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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 27 gennaio 2005, n. 5
“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata — Legge Finanziaria 2005”
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


ARTICOLO 1
Limite massimo di indebitamento


1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2005, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 78.897.525,18.
2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare per € 4.687.525,18 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG, per € 22.210.000,00 spese di investimento varie e per € 52.000.000,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Val D’Agri-Melandro-Sauro-Camastra non coperta dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della L. 28.12.1995 n. 549(royalties).
3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
4. Per gli anni 2006 e 2007 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 91.959.555,59 ed in € 25.900.000,00.


CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA


ARTICOLO 2
Esenzioni dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale


1. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli delle organizzazioni di volontariato e delle organizzazioni non governative di cui rispettivamente ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’art. 3 della L.R. 12.01.2000, n. 1 (Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione della L.R. n. 38/1993 e della L.R. n. 2/1997).
3. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA le organizzazioni non governative (ONG) riconosciute ai sensi dell’art. 28 della L. 26.02.1987, n. 49.
4. Il beneficio dell’esenzione di cui ai precedenti commi è riconosciuto dietro presentazione alla struttura regionale competente in materia tributaria di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo, nonché della copia del provvedimento di iscrizione nel registro di cui all’art. 3 della L.R. 12.01.2000, n. 1, ovvero della copia del decreto di riconoscimento di cui all’art. 28 della L.26.02.1987, n. 49. La presentazione dell’istanza comporta la sospensione dell’obbligo tributario.
5. L’esenzione decorre dal periodo tributario in corso all’atto della presentazione della relativa istanza
6. I beneficiari dell’esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all’esenzione, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.
7. La omessa comunicazione di cui al comma 6 del presente articolo comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.
8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.


ARTICOLO 3
Riscossione coattiva


1. Le disposizioni di cui alla L.R.3.12.1990, n. 33 sono sostituite dalle seguenti:
“Art. 1
1. La riscossione coattiva dei tributi regionali e dei crediti derivanti da sanzioni amministrative e tributarie, è effettuata mediante iscrizione a ruolo applicando le disposizioni di cui al Titolo I, capo II, e al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n. 237) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 2
1. Le procedure per la riscossione coattiva possono essere avviate previa constatazione di mancato adempimento di quanto notificato nell’atto di accertamento e nell’ordinanza ingiunzione di pagamento.
Art. 3
1. L’avviso di accertamento e l’ordinanza di ingiunzione di pagamento costituiscono titolo esecutivo e definitivo per l’avvio delle procedure di cui all’art. 1.”.


