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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 27 dicembre 2007, n. 20
Bilancio di previsione per l'anno 2008 ed adozione bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

TITOLO I
Approvazione dello stato di previsione dell’entrata e dello stato di previsione della spesa

ARTICOLO 1
(Entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali e di quote di esso devolute alla Regione)

1. Le entrate derivanti da tributi della Regione, dal gettito dei tributi erariali e di quote di essi devoluti alla Regione sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 2.961.036.686,84 e di euro 5.956.776.924,09 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo I dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

ARTICOLO 2
(Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dalla UE dallo Stato e da altri soggetti)

1. Le entrate derivanti da contributi ed asse-gnazioni di fondi dallo Stato e le entrate per contributi dall’Unione europea sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 0,00 in termini di competenza ed euro 102.888.914,09 in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo II dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

ARTICOLO 3
(Entrate extra-tributarie)

1. Le entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di gestione di enti o aziende regionali e le entrate diverse sono previste per l’anno 2008 nei complessivi importi di euro 59.284.747,17 e di euro 119.412.237,74, rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla som-matoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo III dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

ARTICOLO 4
(Entrate derivanti da alienazione, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale)

1. Le entrate derivanti dalla alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitale e dal rimborso di crediti sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 8.000.000,00 e di euro 557.715.915,05 rispettivamente in termini di competenza ed in termini di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo IV dello stato di previsione delle entrate (Allegato 1).

ARTICOLO 5
(Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie)

1. Le entrate derivanti da mutui e prestiti e da ogni altra operazione creditizia sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 453.562.658,28 e di euro 412.963.269,77 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla sommatoria degli importi iscritti a fronte di ciascuna delle UPB comprese nel titolo V dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

ARTICOLO 6
(Entrate per contabilità speciali)

1. Le entrate per contabilità speciali sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 5.406.286.535,00 e di euro 5.530.617.818,42 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, risultanti dalla somma-toria degli importi iscritti a fronte di ciascuno dei capitoli compresi nel titolo VI dello stato di previsione dell’entrata (Allegato 1).

ARTICOLO 7
(Stato di previsione dell’entrata)

1. E’ approvato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno 2008 nei complessivi importi di euro 8.888.170.627,29 in termini di competenza e di euro 12.680.375.079,16 in termini di cassa (Allegato 1).
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione nei confronti dello Stato delle quote di tributi erariali attribuiti alla Regione Marche e il versamento, nella cassa della Regione, di ogni altra somma e provento dovuti per l’anno 2008, in relazione allo stato di previsione dell’entrata di cui al comma 1.
3. E’ altresì autorizzata l’emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli dei proventi spettanti alla Regione Marche.

ARTICOLO 8
(Assetto istituzionale e organizzativo)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti l’ “Assetto istituzionale e organizzativo”, considerate nell’area d’Intervento 1 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 61.599.553,63 di cui euro 46.821.622,19 per spese di parte corrente ed euro 14.777.931,44 per spese in conto capitale ed è destinato agli interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 108.251.005,95.

ARTICOLO 9
(Spese per la programmazione e il bilancio)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti la “Programmazione e il bilancio”, considerate nell’area d’intervento 2 dello stato di previsione della spesa, è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 508.330.154,54 di cui euro 340.778.623,83 per spese di parte corrente ed euro 167.551.530,71 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei settori organici e per i relativi importi secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 1.027.198.064,31.

ARTICOLO 10
(Spese per lo sviluppo economico)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti lo “Sviluppo economico” considerate nell’area d’intervento 3 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 46.390.656,41 di cui euro 22.744.534,15 per spese di parte corrente ed euro 23.646.122,26 per spese in conto capitale ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 382.934.048,13.

ARTICOLO 11
(Spese per il territorio e ambiente)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per spese inerenti il “Territorio e ambiente” considerate nell’area d’intervento 4 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 113.860.628,09 di cui euro 90.402.240,06 per spese di parte corrente ed euro 23.458.388,03 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici e per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 418.513.634,38.

ARTICOLO 12
(Spese per servizi alla persona ed alla comunità)

1. L’ammontare degli stanziamenti di competenza per le spese inerenti i “Servizi alla persona ed alla comunità” considerate nell’area d’intervento 5 dello stato di previsione della spesa è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 3.622.435.961,09 di cui euro 3.540.846.368,55 per spese di parte corrente ed euro 81.589.592,54 per spese in conto capitale, ed è destinato ad interventi previsti dalle funzioni obiettivo all’interno dei vari settori organici, per i relativi importi, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).
2. L’ammontare degli stanziamenti di cassa per le spese di cui al comma 1 è determinato, per l’anno 2008, in complessivi euro 3.640.775.669,39.

