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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 3
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2008 in materia di tutela dell’ambiente.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Capo I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIDEIUSSIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


ARTICOLO 1

Modifica all’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18)


1. Il primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è sostituito dal seguente: "1. I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono: a) la Regione, nei limiti previsti dall’articolo 9; b) gli enti locali territoriali; c) gli enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i consorzi pubblici e le comunità montane; d) le società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico; e) i gestori individuati quali affidatari del servizio idrico integrato dalle autorità d’ambito di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche).".


ARTICOLO 2

(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 18/1984)


1. Il primo comma dell’articolo 12 della l.r. 18/1984 è sostituito dal seguente: "1. La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali o nei programmi pluriennali degli interventi attuativi dei piani d’ambito approvati dalle autorità d’ambito di cui alla l.r. 13/1997 da finanziarsi attraverso l’accensione di mutuo con: a) prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui all’articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia; b) contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale.". 2. Dopo il primo comma dell’articolo 12 della l.r. 18/1984, sono inseriti i seguenti: "1 bis. Gli interventi dei programmi pluriennali attuativi dei piani d’ambito che possono fruire delle incentivazioni di cui al comma 1 sono individuati d’intesa tra la Regione e le autorità d’ambito, sentiti i comuni interessati, nel rispetto degli obiettivi individuati all’interno della pianificazione regionale di settore e sono accompagnati da una analisi economico-finanziaria che ne certifica il loro ammortamento con i proventi derivanti dalle tariffe del servizio idrico. 1 ter. La Regione, al fine di garantire la correttezza della tariffazione, promuove adeguate attività di verifica.". ARTICOLO 3 (Modifica all’articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44) 1. Il comma 2 dell’articolo 58 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, relativa all’attuazione del decreto legislativo 112/1998, è sostituito dal seguente: "2. Sono altresì trasferite agli enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell’autorità d’ambito, le funzioni inerenti l’approvazione dei progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell’ambito territoriale di competenza.".


Capo II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CANONI PER L'IMBOTTIGLIAMENTO DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE


ARTICOLO 4

(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14)


1. L’articolo 7 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l’anno 2006), come sostituito dall’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22 è sostituito dal seguente: "Art. 7. (Concessione acque minerali e di sorgente) 1. Per l’anno 2007 è prevista, a carico del titolare di concessione di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento, la corresponsione, a favore dell’Amministrazione regionale, di un canone annuo posticipato pari ad 0,70 euro per ogni 1.000 litri di acqua minerale e di sorgente imbottigliata comprese le bibite confezionate con le suddette acque. 2. Dal 1° gennaio 2008 il canone di cui al comma 1, indicizzato secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 4, è dovuto ai comuni e alle comunità montane sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria e alla Regione secondo la seguente suddivisione: 35 per cento ai comuni, 35 per cento alle comunità montane e 30 per cento alla Regione. Se il territorio sul quale è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o insiste la concessione mineraria non ricade in alcuna comunità montana il canone di cui al presente articolo è dovuto per il 70 per cento al comune e per il 30 per cento alla Regione. 3. La quota del canone di cui al presente articolo, dovuta al comune sul cui territorio è ubicato lo stabilimento di imbottigliamento o il cui territorio è interessato da una concessione mineraria, è ridotta in relazione ad eventuali contributi previsti in convenzioni tra i comuni e le imprese concessionarie o sub-concessionarie. 4. Al fine di conseguire la più ampia semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, la Giunta regionale emana con proprio regolamento la disciplina dei canoni di imbottigliamento con la definizione: a) delle modalità di aggiornamento, versamento, introito, controllo e devoluzione ai comuni e comunità montane beneficiari della quota loro spettante eventualmente compensativa rispetto a convenzioni in essere; b) della riduzione del 50 per cento per la quota parte di acqua imbottigliata in contenitori di vetro; c) della disciplina del canone di imbottigliamento in caso di esercizio delle concessioni minerarie da parte degli enti locali.". 2. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati dai concessionari di acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento relativi alla produzione dell’anno 2007.