ARTICOLO 4
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi


1. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a regolamentare l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall’art. 3, commi da 24 a 40, della L. 28.12.1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) in relazione al tributo speciale per il deposito in discarica.
2. Il tributo speciale si applica ai rifiuti come definiti e classificati dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, compresi i fanghi palabili:
a) conferiti in discarica autorizzata;
b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
c) smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.
3. Le Amministrazioni provinciali competenti per territorio al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e d'impianti di incenerimento ai sensi dell’art. 31 della L.R. 2.02.2001 n. 6 (Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano), sono tenute a trasmettere, alla struttura regionale competente in materia tributaria, gli atti relativi alle nuove autorizzazioni, entro trenta giorni dal rilascio, nonché a comunicare le modifiche alle autorizzazioni in essere, entro lo stesso termine.
4. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto:
a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;
b) dal gestore dell'impianto di incenerimento per quei rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.
Il tributo è dovuto per gli impianti ubicati nel territorio della Regione e per ognuno di essi.
Il tributo è altresì dovuto:
a) da chiunque esercita l'attività di discarica abusiva;
b) da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, alle competenti strutture della Amministrazione provinciale.
5. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell'art. 12 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Con riferimento alla classificazione contenuta nell'art. 7 del D.Lgs 5.02.1997, n. 22, l'ammontare dell'imposta è determinata in:
a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, con esclusione di quelli previsti all'art. 3, comma 1, del Decreto Ministro dell'Ambiente 18 luglio 1996 (Ammontare dell’imposta unitaria dovuta per i rifiuti del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico smaltiti in discarica);
b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti del settore minerario e per gli altri rifiuti speciali;
c) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali;
d) Euro 7,00 la tonnellata per i restanti tipi di rifiuti.
Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per il coefficiente di correzione se stabilito.
Gli scarti e sovvalli di rifiuti tossici e nocivi e di rifiuti urbani e speciali, assimilati agli urbani, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di prima categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del presente comma 6, per i rifiuti di cui alle precedenti lettere c) e d).
Gli scarti e sovvalli dei rifiuti speciali, derivanti da operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio in impianti a tecnologia complessa, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche di seconda categoria tipo B e tipo C e di terza categoria, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del presente comma 6, per i rifiuti speciali di cui alla precedente lettera b).
I fanghi, anche palabili, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del presente comma 6, per i rifiuti speciali di cui alla precedente lettera b).
I rifiuti conferiti in impianti di incenerimento, senza recupero di energia, sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento di quella determinata ai sensi del presente comma 6, per gli altri rifiuti speciali di cui alla precedente lettera b) e di quelli di cui alle precedenti lettere c) e d), in relazione alla tipologia del rifiuto conferito.
7. Il tributo è versato dai soggetti passivi, così come individuati dal comma 4 del presente articolo, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.
8. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui al comma 4, primo periodo, del presente articolo, sono tenuti a produrre, per ciascuna discarica o impianto di incenerimento, una dichiarazione in duplice copia, contenente i seguenti dati:
a) ragione sociale, sede legale e amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
c) quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie dì cui al comma 6, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;
d) liquidazione del conseguente debito d'imposta;
e) indicazione della data e degli importi dei versamenti trimestrali effettuati.
La dichiarazione deve essere presentata alla competente struttura tributaria della Regione. In caso di spedizione della dichiarazione a mezzo plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
Lo schema tipo della dichiarazione, completo delle istruzioni per la compilazione, è approvato con deliberazione della Giunta Regionale.
Le dichiarazioni presentate nei termini, ma prive di sottoscrizione del legale rappresentante sono da considerare omesse se, entro sessanta giorni dalla presentazione, ovvero dalla notifica dell'avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l'inadempienza.
9. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo sono constatate dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'articolo 20 del D.Lgs. 5.02.1997, n. 22 e dell’art. 41 della L.R. 2.02.2001, n. 6, e successive modificazioni e integrazioni, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal Presidente della Amministrazione provinciale. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello previsto nel presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di Finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 19, comma 1, lettera d) della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
La Guardia di Finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o dell’Amministrazione provinciale, nei modi e con le facoltà di cui all'art. 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni.
Le violazioni consistenti nella omessa o ritardata presentazione della dichiarazione prevista dal comma 8 del presente articolo, nonché nell'omessa indicazione dei dati richiesti nello stesso comma 8, primo periodo, lettere a), b), c), d), e), possono essere contestate d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione.
Gli agenti provinciali redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente g1i estremi delle disposizioni di legge violate, le relative sanzioni, la misura degli interessi moratori, se previsti. Il processo verbale è sottoscritto dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido. In mancanza di sottoscrizione gli agenti verbalizzanti dovranno indicarne le motivazioni e procedere alla notifica all'interessato mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento. L'originale del processo verbale deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al dirigente della struttura tributaria della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica.
Il dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria, accertata la violazione, emette avviso di accertamento e contestuale intimazione di pagamento. Il provvedimento è notificato al trasgressore o al soggetto obbligato in solido, mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento.
L'avviso di accertamento e contestuale intimazione di pagamento, in relazione alla violazione contestata, deve recare la motivazione dello stesso, l’accertamento della base imponibile, la determinazione del tributo dovuto, la quantificazione delle sanzioni amministrative tributarie, degli interessi moratori e delle spese del procedimento, le modalità di estinzione dell'inadempienza e i mezzi e gli organi di tutela.
Nel caso in cui la violazione commessa risulti direttamente dagli atti d'ufficio, la constatazione della violazione e l'avviso di accertamento sono effettuati d'ufficio dal dirigente della struttura tributaria della Regione con le modalità stabilite al presente comma .
10. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, previste dall'art. 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, si applica la sanzione amministrativa tributaria da due a quattro volte il tributo relativo all'operazione, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme.
Per l'omesso o tardivo versamento del tributo dovuto, oltre al pagamento del tributo evaso, si applicano la sanzione amministrativa tributaria del trenta per cento dell'importo non versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile.
La presentazione della dichiarazione oltre il termine stabilito al comma 8 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa tributaria da Euro 52,00 a Euro 260,00.
L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni infedeli sono punite con la sanzione amministrativa tributaria da Euro 104,00 a Euro 520,00.
Ferma restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5.02.1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, i soggetti individuati nel comma 4, primo e terzo periodo, sono tenuti al pagamento del tributo determinato ai sensi del presente articolo, degli interessi moratori nella misura dell'interesse legale, e di una sanzione amministrativa tributaria pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo.
Per i soggetti individuati nel comma 4, terzo periodo, lettera a), si applicano, altresì, le sanzioni amministrative tributarie previste al primo, secondo e quarto periodo del presente comma.
Nel caso in cui i soggetti obbligati ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l'espletamento delle facoltà previste al comma 9, primo periodo, del presente articolo, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da Euro 516,00 a Euro 5.164,00.
Per quanto previsto al comma precedente del presente articolo, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
11. Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero il momento dell'abbandono, scarico o deposito incontrollato, di una quantità di rifiuti, ivi compresi quelli di cui al comma 2, primo periodo, lettera b) del presente articolo, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di constatazione di cui al precedente comma 9, quarto periodo.
Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il quantitativo di rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui al comma 2, primo periodo, lettera b) del presente articolo, lo stesso si presume sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2.
Ove non sia possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare la qualità dei rifiuti conferiti in discarica, sia autorizzata che abusiva, ovvero abbandonati, scaricati o depositati in maniera incontrollata, ivi compresi quelli di cui al comma 2, primo periodo, lettera b) del presente articolo, agli stessi si applica l'imposta unitaria massima vigente per tonnellata.
Avverso la presunzione di cui al presente comma è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati.
12. Il termine per l'accertamento del tributo dovuto si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale.
In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'atto è divenuto definitivo.
Per le fattispecie di cui al comma 4, terzo periodo, del presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione del tributo e delle sanzioni decorre dalla data del verbale dal quale risulta l’esistenza della discarica, dell’abbandono, dello scarico o del deposito.
Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.
La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l'azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.
Entro lo stesso termine previsto al sesto periodo del presente comma devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 17, comma 3 del D.Lgs, 18.12.1997, n. 472.


ARTICOLO 5
Utilizzo quota residua della dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A.


1. La quota residua dei proventi derivanti dalla dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferita alla Regione Basilicata ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della L. 28.12.2001, n. 448, ovvero eventuali operazioni di valorizzazione finanziaria della medesima quota, intraprese in attesa del completamento del processo di privatizzazione di Acquedotto Pugliese S.p.A. e dirette all’acquisizione di risorse finanziarie, sono destinate alla sottoscrizione di azioni e/o al rafforzamento delle strutture operative delle società di interesse regionale già operanti nei settori strategici e di quelle di prossima costituzione.
2. La Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine di conseguire gli scopi di cui al precedente comma 1, è autorizzata:
a) ad assumere le iniziative e ad individuare le procedure e le soluzioni idonee al miglior esito della alienazione o valorizzazione finanziaria della predetta partecipazione azionaria;
b) a procedere alla sottoscrizione di azioni delle società di interesse regionale già operanti nei settori strategici o di prossima costituzione e/o al conferimento di risorse finalizzate al rafforzamento della capacità operativa delle loro strutture, per un importo massimo non superiore all'ammontare della quota residua dei proventi della dismissione della partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua valorizzazione finanziaria.
3. Il comma 1 dell'art. 3 della L.R. 2.02.2000, n. 4 è così modificato:
4. “Il capitale sociale dell’Agenzia è fissato al momento della costituzione della stessa”.
5. L’art. 9 della L.R. 2.02.2000, n. 4 è così modificato:
“Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con la quota residua dei proventi derivanti dalla dismissione della partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. o della sua valorizzazione finanziaria”.


ARTICOLO 6
Modifiche alla L.R. 4.08.1987, n. 20 “Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali”


1. L’art. 13 della L.R. 4.08.1987, n. 20, come modificato dall’art. 12 della L.R. 2.02.2004, n. 1 è sostituito dal seguente:
“I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.
Una quota dei proventi di cui al comma precedente sono destinati a finalità di salvaguardia, alla formazione e/o adeguamento di piani paesaggistici, ad interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate.
Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”


CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


ARTICOLO 7
Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato


1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2005 nella misura complessiva di € 83.337.162,68 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2005 nella misura complessiva di € 76.059.974,54 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.
3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2005 complessivamente in € 3.699.881,10 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.


