Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
CAPO I
PRINCIPI, FINALITA’, FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ARTICOLO 1
(Principi e finalità)
1. La Regione riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico ed occupazionale e per la crescita culturale e sociale dell’Umbria.
La Regione, in armonia con lo Statuto regionale, promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
2. La presente legge disciplina l’organizzazione turistica regionale, le strutture ricettive, l’attività delle imprese e le professioni del turismo.
3. La presente legge persegue, in particolare, le seguenti finalità:
a) la tutela e la valorizzazione dell’Umbria, intesa come ambito turistico unitario, attraverso politiche settoriali, intersettoriali e integrate;
b) la promozione e la valorizzazione delle risorse turistiche, utilizzando al massimo il metodo della concertazione;
c) l’innovazione e la qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza turistica, nonché la promozione della domanda;
d) la tutela e la soddisfazione del turista;
e) la promozione e l’incentivazione dell’accoglienza con particolare riguardo alle persone diversamente abili;
f) l’incentivazione del processo di aggregazione di soggetti pubblici e privati;
g) la realizzazione di un sistema regionale di valorizzazione integrata delle risorse turistiche;
h) la formazione di progetti e prodotti turistici innovativi, a livello regionale, interregionale, nazionale e internazionale.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge, e in particolare:
a) promuove, qualifica e tutela in Italia e all’estero, anche in forma integrata, l’immagine unitaria e complessiva della regione, nel rispetto delle sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
b) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali;
c) verifica l’efficacia e l’efficienza delle attività promozionali;
d) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina e verifica gli standard di qualità delle strutture, dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività;
e) svolge azioni volte alla promozione dell’innovazione e alla diffusione della qualità, nonché determina i criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo delle attività di cui alla lettera d);
f) individua annualmente i fabbisogni formativi delle professioni turistiche e definisce gli standard professionali,
formativi, di percorso e procedurali per la realizzazione degli interventi formativi;
g) individua i requisiti ai fini dell’esercizio dell’attività turistica per le associazioni senza scopo di lucro, ivi comprese le pro-loco;
h) individua i segni distintivi concernenti le attività di valorizzazione delle risorse per la promozione turistica e ne disciplina la gestione e l’uso;
i) raccoglie, elabora e comunica i dati statistici regionali del turismo, le rilevazioni e le informazioni concernenti l’offerta e la domanda turistica;
l) determina le modalità di formazione e di attuazione delle politiche di sostegno allo sviluppo locale, in raccordo con gli enti locali, e attua le politiche di sostegno di carattere unitario.
2. La Regione concorre alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e promuove atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni, nonché con le istituzioni comunitarie.
3. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell’informazione e della comunicazione a fini turistici, attraverso il portale regionale, collegato e inserito con il portale nazionale ed il portale europeo del settore. Le iniziative delle Autonomie Locali sono inserite e coordinate con il portale regionale.
4. La Regione istituisce e detiene l’elenco generale delle strutture ricettive, sulla base degli elenchi di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d). L’elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 3
(Funzioni delle province)
1. Le Province concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Le Province coordinano le iniziative di sviluppo turistico nell’ambito del territorio di riferimento in collaborazione con i Comuni singoli o associati.
3. Sono conferite alle Province le seguenti funzioni amministrative in materia di:
a) autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo;
b) programmazione e attuazione della formazione professionale finalizzata all’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;
c) abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche;
d) concessione ed erogazione alle imprese turistiche di finanziamenti per iniziative nell’ambito di strumenti di interesse locale;
e) istituzione e gestione dell’elenco delle pro-loco di cui all’articolo 11, concessione e l’erogazione di contributi;
f) istituzione e gestione dell’elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle relative filiali di cui all’articolo 69;
g) istituzione e gestione dell’elenco delle associazioni nazionali senza scopo di lucro di cui all’articolo 77;
h) istituzione e gestione dell’elenco delle imprese professionali di congressi;
i) istituzione e gestione degli elenchi delle professioni turistiche di cui alla lettera c).
4. La Provincia competente provvede annualmente alla pubblicazione degli elenchi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h), i) nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 4
(Funzioni dei comuni)
1. I Comuni, singoli o associati, concorrono alla programmazione regionale nell’ambito delle forme e delle procedure di concertazione previste dalla normativa regionale vigente.
2. Ai Comuni, anche in forma associata, sono conferite le funzioni in materia di:
a) valorizzazione delle proprie risorse turistiche mediante la cura dell’offerta turistica locale, l’espletamento dei servizi turistici di base relativi all’informazione e all’accoglienza turistica e l’organizzazione di manifestazioni ed eventi;
b) classificazione delle strutture ricettive sulla base dei requisiti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera d);
c) rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività ricettive;
d) istituzione e gestione degli elenchi di tutte le strutture ricettive;
e) raccolta e trasmissione alla Regione, avvalendosi dei Servizi turistici associati di cui all’articolo 8, di:
1) dati statistici mensili sul movimento turistico, secondo criteri, termini e modalità definiti dalla Giunta regionale d’intesa con i Comuni e nel rispetto degli indirizzi impartiti nell’ambito del sistema statistico regionale e nazionale;
2) comunicazioni concernenti le attrezzature e le tariffe delle strutture ricettive;
f) vigilanza e controllo sulle strutture ricettive, in conformità agli indirizzi, alle modalità e agli standard definiti con atto di indirizzo della Giunta regionale che tiene conto delle proposte della Commissione di cui all’articolo 6;
g) vigilanza e controllo sull’attività di organizzazione e intermediazione di viaggi in forma professionale e non professionale, nonché sull’esercizio delle professioni turistiche e sulle attività delle associazioni pro-loco.
3. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il mese di gennaio di ciascun anno, gli elenchi di cui al comma 2, lettera d) ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 2, comma 4.
CAPO II
STRUMENTI OPERATIVI
ARTICOLO 5
(Documento triennale di indirizzo strategico)
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle procedure di concertazione e partenariato istituzionale e sociale previste dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000 n. 13 e in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con le strategie definite dal Patto per lo sviluppo e l’innovazione dell’Umbria, adotta il documento triennale di indirizzo strategico e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.
2. Il documento triennale di indirizzo strategico di cui al comma 1 è aggiornato annualmente entro il mese di maggio dalla Giunta regionale e contiene:
a) la ricognizione e l’analisi delle principali tendenze del turismo in Umbria e la loro comparazione con quanto avviene a livello nazionale e internazionale;
b) l’individuazione di tutte le risorse del territorio regionale e delle strategie per la loro valorizzazione;
c) la definizione degli obiettivi annuali di promozione turistica;
d) l’individuazione della principali iniziative anche di carattere pluriennale attraverso cui realizzare gli obiettivi definiti;
e) la ricognizione delle risorse finanziarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi annuali.
ARTICOLO 6
(Commissione per la promozione della qualità)
1. È istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione per la promozione della qualità, composta da esperti di comprovata esperienza in materia di qualità. La Commissione svolge funzioni consultive, di indirizzo tecnico e monitoraggio in materia di strutture ricettive e di attività turistiche.
2. La Commissione di cui al comma 1 avanza proposte alla Giunta regionale relativamente:
a) alla classificazione delle strutture ricettive;
b) alla diffusione della cultura e della prassi della qualità in relazione ai servizi connessi con le attività turistiche, nonché in relazione ad altri servizi e attività dei territori;
c) ai criteri per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo da parte dei comuni;
d) all’adeguamento dei requisiti e degli standard di qualità delle strutture ricettive e dei servizi turistici, conseguenti alle verifiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e all’evoluzione degli indirizzi programmatici della Regione.
3. La Commissione, per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, tiene conto:
a) della qualificazione di operatori e imprenditori e della valorizzazione della loro professionalità;
b) della qualità dell’accoglienza, anche in relazione alla certificazione delle imprese e del territorio, ivi compresa l’ecocompatibilità;
c) della tutela e soddisfazione del turista;
d) della qualità dell’informazione e della comunicazione.
4. La Commissione per la promozione della qualità svolge le funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche con riferimento alle strutture ricettive agrituristiche, in raccordo con l’Autorità per il riconoscimento della qualità di cui all’articolo 14 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni e integrazioni.
5. Con norme regolamentari la Regione disciplina la composizione, la durata e il funzionamento della Commissione, nonché
forme di coordinamento con l’attività dell’Osservatorio regionale sul turismo di cui all’articolo 7.
ARTICOLO 7
(Osservatorio regionale sul turismo)
1. La Regione si avvale di un Osservatorio regionale sul turismo per:
a) la realizzazione di studi, ricerche e indagini relativi agli aspetti qualitativi e quantitativi della domanda e dell’offerta turistica;
b) lo svolgimento di attività di monitoraggio sugli esiti delle politiche regionali di promozione.
2. L’Osservatorio regionale sul turismo, in relazione alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), svolge azione di supporto alla programmazione turistica regionale.
3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento dell’Osservatorio.
4. La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attività dell’Osservatorio.
CAPO III
FORME ASSOCIATIVE
ARTICOLO 8
(Servizi di informazione e accoglienza turistica)
1. I Comuni singoli o associati esercitano, anche per il tramite dei Servizi turistici associati, di cui all’articolo 39, comma 3 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, le funzioni amministrative di informazione e accoglienza turistica di base.
2. I Comuni singoli o associati garantiscono l’integrazione dei servizi di informazione e accoglienza turistica nella rete regionale, curando la raccolta e la diffusione delle informazioni di interesse regionale, nel rispetto degli standard individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d).
ARTICOLO 9
(Progetti e prodotti integrati e collettivi)
1. La Regione promuove progetti finalizzati alla valorizzazione di una offerta turistica integrata delle eccellenze dell’Umbria relative al patrimonio storico, culturale, ambientale, paesaggistico, artigianale, enogastronomico, nonché alle iniziative rilevanti in materia di spettacolo, grandi eventi, sport e benessere. Alla loro realizzazione possono concorrere imprese e operatori pubblici.
2. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere l’attuazione dei progetti di cui al comma 1 a scala regionale o interregionale da parte di specifiche Unioni di prodotto cui partecipano imprese o imprese e enti pubblici.
3. La Giunta regionale individua con propri atti temi e modalità con cui promuovere la realizzazione di prodotti turistici d’area, anche a scala interregionale che nascono dall’integrazione di una pluralità di risorse storico-culturali, ambientali e relative alle produzioni di qualità artigianali e enogastronomiche. Alla loro realizzazione concorrono operatori privati e pubblici. Tali raggruppamenti possono assumere la denominazione di Sistemi turistici locali.
4. La Regione promuove forme di sostegno alla realizzazione dei progetti e dei prodotti di cui al presente articolo nell’ambito dei programmi regionali o interregionali e nei limiti delle risorse a disposizione.
ARTICOLO 10
(Consorzi turistici e società consortili turistiche)
1. I consorzi turistici costituiti tra imprese turistiche e le società consortili turistiche, anche in forma mista pubblica e privata, hanno come scopo la promo-commercializzazione del prodotto turistico.
ARTICOLO 11
(Associazioni pro-loco)
1. Le pro-loco sono associazioni di diritto privato che realizzano iniziative idonee a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica locale e concorrono a diffondere le tradizioni e la cultura dei rispettivi territori.
2. L’iscrizione nell’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e) è subordinata al parere favorevole del Comune o dei Comuni interessati all’attività delle singole pro-loco.
3. La Regione assegna risorse finanziarie alle Province ai fini dell’erogazione dei contributi per l’attività delle pro-loco.
CAPO IV
AGENZIA DI PROMOZIONE TURISTICA
ARTICOLO 12
(Promozione)
1. La Regione promuove l’immagine unitaria e complessiva dell’Umbria attraverso l’Agenzia di promozione turistica di cui all’articolo 13.
ARTICOLO 13
(Agenzia di promozione turistica)
1. L’Agenzia di promozione turistica dell’Umbria, di seguito denominata Agenzia, già istituita con la legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, è disciplinata dalla presente legge.
2. L’Agenzia, ente strumentale tecnico-operativo per la promozione turistica dell’Umbria, ha personalità giuridica di diritto
pubblico, è dotata di autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e finanziaria ai sensi dell’articolo 13 della legge
regionale 1 febbraio 2005, n. 2 ed è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza della Giunta regionale.