Capo III.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENERGIA


ARTICOLO 5

(Disciplina degli interventi per la razionale gestione delle risorse energetiche)


1. Al fine di assicurare lo sviluppo di una politica energetica coerente alle esigenze della società, della tutela ambientale e della salute dei cittadini e di consentire il migliore utilizzo dei sostegni economici introdotti per ottenere una più razionale gestione delle risorse energetiche e lo sviluppo delle fonti rinnovabili, la Giunta regionale adotta uno o più regolamenti per la disciplina delle procedure amministrative per la realizzazione dei relativi impianti, nonché per la definizione delle disposizioni necessarie a garantire la loro sostenibilità ambientale, sulla base dei seguenti principi: a) compatibilità degli interventi con l’esigenza di garantire per le generazioni future l’integrità del patrimonio ambientale e in particolare delle risorse naturali; b) conseguimento di una maggior efficienza energetica degli impianti e degli involucri edilizi, nonché la razionalizzazione dei consumi di energia; c) significativo incremento dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, graduato in funzione del loro impatto ambientale e sociale; d) semplificazione delle procedure e contenimento dei tempi di conclusione dei procedimenti.


ARTICOLO 6

(Modifica all’articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13)


1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia) è sostituito dal seguente: "4. I soggetti di cui al comma 1 acquisiscono il bollino verde presso la provincia o presso le associazioni di categoria. Le caratteristiche e le modalità di trasmissione del bollino verde sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera k).".


Capo IV.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE


ARTICOLO 7

(Sanzioni amministrative in materia di uso sostenibile e tutela delle acque)


1. In caso di inosservanza delle disposizioni in materia di utilizzazione delle acque pubbliche si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 50,00 euro a 250,00 euro in caso di uso domestico eccedente i quantitativi previsti, come definiti dai regolamenti regionali vigenti; b) da 1.500,00 euro a 6.000,00 euro, in caso di violazione delle prescrizioni concernenti l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, o l’obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni; c) da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro per l’inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell’obbligo di rilascio a valle dell’opera di presa del deflusso minimo vitale; d) da 2.500,00 euro a 10.000,00 euro per l’inosservanza delle prescrizioni sancite dal disciplinare di concessione, dalla licenza di attingimento o dall’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee; e) da 3.000,00 euro a 10.000,00 euro in caso di inosservanza agli obblighi di ripristino dei luoghi e di rimozione delle opere della derivazione derivanti dalla cessazione dell’utenza; f) da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro in caso di costruzione o variazione delle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell’acqua in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste; g) da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro, in caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo, o concessorio dell’autorità concedente. 2. Nei casi di particolare tenuità le sanzioni di cui al comma 1 sono ridotte ad un quinto. 3. Nel caso di esercizio di una derivazione o di una utilizzazione di acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, l’autorità concedente dispone la cessazione dell’utenza abusiva ed il contravventore è tenuto al pagamento, oltre che della sanzione amministrativa di cui al comma 1, lettera g), di una somma pari ai canoni non corrisposti. L’autorità concedente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessariecautele, può eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purché l’utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme dettate dai regolamenti regionali in materia di utilizzazione agronomica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 6.000,00 euro. Nei casi di particolare tenuità la sanzione di cui al presente comma è ridotta ad un quinto. 5. In caso di costruzione di opere che consentono la comunicazione tra le falde profonde e la falda freatica si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000,00 euro a 20.000,00 euro.


ARTICOLO 8

(Temperamento del regime sanzionatorio)


1. Nei casi di violazioni punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7, ad esclusione di quelle previste al comma 1, lettera g) che non diano luogo a danni irreversibili per l’ambiente, o per la salute pubblica, l’addetto al controllo indica nel verbale di accertamento le carenze riscontrate, le prescrizioni e i tempi di adeguamento necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni violate. 2. Fermo restando l’obbligo del rispetto entro i tempi stabiliti delle prescrizioni contenute nel verbale di accertamento delle violazioni di cui al comma 1, tale documento non costituisce atto di avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ed è trasmesso in copia all’autorità di controllo. 3. Decorsi i termini prescritti per l’adeguamento alle disposizioni violate, l’autorità di controllo dispone la verifica sull’ottemperanza alle prescrizioni e, ove accerti l’inosservanza anche parziale delle prescrizioni, avvia il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, fermo restando l’obbligo di adeguamento alle disposizioni violate. 4. Nelle fattispecie di cui al comma 1, qualora l’addetto al controllo accerti una violazione consistente nell’adempimento di un obbligo eseguito successivamente ai termini previsti, non si dà luogo all’avvio del procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa ove l’adempimento sia intervenuto spontaneamente prima dell’accertamento.


