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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 27 febbraio 2009, n. 2
Istituzione del centro di accesso unico alla disabilità (CAUD). Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali)
 
Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1 (Finalità)


1. La Regione, in conformità con quanto stabilito dall’articolo 7 dello Statuto, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e successive modifiche, al fine di garantire alle persone con disabilità ed ai loro nuclei familiari la presa in carico globale e un adeguato livello di assistenza, promuove politiche coordinate ed integrate tali da: a) prevenire l’insorgere o l’aggravarsi di situazioni di disabilità, anche attraverso la diagnosi e l’intervento precoce; b) rimuovere ogni forma di discriminazione e violazione del principio di pari opportunità; c) garantire l’autonomia, l’autodeterminazione, la libertà di scelta, l’inclusione sociale e lavorativa, la protezione e la cura delle persone con disabilità, con particolare riguardo alle condizioni di gravità; d) garantire alle persone disabili un approccio multidisciplinare e personalizzato, anche ai fini della permanenza nel proprio ambiente di vita; e) sostenere, nel quadro della promozione e dello sviluppo delle politiche sociali e del sistema dei servizi a livello regionale e locale, le famiglie delle persone con disabilità, anche promuovendo forme di auto-mutuo aiuto e favorendone la partecipazione all’elaborazione dei programmi di intervento; f) garantire il complesso degli interventi e dei servizi in un’ottica di integrazione con particolare riferimento alle strutture socio-educative, socio-lavorative, culturali e del tempo libero, tale da assicurare la continuità del percorso personalizzato nelle varie fasi della vita ed evitare processi di emarginazione; g) promuovere azioni volte al superamento delle barriere di comunicazione, di informazione, architettoniche, di mobilità e finalizzate ad assicurare l’accessoall’istruzione, al lavoro, ai trasporti, nonché ai servizi culturali, ricreativi e sportivi per una migliore qualità della vita.


ARTICOLO 2

(Centro di accesso unico alla disabilità)


1. Al fine di garantire a tutti i cittadini le informazioni, l’orientamento, l’assistenza amministrativa necessaria, nonché l’efficiente gestione degli interventi e dei servizi rivolti ai disabili e ai loro nuclei familiari ed allo scopo di promuovere, sostenere, armonizzare le azioni ed i servizi di cui alla presente legge, in ciascun ambito distrettuale, all’interno del punto unico di accesso integrato sanitario e sociale, è istituito il Centro di accesso unico alla disabilità, di seguito denominato CAUD in grado di fornire un approccio centrale e integrato per la disabilità. 2. Sono compiti del CAUD: a) attivare uno sportello unitario territoriale di accesso ai servizi per la disabilità; b) orientare e supportare le persone e le famiglie sui diritti alle prestazioni sociosanitarie e informare sull’offerta dei servizi; c) sostenere la persona disabile ed il nucleo familiare nei rapporti con le istituzioni ed i servizi territoriali, al fine di garantire il diritto alle pari opportunità; d) individuare e monitorare le situazioni complesse, con particolare riferimento alla disabilità grave, in stretta collaborazione con gli operatori sociali e sanitari del territorio, anche al fine di predisporre la scheda individuale di cui all’articolo 9 ed attivare percorsi di integrazione attraverso gli interventi di cui all’articolo 4; e) attivare un’équipe multidisciplinare e una rete territoriale in grado di garantire unitarietà nella fase di analisi della domanda, valutazione multidimensionale del caso, precoce presa in carico globale, predisposizione del progetto di vita personalizzato, in una logica di continuità assistenziale e responsabilità sul conseguimento dei risultati. La struttura individua un operatore di riferimento che segua le diverse fasi attuative del progetto, facilitando l’apporto integrato delle figure professionali coinvolte, la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli utenti e le categorie economiche produttive presenti sul territorio; f) monitorare, controllare e verificare le azioni territoriali; g) concorrere all’elaborazione del piano sociosanitario di zona.


ARTICOLO 3 (Destinatari)


1. Possono accedere ai servizi del CAUD: a) le persone con disabilità come definite dall’articolo 3 della l. 104/92; b) le persone che necessitano di accertamenti clinici ai fini del riscontro di un’eventuale disabilità; c) i nuclei familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).