3. La gestione dell’Agenzia è improntata a criteri di imprenditorialità e economicità.
. La Regione contribuisce al funzionamento dell’Agenzia, anche mettendo a disposizione beni mobili e immobili di sua
proprietà o di cui ha la disponibilità. La Regione finanzia lo svolgimento delle attività affidate all’Agenzia.
5. L’Agenzia può aderire, previa deliberazione della Giunta regionale, ad organismi o società che partecipano alla gestione
di specifici progetti e servizi per la promozione delle risorse dell’Umbria ivi compresi i soggetti che attuano i progetti e i prodotti turistici di cui all’articolo 9.
ARTICOLO 14
(Funzioni e compiti dell’Agenzia)
1. L’Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti e funzioni:
a) attuazione, anche sulla base di specifiche convenzioni, dei programmi di promozione previsti nel documento triennale di indirizzo strategico di cui all’articolo 5;
b) coordinamento delle attività di promozione delle risorse regionali finalizzate al consolidamento dell’immagine unitaria e complessiva dell’Umbria;
c) partecipazione operativa alle attività di promozione integrata;
d) partecipazione alla realizzazione di progetti a carattere interregionale, previa deliberazione della Giunta regionale;
e) svolgimento di altre attività a carattere tecnico per conto della Regione.
2. L’Agenzia, previa deliberazione della Giunta regionale, può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche in raccordo con l’Agenzia nazionale del turismo, di cui all’articolo 12 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80.
ARTICOLO 15
(Organi dell’Agenzia)
1. Sono organi dell’Agenzia:
a) l’Amministratore unico;
b) il Comitato di concertazione;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
ARTICOLO 16
(Amministratore unico)
1. L’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia è conferito dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, a soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione nonché di elevata professionalità rispetto alle funzioni da svolgere, maturate sia in ambito pubblico che privato. La durata dell’incarico è fissata in tre anni, prorogabili per altri due anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale.
2. L’Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell’Agenzia.
3. All’Amministratore unico è corrisposto un trattamento economico pari allo stipendio tabellare annuo della dirigenza regionale previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto.
4. L’incarico di Amministratore unico è incompatibile con la carica di Presidente della Regione, Assessore e Consigliere regionale; l’incarico è altresì incompatibile con quello di Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza e con la
qualità di socio di impresa che si trovi in rapporto con l’attività dell’Agenzia o con incarichi che determinano, comunque,
un oggettivo conflitto di interessi.
5. L’Amministratore unico:
a) adotta le norme regolamentari interne che, nell’ambito dei principi generali e dei criteri fissati dalle leggi regionali e nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, disciplinano l’organizzazione dell’Agenzia, anche sotto il profilo contabile, facendo riferimento alla vigente legge regionale di contabilità in quanto compatibile;
b) ha la responsabilità dell’organizzazione e della gestione dell’Agenzia nel rispetto delle norme della presente legge e di quelle regolamentari di cui alla lettera a);
c) determina la dotazione organica ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 2/2005, e dispone la destinazione e l’utilizzazione del personale;
d) assicura il perseguimento degli obiettivi assegnati all’Agenzia, emana le direttive e verifica i risultati dell’azione amministrativa e l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
e) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il piano annuale di attività per l’anno successivo;
f) adotta, entro il 30 agosto di ogni anno, il bilancio di previsione per l’anno successivo;
g) adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, il conto consuntivo dell’anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati nel piano annuale di attività.
6. Il bilancio di previsione di cui al comma 5, lettera f) è deliberato in pareggio e l’Agenzia non può assumere impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate in sede di bilancio di previsione, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo anche in relazione ai compiti di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d).
7. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, dichiara la decadenza dall’incarico di Amministratore unico per i seguenti motivi:
a) gravi violazioni di norme di legge;
b) inadempienze in ordine agli indirizzi impartiti dalla Regione;
c) mancato conseguimento degli obiettivi assegnati con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi dell’Agenzia;
d) sopravvenute cause di incompatibilità di cui al comma 4;
e) mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 6.
ARTICOLO 17
(Comitato di concertazione)
1. È istituito il Comitato di concertazione dell’Agenzia composto da dieci membri designati:
a) cinque dal Consiglio delle autonomie locali;
b) tre dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore del turismo;
c) due dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura di Perugia e Terni.
2. Il Comitato di concertazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.
3. Il Comitato di concertazione:
a) esprime parere obbligatorio sul piano annuale di attività di cui all’articolo 16, comma 5, lettera e) e sui progetti promozionali dell’Agenzia;
b) avanza proposte su iniziative, indagini e studi relativi alla materia turismo.
4. Il Comitato di concertazione si riunisce, su convocazione dell’Amministratore unico, almeno sei volte all’anno e adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.
ARTICOLO 18
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia, nominato dal Consiglio regionale con voto limitato, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti iscritti nel Registro dei revisori contabili.
2. Spettano al Collegio dei revisori dei conti funzioni di verifica dei conti e di controllo della gestione economica e finanziaria dell’Agenzia.
3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i componenti possono essere riconfermati una sola volta.
4. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità al lordo delle ritenute di legge, nei limiti delle tariffe dei revisori contabili.
ARTICOLO 19
(Personale dell’Agenzia)
1. L’Agenzia dispone di personale proprio, inquadrato in un proprio ruolo, nei limiti della dotazione organica e delle disponibilità finanziarie.
2. Al personale dirigenziale e non dirigenziale dell’Agenzia si applicano gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico, nonché previdenziale ed assistenziale, rispettivamente dei dirigenti e dei dipendenti regionali, così come previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali.
3. Alla copertura della dotazione organica si provvede nell’ordine mediante:
a) trasferimenti e comandi di personale regionale;
b) trasferimenti e comandi di personale degli enti locali ovvero degli enti dipendenti dalla Regione;
c) assunzioni con le modalità e le procedure previste dalla normativa vigente in materia.
ARTICOLO 20
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull’attività dell’Agenzia. Sono sottoposti alla sua
preventiva approvazione i seguenti atti:
a) le norme regolamentari;
b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche;
c) il piano annuale di attività;
d) il bilancio di previsione annuale;
e) il conto consuntivo.
TITOLO II
STRUTTURE RICETTIVE E ALTRE FORME DI RICETTIVITA’
ARTICOLO 21
(Attività ricettiva)
1. Si intende per attività ricettiva l’attività diretta alla produzione di servizi per l’ospitalità esercitata nelle
strutture ricettive di cui alla presente legge.
2. Le strutture ricettive sono suddivise in:
a) esercizi alberghieri;
b) esercizi extralberghieri;
c) esercizi all’aria aperta;
d) residenze d’epoca.
3. Sono ricomprese tra le attività ricettive le altre forme di ricettività disciplinate al Capo V.
CAPO I
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE
ARTICOLO 22
(Esercizi alberghieri)
1. Sono esercizi alberghieri:
a) gli alberghi;
b) i motels;
c) gli alberghi residenziali;
d) gli alberghi diffusi;
e) i villaggi-albergo;
f) le residenze della salute - beauty-farm.
ARTICOLO 23
(Definizioni)
1. Gli alberghi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed altri servizi accessori. Gli alberghi sprovvisti di servizio ristorante che forniscono solo alloggio e prima colazione assumono la denominazione di meublé.
2. I motels sono esercizi alberghieri dotati di bar, servizi di ristorazione e servizi di autorimessa con box o parcheggio per un numero di posti auto pari al numero delle stanze, maggiorato del dieci per cento. I motels assicurano servizi di primo intervento per l’assistenza meccanica agli autoveicoli.
3. Gli alberghi residenziali sono esercizi alberghieri le cui unità abitative sono costituite da appartamenti di uno o più locali dotati di servizi igienici privati e di servizio autonomo di cucina.
4. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei.
5. Assumono la denominazione di villaggio-albergo gli esercizi dotati dei requisiti propri degli alberghi e/o degli alberghi residenziali, caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
6. Le residenze della salute - beauty-farm sono esercizi alberghieri dotati di particolari strutture di tipo specialistico
proprie del soggiorno finalizzato a cicli di trattamenti terapeutici, dietetici ed estetici. La classificazione è determinata con riferimento esclusivo alla struttura ed ai servizi di tipo ricettivo di cui ai commi 1 e 3.
7. La Giunta regionale, con riferimento agli alberghi diffusi di cui al comma 4, stabilisce:
a) le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b) la distanza massima tra l’edificio nel quale sono ubicati i servizi comuni e le unità abitative.
ARTICOLO 24
(Dipendenza)
1. La dipendenza è costituita da un immobile posto nelle immediate adiacenze degli esercizi ricettivi di cui all’articolo 23,
comma 1. È dotata di un numero di camere minimo pari a tre e di servizi centralizzati ubicati esclusivamente nella struttura principale; non può essere considerata struttura ricettiva alberghiera autonoma.
2. Può essere prevista una sola dipendenza per ciascun albergo.
ARTICOLO 25
(Piccoli appartamenti - suites)
1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 22, con esclusione degli alberghi residenziali, possono essere costituiti, in
tutto o in parte, da unità abitative composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto ed uno a camera da
letto e da servizi igienici privati. Tali unità abitative assumono la denominazione di piccoli appartamenti - suites.
ARTICOLO 26
(Posti letto)
1. Negli esercizi alberghieri classificati ad una, due e tre stelle le camere sono ad uno, a due e a tre posti letto.
2. Negli esercizi alberghieri classificati a quattro e cinque stelle le camere sono ad uno e a due posti letto.
3. Nelle camere a due e a tre letti può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta un’agevole fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.
ARTICOLO 27
(Classificazione)
1. Gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 22 sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella tabella A) allegata alla presente legge, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle, una stella.
2. Gli esercizi classificati cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva lusso quando l’immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
3. I motels non possono avere una classificazione superiore a quattro stelle.
4. Gli alberghi residenziali, gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo e le residenze della salute – beauty-farm non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
5. La dipendenza deve avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.
ARTICOLO 28
(Direttore d’albergo)
1. A ciascun esercizio ricettivo alberghiero classificato tre stelle, quattro stelle, cinque stelle o cinque stelle lusso è preposto un direttore d’albergo dotato di adeguata professionalità.
2. Il direttore d’albergo svolge compiti di coordinamento tecnico-amministrativo, ha la responsabilità gestionale ed operativa e costituisce il punto di riferimento tra la clientela e l’amministrazione alberghiera.
CAPO II
STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE
ARTICOLO 29
(Esercizi extralberghieri)
1. Sono esercizi extralberghieri:
a) le country house - residenze di campagna;
b) le case e appartamenti per vacanze;
c) le case per ferie;
d) le case religiose di ospitalità;
e) i centri soggiorno studi;
f) gli ostelli per la gioventù;
g) i kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi;
h) i rifugi escursionistici.
ARTICOLO 30
(Country house - residenze di campagna)
1. Le country house – residenze di campagna sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere con eventuale angolo cottura e/o di appartamenti con servizio autonomo di cucina, per un numero minimo di quattordici posti letto, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall’ammodernamento di ville o casali e loro annessi e dotate di servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto della normativa vigente, nonché eventualmente di attrezzature sportive e ricreative.
2. Nelle country house è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
ARTICOLO 31
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e gli appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi aperti al pubblico gestiti unitariamente in forma imprenditoriale organizzata e continuativa. Sono costituiti da almeno tre unità abitative poste nello stesso stabile o in stabili diversi siti nelle immediate vicinanze e facenti parte di area territorialmente omogenea. Ciascuna unità abitativa è destinata all’alloggio di turisti per una permanenza massima di tre mesi ed è composta da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma.
2. Le case e appartamenti per vacanze non sono dotati di servizio di ristorazione.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
ARTICOLO 32
(Case per ferie)
1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi, gestite al di fuori dei normali canali commerciali e promozionali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2. Nelle case per ferie possono essere ospitati anche dipendenti e relativi familiari di altre aziende, assistiti dai soggetti gestori di cui alcomma 1 con i quali è stipulata apposita convenzione.
3. Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso il servizio di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l’uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
4. Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo,sotto la responsabilità del soggetto gestore.