ARTICOLO 8
Limiti di impegno


1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, quantificati, per l’esercizio finanziario 2005, complessivamente in € 14.652.026,55 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.


ARTICOLO 9
Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione


1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2005 nella misura complessiva di € 22.390.000,00 cosi ripartiti:
Denominazione Ente Contributi Anno 2005 €
Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. – L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.4 ) 1.700.000,00
Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. – LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 –U.P.B. 0421.1 ) 6.500.000,00
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.5 ) 7.500.000,00
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.3) 2.200.000,00
Ente Parco Gallipoli Cognato – piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.4 350.000,00
Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.5) 350.000,00
Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative – Istituto F.S. Nitti – L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 – U.P.B. 0131.3) 300.000,00
Ente Basilicata Lavoro – E.L.B.A. – L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 – U.P.B. 0412.1) 750.000,00
Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) – L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 – U.P.B. 0421.2 2.740.000,00
TOTALE 22.390.000,00


ARTICOLO 10
Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea


1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2005 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.
2. La disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2005 per le misure del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000–2006 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali ed attuate dalla Regione Basilicata, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.
3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2005 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000–2006, cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.
4. Per l’attuazione del progetto MODELE finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n. 789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è iscritta la somma complessiva di € 1.643.852,60 .
5. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG IIIC – Zona SUD, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n. 789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è iscritta la somma complessiva di € 160.000,00 .6. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2005 del Programma di Azioni Innovative “Territorio di Eccellenza” ai sensi dell’art. 10 del Regolamento FESR 2000–2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2002) n. 5523 del 19.12.2002, è determinata complessivamente in € 340.945,10.
7. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento del POR 2000-2006, dei Programmi di Iniziativa Comunitaria e delle Azioni Innovative di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.


ARTICOLO 11
Sedi degli uffici regionali


1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, dall’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8 e dall’art. 24 della L.R. 2.02.2004, n. 1, è determinata, per l’esercizio finanziario 2005, nella misura massima di € 20.000.000,00.
2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2005–2007.


ARTICOLO 12
Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa


1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2005, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.
2. Nessuna legge regionale approvata successivamente alla presente può disporre deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.
3. L’ammontare complessivo dei contratti di collaborazione e consulenza con strutture e professionisti privati esterni, con oneri a carico delle risorse proprie regionali e dei fondi statali, per i quali può essere autorizzata la sottoscrizione nell’esercizio finanziario 2005 non può superare il totale degli impegni assunti per le medesime finalità nell’anno 2003 ridotto del 20%. Tale limitazione non si applica alle spese connesse all’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Commissione Europea. I Dirigenti Generali dei dipartimenti regionali del Consiglio e della Giunta, in quanto responsabili della osservanza della presente norma, sono tenuti ad implementare un analitico monitoraggio sui contratti attivati e ad inviare trimestralmente al Presidente della Giunta un apposito prospetto contenente i dati necessari ai fini della verifica di quanto disposto al presente comma.
4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della Giunta e del Consiglio, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di funzionamento delle singole strutture poste alla loro dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi specifici contenuti nel documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2005, nell’ambito delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dalla normativa nazionale in materia di patto di stabilità.
5. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2005. A tale scopo I Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma.
6. Ove l’applicazione delle vigenti norme legislative e disposizioni amministrative comporti la generazione di oneri che possono eccedere gli stanziamenti di competenza e di cassa autorizzati dalla legge di bilancio, il Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale ed il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) provvedono a proporre ai rispettivi Organi l’adozione dei provvedimenti di modifica e adeguamento delle discipline e dei regolamenti, sia di tipo normativo che organizzativo, in contrasto con i vincoli ed i limiti sanciti nel presente articolo.
7. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dall’art. 1, comma 23, della L. 30.12.2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2005 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno, al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo art, 1 comma 23, della L. 30.12.2004, n. 311.
8. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta adottano le opportune misure affinchè, entro il 28 febbraio 2005, in applicazione dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34, sia effettuata la revisione della consistenza dei residui attivi e passivi del bilancio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle somme perenti agli effetti amministrativi di cui all’art. 65 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
9. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta, in adempimento al comma 4 dell’art. 67 della L.R. 6.09.2001, n. 34, provvedono a trasmettere all’Ufficio Ragioneria Generale della Giunta, entro la medesima data del 28 febbraio 2005, le risultanze della revisione di cui al comma 8 del presente articolo, ai fini della predisposizione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2004.
10. Gli adempimenti di cui ai precedenti commi 8 e 9 sono posti in essere anche dal Dirigente Generale del Dipartimento del Consiglio Regionale con riferimento al bilancio del Consiglio Regionale di cui all’art. 60 della L.R. 6.09.2001, n. 34.
11. Le somme che eventualmente si renderanno disponibili a seguito delle operazioni di revisione di cui al precedente comma 8 costituiscono economie di spesa e vanno a determinare il risultato di gestione. La presente disposizione non si applica, di norma, alle economie accertate in riferimento a fondi vincolati derivanti da assegnazioni statali o comunitarie, a meno che non vengano rilevate particolari situazioni che non ne consentano la reiscrizione.
12. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 6.09.2001, n. 34 in ordine alle scadenze per la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio 2006 entro e non oltre il 30 settembre dell’anno 2005.
13. La inosservanza dei vincoli e degli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo, e del mancato o insufficiente conseguimento degli obiettivi prefissati da parte di Dirigenti Generali, comporta una decurtazione dell’indennità di risultato prevista contrattualmente il cui ammontare sarà definito proporzionalmente alle inadempienze accertate.


ARTICOLO 13
Patto di stabilità infraregionale


1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 9 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 40, della L. 30.12.2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2005-2007.
2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 23, della L. 30.12.2004, n. 311, per l’esercizio finanziario 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 24, lettere a), c) e d), e comma 25, della medesima L. 30.12.2004, n. 311, non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 2 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l’anno precedente.
3. I medesimi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti al comma precedente solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi da alienazioni di beni immobili e mobili.
4. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità da definiti con deliberazione della Giunta regionale.
5. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di assunzioni di personale, per l'anno 2005 agli enti di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nonché di procedere all'avvio di bandi concorsuali per posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti, fino alla emanazione della direttiva della Giunta regionale con quale sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 .
6. L’affidamento degli enti di cui la comma 1 del presente articolo di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o professionalità interne all’ente in rado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della L. 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione dell’ente. L’affidamento in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
7. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 2 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000, n. 32.
8. Gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità stabiliti per l’anno precedente non possono effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2003, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo né procedere all’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione in misura superiore alla corrispondente spesa del 2003 ridotta del 10%, non potranno utilizzare eventuali avanzi di amministrazione derivanti dall’esercizio precedente.
9. Per tutti gli enti di cui la comma 1 del presente articolo, nell’anno 2005 l’utilizzazione di eventuali avanzi di amministrazione generatisi nell’esercizio precedente è consentita solo in casi eccezionali previa specifica e motivata autorizzazione della Giunta Regionale. Per gli esercizi successivi tale possibilità è consentita solo agli enti che hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità stabiliti per l’anno precedente.
10. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.
11. Sono abrogate le disposizioni recate dall’art. 26 della L.R. 2.02.2004, n. 1 limitatamente alle regole del patto di stabilità infraregionale previsto per gli anni 2005 e successivi.