ARTICOLO 4

(Linee di intervento)


1. Le politiche attive, integrate e coordinate di cui all’articolo 1 sono perseguite attraverso servizi ed interventi che: a) garantiscano la continuità e l’interdisciplinarità della presa in carico globale attraverso la collaborazione tra la rete dei servizi e le realtà sociali operanti sul territorio; b) organizzino idonei programmi per la prevenzione socio-sanitaria, la diagnosi prenatale e precoce, la cura, la riabilitazione, l’assistenza personale, l’accompagno, la mobilità, l’istruzione, l’inserimento lavorativo e sociale; c) definiscano progetti di vita individuali e percorsi tendenti all’acquisizione della massima autonomia possibile nell’ottica di una vita indipendente anche attraverso forme di assistenza indiretta; d) individuino ed organizzino reti di sostegno attivabili al momento in cui la persona con disabilità si trovi temporaneamente o stabilmente priva di adeguato supporto familiare; e) organizzino percorsi e servizi di consulenza e sostegno per le famiglie che assistono persone con disabilità; f) promuovano la realizzazione di nuove strutture che fungano quale rete di sostegno e promozione sociale denominate “Con Noi Dopo di Noi”; g) realizzino sul territorio una rete di servizi e di strutture residenziali volte a tutelare l’autonomia ed a promuovere percorsi di cittadinanza del disabile, affinché lo stesso possa rimanere integrato nel proprio territorio anche qualora venga meno il sostegno familiare; h) favoriscano l’inserimento al lavoro sia in forma individuale che attraverso la promozione di specifiche attività; i) sostengano progetti nell’ambito dell’agricoltura sociale responsabile anche attraverso fattorie sociali, servizi di ippoterapia e pet therapy, anche al fine di sviluppare azioni territoriali che integrino l’attività produttiva agricola, le aree verdi attrezzate e l’offerta di servizi culturali, sociali, educativi, assistenziali, sanitari, formativi e occupazionali, a favore di persone con disabilità.


ARTICOLO 5

(Modifica alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”)

1. Dopo la lettera b), del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 41/2003 è aggiunta la seguente: “b bis) Comunità alloggio-gruppo appartamento rientrante nelle strutture di tipo familiare di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), a bassa intensità assistenziale, parzialmente autogestita, con limitata capacità ricettiva, destinata a soggetti maggiorenni in situazioni di handicap fisico, intellettivo o sensoriale che mantengano una buona autonomia tale da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.”


ARTICOLO 6

(Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità)


1. E’ istituito il Coordinamento regionale istituzionale per i problemi della disabilità, di seguito denominato Coordinamento, al fine di assicurare la determinazione delle politiche integrate e coordinate in materia sanitaria, socio sanitaria, socio assistenziale, socio educativa, socio lavorativa per le persone con disabilità, nonché la definizione delle relative scelte programmatiche di indirizzo. 2. Il Coordinamento è composto da: a) l’assessore regionale competente in materia di politiche sociali che lo presiede; b) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di sanità; c) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di istruzione, diritto allo studio e formazione; d) un rappresentante dell’assessorato regionale competente in materia di lavoro, pari opportunità e politiche giovanili; e) il Presidente o un suo delegato di ciascuna delle province del Lazio; f) un rappresentante indicato dai direttori generali delle aziende unità sanitarie locali; g) un rappresentante designato dall’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI); h) un rappresentante designato dall’Unione province d’Italia (UPI). 3 Partecipano, inoltre, alle sedute del Coordinamento i rappresentanti degli assessorati che di volta in volta sono competenti per l’argomento trattato. 4. Il Coordinamento svolge i seguenti compiti: a) definisce l’analisi dello stato dei bisogni complessivi delle persone con disabilità e delle prospettive della loro evoluzione, anche promuovendo specifici studi e ricerche; b) formula alla Giunta regionale la proposta di piano integrato triennale sulla disabilità con la contestuale definizione e indicazione delle strategie e delle azioni volte a garantire la realizzazione dei servizi e degli interventi di cui all’articolo 4; c) provvede all’elaborazione di linee guida per la realizzazione del piano nei diversi ambiti territoriali, nonché per la definizione degli accordi di programma di cui all’articolo 8; d) individua specifiche attività progettuali e promuove iniziative sperimentali o innovative per favorire la presa in carico e l’autonomia delle persone con disabilità d’intesa con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari. 5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, al fine di assicurare il concorso delle parti sociali nella determinazione delle politiche in materia nonché nella definizione delle relative scelte di programmazione, di indirizzo, di controllo e di vigilanza, il Coordinamento si avvale dell’apporto della Consulta regionale per i problemi della disabilità, di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap) e successive modifiche. 6. Con apposito regolamento la Giunta regionale stabilisce le modalità di funzionamento del Coordinamento.