ARTICOLO 33
(Case religiose di ospitalità)
1. Le case religiose di ospitalità sono case per ferie caratterizzate dall’osservanza delle finalità dell’ente religioso gestore che offrono, a pagamento, a chiunque la richiede, ospitalità per un periodo non inferiore a due giorni, nel rispetto del carattere religioso dell’ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio.
2. L’orario di chiusura al pubblico delle case religiose di ospitalità è fissato, di norma, alle ore ventuno nella stagione autunno-invernale e alle ore ventidue nella stagione primavera-estate.
3. Ai fini della presente legge sono considerati enti religiosi gli enti ecclesiastici riconosciuti in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222.
4. Alle case di convivenza religiosa non si applica la definizione di cui al comma 1.
ARTICOLO 34
(Centri soggiorno studi)
1. Sono centri soggiorno studi gli esercizi ricettivi dedicati ad ospitalità finalizzata alla educazione e formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l’attività didattica e convegnistica specializzata.
2. I centri soggiorno studi sono gestiti da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati, operanti nel settore della formazione.
ARTICOLO 35
(Ostelli per la gioventù)
1. Sono ostelli per la gioventù gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento di giovani e loro accompagnatori, e di coloro i quali vogliono usufruire dei servizi propri degli ostelli.
2. Negli ostelli per la gioventù possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
ARTICOLO 36
(Kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi)
1. Sono kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi le strutture ricettive caratterizzate da clientela costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni, aperte solitamente nei periodi di vacanze estive e/o invernali, finalizzate anche allo sviluppo sociale e pedagogico.
2. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
3. Nei kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.
ARTICOLO 37
(Rifugi escursionistici)
1. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate.
2. I rifugi escursionistici sono gestiti da enti pubblici, da enti e associazioni operanti nel settore dell’escursionismo o da soggetti privati.
3. I rifugi escursionistici garantiscono il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.
ARTICOLO 38
(Classificazione)
1. Gli esercizi extralberghieri di cui agli articoli 30, 31, 32, 33, 35, 36 e 37 sono classificati ciascuno in un’unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori di cui alle allegate tabelle B), C), D), E), F), previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
2. I centri soggiorno studi di cui all’articolo 34 sono classificati in un’unica categoria, previa verifica della conformità alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza edilizia e urbanistica e sono attrezzati per il soggiorno degli ospiti in strutture dotate dei requisiti previsti per gli alberghi classificati a due stelle.
CAPO III
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA
ARTICOLO 39
(Esercizi ricettivi all’aria aperta)
1. Sono esercizi ricettivi all’aria aperta:
a) i campeggi;
b) i villaggi turistici;
c) i camping village.
ARTICOLO 40
(Definizioni)
1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
2. Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all’accoglienza dei turisti, installate a cura della gestione, o proprie di residenti stagionali, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
3. I villaggi turistici sono esercizi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti
di mezzi autonomi di pernottamento, all’interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
4. Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
5. I camping-village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate,
costituiti da strutture fisse e mobili, installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
6. Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l’intero periodo di permanenza del campeggio nell’area autorizzata, quali i bungalow; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d’acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge, quali le case mobili.
7. Nei bungalow è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti nei locali adibiti a soggiorno.
ARTICOLO 41
(Classificazione)
1. I campeggi sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con una stella, due stelle, tre stelle e quattro stelle.
2. I villaggi turistici sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con due stelle, tre stelle e quattro stelle.
3. I camping-village sono classificati in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnati con tre stelle e quattro stelle.
4. Il numero delle stelle viene attribuito sulla base del possesso dei requisiti di cui alle allegate tabelle G), H) e I).
5. La classificazione degli esercizi ricettivi di cui al presente articolo è subordinata alla conformità degli stessi alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
ARTICOLO 42
(Strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico e campeggi didattico-educativi)
1. Sono strutture ricettive all’aria aperta non aperte al pubblico i villaggi turistici, i campeggi, i camping-village organizzati e gestiti da enti, associazioni e cooperative che ospitano unicamente soci o dipendenti dei suddetti organismi e loro familiari.
2. I Comuni possono autorizzare, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta regionale, l’organizzazione di campeggi fissi da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari per il perseguimento di finalità educative, didattiche, sportive, religiose e sociali.
ARTICOLO 43
(Aree attrezzate di sosta temporanea)
1. I Comuni, per consentire la sosta di caravan, autocaravan, camper e simili mezzi mobili di pernottamento, compatibilmente con i loro strumenti urbanistici, possono prevedere aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta temporanea e al
parcheggio di tali mezzi, per ventiquattro ore. La sosta è consentita fino ad un massimo di quarantotto ore in caso di assenza di strutture ricettive all’aria aperta.
2. Le aree attrezzate di sosta temporanea sono realizzate nel rispetto dell’articolo 185, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione.
3. I Comuni provvedono alla gestione delle aree attrezzate di sosta temporanea direttamente o mediante apposite convenzioni.
CAPO IV
RESIDENZE D’EPOCA
ARTICOLO 44
(Residenze d’epoca)
1. Sono residenze d’epoca i complessi immobiliari originariamente destinati a residenza dichiarati di interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.
2. I complessi di cui al comma 1 devono mantenere l’originaria fisionomia architettonica e strutturale sia all’esterno che all’interno, anche a seguito di interventi di restauro, consolidamento e conservazione.
3. Le residenze d’epoca sono inserite in contesti ambientali di particolare valore storico, naturale o paesaggistico, dotate di mobili e arredi d’epoca o di particolare interesse artistico e sono idonee ad una accoglienza altamente qualificata.
4. La denominazione di residenza d’epoca è accompagnata dalla indicazione della tipologia storica dell’immobile.
5. L’accoglienza turistica nelle residenze d’epoca è esercitata in forma imprenditoriale quando la capacità ricettiva è pari o superiore a ventiquattro posti letto.
6. Nel caso di ricettività esercitata in forma imprenditoriale, le residenze d’epoca sono classificate in un’unica categoria, previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori di cui alla allegata tabella L) e previo cambiamento di destinazione d’uso, ai sensi della normativa vigente.
7. L’accoglienza turistica nelle residenze d’epoca è esercita in forma non imprenditoriale quando la ricettività è limitata ad un numero massimo di ventitre posti letto e ad almeno una sala comune. È assicurata obbligatoriamente la presenza del proprietario della struttura o del titolare dell’attività.
8. L’esercizio dell’attività in forma non imprenditoriale non comporta il cambio di destinazione d’uso dell’immobile che può essere adibito in tutto o in parte a ricettività.
9. Nelle residenze d’epoca possono essere forniti servizi di ristorazione per i soli alloggiati, nel rispetto nella normativa vigente.
10. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle residenze d’epoca è subordinata alla conformità delle strutture alle norme in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia.
CAPO V
ATTIVITA’ RICETTIVE A CARATTERE NON IMPRENDITORIALE
ARTICOLO 45
(Strutture ricettive a gestione non imprenditoriale)
1. Sono strutture ricettive a gestione non imprenditoriale la cui attività è finalizzata ad integrazione del reddito familiare:
a) gli esercizi di affittacamere;
b) gli esercizi di bed and breakfast;
c) le case e gli appartamenti locati ad uso turistico.
2. Le strutture ricettive di cui al comma 1 conservano le caratteristiche della civile abitazione e l’esercizio dell’attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d’uso delle unità abitative né l’iscrizione del titolare al registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato e agricoltura.
ARTICOLO 46
(Esercizi di affittacamere)
1. Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali utilizzano l’abitazione di residenza per dare ospitalità. Tali strutture possono avere non più di sei camere ubicate nello stesso stabile per un massimo di dodici posti letto.
2. È ricompreso nell’esercizio di affittacamere l’affitto abituale di non più di due appartamenti mobiliati posti nello stesso stabile di residenza del titolare per una capacità ricettiva complessiva non superiore a sei camere per un massimo di dodici posti letto.
3. L’esercizio dell’attività di affittacamere non può comunque superare complessivamente, in applicazione dei commi 1 e 2, sei camere per dodici posti letto.
4. Gli esercizi di affittacamere di cui ai commi 1 e 2 sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).
5. Il titolare dell’attività di cui ai commi 1 e 2 deve essere presente nell’abitazione di residenza almeno per il periodo in cui l’attività stessa è svolta.
6. L’attività di affittacamere non può comunque comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
ARTICOLO 47
(Bed and breakfast)
1. È definito bed and breakfast il servizio di alloggio e prima colazione esercitato in modo anche saltuario all’interno dell’abitazione avvalendosi della normale organizzazione familiare, fornendo agli alloggiati esclusivamente cibi e bevande per la prima colazione.
2. L’attività di bed and breakfast può essere svolta in non più di tre camere per ogni abitazione e per un massimo di otto posti letto, compresi due posti letto per bambini al di sotto dei dodici anni. Ogni camera non può avere più di tre posti letto complessivi. Qualora l’attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l’uso di almeno due servizi igienici.
3. Il soggiorno degli ospiti non può superare i trenta giorni consecutivi.
4. Gli esercizi di bed and breakfast sono classificati in un’unica categoria sulla base dei requisiti strutturali e dei servizi assicurati, elencati nell’allegata tabella M).
ARTICOLO 48
(Case ed appartamenti locati ad uso turistico)
1. Le case ed appartamenti locati ad uso turistico sono unità abitative ammobiliate, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonomi, dati in locazione a turisti, senza la fornitura di servizi aggiuntivi, nel corso di una o più stagioni,
con contratti, in forma diretta o intermediata, aventi validità non inferiore a sette giorni e non superiore a sei mesi consecutivi.
2. I soggetti proprietari o che hanno la disponibilità degli immobili di cui al comma 1 possono dare in locazione a turisti case e appartamenti in numero non superiore a due.
CAPO VI
NORME COMUNI PER LE ATTIVITA’ RICETTIVE
ARTICOLO 49
(Validità della classificazione)
1. La classificazione delle strutture ricettive disciplinate dal presente Titolo ha validità quinquennale.
2. Per le strutture ricettive che hanno iniziato l’attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
3. Il Comune competente, per le strutture ricettive classificate a stelle, non può procedere a revisioni di classifica nel secondo semestre dell’ultimo anno del quinquennio di classificazione.
4. Il Comune competente, in caso di variazioni strutturali, di servizi o di requisiti della struttura ricettiva classificata a stelle, adotta un nuovo provvedimento di classificazione.
ARTICOLO 50
(Apertura degli esercizi ricettivi)
1. L’apertura degli esercizi ricettivi è annuale e stagionale.
2. Gli esercizi ricettivi ad apertura annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, nel corso dell’anno solare.
3. Per apertura stagionale si intende un periodo di apertura non inferiore a tre mesi consecutivi e non superiore complessivamente a nove mesi nel corso dell’anno solare.
4. L’esercizio delle attività ricettive nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale, quello di affittacamere e di bed and breakfast è soggetto ad un periodo di chiusura obbligatorio pari a sessanta giorni, anche non consecutivi nell’arco dell’anno solare. Il periodo di chiusura è ridotto a trenta giorni nei comuni privi di strutture ricettive autorizzate.
ARTICOLO 51
(Denominazione)
1. A ciascuna struttura ricettiva, con esclusione di quelle di cui all’articolo 48, è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio comunale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2. L’utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all’assenso formale del titolare della struttura che per prima ha ottenuto la denominazione.
ARTICOLO 52
(Autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva e dichiarazione di inizio attività)
1. L’esercizio dell’attività ricettiva nelle strutture gestite in forma imprenditoriale, nonché nelle residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale è subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte del Comune competente.
L’autorizzazione contiene, almeno, la denominazione, la titolarità, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l’ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale.
2. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato:
a) alla verifica del possesso da parte del titolare dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblica sicurezza;
b) all’iscrizione del titolare al Registro delle imprese della Camera di commercio industria artigianato agricoltura, con esclusione dei titolari di residenze d’epoca gestite in forma non imprenditoriale;
c) alla classificazione della struttura principale e della eventuale dipendenza;
d) alla stipula, da parte del titolare, di un’assicurazione per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3. La variazione anche di uno solo dei dati di cui al comma 1, è comunicata al Comune competente al fine del rilascio di una nuova autorizzazione, ad eccezione del subentro di cui al comma 4.