ARTICOLO 9

(Pagamento in misura ridotta e aggiornamento delle sanzioni)


1. In conformità all’articolo 135, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), alle sanzioni amministrative pecuniarie previste all’articolo 7 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). 2. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione media nazionale, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. 3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata ai sensi del comma 2 è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.


Capo V.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI STRUMENTALI DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI


ARTICOLO 10

(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36)


1. L’articolo 8 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) come modificato dall’articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4, è sostituito dal seguente: "Art. 8. (Controllo atti) 1. Per l’esercizio delle attività regionali di programmazione, coordinamento e vigilanza giuridica, finanziaria e strategica, gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall’adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera d): a) gli atti di programmazione economico-sociale; b) i bilanci di previsione, le variazioni e l’assestamento di bilancio, il conto consuntivo; c) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie; d) la relazione annuale sull’attività svolta dall’ente di cui all’articolo 41 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette ’’Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia ’’) da inviare entro il 30 marzo dell’anno successivo; e) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione; f) i pareri rilasciati nell’ambito dei procedimenti amministrativi relativi alla realizzazione di opere o interventi nell’area protetta. 2. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali. A tal fine gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali trasmettono alla Regione l’elenco mensile delle deliberazioni degli organi e delle determinazioni dirigenziali.3. Sono sottoposti al controllo di legittimità, quando, entro dieci giorni dall’affissione all’albo gli enti strumentali di gestione delle aree protette regionali, ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate almeno un quarto dei membri del consiglio direttivo: a) gli atti relativi ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, nei limiti delle illegittimità denunciate; b) gli atti ritenuti viziati di incompetenza o assunti in contrasto con gli atti fondamentali del consiglio direttivo. 4. La richiesta di controllo di cui al comma 3 sospende l’esecutività degli atti trasmessi. 5. Ove, a seguito dell’attività di controllo di cui al comma 3, siano riscontrati vizi di legittimità gli atti sono annullati con motivato provvedimento del dirigente della struttura regionale competente. 6. Ai fini dello snellimento e dell’economicità nella gestione dei flussi documentali sono definite procedure per la trasmissione e la verifica degli atti in formato digitale. 7. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in sede di vigilanza in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 12/1990.".


Capo VI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI


ARTICOLO 11

(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24)


1. La lettera c) del comma 7 dell’articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente: "c) nelle aree, individuate dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ricadenti all’interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all’articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;".


ARTICOLO 12

(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/2007)


1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente: "1. La raccolta dei funghi epigei spontanei di cui all’articolo 2 è consentita previa autorizzazione avente validità sul territorio regionale, salvo diversa disposizione degli organismi di gestione delle aree protette e dei siti costituenti la rete Natura 2000 emanata ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera c).". 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 24/2007 è inserito il seguente: "1 bis. In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di autorizzazione, fermi restando i disposti di cui all’articolo 2.".


ARTICOLO 13

(Modifica all’articolo 10 della l.r. 24/2007)


1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 24/2007 è sostituita dalla seguente: "a) per le violazioni dell’articolo 2, comma 1, in caso di superamento dei limiti consentiti si applica la sanzione pecuniaria di 30,00 euro per ogni 500 grammi di funghi epigei spontanei raccolti in eccedenza alla quantità consentita.".


Capo VII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCHI NATURALI


ARTICOLO 14 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 60) 1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale), come sostituita dall’articolo 4 della legge regionale 20 novembre 2002, n. 28, ampliativa delle competenze dell’ARPA, è sostituita dalla seguente: "a) al controllo dei fattori fisici, chimici e biologici rilevanti ai fini della prevenzione, nonché della riduzione o eliminazione dell’inquinamento acustico, dell’aria, delle acque e del suolo; al controllo sull’igiene dell’ambiente, sulle attività connesse all’uso pacifico dell’energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni; allo studio, all’analisi e al controllo dei fattori geologici, meteorologici, idrologici e nivologici per la tutela dell’ambiente nonché per la previsione finalizzata alla prevenzione dei rischi naturali, ivi compresa la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;".