ARTICOLO 14
Controllo sugli atti degli Enti dipendenti dalla Regione


1. I termini utili per l’esercizio del controllo sugli atti degli Enti ed Organismi in qualsiasi forma costituiti dipendenti dalla Regione sono uniformemente fissati in trenta giorni dalla data di ricevimento dei medesimi atti rispettivamente da parte della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale secondo le rispettive competenze.
2. Sono fatti salvi i diversi termini previsti per il controllo sui bilanci preventivi e consuntivi ricadenti nella disciplina dell’art. 83 della legge regionale 6 settembre 2001, n. 34.
3. E’ abrogata ogni diversa disposizione contenuta nelle leggi istitutive degli Enti di cui al comma 1 ed incompatibile con il presente articolo.


CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE


ARTICOLO 15
Norme in materia di accreditamento


1. Nelle more del completamento della disciplina dell’accreditamento istituzionale in materia sanitaria avviata ai sensi dell’art. 35 della L.R. 2.02.2004, n. 1, i termini di cui all’art. 16, comma 9, della L.R. 5.04.2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni sono prorogati al 31.12.2005.


ARTICOLO 16
Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale


1. Per l’anno 2005, al fine di contenere la spesa per la provvista del personale, le Aziende Sanitarie Regionali potranno procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione organica nei limiti della spesa complessivamente sostenuta nel 2004, aggiornata con gli incrementi contrattuali, ivi compresa quella per consulenze o altre forme di collaborazione.
2. Per la copertura dei posti il cui onere eccede tali limiti le Aziende Sanitarie dovranno richiedere apposita autorizzazione regionale secondo le modalità che saranno definite con direttiva della Giunta regionale.
3. Non rientrano nelle predette limitazioni i posti relativi al servizio di emergenza-urgenza.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, le aziende sanitarie regionali predispongono apposito piano annuale delle assunzioni, da sottoporre a controllo preventivo ai sensi della L.R. 39/2001, coerente con la pianificazione aziendale e la programmazione regionale, nel quale viene individuata la necessità di provvista del personale e certificata la sostenibilità economico-finanziaria del relativo onere.
5. Sono fatte comunque salve le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali in atto e/o concluse alla data del 31.12.2004 e alle mobilità che le aziende di destinazione abbiano avviato alla data del 31.12.2004, che rimangono disciplinate dalla normativa vigente per l’anno 2004.


ARTICOLO 17
Ulteriori disposizioni per il servizio di emergenza-urgenza (118)


1. Per far fronte alle esigenze del servizio di emergenza-urgenza (118) la provvista del personale medico della dotazione organica di cui all’allegato ”C” della L.R. n. 21 del 3.08.1999, avviene attraverso l’instaurarsi di un rapporto di impiego, giusto quanto previsto dall’art. 8, comma 1 bis, del D.Lgvo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A questi fini i medici in servizio alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo 19.06.1999, n. 229 nel settore della continuità assistenziale, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio delle attività di emergenza sanitaria che al 31.12.1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato, sono inquadrati a domanda nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti della dotazione organica di cui all’allegato “C” della L.R. 3.08.1999, n. 21, previo giudizio di idoneità formulato da una commissione nominata secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.12.1997, n. 502.
3. Sono considerati disponibili a tale scopo, e pertanto riconvertibili, i posti di anestesista-rianimatore che si ritiene non possano essere coperti per la carenza di tali specialisti nelle strutture sanitarie regionali.
4. La Giunta Regionale provvede ad assegnare per competenza territoriale i posti anzidetti alle dotazioni organiche delle diverse Aziende sanitarie regionali.
5. In sede di copertura dei posti potrà tenersi conto di quanto previsto dall’articolo 32 della L.R. 1/2004.


ARTICOLO 18
Misure per il contenimento della spesa sanitaria


1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità tra lo Stato e le Regioni in materia sanitaria, è confermato per il 2005 quanto previsto dall’art. 11, comma 4, della L.R. 4.02.2003, n. 7.La Giunta Regionale adotta tutti i provvedimenti atti a garantire il rispetto dell’accordo tra il Governo e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all’art. 3, comma 32, della L. 24.12.2003, n. 350, ai sensi del comma 33 dell’art. 3 della medesima L. 24.12.2003, n. 350.
2. Il fondo sanitario regionale di cui all’art. 12, comma 2 bis, della L.R. 4.02.2003, n. 7, è da intendersi costituito dalle risorse finanziarie rivenienti dal riparto del fondo sanitario nazionale nonché da quote integrative di risorse a ciò destinate nel bilancio regionale.
3. Le prestazioni sanitarie che la Regione intende erogare ai propri cittadini in aggiunta a quelli previsti dai livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. del 29.11.2001 graveranno su tali quote integrative regionali.
4. La Giunta Regionale può definire eventuali quote di compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini nell’ipotesi di disavanzo del bilancio del settore sanitario ai fini del rispetto di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.


ARTICOLO 19
Modifiche alla L.R. 5.4.2000, n. 28 “ Norme in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private”


1. Al comma 2 dell’art. 4 della L.R. 5.4.2000, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
“d) le strutture sanitarie destinate in via sperimentale o definitiva a sede delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP)”


ARTICOLO 20
Modifiche alla L.R. 1.02.1999, n. 3 “Norme per l’organizzazione e l’esercizio delle funzioni di prevenzione spettanti al Servizio Sanitario Regionale”


1. La lettera n) della Tabella n. 1 allegata alla L.R. 1.02.1999, n. 3, è abrogata.


ARTICOLO 21
Invalidi civili


1. È confermato per l’anno 2005 quanto previsto al comma 2 dell’art. 19 della L.R. 4.02.2003, n. 7.


