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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 27 gennaio 2009, n. 1
Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Oggetto)


1. La Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria, già istituita con la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14 (Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria»), che assume, con la presente legge, la nuova denominazione di “Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell’Umbria - Sviluppumbria S.p.A.”, di seguito Sviluppumbria S.p.A., è una società a capitale interamente pubblico, a prevalente partecipazione regionale, che opera a favore della Regione e degli altri soci pubblici ai sensi della vigente normativa in materia di “in house providing”.
2. La Regione e i soci pubblici partecipanti al capitale esercitano su Sviluppumbria S.p.A. un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso forme di controllo congiunto, le cui modalità sono definite da una convenzione di diritto pubblico stipulata tra tutti i soci. La convenzione disciplina, altresì, le modalità di costituzione, il funzionamento e le competenze degli organi sociali, le modalità di indirizzo e sorveglianza,
nonché la contribuzione dei soci alle attività della società stessa.
3. La convenzione di cui al comma 2 è stipulata entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 2
(Finalità)


1. Sviluppumbria S.p.A. opera per lo sviluppo economico e per la competitività del territorio in coerenza con le politiche e gli atti di programmazione della Regione.
2. Sviluppumbria S.p.A. realizza la propria missione in particolare mediante:
a) elaborazione ed attuazione di programmi e misure di sostegno e promozione dello sviluppo nell’ambito della programmazione regionale;
b) elaborazione ed attuazione di progetti di sviluppo locale come previsto dalla legge
regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);
c) animazione economica e a supporto dell’attuazione di misure di politiche regionali di
sviluppo con particolare riferimento a quelle dell’innovazione e dell’internazionalizzazione;
d) attività connesse ai progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale della Regione;
e) attività connesse alle politiche preventive per evitare crisi settoriali e/o aziendali.
3. La Sviluppumbria S.p.A. è, altresì, società di partecipazione della Regione nelle
iniziative strategiche e funzionali allo svolgimento delle funzioni previste. Gli altri soci
possono, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, attribuire analoghe
funzioni alla stessa. I soci che si avvalgono della società mettono a disposizione le relative risorse.
4. Sviluppumbria S.p.A. svolge in particolare attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli enti pubblici soci attraverso:
a) l’amministrazione e la gestione delle risorse attribuite dalla Regione e dagli enti soci
per lo sviluppo economico regionale;
b) l’attività di consulenza e assistenza a favore della Regione e degli enti soci;
c) la collaborazione alla progettazione e nella attuazione delle politiche di sostegno alla
competitività del territorio e del sistema delle imprese dell’Umbria;
d) il supporto tecnico a progetti di investimento e di sviluppo territoriale promossi dalla
Regione;
e) il supporto alla creazione di impresa con particolare riferimento alle imprese femminili,
giovanili e del terzo settore;
f) l’attrazione di investimenti esogeni e attività connesse ai progetti di cooperazione
internazionale allo sviluppo, decentrata e transnazionale;
g) l’attività di monitoraggio e prevenzione delle crisi settoriali e di impresa;
h) la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Regione e degli altri soci con esclusione delle attività di manutenzione dello stesso;
i) lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione,
progettazione, attuazione, di istruttoria e strumentale, connessa a quelle sopra indicate o specificamente affidate dalla Regione o dai soci.


ARTICOLO 3
(Rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci)


1. I rapporti tra Sviluppumbria S.p.A. e i soci, per lo svolgimento delle attività conferite,
affidate o cofinanziate, sono disciplinati da apposita convenzione che ne definisce finalità e contenuti di gestione e controllo.


ARTICOLO 4
(Indirizzi regionali e piano di attività)


1. La Giunta regionale e gli altri soci partecipanti, sulla base della convenzione di cui
all’articolo 1, comma 2, con proprio provvedimento:
a) adottano indirizzi ed approvano il conseguente piano di attività di Sviluppumbria S.p.A.;
b) verificano lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, anche sotto il profilo
dell’efficacia, efficienza ed economicità;
c) definiscono i criteri e le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse assegnate
in relazione ad attività cofinanziate ovvero affidate per la realizzazione di specifici
progetti.
2. Sviluppumbria S.p.A. presenta ogni anno alla Giunta regionale ed agli altri soci:
a) entro trenta giorni dalla loro approvazione i bilanci di esercizio, corredati da una
relazione sulla gestione, redatti ai sensi dell’articolo 2423 e seguenti del codice civile;
b) entro il mese di settembre, una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo realizzate e/o previste nel corso dell’esercizio.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i documenti di cui al comma 2,
unitamente alle valutazioni circa la rispondenza dei risultati evidenziati agli indirizzi
regionali.
4. Sviluppumbria S.p.A. può collaborare con enti, istituti e organismi che abbiano scopi
analoghi o affini al proprio, anche in ambito interregionale ed europeo.


ARTICOLO 5
(Funzioni di valorizzazione del patrimonio della Regione)


1. Le funzioni di valorizzazione e gestione del patrimonio immobiliare della Regione
attribuite a RES S.p.A., costituita con deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2001, n. 343, sono conferite a Sviluppumbria S.p.A..
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti i conseguenti atti necessari, anche di natura societaria, ivi compresi quelli di liquidazione e fusione, entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, garantendo la necessaria continuità di gestione e l’efficacia dell’attività conferita.
3. Sviluppumbria S.p.A. succede in tutti i rapporti attivi e passivi di RES S.p.A. anche per quanto attiene il personale.