4. In caso di subentro nella titolarità dell’attività ricettiva, qualora il nuovo titolare confermi la denominazione, la tipologia ricettiva, la classificazione assegnata, la capacità ricettiva, l’ubicazione e il periodo di apertura annuale o stagionale ed abbia i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività.
5. Per l’esercizio delle attività ricettive a carattere non imprenditoriale di cui agli articoli 46 e 47 l’autorizzazione è sostituita dalla dichiarazione di inizio attività, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lett. a), nonché di quelli igienico sanitari della struttura previsti per legge.
6. Alla dichiarazione di inizio attività di cui ai commi 4 e 5 si applica la disciplina di cui all’articolo 19, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione è corredata da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti previsti.
7. Per le case e appartamenti locati ad uso turistico di cui all’articolo 48 è sufficiente la comunicazione di cui all’articolo 54, comma 8.
ARTICOLO 53
(Elenchi delle strutture ricettive)
1. Il Comune competente istituisce e detiene gli elenchi delle strutture ricettive a gestione imprenditoriale e non imprenditoriale. Tali elenchi contengono, almeno, i dati contenuti nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio di attività.
2. Il Comune competente mantiene aggiornati gli elenchi di cui al comma 1 e li trasmette mensilmente all’Agenzia di promozione turistica e, alla Regione, ai fini della validazione dei dati ISTAT.
ARTICOLO 54
(Obblighi del titolare dell’attività ricettiva)
1. L’ospitalità nelle strutture ricettive è subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, all’adempimento da parte del titolare dell’attività ricettiva degli obblighi derivanti dalle disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.
2. Gli esercizi ricettivi hanno l’obbligo di evidenziare all’esterno, accanto alla propria tipologia e denominazione, il numero delle stelle corrispondenti alla classificazione attribuita.
3. Entro il 1 ottobre di ogni anno il titolare dell’attività ricettiva presenta al Servizio turistico associato competente la comunicazione dei prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. Il titolare, entro il 1 marzo, può presentare al Servizio turistico associato l’aggiornamento delle tariffe da applicare, con decorrenza dal 1 giugno.
4. Il titolare dell’attività ricettiva, oltre l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e, in caso di subentro, la dichiarazione di cui all’articolo 52, comma 4, espone, in conformità ai dati contenuti nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3:
a) la tabella indicante il prezzo del servizio nei locali adibiti all’esercizio delle attività;
b) i cartellini dei prezzi in ciascuna unità abitativa.
5. Il titolare delle attività ricettive, ivi comprese quelle di cui agli articoli 46, 47 e 48, denuncia, mediante
trasmissione su appoito modello ISTAT, l’arrivo e la presenza di ciascun ospite, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La denuncia viene effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
6. La Giunta regionale determina, sulla base della normativa statale in materia, i dati obbligatori da inserire nella comunicazione annuale dei prezzi di cui al comma 3 e adotta apposito modello.
7. Il titolare dell’attività ricettiva comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d).
8. I soggetti che hanno la disponibilità delle strutture di cui all’articolo 48 comunicano al Comune competente, entro il 1 ottobre di ogni anno, la tipologia, la ubicazione e la titolarità di ogni unità abitativa destinata a locazione turistica nel successivo anno solare, nonché i prezzi decorrenti dal 1 gennaio dell’anno successivo. La comunicazione è inviata, in ogni caso, almeno cinque giorni prima della data di inizio della prima locazione.
ARTICOLO 55
(Sospensione dell’autorizzazione)
1. Il Comune competente può sospendere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva per un periodo da cinque a trenta giorni qualora accerti il mancato rispetto, in tutto o in parte, delle disposizioni di cui all’articolo 54, comma 1 o accerti gravi irregolarità nella conduzione dell’attività.
2. Il Comune competente sospende l’autorizzazione qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai requisiti stabiliti per l’esercizio dell’attività dalle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria.
ARTICOLO 56
(Decadenza dell’autorizzazione)
1. Il Comune competente dichiara la decadenza dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) l’esercizio ricettivo non è attivato entro centottanta giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) mancata riclassificazione quinquennale ai sensi dell’articolo 49, comma 1, per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti, fatti salvi i casi di chiusura temporanea dell’attività debitamente autorizzati.
ARTICOLO 57
(Revoca dell’autorizzazione)
1. Il Comune competente dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi:
a) il titolare non è più iscritto al registro delle imprese di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b);
b) il titolare, nel caso di sospensione dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 55, comma 2, non provvede all’adeguamento nei termini stabiliti dal Comune competente nel provvedimento di sospensione.
2. Il Comune competente dispone la revoca anche nel caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare o oggettivi da parte della struttura ricettiva;
b) mancata riapertura dell’attività ricettiva decorsi i termini di chiusura temporanea di cui all’articolo 58, comma 2.
ARTICOLO 58
(Chiusura temporanea e cessazione dell’attività)
1. I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo, con esclusione di quelle disciplinate all’articolo 48, comunicano al Comune competente la chiusura temporanea e la cessazione dell’attività.
2. Il periodo di chiusura temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi prorogabili dal Comune competente per fondati motivi per altri sei mesi; decorsi tali termini l’attività si intende definitivamente cessata.
ARTICOLO 59
(Reclamo)
1. Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al Comune competente nei seguenti casi:
a) carenza nella gestione e nei servizi effettivamente forniti rispetto a quelli dichiarati;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti o dichiarati nella comunicazione dei prezzi o comunque pubblicizzati.
2. Il Comune competente comunica all’interessato l’esito dell’accertamento conseguente al reclamo di cui al comma 1.
3. II Comune competente comunica alla Commissione per la promozione della qualità i reclami presentati e l’esito degli accertamenti sugli stessi.
ARTICOLO 60
(Superfici, altezze e volumi)
1. Le unità abitative delle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all’aria aperta e delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva, hanno le dimensioni minime fissate alle allegate tabelle N) e O).
2. La Giunta regionale, nel rispetto della vigente normativa edilizia, con norme regolamentari, può individuare, sentite le amministrazioni competenti, specifiche e motivate deroghe a superfici, altezze e volumi delle unità abitative in relazione alla natura dell’immobile e in coerenza con la tipologia ricettiva.
ARTICOLO 61
(Piscine natatorie)
1. Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui alla presente legge si applica la normativa regionale vigente in materia.
ARTICOLO 62
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque apre o gestisce una attività ricettiva senza autorizzazione o senza aver effettuato la dichiarazione di inizio attività, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque dichiara in sede di autorizzazione o dichiarazione di inizio attività requisiti della struttura o servizi inesistenti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3. Chiunque non dichiara la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio attività che fanno venir meno i requisiti per l’esercizio dell’attività stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
4. Chiunque interrompe temporaneamente l’attività, ad esclusione di quelle di cui all’articolo 48, senza averne data preventiva comunicazione al Comune competente, salvo casi di forza maggiore, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque dà in locazione ad uso turistico unità abitative senza la preventiva comunicazione al Comune competente, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.000,00.
6. Chiunque supera la capacità ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
7. Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. Chiunque non espone i dati riferiti alla tipologia ricettiva autorizzata e alla classificazione o espone dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
9. Chiunque non espone o espone in modo non perfettamente visibile l’autorizzazione, le tabelle o i cartellini dei prezzi, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
10. Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo una tipologia ricettiva diversa da quella autorizzata o servizi non posseduti o un livello di classificazione diverso da quello attribuito o non indica la tipologia ricettiva autorizzata, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
11. Chiunque non fornisce i servizi obbligatori previsti per la tipologia ricettiva o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
12. Chiunque non effettua o effettua la comunicazione annuale dei prezzi in maniera incompleta o con dati non veritieri, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
13. Chiunque non effettua la denuncia degli arrivi e delle presenze mediante la trasmissione con il modello ISTAT di cui all’articolo 54, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a 4.000,00.
14. Chiunque non comunica annualmente al Comune competente il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d), è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
15. Chiunque applica prezzi superiori a quelli esposti, denunciati o comunque pubblicizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
16. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI
CAPO I
ORGANIZZAZIONE E INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA PROFESSIONALE
ARTICOLO 63
(Agenzie di viaggio e turismo)
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono imprese turistiche che esercitano in via esclusiva attività di organizzazione, produzione, intermediazione e vendita di viaggi, soggiorni e crociere per singole persone o gruppi, curandone la diffusione al pubblico con la fornitura dei servizi connessi di accoglienza e assistenza ai turisti. Compete altresì alle agenzie di viaggio e turismo l’esercizio dell’attività specializzata nell’organizzazione, produzione e diffusione dei pacchetti turistici finalizzati alla creazione e all’incremento dei flussi turistici verso l’Umbria.
2. Le agenzie di viaggio e turismo nell’esercizio delle attività di cui al comma 1 stipulano contratti ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio C.C.V., ratificata e resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché in conformità al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
3. Le agenzie di viaggio e turismo possono fornire al turista i seguenti servizi:
a) organizzazione e realizzazione di gite, escursioni individuali o collettive e visite guidate con ogni mezzo di trasporto e con personale abilitato ai sensi della normativa vigente;
b) emissione e vendita di biglietti di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo, previo conseguimento delle necessarie autorizzazioni;
c) informazione e assistenza;
d) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
e) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
f) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
g) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
h) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
i) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni;
l) rilascio e pagamento di assegni turistici, assegni circolari e altri titoli di credito per viaggiatori e di lettere di credito, nel rispetto della normativa vigente.
4. L’agenzia di viaggio e turismo non può assumere una denominazione uguale o simile a quella di altre agenzie operanti sul territorio nazionale;
non può altresì assumere il nome di comuni o regioni italiane.
ARTICOLO 64
(Filiali delle agenzie di viaggio e turismo)
1. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo sono articolazioni territoriali delle agenzie di cui all’articolo 63 e sono soggette a tutti i provvedimenti adottati nei confronti dell’agenzia da cui dipendono.
2. Le filiali delle agenzie di viaggio e turismo svolgono esclusivamente le seguenti attività:
a) intermediazione nelle vendite dirette al pubblico di viaggi, soggiorni e crociere organizzati dall’agenzia principale o da altre agenzie;
b) informazione e assistenza;
c) accoglienza nelle stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
d) prenotazione di servizi di ristorazione, di soggiorno in strutture ricettive e vendita di buoni di credito per detti servizi;
e) assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
f) prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
g) operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze di garanzia ai viaggiatori e per danni alle cose trasportate;
h) prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere, musei e gallerie e manifestazioni.
ARTICOLO 65
(Requisiti per l’esercizio dell’attività)
1. Per l’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo sono necessari i seguenti requisiti soggettivi, professionali e strutturali:
a) assenza, in capo al titolare o al legale rappresentante in caso di società, di condanne penali passate in giudicato che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
b) possesso da parte del titolare o del legale rappresentante della società delle conoscenze e attitudini professionali all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, conseguite presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in Italia o in altro Stato membro della Unione Europea;
c) locali indipendenti, esclusivamente adibiti alla specifica attività e con destinazione d’uso ad attività commerciali e/o uffici.
2. La Giunta regionale, con atto di indirizzo definisce le modalità per l’accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1, lettera b).
ARTICOLO 66
(Garanzia assicurativa)
1. Il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia
di viaggio e turismo di cui all’articolo 67 è subordinato alla stipula di polizza assicurativa di garanzia da parte del richiedente l’autorizzazione stessa. Tale polizza assicurativa è stipulata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni, per un massimale minimo di due milioni di euro.
2. Nell’ipotesi di apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana Europea, il massimale minimo assicurativo dell’agenzia principale non può essere inferiore a quello di cui al comma 1.
3. La polizza assicurativa di cui al comma 1 è rinnovata annualmente.
4. La Giunta regionale, con atto di indirizzo, determina lo schema tipo di polizza assicurativa di responsabilità civile, le modalità di attivazione della stessa e aggiorna ogni tre anni i massimali minimi.
ARTICOLO 67
(Autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo)
1. La Provincia competente per territorio rilascia l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 65 e previa verifica di quanto previsto all’articolo 63, comma 4 e all’articolo 66.
2. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo comunica preventivamente alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria sulla cui base è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività o la presa d’atto di cui all’articolo 68.
ARTICOLO 68
(Apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo)
1. L’apertura di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede nel territorio provinciale è soggetta a preventiva comunicazione alla Provincia competente che rilascia la presa d’atto previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c).