ARTICOLO 13
(Contabilità speciali)

1. Le spese per contabilità speciali considerate nell’area d’intervento 6 dello stato di previsione della spesa sono previste, per l’anno 2008, nei complessivi importi di euro 5.406.286.535,00 ed euro 7.093.630.079,91 rispettivamente in termini di competenza e di cassa, secondo le risultanze esposte nel riepilogo generale dello stato di previsione della spesa (Allegato 1).

ARTICOLO 14
(Stato di previsione della spesa)

1. E’ approvato in euro 9.758.903.488,76 in termini di competenza ed in euro 12.671.302.502,07 in termini di cassa, lo stato di previsione della spesa della Regione per l’anno finanziario 2008 annesso alla presente legge (Allegato 1).
2. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
3. E’ autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2008, in conformità alle disposizioni di cui alla legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione) ed a quelle contenute nella presente legge.

ARTICOLO 15
(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di competenza del bilancio della Regione per l’anno 2008 annessi alla presente legge (Allegato 1).

ARTICOLO 16
(Quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa)

1. Sono approvati i quadri generali riassuntivi delle previsioni di cassa del bilancio della Regione per l’anno 2008 annessi alla presente legge (Allegato 1).

TITOLO II
Determinazione delle entità dei fondi speciali;
ricorso alle finanze straordinarie e relative modalità;
assegnazioni specifiche

ARTICOLO 17
(Fondi globali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 23 della l.r. 31/2001 sono iscritti, nello stato di previsione della spesa, i seguenti fondi globali per i controindicati importi in termine di competenza e di cassa:
a) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di parte corrente”: euro 710.500,00;
b) “Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da nuovi provvedimenti legislativi previsti, recanti spese di investimento”: euro 350.000,00.
2. I provvedimenti legislativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge (Allegato 1).
3. Le somme relative ai fondi globali indicate nel comma 1, sono iscritte rispettivamente a carico delle UPB 2.08.01 e 2.08.02 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 18
(Fondo di riserva per le spese obbligatorie)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 20 della l.r. 31/2001, sono dichiarate obbligatorie le spese di cui all’elenco 3 “Spese dichiarate obbligatorie” allegato alla presente legge (Allegato 1).
2. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 20 della medesima l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è stabilito, per l’anno 2008, in euro 2.354.500,00 iscritto a carico della UPB 2.08.03 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 19
(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Ai sensi del comma 4 dell’articolo 21 della l.r. 31/2001, l’ammontare del fondo di riserva per le spese impreviste è stabilito, per l’anno 2008, in euro 55.323,96 iscritto a carico dell’UPB 2.08.04 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 20
(Fondo di riserva di cassa)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 31/2001, il fondo di riserva di cassa è stabilito, per l’anno 2008, in euro 500.000.000,00 iscritto a carico dell’UPB 2.08.05 dello stato di previsione della spesa.

ARTICOLO 21
(Equilibrio tra entrate e spese del bilancio per l’anno 2008)

1. Per assicurare l’equilibrio fra il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio 2008, quale risulta dalla comparazione dei quadri dimostrativi 1 e 2, allegati alla presente legge (Allegato 1) è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, comma 1, della l.r. 31/2001, la contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 62.895.904,82 con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 23.
2. Il ricavato dei mutui e prestiti di cui al comma 1 è iscritto all’UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

ARTICOLO 22
(Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui già autorizzati negli anni precedenti)

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 8, della l.r. 31/2001, sono rinnovate le autorizzazioni alla contrazione dei seguenti mutui:
a) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2000 nell’importo di euro 28.176.163,79;
b) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2001 nell’importo di euro 50.924.248,48;
c) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2002 nell’importo di euro 29.553.270,89;
d) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2003 nell’importo di euro 15.924.538.29;
e) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2004 nell’importo di euro 77.715.436,32;
f) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2005 nell’importo di euro 49.242.745,96;
g) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2006 nell’importo di euro 58.777.619,42;
h) per la copertura del disavanzo del bilancio dell’anno 2007 nell’importo di euro 55.352.730,31;
i) per la copertura del programma di investimento delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere delle Marche, per l’anno 2002, ai sensi dell’articolo 8 della l.r. 25 novembre 2002, n. 25 (Assestamento del bilancio per l’anno 2002), nell’importo di euro 25.000.000,00.
2. Il ricavato dei mutui di cui al comma 1 è imputato alla UPB 5.01.01 dello stato di previsione dell’entrata.