ARTICOLO 22
Contributo straordinario a sostegno delle attività di cui all’art. 26 della Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.


1. Al fine di sostenere economicamente le Amministrazioni comunali nella realizzazione delle attività di trasporto previste dall’art. 26, comma 2, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, con riferimento alla mobilità delle persone diversamente abili che necessitano di trattamento semi-residenziale, è previsto per l’anno 2005 un contributo regionale straordinario fino ad un massimo di € 330.000,00 in favore dei Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria USL n. 1 di Venosa e fino ad un massimo di € 100.000,00 per i Comuni facenti parte del territorio dell’Azienda Sanitaria USL n. 4 di Matera.
2. Il contributo è corrisposto ai Comuni Capo-area per la disabilità attraverso le Aziende Sanitarie territorialmente competenti e previa precisa definizione da parte dei Comuni interessati della quota di compartecipazione di loro spettanza, nonché della quota di partecipazione al costo da parte degli utenti.
3. È autorizzata l’erogazione diretta all’A.I.A.S. di Melfi da parte dell’A.S.L. n. 1 di Venosa del contributo per l’anno 2004 previsto per il trasporto delle persone diversamente abili dall’art. 41 della L.R. 2.2.2004, n. 1, come modificato dall’art. 13 della L.R. 12.8.2004, n. 13.
4. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1012.01 “Sostegno a favore dei portatori di handicap” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005.


ARTICOLO 23
Sospensione Libretti di Idoneità Sanitaria per Alimentaristi


1. E’ sospeso, a tempo indeterminato, l’obbligo del libretto sanitario per gli alimentaristi (L.I.S.A.), previsto dall’art. 14 della Legge 30.04.1962, n. 283 e dall’art. 37 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327.
2. Le Aziende Sanitarie UU.SS.LL. sono tenute a rilasciare il libretto di idoneità sanitaria ai soggetti che prestano attività lavorativa nel settore alimentare in Regioni ove sia previsto il libretto medesimo.
3. Con successivo provvedimento della Giunta Regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno definiti i nuovi strumenti normativi alla luce del D. Lgs. 26.05.1997, n. 155.


ARTICOLO 24
Finanziamento centri diurni educativi per persone in situazione di handicap gravi


1. La Regione Basilicata assicura il funzionamento per l’anno 2005 dei “Centri Diurni Educativi” rivolti a persone in situazione di handicap gravi già funzionanti e finanziati promossi in applicazione dell’articolo 41 ter della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, fino alla definizione dei nuovi requisiti funzionali e strutturali indicati da parte della Giunta Regionale.


CAPO V
DISPOSIZIONI VARIE


ARTICOLO 25
Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale


1. Al comma 2 dell’art. 22 della L.R. 10.06.1996, n. 28 è aggiunto il seguente periodo:
“Possono partecipare agli esami i cittadini residenti nella Regione Basilicata ed in possesso della cittadinanza italiana”.
2. I Comuni, competenti su tutti i servizi di trasporto pubblico nell’ambito del proprio territorio, definiscono in autonomia anche i corrispettivi ed i contributi da riconoscere alle aziende esercenti sulla base delle peculiarità locali, della tipologia dei servizi e delle risorse disponibili, senza ulteriori oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.
3. Il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 8.09.1999, n. 26 è abrogato.
4. I contributi per impianti, strutture amministrative e operative, attrezzature e tecnologie in favore delle aziende del Trasporto Pubblico Locale di cui alle Deliberazioni del Consiglio Regionale n. 577/97, n. 70/2000 e n. 71/2000, n. 688/2003 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6499/97, potranno essere utilizzati entro e non oltre sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge attraverso la presentazione di idonea, completa e definitiva documentazione di spesa. Decorso tale termine perentorio, i contributi assentiti sono revocati.
5. I saldi dei contributi integrativi di cui alla ex L.R. 3.09.1997, n. 45 e all’art. 2, comma 4, della L.R. 19.05.2004, n. 9 saranno erogati in tre anni a partire dall’esercizio finanziario 2005.
6. I contributi di esercizio previsti dall’art. 9 della L.R. 7.08.2002, n. 34, a partire dal 1° gennaio 2005 e fino alla stipula dei contratti di servizio, sono incrementati del 5%.


ARTICOLO 26
Disposizioni in materia di utilizzo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada


1. Al fine di armonizzare gli interventi relativi alla sicurezza stradale e al miglioramento della circolazione sulle strade, le Provincie e i Comuni sono tenuti a comunicare semestralmente alla Regione Basilicata i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, accertate da funzionari, ufficiali e agenti rispettivamente delle une e degli altri su strade non appartenenti alla loro competenza.
2. La comunicazione semestrale dovrà riguardare sia l'ammontare di tali proventi sia la determinazione assunta dall'ente in ordine alle quote di cui all'art. 208, comma 4, del D. Lgs. 30.4.1992, n. 285.
3. I Comuni e le Provincie dovranno destinare i proventi di loro spettanza di cui al comma precedente alla copertura degli oneri a loro carico per interventi di mobilità ciclistica, di mobilità sostenibile e di manutenzione straordinaria delle opere viarie di loro competenza.


ARTICOLO 27
Contributo straordinario ai Comitati Regionali delle Federazioni sportive

1. E’ concesso ai Comitati Regionali delle Federazioni sportive che operano in maniera continuativa in Basilicata un contributo straordinario nella misura massima di € 100.000,00 per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, al fine di sostenerne la permanenza sul territorio regionale.
2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della U.P.B. 0860.03 del bilancio di previsione pluriennale 2005-2007.