ARTICOLO 7

(Piano integrato triennale per la disabilità)


1. Nell’ambito delle linee della programmazione regionale sociale e sanitaria ed in correlazione ad essa, la Giunta regionale, su proposta del Coordinamento, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano integrato triennale per i problemi della disabilità e ne definisce modalità di attuazione e di finanziamento. 2. Il piano integrato triennale individua in particolare : a) i criteri e le modalità per la verifica dello stato di attuazione degli interventi in relazione ai risultati, all’efficacia delle metodologie adottate, all’impatto sociale delle azioni programmate, nonché per l’eventuale revoca dei finanziamenti; b) gli indirizzi ed i criteri per la predisposizione dei servizi e degli interventi da inserire nei piani di zona di cui all’articolo 51 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio) e successive modifiche.


ARTICOLO 8

(Accordi di programma)


1. I comuni singoli o associati possono sottoscrivere con le aziende unità sanitarie locali e le province specifici accordi di programma finalizzati al decentramento del CAUD ed allo sviluppo di progetti ed azioni in favore delle persone con disabilità. 2. La Giunta regionale nell’ambito della propria attività di indirizzo e coordinamento, su proposta del Coordinamento, emana linee guida per la redazione degli accordi di programma e detta le disposizioni per l’attuazione del presente articolo, con la definizione dei criteri, delle modalità di finanziamento e di verifica delle attività svolte.


ARTICOLO 9

(Scheda individuale e anagrafe delle persone disabili)


1. L’équipe multidisciplinare di cui all’articolo 2, comma 2, lettera e) compila una scheda individuale della persona disabile che registri i dati soggettivi, la composizione e la situazione del nucleo familiare, la valutazione della disabilità, delle capacità residue e dei bisogni, il piano di trattamento, i percorsi ed i sostegni attivati e da attivare ai fini dell’inclusione sociale e per la realizzazione del progetto di vita personalizzato. 2. Ai soli fini statistici e programmatici, nel rispetto del diritto alla riservatezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche è istituita presso ogni CAUD l’anagrafe delle persone disabili.


ARTICOLO 10

(Partecipazione)


1. Al fine di garantire la partecipazione attiva delle associazioni delle persone disabili e delle loro famiglie alla programmazione, realizzazione, valutazione, controllo e verifica delle attività di cui alla presente legge, il CAUD, nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 2, comma 2, promuove la partecipazione e il coinvolgimento della Consulta regionale per i problemi della disabilità e delle eventuali consulte territoriali per la disabilità ove presenti.


ARTICOLO 11

(Clausola valutativa)


1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, presenta una relazione al Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti che indichi in particolare: a) lo stato di attuazione, gli obiettivi raggiunti e le risultanze emergenti dall’attuazione delle politiche sociali integrate, anche dal punto di vista dell’analisi costi-benefici, di cui alla presente legge; b) i livelli di accesso dei cittadini al CAUD; c) il quadro del finanziamento del sistema integrato e l’andamento della spesa e degli investimenti in materia.


ARTICOLO 12

(Disposizioni finanziarie)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione: a) nell’ambito dell’UPB H41, di un apposito capitolo denominato “Interventi integrati per la disabilità - parte corrente”, con uno stanziamento pari a 300 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo dal capitolo T21501; b) nell’ambito dell’UPB H42, di un apposito capitolo denominato “Interventi integrati per la disabilità - parte capitale”, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l’esercizio finanziario 2009, la cui copertura è assicurata dal prelevamento di pari importo rispettivamente, in termini di competenza, dal capitolo T28501, lettera h), dell’elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione regionale e, in termini di cassa, dal capitolo T25502. 2. Su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali la Giunta regionale adotta annualmente il programma di finanziamenti per i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi di cui alla presente legge.


Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 27 febbraio 2009 Marrazzo


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