ARTICOLO 23
(Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l’emissione di buoni obbligazionari regionali)

1. Ai sensi dell’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all’emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e/o al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 21 e 22, fino all’importo massimo di euro 453.562.658,28 con durata non superiore a quaranta anni ed alle condizioni di mercato di tasso fisso, variabile o collegato all’inflazione.
2. Il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dall’utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 è garantito mediante l’iscrizione, nel bilancio regionale di ciascun anno, delle somme occorrenti per il periodo stabilito.
3. Le spese di cui al comma 2 sono dichiarate obbligatorie. Con decreto del dirigente del servizio bilancio, da pubblicarsi nel b.u.r. entro dieci giorni e da trasmettere al Consiglio regionale entro gli stessi termini, è modificata compensativamente l’entità degli stanziamenti di competenza e di cassa delle UPB dello stato di previsione della spesa relativi agli oneri di ammortamento di cui al comma 2.
4. Fermi restando i limiti stabiliti dall’articolo 31 della l.r. 31/2001, la Giunta regionale può provvedere a ristrutturare l’esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, ricorrendo: (a) all’impiego di strumenti derivati in uso sui mercati finanziari; (b) alla estinzione anticipata del debito in essere e degli eventuali contratti derivati ad essi associati e alla contrazione di nuovi mutui e/o emissione di prestiti obbliga-zionari, che potranno finanziare anche gli eventuali oneri rinvenenti da clausole contenute nei contratti relativi ai suddetti mutui e nei contratti derivati ad essi associati; (c) alla rinegoziazione o ristrutturazione dei termini e delle condizioni del debito in essere, in qualunque forma tecnica in uso nei mercati, specificando la scadenza massima, che in ogni caso non potrà eccedere i 40 anni a partire dalla data di efficacia della rinegoziazione o della ristrutturazione; in relazione a tale rinegoziazione o ristrutturazione la Giunta regionale è anche autorizzata a rinego-ziare, modificare, novare gli eventuali contratti derivati allo stesso collegati, con assorbimento degli eventuali oneri connessi di ristrutturazione, anche mediante operazioni, che annullino, in tutto o in parte, gli effetti finanziati di tali operazioni derivate.

TITOLO III
Disposizioni diverse

ARTICOLO 24
(Oneri di revisione dei prezzi contrattuali)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle leggi 9 maggio 1950, n. 329, 23 ottobre 1963, n. 1.481, 19 febbraio 1970, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti la revisione dei prezzi contrattuali, si provvede, per l’anno 2008, nel modo che segue:
a) per le opere manutentorie a carico degli stanziamenti dei correlati capitoli di parte corrente dello stato di previsione della spesa;
b) per le nuove opere, nonché per il completa-mento, l’ampliamento, l’ammodernamento e l’adattamento delle opere già esistenti, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle specifiche leggi di autorizzazione delle rispettive spese.

ARTICOLO 25
(Iscrizione in bilancio di stanziamenti per scopi particolari)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 1, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio, per l’anno 2008, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dallo Stato vincolati a scopi specifici e per la iscrizione delle relative spese, quando queste sono tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonché per le relative eventuali variazioni integrative, riduttive, modificative.
2. Con le stesse modalità indicate nel comma 1 sono apportate al bilancio le variazioni occorrenti per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni di fondi dall’Unione europea, da enti e da soggetti terzi, nonché per la iscrizione delle relative spese.

ARTICOLO 26
(Variazioni di bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 29, comma 3, della l.r. 31/2001, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, mediante atti deliberativi da trasmettere al Consiglio entro dieci giorni dalla loro adozione, le variazioni com-pensative, all’interno della medesima classificazione economica, tra UPB strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto.
2. Con le stesse modalità la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compen-sative anche tra UPB diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

ARTICOLO 27
(Semplificazioni procedurali)

1. Le somme dovute in virtù di sentenze, giroconti e regolazioni contabili sono liquidate anche in carenza dei correlativi stanziamenti.
2. Con provvedimento del dirigente del servizio programmazione, bilancio e politiche comunitarie è stabilita la corrispondenza degli accertamenti-pagamenti mediante adeguamento dei relativi stanziamenti di competenza e di cassa, in applicazione del comma 8 dell’articolo 48 della l.r. 31/2001.
3. Ai fini di una più efficiente gestione di cassa, la Giunta regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative tra gli stanziamenti di cassa dei capitoli riportati nello stato di previsione della spesa del bilancio.

ARTICOLO 28
(Recupero disponibilità finanziarie)

1. Le economie di spesa provenienti dai residui perenti, ancorché derivanti da impegni su stanziamenti finanziati con risorse destinate a scopi particolari, affluiscono tra le disponibilità concorrenti alla determinazione dell’avanzo libero se inferiori ad euro 2.582,28.

ARTICOLO 29
(Adozione del bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010)

1. E’ adottato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4 della l.r. 31/2001, il bilancio pluriennale per il triennio 2008/2010 annesso alla presente legge (Allegato 1).

ARTICOLO 30
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 27 dicembre 2007.

ALLEGATO 1
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2008 ED ADOZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2008/2010.
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)


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