2. L’apertura nel territorio provinciale di filiali di agenzie di viaggio e turismo principali aventi sede in altra regione italiana o in altro Stato dell’Unione europea è soggetta alla preventiva comunicazione alla Provincia competente che rilascia la presa d’atto previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c). Il titolare dichiara nella comunicazione, ai sensi del decreto del Presidente dalla Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sue successive modificazioni e integrazioni, gli estremi della autorizzazione all’esercizio dell’attività dell’agenzia principale nonché gli estremi e i
massimali della polizza assicurativa di cui all’articolo 66, comma 2.
3. Il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo avente sede in altra regione italiana o in altro Stato dell’Unione europea con filiali nel territorio provinciale, comunica preventivamente alla Provincia competente qualsiasi mutamento della situazione originaria dell’agenzia principale.
ARTICOLO 69
(Elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali)
1. La Provincia competente istituisce e detiene l’elenco delle agenzie di viaggio e turismo e delle filiali. L’elenco contiene almeno i dati indicati nell’autorizzazione o nella comunicazione di inizio attività.
2. La Provincia competente mantiene aggiornato l’elenco e lo trasmette semestralmente all’Agenzia di promozione turistica.
ARTICOLO 70
(Chiusura temporanea)
1. Il titolare dell’autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea dell’agenzia di viaggio e turismo e/o delle filiali per un periodo non superiore a tre mesi, deve darne tempestiva comunicazione alla Provincia competente.
ARTICOLO 71
(Obblighi del titolare)
1. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all’esterno, in maniera visibile, il segno distintivo dell’agenzia e indicare l’esatta denominazione della stessa.
2. Le agenzie di viaggio e turismo e le filiali devono esporre all’interno, in maniera immediatamente visibile, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività, contenente gli estremi della polizza assicurativa di cui all’articolo 66.
3. Il titolare sostituisce il direttore tecnico di cui all’articolo 72 entro e non oltre sessanta giorni dalla cessazione per qualsiasi causa dall’incarico.
ARTICOLO 72
(Direttore tecnico)
1. La gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo e delle filiali compete al titolare in possesso dei requisiti
professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b) e che presta con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia.
2. La gestione tecnica è affidata ad un direttore tecnico abilitato ai sensi dell’articolo 73 qualora il titolare non sia in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b) o non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell’agenzia di viaggio e turismo.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell’assunzione della responsabilità della gestione tecnica dell’agenzia di viaggio e turismo, sono iscritti all’elenco provinciale dei direttori tecnici di cui all’articolo 74.
ARTICOLO 73
(Abilitazione professionale)
1. L’esercizio della professione di direttore tecnico di cui all’articolo 72 è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale che si ottiene in alternativa:
a) mediante la frequenza e il superamento dei corsi di formazione professionale abilitanti di cui all’articolo 85;
b) mediante l’attestazione del possesso dei requisiti di conoscenza e attitudini professionali all’esercizio dell’attività
di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. 392/1991 conseguiti presso un’agenzia di viaggio e turismo operante in
Italia o in altro Stato membro dell’Unione Europea.
2. Per il titolare dell’agenzia di viaggio e turismo e per i dipendenti della stessa, il periodo di formazione professionale previsto dall’articolo 4, comma 2, lettere b), c) e d) del d.lgs. 392/1991 può essere sostituito da un equivalente numero di anni di attività lavorativa presso un’agenzia di viaggio e turismo.
ARTICOLO 74
(Elenco provinciale dei direttori tecnici)
1. La Provincia competente istituisce e detiene l’elenco provinciale dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo.
2. All’elenco di cui al comma 1 sono iscritti i direttori tecnici abilitati ai sensi dell’articolo 73 e i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b).
3. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 è inoltre subordinata:
a) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;
b) alla idoneità psicofisica all’esercizio della professione;
c) alla assenza di condanne penali che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
4. Il direttore tecnico può essere iscritto in un solo elenco provinciale e l’esercizio della professione è subordinato all’iscrizione in tale elenco.
ARTICOLO 75
(Sospensione dell’autorizzazione)
1. La Provincia competente dispone la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo per un periodo da uno a tre mesi nei seguenti casi:
a) variazione della titolarità dell’agenzia e trasferimento della sede senza la preventiva autorizzazione;
b) perdita dei requisiti strutturali dei locali ove è svolta l’attività;
c) mancato adempimento degli obblighi di cui all’articolo 71;
d) mancata comunicazione della chiusura temporanea di cui all’articolo 70, per il periodo consentito;
e) mancata comunicazione dell’apertura di una filiale;
f) gravi irregolarità accertate circa l’adempimento degli obblighi connessi al rispetto del programma e del contratto di viaggio di cui al d.lgs. 206/2005.
2. Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione fissa il termine entro il quale il titolare deve provvedere alla regolarizzazione.
ARTICOLO 76
(Revoca dell’autorizzazione)
1. La Provincia competente dispone la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti soggettivi e professionali del titolare richiesti per il rilascio dell’autorizzazione;
b) chiusura dell’agenzia per un periodo superiore a tre mesi;
c) mancato adempimento degli obblighi previsti nel provvedimento di sospensione di cui all’articolo 75.
2. La Provincia competente dispone la revoca della presa d’atto di inizio attività della filiale nel caso di assenza dei requisiti di cui all’articolo 65, comma 1, lettera c).
CAPO II
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E TURISMO IN FORMA NON PROFESSIONALE
ARTICOLO 77
(Associazioni senza scopo di lucro)
1. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro costituite per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, con rappresentanza sul territorio provinciale, iscritte all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g), svolgono, in conformità alla normativa vigente in materia, le attività di organizzazione e vendita di viaggi e soggiorni esclusivamente a favore dei propri associati.
2. L’iscrizione all’elenco provinciale è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa di garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso gli associati, in relazione al costo complessivo dei servizi e per il risarcimento dei danni per un massimale minimo di due milioni di euro.
La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.
3. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono la propria attività nel rispetto delle norme del d.lgs. 206/2005 e della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio approvata con l. 1084/1977.
4. Le associazioni iscritte nell’elenco provinciale indicano, con apposita insegna posta all’ingresso degli uffici, che le attività organizzate sono riservate esclusivamente agli associati.
5. Gli opuscoli informativi concernenti i pacchetti turistici o i viaggi di qualsiasi natura sono redatti in conformità a quanto previsto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 e sono diffusi esclusivamente in ambito associativo.
6. La Provincia competente, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 79, provvede a cancellare l’associazione dall’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) in caso di reiterate irregolarità nello svolgimento delle attività. La reiscrizione a tale elenco non può avvenire prima di un anno.
7. La Giunta regionale stabilisce i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g).
ARTICOLO 78
(Organizzazione di viaggi esercitata in forma occasionale)
1. Gli enti, le associazioni, i sodalizi ed i comitati formalmente costituiti aventi finalità politiche, culturali, religiose, sportive, sociali ed ambientali possono occasionalmente effettuare, senza scopo di lucro ed esclusivamente a favore dei propri associati, gite di durata non superiore a un giorno. Ciascuna gita è effettuate previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.
2. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, possono organizzare, a favore di soggetti diversamente abili, viaggi di durata non superiore a cinque giorni. Ciascun viaggio è effettuato previa stipulazione di una polizza assicurativa per un massimale minimo di due milioni di euro. La Giunta regionale aggiorna ogni tre anni i massimali minimi della polizza assicurativa.
3. I soggetti organizzatori di cui ai commi 1 e 2 comunicano preventivamente alla Provincia competente le gite e i viaggi organizzati unitamente agli estremi della polizza assicurativa.
4. Le attività istituzionali svolte dagli enti locali in favore di anziani, minori e soggetti diversamente abili e i viaggi e soggiorni di durata non superiore alle quarantotto ore, organizzati dagli istituti scolastici nell’ambito della programmazione annuale dell’attività didattica, non sono soggette alla preventiva comunicazione alla Provincia competente, fermo restando l’obbligo della stipula della polizza assicurativa di cui al comma 1.
ARTICOLO 79
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque intraprende o svolge in forma continuativa od occasionale, eccettuati i casi previsti dagli articoli 77 e 78, con ogni modalità o mezzo idoneo, anche senza scopo di lucro, le attività di cui all’articolo 63, senza avere ottenuto le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
2. Chiunque in possesso di autorizzazione all’esercizio di attività diversa da quella di agenzia di viaggio e turismo intraprende o svolge, in forma continuativa od occasionale, le attività proprie dell’agenzia di viaggio e turismo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
3. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro che intraprendono o svolgono attività proprie dell’agenzia di viaggi e turismo senza il possesso dei requisiti o in violazione degli obblighi previsti dall’articolo 77, sono soggette alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
4. L’agenzia di viaggio e turismo che utilizza o espone una denominazione diversa da quella autorizzata, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
5. L’agenzia di viaggio e turismo che pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con quanto disposto dall’articolo 88 del d.lgs. 206/2005 ovvero non rispetta il contenuto dei predetti programmi nell’esecuzione del contratto di viaggio, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. I soggetti di cui all’articolo 78 che svolgono attività propria delle agenzie di viaggio e turismo senza le prescritte autorizzazioni e in violazione degli obblighi previsti dallo stesso articolo 78 sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.
7. La mancata comunicazione di cui all’articolo 68, commi 1 e 2, è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
8. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE PROFESSIONALE DI CONGRESSI
ARTICOLO 80
(Impresa professionale di congressi)
1. È impresa professionale di congressi l’attività di organizzazione, produzione e gestione di manifestazioni congressuali, simposi, conferenze e convegni.
2. Le imprese professionali di congressi, nell’ambito delle attività di cui comma 1, possono fornire servizi di prenotazione
alberghiera, di assistenza e di trasferimento da e per stazioni di partenza e arrivo di mezzi di trasporto, ad esclusivo favore dei partecipanti alle manifestazioni di cui al comma 1.
3. I requisiti e le modalità per l’esercizio dell’attività di organizzazione professionale di congressi sono disciplinati con regolamento regionale.
4. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale di cui al comma 3, possono svolgere l’attività di organizzazione professionale di congressi.
5. La Provincia competente istituisce e mantiene aggiornato l’elenco delle imprese professionali di congressi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera h) secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui al comma 3.
TITOLO IV
PROFESSIONI TURISTICHE
ARTICOLO 81
(Professione turistica)
1. Per professione turistica si intende l’esercizio delle attività volte ad organizzare e svolgere i servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, al fine di favorire la qualità dei servizi, la tutela dell’utente e la valorizzazione delle risorse turistiche.
2. Sono istituite le seguenti professioni turistiche:
a) guida turistica specializzata;
b) guida ambientale-escursionistica;
c) accompagnatore turistico.
3. L’esercizio della professione turistica è subordinato al conseguimento dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 85.
4. Le professioni turistiche di cui al comma 2 sono esercitate, di norma, in forma autonoma.
5. È ricompresa tra le professioni turistiche anche la figura del direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo di cui all’articolo 72.
ARTICOLO 82
(Guida turistica specializzata)
1. È guida turistica specializzata chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nella visita a monumenti, opere d’arte in qualsiasi forma esposte, musei, gallerie, scavi archeologici, ville, complessi architettonici, urbanistici, paesaggistici e a quant’altro è significativo della civiltà e della realtà sociale e produttiva della regione, illustrandone le caratteristiche storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche, naturalistiche, etnografiche e assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornendo ogni altra informazione socio-economica anche in una o più lingue estere.
ARTICOLO 83
(Guida ambientale-escursionistica)
1. È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi in escursioni, anche attraverso tracciati e sentieri prefissati, in ambienti montani, collinari, di pianura, acquatici e sotterranei, anche antropizzati, compresi parchi e aree protette, nonché ambienti o strutture espositive di carattere naturalistico ed ecologico, assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e illustrando gli aspetti ambientali, naturalistici e antropologici del territorio.
2. Sono esclusi dall’ambito di competenza delle guide ambientali-escursionistiche i percorsi posti su terreni di elevata acclività innevati e rocciosi che richiedono l’uso di attrezzature e tecniche alpinistiche, con l’utilizzo, per la progressione, di corda, piccozza e ramponi.