ARTICOLO 15

(Modifiche all’articolo 63 della l.r. 44/2000)


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente: "b) supporto geologico-tecnico, verifica e valutazione degli studi redatti a corredo degli strumenti di pianificazione di governo del territorio regionale, provinciale e locale, con particolare riferimento all’individuazione delle aree esposte a pericolosità ed a rischio idrogeologico, delle aree dissestabili e alla connessa definizione di vincoli e limitazioni all’uso del suolo nonché di misure cautelari nelle aree colpite da calamità naturali o connotate da alta vulnerabilità;". 2. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 44/2000, è sostituita dalla seguente: "c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico; definizione di criteri ed indirizzi per la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito e per la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica;". 3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 63 della l.r. 44/2000, sono aggiunte le seguenti: "b bis) vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche ai sensi della parte II, capo IV, sezione II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); b ter) espressione dei pareri di cui all’articolo 89 del d.p.r. 380/2001.".


ARTICOLO 16

(Competenze in merito ai pareri sugli elaborati geologici a corredo del piano regolatore generale)


1. Il parere sugli elaborati di carattere geologico a corredo del piano regolatore generale e delle sue relative varianti, previsto all’articolo 31 ter, comma 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) in capo all’ARPA, è espresso dalla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.


ARTICOLO 17

(Disposizioni transitorie)


1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, informata la commissione consiliare competente, effettua la ricognizione: a) delle funzioni attribuite alla competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 63 della l.r. 44/2000, come modificato dall’articolo 15 della presente legge, stabilendo la data di effettiva decorrenza dell’esercizio delle medesime; b) del personale che svolge le funzioni di cui alla lettera a), distinguendo tra il personale regionale assegnato all’ARPA e il personale dipendente dell’ARPA; c) delle risorse strumentali e finanziarie, ivi compresa la quota parte di finanziamento sostitutivo, attribuite all’ARPA per l’esercizio delle funzioni di cui alla lettera a). 2. Dalla data di inizio dell’esercizio delle funzioni regionali cessa l’assegnazione funzionale all’ARPA del personale regionale di cui al comma 1. A tale personale, per lo svolgimento delle attività già esercitate presso l’ARPA, continua ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento, ivi compreso quello relativo ad incarichi afferenti all’area delle posizioni organizzative in atto, fino alla scadenza prevista per gli analoghi incarichi del personale regionale. Per il personale dirigenziale si applicano le norme di garanzia previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 3. Al personale funzionalmente assegnato all’ARPA per lo svolgimento delle attività già svolte dalla soppressa Direzione regionale Servizi tecnici di prevenzione e di cui l’ARPA conserva la competenza per effetto dell’articolo 3, comma 1 lettera a) della l.r. 60/1995, come modificato dall’articolo 14 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 11 della l.r. 28/2002. 4. Al fine di garantire la continuità dell’esercizio delle funzioni, il personale dipendente dell’ARPA di cui al comma 1, lettera b), è assegnato alla Regione. 5. Transitoriamente, fino all’avvenuto trasferimento dall’Arpa alla Regione del personale addetto alla predisposizione dei pareri di cui all’articolo 16, comma 1 tali pareri continuano ad essere espressi dall’ARPA.


Capo VIII.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO


ARTICOLO 18

(Modifica all’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32)


1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137") è inserito il seguente periodo: "; fino alla costituzione di tali commissioni la competenza per il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche è in capo alla Regione.".


ARTICOLO 19

(Modifica all’articolo 7 della l.r. 32/2008)


1. Al comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 32/2008 è inserito il seguente periodo: "; fino alla costituzione di tale commissione il parere è espresso dalla commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.". Capo IX. DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 20

(Abrogazioni)


1. Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6; b) l’articolo 6 della legge regionale 29 novembre 1996, n. 88 (Disposizioni in materia di piccole derivazioni di acqua pubblica); c) la lettera c) dell’articolo 64 della l.r. 44/2000; d) gli articoli 2 e 4 della l.r. 28/2002; e) l’articolo 9 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, modificativo dell’articolo 13 della l.r. 22/1996; f) l’articolo 20 della l.r. 4/2005 modificativo dell’articolo 8 della l.r. 36/1992; g) l’articolo 15 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, sostitutivo dell’articolo 7 della l.r. 14/2006; h) l’articolo 4 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, relativo all’applicazione dell’articolo 15 della l.r. 22/2007.


Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 gennaio 2009

Mercedes Bresso


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