ARTICOLO 28
Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica


1. La Regione Basilicata, in aggiunta ai finanziamenti già previsti dagli strumenti della sua programmazione ordinaria, destina 27,6 Meuro nel triennio 2005-2007 al rafforzamento delle attività dell’Università degli Studi della Basilicata e dell’Area della Ricerca del CNR di Potenza, al fine di favorire, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, l’ampliamento e l’elevazione dell’offerta formativa universitaria e della ricerca scientifica.
2. Del totale delle risorse di cui al precedente comma 1, l’importo di 24,6 Meuro, assicurato dai fondi statali FAS di cui alla delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, è destinato ad interventi infrastrutturali nel Polo di Macchia Romana in Potenza ed alla realizzazione del Campus universitario nell’area ex ospedaliera di Matera.
3. Il rimanente importo di 3,0 Meuro, stanziato nella misura di € 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007 alla U.P.B. 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2005-2007, è finalizzato ad assicurare un contributo finanziario alla promozione di nuove attività didattiche, all’istituzione di dottorati, assegni di ricerca, borse di studio, master e scuole di eccellenza, nonché alla realizzazione di progetti di ricerca ed alla promozione di reti di cooperazione scientifica interregionale e internazionale.
4. Per i fini di cui ai commi precedenti, la Regione Basilicata partecipa alla costituzione di una Fondazione per il sostegno allo sviluppo dell’Università e della ricerca scientifica della Basilicata, previa approvazione dello statuto di tale fondazione da parte del Consiglio Regionale. La Giunta Regionale è autorizzata a definire l’utilizzazione delle risorse di cui al precedente comma 3, mediante conferimento di quote di finanziamento alla costituenda Fondazione, ovvero attraverso specifiche intese con gli organi dell’Università degli Studi e dell’Area della Ricerca del CNR.
5. In coerenza con le finalità di cui al presente articolo, allo scopo di sostenere la realizzazione del progetto del Centro Interdipartimentale per il Controllo e la Validazione dei Parametri Ambientali (CIRCOVA) approvato dal Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2000/2006 “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione”, è concesso alla Università degli Studi della Basilicata un contributo, a titolo di cofinanziamento regionale, dell’importo massimo di € 210.000,00 da destinarsi all’acquisizione di attrezzature ed impianti.
6. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della U.P.B. 1111.07 del bilancio di previsione 2005.


ARTICOLO 29
Programma straordinario di promozione dello sviluppo sostenibile nell’area del Senisese


1. A parziale ristoro dei costi ambientali e delle limitazioni d’uso delle suscettività produttive del territorio connessi alla fruizione interregionale della risorsa idrica, la Regione destina 35 Meuro all’attuazione di un programma straordinario di interventi di promozione dello sviluppo sostenibile dell’area del Senisese, come delimitata dal corrispettivo programma PIT, attraverso la realizzazione di progetti di valorizzazione delle risorse turistiche, storico-ambientali, culturali e sportive, e l’incentivazione delle attività d’impresa nelle aree industriali e nelle aree per insediamenti produttivi.
2. Le risorse finanziarie necessarie all’attuazione del programma di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 1111.12 del bilancio pluriennale 2005 - 2007.


ARTICOLO 30
Promozione della cittadinanza solidale


1. Per l’attuazione del programma di promozione della cittadinanza solidale finalizzato al contrasto della povertà e dell’esclusione sociale, è destinata per il biennio 2005-2006 la somma di 46,0 Meuro.
2. Le risorse finanziarie necessarie alla copertura del programma di cui al comma precedente, sono iscritte alla UPB 0915.07 e alla UPB 1091.08 del bilancio pluriennale 2005-2007.


ARTICOLO 31
Disposizioni in materia di organi e personale degli Enti Parco


1. Il primo comma dell’art. 12 della L.R. 24.11.1997, n. 47 è sostituito dal seguente:
“La durata degli organi dell’Ente Parco non potrà essere superiore a due mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.
2. Il primo comma dell’art. 9 della L.R. 7.01.1998, n. 2 è sostituito dal seguente:
“La durata degli organi dell’Ente Parco non potrà essere superiore a due mandati consecutivi. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.
3. Le disposizioni sulla provvista del personale degli Enti Parco Regionali, di cui all’art. 11, comma primo, della L.R. 7.01.1998, n. 2 ed all’art. 14, comma primo, della L.R. 24.11.1997, n. 47 sono da intendersi nel senso che, ove siano state esperite inutilmente le procedure di mobilità previste dalle richiamate norme o da altre leggi comunque applicabili, il personale necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali può essere assunto mediante pubblici concorsi secondo le procedure di cui al D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 nei limiti delle piante organiche degli Enti e nel rispetto dei vincoli in materia di assunzioni disposti dalla legislazione nazionale e regionale.


ARTICOLO 32
Disciplina programmatica degli interventi in campo forestale


1. La programmazione regionale degli interventi in materia idraulico-forestale, di cui alla L.R. 10 novembre 1998 n. 42, comprende anche gli interventi di compensazione ambientale tra cui quelli previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 18 novembre 1998 tra la Regione e l’Eni-Agip ed ai relativi accordi attuativi, ed ha valenza triennale. Essa realizza le finalità di cui all’art. 1 della citata L.R. n. 42/1998 secondo criteri di efficacia operativa degli interventi, di equilibrata copertura del territorio e di promozione di eguali opportunità per tutti i lavoratori forestali.
2. Il piano triennale regionale definisce gli obiettivi di riequilibrio territoriale, determinando le carenze o le eccedenze, espresse in giornate lavorative, per il territorio di competenza di ciascun ente delegato. Per il calcolo del fabbisogno delle giornate lavorative necessarie a garantire gli interventi previsti dal piano, la Giunta Regionale utilizza i parametri di cui all’articolo 10, comma 4, della L.R. 10 novembre 1998, n. 42.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli enti delegati con lavoratori impegnati a tempo indeterminato sono trasferite le risorse necessarie alla copertura del costo degli interventi secondo i fabbisogni finanziari degli enti medesimi.
Gli enti delegati provvedono ad attuare i programmi di intervento previsti nel piano regionale o, nelle more della sua approvazione, comunque coerenti con lo stesso, replicando gli interventi e le spese dell’anno precedente.
4. A tutti i lavoratori impegnati negli interventi programmati di cui al precedente comma 1 è garantita l’effettuazione di almeno centouno giornate contributive. Tale obiettivo è realizzato entro il 2006, secondo le articolazioni e progressioni previste dal piano triennale regionale. Ai fini della definizione della platea dei lavoratori impegnati si assumono gli elenchi compilati ed aggiornati ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 42/1998, come modificato dall’art. 2 della L.R. 26 maggio 2004 n. 11.
5. Gli enti delegati sono tenuti al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio territoriale stabiliti dal piano regionale. Gli enti destinatari di un’assegnazione eccedentaria di giornate lavorative sono obbligate al blocco immediato del turn over dei lavoratori. Gli enti in carenza di giornate lavorative sono autorizzati a reimpiegare eventuali economie, comunque generate, in coerenza con gli obiettivi previsti nel piano, nonchè a disporre l’incremento del numero dei lavoratori o delle giornate lavorative, rispettando il limite minimo di centouno giornate contributive e quello massimo di centocinquantuno.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno ciascun ente delegato comunica ai competenti uffici regionali a) gli elenchi dei lavoratori che concludono o hanno concluso nel corso dell’anno il rapporto di lavoro; b) il numero dei lavoratori eventualmente da assumere nell’anno successivo ed il numero di giornate lavorative previste per ciascuno di essi.
7. Entro il 30 settembre di ogni anno la Regione redistribuisce agli enti delegati risultanti in carenza di giornate lavorative le risorse rese disponibili dagli enti risultanti in eccesso, applicando parametri di proporzionalità
8. In via transitoria e nell’invarianza delle risorse assegnate, eventuali ulteriori economie generate dall’Amministrazione Provinciale di Matera potranno essere utilizzate a compensazione dei minori trasferimenti relativi agli anni precedenti, previa espressa rinuncia ad ogni pretesa da parte dell’Amministrazione medesima.
9. Alla copertura degli oneri necessari all’attuazione del piano triennale 2005-2007 sono destinati 40.075.866,55 euro per il 2005, 42.531.461,98 euro per il 2006, 42.531.025,89 euro per il 2007, iscritti nell’ambito delle UPB 422.03 e 621.03 del bilancio pluriennale 2005-2007.
10. Il contributo per le spese generali dovuto agli enti delegati per l’attuazione del piano triennale regionale non può superare, nell’anno 2005, il valore assoluto dell’importo riconosciuto nell’anno 2004 maggiorato del 2 per cento Per gli anni 2006 e 2007 la misura del contributo è incrementata, rispetto all’esercizio precedente, del tasso di inflazione programmato riportato nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2005-2008 dello Stato, pari all’ 1,5 per cento per il 2006 ed all’1,4 per cento per il 2007.
11. In via transitoria ed in deroga alle disposizioni contenute nella L.R. 10 novembre 1998, n. 42, il piano relativo al triennio 2005-2007 ed il piano per l’anno 2005 sono approvati dalla Giunta Regionale.
12. Le disposizioni della L.R. 10 novembre 1998 n. 42 difformi o incompatibili con la disciplina di cui al presente articolo sono abrogate.