3. La professione di guida ambientale-escursionistica può essere articolata in profili professionali specialistici che si caratterizzano per il tipo di attività svolta, le tecniche, i mezzi di trasporto, le attrezzature utilizzate e le conoscenze professionali.
ARTICOLO 84
(Accompagnatore turistico)
1. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, cura l’attuazione del programma di viaggio assicurando la necessaria assistenza ai singoli e al gruppo e fornisce elementi significativi e notizie di interesse turistico sui luoghi di transito, anche in una o più lingue estere, al di fuori dell’ambito della specifica competenza della guida turistica specializzata.
ARTICOLO 85
(Abilitazione professionale)
1. L’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione professionale programmati dalle Province, in forma singola o associata, e a seguito del superamento
dell’esame finale abilitante, ai sensi della normativa vigente in materia. Ai corsi di formazione possono partecipare soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente e della conoscenza di almeno una lingua straniera.
2. La Giunta regionale determina:
a) la definizione dei profili professionali, ivi compresi i profili professionali specialistici di cui all’articolo 83,
comma 3 e dei relativi standard di competenza, in armonia con la programmazione dell’offerta formativa regionale;
b) gli ulteriori requisiti per l’ammissione ai corsi formativi rispetto a quelli previsti al comma 1;
c) gli standard minimi qualitativi e quantitativi dei corsi formativi, anche con riferimento ai profili professionali specialistici;
d) le modalità di accertamento dei requisiti di ammissione e di svolgimento dell’esame finale;
e) le modalità di accertamento per il riconoscimento e l’estensione dell’abilitazione di cui all’articolo 86.
3. L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica specializzata ha validità per l’intero territorio regionale.
4. La Provincia, sulla base degli esiti dell’esame finale abilitante, rilascia l’attestato di abilitazione all’esercizio della professione.
ARTICOLO 86
(Riconoscimento e estensione dell’abilitazione)
1. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 possono conseguire l’abilitazione all’esercizio di un’altra professione turistica con procedura semplificata. La Provincia competente, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, dispone la realizzazione di interventi compensativi ed integrativi volti alla acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative alle materie differenziali e il relativo accertamento. Con le medesime modalità le guide ambientali-escursionistiche possono acquisire le specializzazioni di cui all’articolo 83, comma 3.
2. Coloro che sono in possesso dell’abilitazione all’esercizio di una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82 e 83 conseguita in altra regione italiana e intendono iscriversi nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia verifica l’equivalenza delle competenze e delle conoscenze professionali necessarie per l’esercizio della professione e dispone interventi compensativi e integrativi e i relativi accertamenti finali secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Coloro che sono in possesso dei titoli professionali per l’esercizio delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 o equivalenti conseguiti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea e intendono ottenere l’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) ne fanno richiesta alla Provincia competente. La Provincia accerta l’equivalenza dei titoli ai sensi della normativa vigente e dispone interventi compensativi e integrativi secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale.
4. I soggetti iscritti negli elenchi provinciali di cui all’articolo 87 possono estendere l’abilitazione all’uso di ulteriori lingue straniere previo accertamento da parte della Provincia competente della conoscenza delle lingue per le quali si richiede l’estensione.
ARTICOLO 87
(Elenchi provinciali delle professioni turistiche)
1. L’iscrizione agli elenchi provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) delle professioni turistiche di cui all’articolo 81, comma 2 è subordinata:
a) all’abilitazione all’esercizio della professione conseguita ai sensi degli articoli 85 e 86;
b) alla elezione di domicilio professionale nella provincia;
c) alla idoneità psicofisica all’esercizio della professione;
d) alla assenza di condanne penali che comportano l’interdizione, anche temporanea, dall’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
e) alla stipula, per l’esercizio della professione di guida ambientale-escursionistica, di una polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone che fruiscono della prestazione professionale. La Giunta regionale fissa i massimali minimi della polizza assicurativa e i relativi aggiornamenti triennali.
2. L’esercizio delle professioni turistiche di cui al comma 1 è subordinato all’iscrizione nel rispettivo elenco provinciale.
Al momento dell’iscrizione la Provincia competente rilascia il tesserino personale di riconoscimento che deve essere visibile durante l’attività professionale.
3. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell’elenco provinciale gli interessati producono annualmente gli estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui al comma 1, lettera e) nonché il certificato di idoneità psicofisica.
4. È consentita l’iscrizione ad un solo elenco provinciale della medesima professione turistica.
5. La Provincia competente mantiene aggiornati gli elenchi delle professioni turistiche e li trasmette semestralmente alla Agenzia di promozione turistica e ai Servizi turistici associati di cui alla l.r. 3/1999.
ARTICOLO 88
(Riqualificazione e aggiornamento professionale)
1. Ai fini del mantenimento dell’iscrizione agli elenchi provinciali di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) è obbligatoria la frequenza di appositi corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale ogni cinque anni organizzati dalle Province, in forma singola o associata, ai sensi della normativa vigente. Tali corsi si concludono con il rilascio, da parte della Provincia, di un attestato di frequenza.
2. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all’articolo 81, impossibilitati a frequentare il corso di riqualificazione o di aggiornamento a causa di malattia o di altro comprovato motivo di forza maggiore, sono tenuti a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento.
3. La Giunta regionale, con l’atto di cui all’articolo 85, stabilisce gli standard formativi minimi qualitativi e quantitativi dei corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, anche con riferimento ai profili professionali.
ARTICOLO 89
(Sospensione e cancellazione dall’elenco)
1. La Provincia competente dispone la sospensione, fino ad un massimo di novanta giorni, dagli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i), in caso di perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività. Qualora decorso tale termine permanga la causa che ha determinato la sospensione, la Provincia dispone la cancellazione dall’elenco.
2. La Provincia competente dispone la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) in caso di mancata frequenza ai corsi di riqualificazione e aggiornamento professionale di cui all’articolo 88.
ARTICOLO 90
(Esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale)
1. Sono esentati dall’obbligo dell’abilitazione all’esercizio delle professioni prevista all’articolo 85 i seguenti soggetti:
a) l’associato ad una delle associazioni senza scopo di lucro di cui all’articolo 77 che svolge, senza compenso e senza carattere di continuità, le attività di cui agli articoli 82, 83 e 84 esclusivamente in favore dei soci della associazione stessa;
b) chi svolge in qualità di titolare, direttore tecnico o dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza e accompagnamento da e per stazioni di partenza e di arrivo di mezzi di trasporto, aeroporti e porti;
c) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l’attività di cui all’articolo 82 per i propri studenti nell’ambito di attività didattiche che prevedono lezioni sui luoghi oggetto di studio;
d) i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e delle università che svolgono l’attività di cui all’articolo 83 per i propri studenti nell’ambito di attività didattiche che prevedono lezioni in ambiente naturale epigeo e ipogeo in luoghi in cui il pubblico accesso sia comunque regolamentato.
2. Sono esentate dall’obbligo dell’abilitazione all’esercizio della professione di cui all’articolo 82 le guide degli altri Stati membri dell’Unione europea che accompagnano gruppi di turisti nel corso di viaggi organizzati con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso in base al decreto del Presidente della Repubblica del 13 dicembre 1995.
3. I Comuni, nell’esercizio della loro funzione di vigilanza e controllo, accertano le condizioni che determinano le esenzioni dall’obbligo della abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche ai sensi del presente articolo.
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono esibire, ai fini dell’accertamento di cui al comma 3 la documentazione comprovante l’esenzione.
ARTICOLO 91
(Ingresso gratuito)
1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali–escursionistiche, nell’esercizio della propria attività professionale, hanno diritto, ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, all’ingresso gratuito durante le ore di apertura al pubblico in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà dello Stato, della Regione e degli enti locali.
ARTICOLO 92
(Tariffe)
1. Le guide turistiche specializzate e le guide ambientali-escursionistiche, anche attraverso le associazioni di categoria, comunicano, solo al fine dell’informazione turistica, entro il 1 ottobre di ogni anno, alla Provincia competente, le tariffe che intendono praticare nell’anno successivo.
ARTICOLO 93
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.
2. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la preventiva iscrizione agli elenchi provinciali di cui agli articoli 74 e 87, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
3. Chiunque esercita una delle professioni turistiche di cui agli articoli 82, 83 e 84 in una lingua straniera per la quale
non è abilitato, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
4. Chiunque svolge le attività di cui all’articolo 90 privo della documentazione attestante il diritto all’esenzione dall’obbligo dell’abilitazione professionale, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5. Chiunque applica tariffe superiori a quelle comunicate ai sensi dell’articolo 92 o comunque pubblicizzate è soggetto alla sanzione amministrativa a euro 500,00 a euro 1.000,00.
6. Chiunque si avvale delle prestazioni professionali di un soggetto che esercita una delle professioni turistiche di cui all’articolo 81 senza la prescritta abilitazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
7. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dal Comune cui spetta la determinazione e l’irrogazione della sanzione, nel rispetto della normativa vigente.
TITOLO V
INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA
ARTICOLO 94
(Finanziamenti per la ricettività)
1. Le Province, al fine di consentire il miglioramento dell’offerta ricettiva e l’adeguamento delle aziende ricettive in attività ai requisiti di classificazione previsti dalla presente legge, dispongono la concessione delle provvidenze finanziarie di cui all’articolo 97 a favore dei titolari o gestori di imprese turistiche private singole o associate.
ARTICOLO 95
(Interventi ammessi a finanziamento)
1. Le Province concedono le provvidenze di cui all’articolo 94 per gli interventi e nel rispetto delle priorità di seguito indicate:
a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive alberghiere in attività;
b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in attività, extralberghiere e all’aria aperta;
c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad attività ricettiva alberghiera;
d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d’epoca di cui all’articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47;
e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta.
ARTICOLO 96
(Interventi ammissibili)
1. Gli interventi di cui all’articolo 95 sono quelli ritenuti utili alla qualificazione dell’offerta ricettiva, inclusi quelli concernenti l’arredamento, la realizzazione di strutture congressuali, sportivo – ricreative, di ristoro, annesse alla ricettività, di cui costituiscono parte integrante.
ARTICOLO 97
(Provvidenze)
1. La Provincia competente, per le iniziative previste all’articolo 95, concede il concorso sugli interessi, da corrispondere in forma attualizzata, su mutui concessi, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per importi fino al settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore degli Istituti bancari convenzionati, nella misura di quattro punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche su mutui contratti con Istituti bancari, a condizioni liberamente concordate tra le parti, a valere su fondi BEI o altri fondi in valuta estera. Il tasso da prendere a riferimento per le operazioni in valuta estera è pari al tasso della raccolta,
oltre la maggiorazione forfettaria determinata periodicamente dal Ministro competente con proprio decreto.
3. Il concorso è corrisposto nel rispetto dei limiti minimi di tasso agevolato, fissato dallo Stato ai sensi dell’articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, a carico dei soggetti beneficiari.
4. Sono ammesse ai benefici di cui al presente Titolo anche le operazioni di rinegoziazione di mutui già contratti, ordinari o in valuta, sempre che dagli stessi risulti la destinazione di cui all’articolo 95.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.
ARTICOLO 98
(Convenzioni)
1. Le Province, per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 97, stipulano un’unica convenzione con gli istituti di credito che prevede, in particolare:
a) le modalità di erogazione dei finanziamenti, del pagamento da parte dei beneficiari, nonché il termine entro cui l’Istituto di credito perviene alla stipula del contratto di mutuo;
b) la durata massima del mutuo, che non può eccedere i venti anni;
c) la durata massima dell’eventuale preammortamento.
ARTICOLO 99
(Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili per i quali sono stati concessi i contributi di cui al presente Titolo sono soggetti al vincolo di destinazione per l’intera durata del mutuo desumibile dal provvedimento di concessione; tale obbligo costituisce oggetto di apposita clausola da inserire nel contratto di mutuo e deve essere trascritta, a cura dell’Istituto mutuante, presso la competente Conservatoria dei registri immobiliari.
2. La Provincia competente può autorizzare la cancellazione del vincolo di cui al comma 1, su specifica istanza del titolare,
quando sia stata accertata la sopravvenuta impossibilità o non convenienza economico-produttiva della destinazione,
subordinando la cancellazione alla estinzione totale e anticipata del residuo debito.