ARTICOLO 6
(Immobilizzazioni materiali e partecipazioni societarie)


1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A. presenta alla Giunta regionale una ricognizione delle immobilizzazioni materiali e delle partecipazioni societarie detenute, riclassificandole in:
a) strategiche e funzionali alla missione attribuita a Sviluppumbria S.p.A. con la presente
legge;
b) da trasferire alla Regione e/o ad altri enti o organismi regionali;
c) da alienare.
2. La Giunta regionale in esito a quanto previsto al comma 1, anche modificando l’imputazione delle immobilizzazioni e delle partecipazioni proposte, adotta un piano operativo che prevede tempi e modalità per l’assegnazione e la gestione delle categorie patrimoniali di cui al comma 1.
Con il medesimo atto la Giunta regionale dispone in ordine ad eventuali ulteriori
partecipazioni già intestate alla Regione, agenzie o società regionali. Di tale provvedimento data informazione al Consiglio regionale.


ARTICOLO 7
(Consiglio di amministrazione e Collegio sindacale)


l. La Regione e gli altri soci, con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo
1, comma 2 nominano i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale di Sviluppumbria S.p.A.. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri di cui tre, compreso il Presidente, nominati dalla Regione. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi di cui due, compreso il Presidente, nominati dalla Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).


ARTICOLO 8
(Statuto)


l. Il Consiglio di amministrazione di Sviluppumbria S.p.A., acquisito il parere vincolante
della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sottopone all’Assemblea dei soci il nuovo statuto societario conforme alla presente legge, per l’approvazione.


ARTICOLO 9
(Struttura del capitale sociale)


l. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese) così come sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2008 in materia di entrate e di spese), è autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari a determinare la struttura del capitale sociale di Sviluppumbria S.p.A. di cui all’articolo 1, comma 1, ivi compreso l’utilizzo di crediti relativi a fondi assegnati in gestione a Sviluppumbria S.p.A..


ARTICOLO 10
(Organizzazione)


1. Sviluppumbria S.p.A. in relazione alla differente natura delle funzioni esercitate si
articola in divisioni e deve comunque attuare una distinta evidenziazione gestionale e
contabile in relazione alle poste patrimoniali afferenti specifici soci e categorie
patrimoniali.
2. Le funzioni di valorizzazione del patrimonio immobiliare già svolte dalla società RES
S.p.A. sono oggetto di distinta evidenziazione ed organizzazione.


ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)


1. La Regione contribuisce annualmente al programma di attività della Sviluppumbria S.p.A. mediante stanziamenti di cui alla U.P.B. 08.2.009 del bilancio regionale.
2. Il contributo è attribuito con delibera della Giunta regionale, in esito agli adempimenti
di cui all’articolo 4, comma 1 e di norma entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio.


ARTICOLO 12
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 26 febbraio 1973, n. 14;
b) 15 novembre 1973, n. 40;
c) 27 gennaio 1995, n. 2;
d) 9 giugno 1999, n. 12.


ARTICOLO 13
(Norma transitoria)


1. Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono in carica fino alla elezione dei nuovi organi che comunque deve avvenire entro trenta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 1, comma 2.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 27 gennaio 2009
LORENZETTI


Nota all’art. 1, comma 1:
? La legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, recante “Costituzione della S.p.A. denominata «Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria»”, è pubblicata nel B.U.R. 28 febbraio 1973, n. 6.
Nota all’art. 2, comma 2, lett. b):
? La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale - Unione Europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.
Nota all’art. 4, comma 2, lett. a):
? Si riporta il testo dell’art. 2423 del codice civile:
«2423. Redazione del bilancio.
Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e
corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico
dell’esercizio.Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Il bilancio deve essere redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro.».
Nota all’art. 7:
? Il testo dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante
“Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16), è il seguente:
«Art. 2 Competenze in materia di nomine e designazioni.
Omissis.
2. Sono comunque attribuite al Consiglio regionale tutte le nomine e designazioni riservate alla Regione dei membri dei collegi di revisione contabile comunque denominati.
Omissis.».
Nota all’art. 9:
? Il testo dell’art. 5, comma 1, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante
“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese”
(pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), come modificato dalla legge
regionale 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:
«Art. 5 Partecipazioni regionali.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è
autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo
scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali,
anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi, dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.
Omissis.».
Note all’art. 12:
? Per la legge regionale 26 febbraio 1973, n. 14, si veda la nota all’art. 1, comma 1.
? La legge regionale 15 novembre 1973, n. 40, recante “Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria.
Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della Società”, è
pubblicata nel B.U.R. 20 novembre 1973, n. 39.
? La legge regionale 27 gennaio 1995, n. 2, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle LL.RR. 26 febbraio 1973, n. 14 - Costituzione della S.p.A. denominata Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria - e 15 novembre 1973, n. 40 - Società regionale per la promozione dello sviluppo economico dell’Umbria - Contributi della Regione per il finanziamento dei programmi di attività della società”, è pubblicata nel B.U.R. 1
febbraio 2006, n. 6.
? La legge regionale 9 giugno 1999, n. 12, recante “Politiche pubbliche a favore delle piccole e medie imprese in materia di promozione industriale, servizi finanziari, promozione e
diffusione dell’innovazione tecnologica e del trasferimento tecnologico - Definizione
indirizzi - Modificazione ed integrazione della L.R. 26 febbraio 1973, n. 14, come modificata dalla L.R. 27 gennaio 1995, n. 2”, è pubblicata nel B.U.R. 16 giugno 1999, n. 35.



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