrazione provinciale provvederà ad elaborare il Programma di gestione integrato da regolamenti applicativi, di intesa con il comune di Montalbano Jonico, adottandolo entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
4. La delibera di adozione diventa esecutiva a seguito della relativa affissione agli Albi pretori della Provincia e del Comune territorialmente interessato dove chiunque potrà prenderne visione per trenta giorni e presentare eventuali osservazioni.
5. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale, secondo il disposto di cui all’art. 11 della l.r. 28/94, può pronunciarsi in ordine alla rispondenza del Programma ai criteri ed indirizzi della programmazione regionale in materia di aree protette indicando le eventuali modifiche da apportare a tal fine.
6. Il Programma è approvato in via definitiva dalla Amministrazione Provinciale entro i successivi trenta giorni. L’atto di approvazione motiva espressamente le determinazioni assunte in ordine alle osservazioni ed alla eventuale pronuncia della Giunta Regionale. La Regione, in assenza della redazione del programma di gestione, come disciplinato dal presente articolo, si sostituisce all’Ente gestore e procede alla redazione, adozione ed approvazione dello stesso.
7. Il Programma è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
Art. 5
Gestione ed acquisizione di beni immobili
1. La gestione del patrimonio forestale e degli immobili ricadenti nell’area della Riserva, di proprietà della Regione e degli Enti territorialmente interessati, necessari alla funzionalità ed all’attività gestionale della Riserva, è operata in modo unitario dalla Amministrazione Provinciale, previa intesa con le Amministrazioni interessate.
2. L’acquisizione di terreni ed immobili è disciplinata dall’art. 25 della L.R. n. 28/1994 la cui applicazione si estende anche alle Riserve.
3. I terreni ed i beni immobili, comunque acquisiti dall’Ente Regione o Provincia, fanno parte del patrimonio indisponibile dell’Ente acquirente.
Art. 6
(Programma di spesa)
1. Entro il 31 maggio di ogni anno, l’Ente gestore predispone ed approva un programma di spesa, relativo al programma di gestione nell’ambito del proprio stanziamento destinato alla gestione della Riserva, inviandolo preliminarmente all’Ufficio competente della Regione Basilicata per le verifiche di competenza in applicazione della L.R. 28/94.
Art. 7
(Misure di incentivazione)
1. Per i territori compresi nel perimetro della Riserva Regionale si applicano le misure di incentivazione previste dall’art. 23 della L.R. 28/6/1994 n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la realizzazione, anche da privati, nell’area della Riserva degli interventi previsti nel programma di gestione relativi alle opere di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo, alle opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili, ed alle attività culturali e formative nei campi di interesse delle riserve, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali, regionali e comunitari.
Art. 8
Vigilanza
1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull’amministrazione della Riserva ai sensi del 1° comma dell’art. 27 della l.r. n. 28/94.
2. A tale scopo l’Amministrazione provinciale invia alla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività di gestione svolta in attuazione della presente legge.
Art. 9
Sorveglianza
1. La sorveglianza sul territorio della Riserva e sulla osservanza dei divieti ed obblighi imposti dalla presente legge è affidata:
a) agli agenti di polizia provinciale e locale, alle guardie di caccia e pesca provinciali ed al Corpo Forestale dello Stato;
b) a guardie volontarie, coordinate dall’Ente gestore, di associazioni riconosciute aventi come finalità la tutela del patrimonio culturale ed ambientale, alle quali sia attribuita la qualifica di guardia giurata secondo le norme di pubblica sicurezza.
Art. 10
Sanzioni
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, al Programma di gestione ed al regolamento/i applicativi della Riserva, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie che devono essere comminate in rapporto alle normative vigenti per le specifiche materie.
2. In caso di violazione di altre disposizioni dell’Ente gestore della Riserva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000,00 a euro 500.000,00.
3. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti, il Presidente della Provincia, ove sia esercitata un’attività in difformità dalla presente legge, dal Programma di gestione e dal regolamento/i della Riserva, dispone l’immediata sospensione dell’attività medesima e ordina il ripristino e la eventuale ricostituzione di specie animali e vegetali, a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell’impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzioni e trasformazioni di opere.
4. Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 31 della Legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e s.m.i., all’art. 29, commi 2 e 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Art. 11
Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modifiche e nella legge regionale 28 giugno 1994 n. 28, in quanto compatibili.
Art. 12
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.