3. La Provincia competente, nell’ipotesi di cui al comma 2, dispone la revoca del beneficio, subordinandola alla rivalutazione delle restituende somme percepite in forma attualizzata.
ARTICOLO 100
(Riparto stanziamenti)
1. La Giunta regionale ripartisce, di norma, i fondi stanziati per la concessione delle provvidenze di cui all’articolo 97 nella misura del settanta per cento per la provincia di Perugia e del trenta per cento per la provincia di Terni.
2. La Giunta regionale, in caso di persistente inutilizzazione da parte di una delle Province dei fondi assegnati, è autorizzata a modificare le percentuali di riparto nelle successive annualità.
ARTICOLO 101
(Accreditamento dei fondi)
1. La Giunta regionale eroga i fondi a seguito di apposita richiesta presentata dalle Province entro il 30 novembre di ogni anno nei limiti degli stanziamenti regionali di bilancio.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE
ARTICOLO 102
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 2 comma 1 lettera a) si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5350 ).
2. Per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 6 si provvede con gli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (cap. 560).
3. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 7 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5300 di nuova istituzione).
4. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 9 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5310 di nuova istituzione) con le risorse all’uopo destinate ai sensi della presente legge.
5. Per il finanziamento degli oneri previsti all’articolo 11 comma 3 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5302).
6. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 13 comma 4 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (capp. 5303 e 5304).
7. Al finanziamento degli oneri del personale previsti all’articolo 19 comma 1 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.1.001 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Interventi a favore della promozione e commercializzazione del turismo” (cap. 5305 di nuova istituzione).
8. Per il finanziamento degli interventi previsti all’articolo 97 si provvede con imputazione alla unità previsionale di base 09.2.002 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Attività di sostegno alle imprese e operatori turistici” (cap. 9281).
9. Al finanziamento degli oneri conseguenti al trasferimento delle funzioni e compiti di cui all’articolo 107 si fa fronte con le risorse stanziate ai sensi della legge regionale 2 marzo 1999 n. 3 nell’unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 716/1021 - 716/1022 – 717/1021 – 717/1022) del bilancio di previsione con le modalità ed i criteri previsti agli articoli 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34 .
10. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si provvede con le risorse disponibili nelle unità previsionali di base 09.1.001 e 09.2.002 per il finanziamento delle leggi regionali 19 novembre 2001,
n. 29 (capp. 5302-5303-5304-5350) e 12 settembre 1994 n. 33 (cap. 9281).
11. Per l’esercizio 2007 al finanziamento degli oneri di cui al comma 7 si provvede con le risorse disponibili nella unità previsionale di base 02.1.005 del bilancio regionale, parte spesa, denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni” (cap. 269).
12. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
13. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 103
(Strutture ricettive agrituristiche)
1. Le strutture ricettive agrituristiche che esercitano attività di ricezione e ospitalità ai sensi della l.r. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni, sono assimilate agli esercizi ricettivi extralberghieri di cui all’articolo 29.
2. I requisiti strutturali e igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento delle attività agrituristiche, i servizi erogati nonché la capacità ricettiva massima delle strutture ricettive agrituristiche, sono definiti dalla l.r. 28/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Alle strutture ricettive agrituristiche si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia di agriturismo, le disposizioni della presente legge e dei relativi atti di attuazione.
ARTICOLO 104
(Potere sostitutivo)
1. La Giunta regionale, in caso di accertata inadempienza da parte delle Province e dei Comuni nell’esercizio delle funzioni amministrative loro conferite dalla presente legge, diffida l’ente inadempiente a provvedere nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della diffida.
2. La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, esercita il potere sostitutivo anche mediante la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti necessari.
3. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale gli atti relativi all’esercizio del potere sostitutivo.
ARTICOLO 105
(Concessione di benefici)
1. La concessione di qualsiasi beneficio pubblico ad imprese turistiche è subordinata al rispetto da parte delle stesse imprese dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria e delle norme previdenziali, contributive e fiscali.
ARTICOLO 106
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti relativi alla valorizzazione delle risorse turistiche dell’Umbria ed alla qualificazione dell’offerta e dell’accoglienza.
2. La Giunta regionale trasmette, entro il 31 gennaio di ciascun anno, al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) l’elenco delle aziende ricettive ammesse a finanziamento, con l’indicazione delle priorità di cui all’articolo 95, la natura e l’importo dei lavori ammessi a contributo, l’ammontare del mutuo concesso a ciascun beneficiario ed i provvedimenti amministrativi adottati dalle Province ai sensi dell’articolo 99;
b) gli esiti dell’attività di vigilanza e di controllo svolta dai Comuni sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche;
c) i contributi erogati dalle Province alle associazioni Pro-loco.
3. Ogni due anni, entro il 31 gennaio, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione documentata sui
seguenti aspetti:
a) esiti delle attività e delle iniziative promozionali e loro ricadute sui flussi turistici;
b) esiti del monitoraggio svolto dalla Commissione per la promozione della qualità, e iniziative intraprese per la qualità dell’accoglienza e il miglioramento dell’offerta turistica.
4. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal presente articolo.
ARTICOLO 107
(Norme transitorie e finali)
1. Il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi alle Province e ai Comuni, singoli e associati, nonché il trasferimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali avvengono secondo gli strumenti e le procedure di raccordo e di concertazione, nonché con le modalità ed i criteri previsti dalla normativa regionale vigente. Fino all’effettivo trasferimento delle funzioni, i procedimenti relativi alle strutture ricettive, alle professioni turistiche e alle attività di organizzazione e intermediazione di viaggi e turismo in forma professionale e non professionale, sono portati a compimento ai sensi delle norme abrogate dalla presente legge, recanti la disciplina delle rispettive materie.
2. Ai Sistemi turistici locali, riconosciuti ai sensi del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, sono erogati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, i finanziamenti assegnati ai sensi dell’articolo 8 del r.r. 6/2002 finalizzati all’attuazione dei programmi approvati dalla Giunta regionale entro il 31 luglio 2005.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, conferisce l’incarico di Amministratore unico dell’Agenzia di promozione turistica.
4. L’Amministratore unico dell’Agenzia di promozione turistica adotta le norme regolamentari interne di cui all’articolo 16, comma 5, lettera a), entro centoventi giorni dalla data dell’insediamento.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, provvede all’acquisizione delle designazioni di cui all’articolo 17, comma 1, per la costituzione del Comitato di concertazione dell’Agenzia di promozione turistica.
6. Il Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia di promozione turistica nominato ai sensi della l.r. 29/2001, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
7. Le country house – residenze di campagna, le case e appartamenti per vacanze, le residenze d’epoca e gli esercizi di affittacamere autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare l’attività anche in deroga ai criteri fissati dalla presente legge.
8. Le strutture per le quali è stato richiesto, prima dell’entrata in vigore della presente legge, il titolo abilitativo per la realizzazione di una country house - residenza di campagna possono derogare a quanto previsto all’articolo 30, relativamente al requisito del numero minimo di quattordici posti letto.
9. Le strutture per le quali è stato richiesto il titolo abilitativo per la realizzazione di case e appartamenti per vacanze e residenze d’epoca prima dell’entrata in vigore della presente legge, applicano la normativa regionale vigente in materia all’entrata in vigore della presente legge.
10. La validità della classificazione concernente le strutture ricettive di cui all’articolo 49 decorre dal 1 gennaio 2006.
11. Le strutture ricettive autorizzate all’esercizio dell’attività al momento dell’entrata in vigore della presente legge comunicano al Comune competente la stipula della polizza di responsabilità civile di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) entro il 31 dicembre 2007.
12. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera f) al momento della sua istituzione, in base all’appartenenza territoriale.
13. Le associazioni nazionali senza scopo di lucro iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera g) al momento della sua istituzione, in base alla rappresentanza sul territorio provinciale.
14. Le guide turistiche iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.
15. Gli accompagnatori turistici e i direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo iscritti all’elenco regionale sono iscritti d’ufficio all’elenco provinciale di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.
16. Le guide escursionistiche, iscritte all’elenco regionale sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale delle guide ambientali escursionistiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, in base al domicilio professionale.
17. Le guide speleologiche ed equestri iscritte agli elenchi regionali delle rispettive professioni sono iscritte d’ufficio all’elenco provinciale delle guide ambientali-escursionistiche di cui all’articolo 3, comma 3, lettera i) al momento della sua istituzione, con l’indicazione delle relative specializzazioni e in base al domicilio professionale.
18. Gli interpreti turistici, i direttori d’albergo, gli organizzatori professionali di congressi e gli animatori turistici abilitati ai sensi della normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 81, con le modalità previste all’articolo 86, comma 1.
19. Le strutture ricettive di cui al Titolo II adeguano le proprie strutture, i servizi e le attrezzature ai requisiti fissati dalle tabelle allegate alla presente legge, entro il 31 dicembre 2010.
20. La Giunta regionale è autorizzata a modificare con propria deliberazione, acquisito il parere della Commissione Consiliare competente per materia, le tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, e O, allegate alla presente legge.
21. Gli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche, banditi prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento ai sensi della normativa regionale vigente in materia alla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 108
(Norme regolamentari e atti di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 6, comma 5.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari per la disciplina dell’Osservatorio regionale sul turismo di cui all’articolo 7.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all’articolo 80, comma 3.
4. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti di cui agli articoli
seguenti:
a) articolo 2, comma 1, lettere d), e), g);
b) articolo 4, comma 2, lettere e) e f);
c) articolo 23, comma 7;
d) articolo 42, comma 2;
e) articolo 65, comma 2;
f) articolo 66, comma 4;
g) articolo 77, comma 7;
h) articolo 85, comma 2;
i) articolo 86, commi 1, 2 e 3;
l) articolo 87, comma 1, lettera e).
5. La Giunta regionale, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, adotta atti di indirizzo relativi alle modalità di tenuta e all’aggiornamento degli elenchi di cui all’articolo 3, comma 3 e all’articolo 4, comma 2, lettera d).
ARTICOLO 109
(Abrogazione di norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono o restano abrogate tutte le norme contrarie o
incompatibili con la presente legge. Sono abrogate, in particolare, le seguenti leggi:
a) legge regionale 19 luglio 1972, n. 7;
b) legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28;
c) legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10;
d) legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12;
e) legge regionale 21 maggio 1974, n. 33;
f) legge regionale 14 agosto 1974, n. 48;
g) legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2;
h) legge regionale 25 giugno 1976, n. 25;
i) legge regionale 11 marzo 1977, n. 14;
l) legge regionale 27 giugno 1977, n. 30;
m) legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2;
n) legge regionale 9 marzo 1979, n. 10;
o) legge regionale 22 giugno 1979, n. 32;
p) legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67;
q) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73;
r) legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13;
s) articoli 10 e 11 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 33;
t) legge regionale 12 agosto 1981, n. 54;
u) legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81;
v) legge regionale 2 aprile 1982, n. 13;
z) legge regionale 14 agosto 1986, n. 36;
aa) legge regionale 13 aprile 1987, n. 20;
bb) articoli 14 e 15 della legge regionale 14 aprile 1987, n. 23;
cc) legge regionale 4 luglio 1988, n. 19;
dd) legge regionale 30 agosto 1988, n. 34;
ee) legge regionale 14 novembre 1988, n. 43;
ff) legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4;
gg) legge regionale 18 aprile 1989, n. 11;
hh) legge regionale 22 giugno 1989, n. 18;
ii) legge regionale 22 giugno 1989, n. 19;
ll) legge regionale 22 giugno 1989, n. 20;
mm) legge regionale 4 aprile 1990, n. 13;
nn) legge regionale 12 dicembre 1990, n. 44;
oo) legge regionale 27 gennaio 1993, n. 4;
pp) legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3;
qq) legge regionale 14 marzo 1994, n. 8;
rr) legge regionale 12 settembre 1994, n. 33;
ss) legge regionale 1 aprile 1996, n. 8;
tt) legge regionale 6 agosto 1997, n. 25 ad eccezione del comma 5 dell’articolo 4;
uu) legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32;
vv) legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5;
zz) legge regionale 5 marzo 1999, n. 4;
aaa) legge regionale 5 marzo 1999, n. 5;
bbb) legge regionale 5 marzo 1999, n. 6;
ccc) legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27;
ddd) legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8;
eee) legge regionale 31 marzo 2000, n. 33;
fff) legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2;
ggg) legge regionale 19 novembre 2001, n. 29;
hhh) legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19.
