Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge provvede alla razionalizzazione del complesso normativo regionale mediante l’abrogazione espressa di leggi e regolamenti regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.
ARTICOLO 2
(Abrogazione di leggi e regolamenti regionali)
1. Sono o rimangono abrogate le leggi regionali e i regolamenti regionali elencati nell’allegato A alla presente legge.
2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alle disposizioni medesime.
3. Restano fermi gli effetti delle abrogazioni implicite di disposizioni regionali, non comprese nell’allegato A alla presente legge, che si fossero comunque prodotti ai sensi dell’articolo 15 (“Abrogazione delle leggi”) delle disposizioni sulla legge in generale che precedono il codice civile.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 27 gennaio 2010
LORENZETTI