ARTICOLO 33
Modifiche alla L.R. 27 dicembre 1977, n. 49 “Formazione dell’elenco regionale dei collaudatori”


1. L’art. 3 della L.R. 27 dicembre 1977, n. 49, è sostituito dal seguente:
“Art. 3
1. Alla formazione e tenuta dell’elenco regionale dei collaudatori provvede, senza oneri a carico del bilancio regionale, a norma dell’art. 25 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10, una Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale emana apposita direttiva per disciplinare la formazione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei collaudatori.”


ARTICOLO 34
Modifiche alla L.R. 17.04.1990, n. 15 “Convenzione con l’UNICEF per la istituzione del Difensore dell’Infanzia”


1. L’art. 4 della L.R. 17.04.1990, n. 15, è così sostituito:
“ La Regione riconosce annualmente al Comitato di cui al precedente art. 2 un contributo finanziario da utilizzare esclusivamente per i fini e nell’ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.
Alla quantificazione del contributo di cui al comma precedente si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.
Il Comitato è tenuto a presentare al competente Dipartimento della Regione un rendiconto annuale circa l’utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo.”.


ARTICOLO 35
Abrogazione della L.R. 7.08.2002, n. 36 “Norme per l’erogazione di contributi per l’adeguamento degli impianti di depurazione delle acque in Basilicata”


1. E’ abrogata la L.R. 7 agosto 2002, n. 36.2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte dalla Regione per interventi finanziati entro il 31.12.2004. Le risorse non impegnate entro la medesima data del 31.12.2004 dai soggetti destinatari dei finanziamenti, sono ridestinate dalla Regione al gestore del Servizio Idrico Integrato.


ARTICOLO 36
Azioni in favore dei rifugiati politici


1. Al fine di sostenere le azioni in favore degli stranieri richiedenti asilo politico, per l’anno 2005, è assegnato alle Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera un contributo complessivo di Euro 100.000,00.
2. La spesa relativa trova copertura nell’ambito della UPB 1071.02 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005.


ARTICOLO 37
Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande


1. Fino alla data di emanazione degli indirizzi regionali delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi che effettuano la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, dolciumi, compresi generi di pasticceria e gelateria e di prodotti di gastronomia (bar, caffè) possono effettuare, previa autorizzazione, la somministrazione di:
- alimenti preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia, ed eventuali alimenti sottoposti a riscaldamento;
- piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di formaggio e salumi) previo lavaggio e sanificazione;
- alimenti configurabili come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda.
2. L’attività di cui al comma 1 deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia di edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatte salve l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni.


ARTICOLO 38
Attivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle imprese agricole


1. La Regione Basilicata finanzia l’integrazione dei fondi rischi e del patrimonio di garanzia di Consorzi Fidi al fine di concedere garanzie supplementari alle piccole medie imprese attive nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, che rispondono ai criteri di redditività di cui al Reg. (CE) n. 1257/99. Le garanzie potranno essere fornite esclusivamente a copertura di prestiti contratti per finanziare operazioni compatibili con regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea e previa autorizzazione del presente regime secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
L’aiuto sarà finanziato attraverso l’azione D nell’ambito della Misura POR IV.14.
2. La Regione Basilicata istituisce un fondo regionale di garanzia per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese agricole operanti in Basilicata che si trovano in stato di difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari in materia dei relativi aiuti di Stato 2004/C 244/02. Il fondo regionale di garanzia è istituito previa approvazione del relativo regime di aiuto da parte della Commissione europea. Il funzionamento, la partecipazione regionale e le modalità di affidamento del fondo sono definite con apposito regolamento approvato dalla Giunta Regionale su conforme parere della competente commissione consiliare.


ARTICOLO 39
Modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 14.4.2000, n. 47 e 21.8.2001, n. 29


1. All’art. 1 L.R. 14.4.2000, n. 47, dopo le parole “enti gestori” sono abrogate le parole “in forza dei citati articoli” dopo la parola “stessi” sono aggiunte le parole “al solo fine della dismissione secondo le norme della presente legge”.
2. Al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 14.4.2000, n. 47 sono aggiunti i seguenti capoversi:
“I requisiti soggettivi dei subentranti sono attestati ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. n. 228/2001, o dal sindaco del comune territorialmente competente o con atto notorio”.
Nel caso in cui, dopo la morte dell’assegnatario ed entro il termine di entrata in vigore della Legge Regionale 47/2000, il pagamento delle 15 rate di ammortamento del prezzo del podere sia stata effettuata dagli eredi, la dichiarazione di avvenuto pagamento potrà essere rilasciata agli eredi medesimi in comunione e pro indiviso”.
3. All’art. 6 della L.R. 14.4.2000, n. 47, così come modificato dall’art. 2 della L.R. 12.8.2002, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, dopo le parole “i poderi e le quote” sono aggiunte le parole “provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma”;
- il comma 2 è sostituito dal seguente: “La vendita è operata a favore dei soggetti che alla data di entrata in vigore della L.R. 35/2002 risultano essere detentori e conduttori dei terreni e risultino essere coltivatori diretti o altri manuali ed abituali coltivatori della terra o possedere i requisiti stabiliti dall’art. 1 del decreto legislativo 29 Marzo 2004, n. 99. Possono essere altresì acquirenti dei fondi i partecipi di cui all’art. 230 bis del c.c. Restano esclusi dalla previsione del presente comma le situazioni per le quali è già intervenuta una sentenza della magistratura di ogni ordine e grado ovvero penda contenzioso, in tali ipotesi restano ferme le situazioni di fatto e di diritto afferenti al momento dell’attivazione del contenzioso stesso”;
- al comma 4 dopo la parola “attestate”, le parole “dal Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata” sono sostituite con le parole “ai sensi dell’articolo 2 del D. Lgs. 228/2001, o dal sindaco del comune territorialmente competente o con atto notorio”.
4. All’art. 6 bis L.R. 14.4.2000, n. 47, introdotto dall’art. 3 della L.R. 12.8.2002, n. 35 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 2, dopo le parole “i poderi e le quote” sono aggiunte le parole “provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma” e dopo le parole “dell’indennità di esproprio” sono aggiunte le parole “o del prezzo di acquisto”;
- al comma 5, dopo le parole “i poderi e le quote” sono aggiunte le parole “provenienti da esproprio o da acquisto da parte dei cessati Enti di Riforma e di Sviluppo per finalità di Riforma”;
- al comma 5 la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“il bene è valutato ai sensi del comma 3 dell’art. 12 della legge 590/95 e successive modificazioni, al prezzo calcolato tenendo a base i Valori Agricoli Medi determinati dalla Regione, riferiti all’anno dell’inizio della detenzione, riconosciuto congruo dall’Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, previo rimborso della somma pari al 3% del valore del fondo per ogni anno di detenzione quale canone d’uso forfettario onnicomprensivo, e fatto salvo il pagamento del costo delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo oltre agli eventuali debiti maturati maggiorati degli interessi legali. Per le opere ricadenti nelle zone montane o svantaggiate il costo è addebitato per un importo pari ai 2/3 del costo stesso”;
- il comma 6 è sostituito dal seguente:
“per i poderi e le quote liberi da detentori il prezzo di vendita, riconosciuto congruo dall’Ufficio del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Basilicata, è determinato dai Valori Agricoli Medi della Regione dell’anno di cessione e dal valore delle eventuali opere (fabbricati e annessi) sostenute dai cessati Enti Riforma e di Sviluppo. Detto prezzo è corrisposto in trenta annualità posticipate al tasso praticato dall’ISMEA con piano di ammortamento decorrente dalla data di stipula del contratto, ovvero a scelta dell’acquirente in un’unica soluzione”;
- al comma 8 dopo la parola “assicurazione” è aggiunto il seguente periodo:
“l’ALSIA potrà , previa autorizzazione della Regione, individuare altre forme di garanzia finalizzate allo snellimento delle procedure di dismissione ed impostate a criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa”.
5. All’art. 10 della L.R. 14.4.2000, n. 47 al comma 1, dopo la parola “possessori” è aggiunta la seguente frase “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione”.
6. All’art. 15 della L.R. 14.4.2000, n. 47 al comma 1 dopo la parola “art. 11” è aggiunta la seguente frase “nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della attivazione della procedura di cessione”.
7. L’art. 22 della L.R. 14.4.2000, n. 47 è sostituito dal seguente:
“I detentori dei beni immobili di cui ai titoli I e II della presente legge che sono nelle condizioni di procedere all’acquisto, previa autorizzazione dell’ALSIA che eseguirà i riscontri tecnici ed amministrativi, possono frazionare i terreni e/o accatastare i fabbricati a proprie spese. In tal caso, l’Agenzia parteciperà al 50% della spesa sostenuta detraendo tale importo dal prezzo finale di vendita al momento della cessione del bene. Qualora la quota dovuta dall’ALSIA risulti superiore al 50% del prezzo di vendita, il contributo sarà pari al 50% del prezzo di vendita stesso. La congruità della spesa sarà attestata dalla struttura tecnica dell’Agenzia”.
8. All’art. 18 della L.R. 21.8.2001 n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1 lettera a) dopo le parole “L.R. 14.4.2000 n. 47” sono aggiunte le parole “e successive modificazioni e integrazioni e del Regolamento di Dismissione”; le parole “già delegato a tale scopo dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 4 della legge 21.3.1953 n. 224, o” sono abrogate; dopo le parole “di un Ufficiale Rogante designato dalla Giunta Regionale e scelto tra i dirigenti Regionali” sono aggiunte le parole “o dell’ALSIA”;
- al comma 1 lettera b) dopo le parole “quando l’Amministrazione o l’altra parte contraente ne faccia richiesta” sono aggiunte le seguenti parole “ovvero per motivate esigenze organizzative e procedurali”.
9. Le modifiche e integrazioni del presente articolo modificano la corrispondente normativa del Regolamento di Dismissione dei Beni di Riforma approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 691 del 5 agosto 2003.


ARTICOLO 40
Modifiche alla L.R. 7.8.1996, n. 38


Al comma 3 dell’art. 15 della L.R. 7.8.1996, n. 38, così come modificato dalla lettera c), comma 2, dell’art. 18 della L.R. 21.8.2001, n. 29, dopo la parola “regionale”, sono aggiunte le parole “o dell’ALSIA”.


ARTICOLO 41
Modifiche alla L.R. 18.8.1988, n. 19


All’art. 3 della L.R. 18.8.1988, n. 19 è aggiunto il seguente comma:
“I benefici di cui al comma precedente si applicano anche agli appartenenti alle FF.AA., che risiedano in Basilicata, e per i quali non risultino presenti presidi nell’ambito territoriale regionale”.


CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 42
Rispetto dei vincoli di bilancio


1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della Legge Regionale 6 settembre 2001, n. 34.


ARTICOLO 43
Copertura finanziaria


1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2005 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2005 annesso alla presente legge.
2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2006 e 2007, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2005-2007 annesso alla presente legge.


ARTICOLO 44
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 27 gennaio 2005
BUBBICO



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