2. Sono e restano abrogate le seguenti leggi:
a) legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5;
b) legge regionale 17 agosto 1974, n. 51;
c) legge regionale 29 novembre 1974, n. 63;
d) legge regionale 26 maggio 1975, n. 35;
e) legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13;
f) legge regionale 3 novembre 1978, n. 64;
g) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69;
h) legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71;
i) legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7;
l) legge regionale 11 maggio 1984, n. 28.
3. Sono abrogati i seguenti regolamenti:
a) regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21;
b) regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2;
c) regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6;
d) regolamento regionale 21 luglio 2003, n. 11.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 27 dicembre 2006
LORENZETTI
Note:
Nota all’art. 1, comma 1:
? La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, è pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17.
Nota all’art. 5, comma 1:
? Il testo dell’art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 5.Concertazione e partenariato istituzionale e sociale. 1. La Giunta regionale promuove le più ampie forme di concertazione-partenariato istituzionale e sociale ai fini della predisposizione delle proposte di atti di programmazione regionale.
2. Il partenariato sociale si attua, anche con riferimento a esperienze nazionali e comunitarie, attraverso l’istituzione di un tavolo di concertazione a cui partecipano i soggetti indicati ll’articolo 4, comma 1. Entro tre mesi dall’inizio di ogni legislatura, la Giunta regionale definisce la composizione del tavolo di concertazione e gli ambiti di attività. Le specifiche sessioni di concertazione vengono precisate d’intesa con le rappresentanze economico-sociali all’inizio di ogni anno. La Giunta regionale, nella definizione delle regole di selezione dei partecipanti, si ispira ai criteri del pluralismo delle istanze, della rappresentatività generale dei soggetti, della specifica competenza tecnica rispetto agli strumenti oggetto di esame partenariale.
3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli Enti locali, attraverso le conferenze partecipative sugli atti di programmazione regionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, e con riferimento all’attività del Consiglio delle autonomie locali di cui all’articolo 15 della medesima legge.
4. Gli altri interlocutori regionali, nazionali e comunitari, di cui all’articolo 4, comma 2, possono essere chiamati a partecipare alle sessioni di partenariato sociale ed istituzionale di cui al presente articolo in ragione delle loro competenze di istituto o con riferimento a specifiche normative.
5. La Giunta regionale attua e promuove la più ampia partecipazione alle istanze di concertazione e partenariato promosse dal Governo e dalle istituzioni dell’Unione Europea. Nell’ambito di tale attività, la Giunta regionale cura i collegamenti con le altre Regioni ai fini della proposizione di istanze e programmi comuni.».
Nota all’art. 6, comma 4:
? La legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, recante “Disciplina delle attività agrituristiche” (pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1997, n. 39), è stata modificata ed integrata con legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 (in B.U.R. 18 agosto 1998, n. 51), con legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (in B.U.R. 22 dicembre 1999, n. 67) e con legge regionale 16 luglio 2001, n. 18 (in B.U.R. 25 luglio 2001, n. 36). Si riporta il testo dell’art. 14:
«Art. 14 Autorità per il riconoscimento della qualità.
1. È istituita dalla Giunta regionale l’Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche.
L’Autorità è costituita:
a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all’amministrazione regionale;
b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;
c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.
2. L’Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.
3. L’Autorità svolge i seguenti compiti:
a) provvede, ai fini dell’iscrizione nell’albo regionale, all’accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell’art. 13;
b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l’iscrizione delle aziende agrituristiche nell’albo regionale;
c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 13 disponendo la cancellazione dall’albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l’iscrizione.
4. L’elenco delle aziende iscritte all’albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. All’esperto esterno all’amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all’iscrizione all’albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.».
Nota all’art. 8, comma 1:
? Il testo dell’art. 39, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante ”Riordino delle funzioni e dei compiti
amministrativi del sistema regionale e locale delle autonomie dell’Umbria in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15), come modificato dall’art. 12 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (in E.S. al B.U.R. 16 marzo 2000, n. 19), è il seguente:
«Art. 39.Trasferimento funzioni dei servizi turistici territoriali.
Omissis.
3. I comuni, già ricompresi negli ambiti operativi dei servizi turistici territoriali - IAT, si associano secondo le forme previste dal Capo VIII della L. 8 giugno 1990, n. 142, per l’organizzazione e la gestione dei servizi turistici locali entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Omissis.».
Note all’art. 13, commi 1 e 2:
? La legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, recante “Disciplina dell’organizzazione turistica regionale”, è pubblicata nel
S.O. n. 2 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58.
? Il testo dell’art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (in S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:
«Art. 13.Autonomia delle Agenzie regionali.
1. Le Agenzie regionali aventi carattere strumentale, per la gestione unitaria delle funzioni regionali attribuite, sono dotate di autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria. Le Agenzie regionali esercitano le attività di propria competenza ai sensi delle singole discipline normative, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale e dell’ordinamento contabile regionale.
2. Le Agenzie di cui al comma 1 dispongono di proprio personale ovvero di personale trasferito o comandato dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche.
3. Nel caso in cui venga operata con legge regionale la riforma dell’assetto istituzionale delle Agenzie di cui al comma 1,
il personale trasferito dalla Regione non più utilizzabile presso le strutture stesse, rientra, a domanda, nell’organico regionale. I criteri per la sua assegnazione sono definiti nell’ambito della contrattazione decentrata dell’Ente.
4. La Giunta regionale, ai fini di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, effettua annualmente un monitoraggio sull’andamento complessivo delle politiche organizzative e di gestione del personale assegnato alle Agenzie di cui al comma 1, in concomitanza con la definizione delle risorse finanziarie assegnate.
5. Le disposizioni contenute nella legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 e successive modificazioni sono applicate anche al personale regionale trasferito secondo le modalità contenute nelle singole discipline normative presso aziende e agenzie regionali e presso gli altri enti di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.».
Nota all’art. 14, comma 2:
? Si riporta il testo dell’art. 12 del decreto legge 12 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell’àmbito del Pino di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62) convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 0 (in G.U. 14 maggio 2005, n. 111):
«Art. 12.Rafforzamento e rilancio del settore turistico.
1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile delle politiche di indirizzo del settore turistico in sede nazionale e la sua promozione all’estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il omitato nazionale per il turismo con compiti di orientamento e coordinamento delle politiche turistiche nazionali e di indirizzo per l’attività dell’Agenzia nazionale del turismo di cui al comma 2. Fanno parte del Comitato: i Ministri e Vice Ministri, indicati nel citato decreto, ed il sottosegretario con delega al turismo; il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni; il coordinatore degli assessori regionali al turismo; quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; i rappresentanti delle principali associazioni di categoria, nel numero massimo di tre, e un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo modalità indicate nel citato decreto.
2. Per promuovere l’immagine unitaria dell’offerta turistica nazionale e per favorirne la commercializzazione, l’Ente nazionale del turismo (ENIT) è trasformato nell’Agenzia nazionale del turismo, di seguito denominata: «Agenzia», sottoposta all’attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive.
3. L’Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare,
organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione. Sono organi dell’Agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti.
4. L’Agenzia assume la denominazione di ENIT - Agenzia nazionale del turismo e succede in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, dell’ENIT, che prosegue nell’esercizio delle sue funzioni fino all’adozione del decreto previsto dal comma 7.
5. L’Agenzia provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento attraverso le seguenti entrate:
a) contributi dello Stato;
b) contributi delle regioni;
c) contributi di amministrazioni statali, regionali e locali e di altri enti pubblici per la gestione di specifiche attività promozionali;
d) proventi derivanti dalla gestione e dalla vendita di beni e servizi a soggetti pubblici e privati, nonché dalle attività di cui al comma 8, al netto dei costi inerenti alla gestione della piattaforma tecnologica ivi indicata;
e) contribuzioni diverse. 6. Per l’anno 2005, all’ENIT è concesso il contributo straordinario di 20 milioni di euro.
7. Con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con il Ministro per gli affari regionali, se nominati, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all’organizzazione e alla disciplina dell’Agenzia, con riguardo anche all’istituzione di un apposito comitato tecnico-consultivo e dell’Osservatorio nazionale del turismo e alla partecipazione negli organi dell’agenzia di rappresentanti delle regioni, dello Stato, delle associazioni di categoria e delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Tra i compiti dell’Agenzia sono in particolare previsti lo sviluppo e la cura del turismo culturale e del turismo congressuale, in raccordo con le iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale.
8. Per l’iniziativa volta a promuovere il marchio Italia nel settore del turismo, sulla rete Internet, già avviata dal progetto Scegli Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie provvede, attraverso opportune convenzioni, alla realizzazione dell’iniziativa, alla gestione della relativa piattaforma tecnologica, alla definizione delle modalità e degli standard tecnici per la partecipazione dei soggetti interessati pubblici e privati, in raccordo con l’Agenzia, con il Ministero delle attività produttive, con il Ministero degli affari esteri, con il Ministro per gli italiani nel mondo e con le regioni, per quanto riguarda gli aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale e internazionale e, con riferimento al settore del turismo culturale, in raccordo con il Ministero per i beni e le attività culturali.
8-bis. Il Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT - Agenzia nazionale per il turismo e delle società da essa controllate per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT - Agenzia nazionale per il turismo ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.
9. Al finanziamento dell’iniziativa di cui al comma 8 sono destinate anche le somme già assegnate al progetto Scegli Italia con D.M. 28 maggio 2004 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 2004, nell’àmbito delle disponibilità del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all’articolo 27, commi 2 e 4, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché gli eventuali proventi derivanti da forme private di finanziamento e dallo sfruttamento economico della piattaforma tecnologica.
10. È autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per la partecipazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al progetto Scegli Italia.
11. All’onere derivante dall’attuazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’àmbito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.».
Nota all’art. 16, comma 5, lett. c):
? Per l’art. 13 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 si vedano le note all’art. 13, commi 1 e 2.
Nota all’art. 33, comma 3:
? La legge 20 maggio 1985, n. 222, recante “Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 3 giugno 1985, n. 129.
Nota all’art. 43, comma 2:
? Si riporta il testo dell’art. 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” (in S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114):
«Art. 185.Circolazione e sosta delle auto-caravan.
Omissis
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli, le tariffe per l’uso degli impianti igienico-sanitari, nonché i criteri per l’istituzione da parte dei comuni di analoghe aree attrezzate nell’àmbito dei rispettivi territori e l’apposito segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto.
Omissis.».
Nota all’art. 44, comma 1:
? Si riporta il testo dell’art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” (in S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004, n. 45):
«Art. 13.Dichiarazione dell’interesse culturale.
1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10, comma 3.
2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all’articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
Nota all’art. 52, comma 6:
? Si riporta il testo dell’art. 19, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192), modificato ed integrato dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21.02.2005, n. 42) e con decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni in legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111):
«Art. 19.Dichiarazione di inizio attività.
Omissis.
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via diautotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedmenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all’interessato.
Omissis.».
Note all’art. 63, comma 2:
? La legge 27 dicembre 1977, n. 1084, recante “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 17 febbraio 1978, n. 48.
? Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 ottobre 2005, n. 235.
Nota all’art. 65, comma 1, lett. b):
? Si riporta il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, recante “Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a norma dell’art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 12 dicembre 1991, n. 291):
«Art. 4.Capacità professionale.
1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l’accesso alle attività di cui al presente decreto, o per l’esercizio delle stesse, è fornita dalla certificazione dell’effettivo esercizio,
in un altro Stato membro, delle attività di cui all’art. 2, comma 1.
2. La certificazione deve essere rilasciata dall’autorità od organismo competente dello Stato membro di origine o provenienza e deve, comunque, comprovare che l’attività è stata prestata:
a) per sei anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell’agenzia di viaggio e turismo;
b) ovvero:
per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l’attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni,
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per quattro anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l’attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni,
comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
c) per tre anni consecutivi a titolo di titolare indipendente con funzioni di direttore tecnico o di direttore tecnico o di dirigente con mansioni commerciali responsabile di almeno un reparto dell’agenzia di viaggio e turismo, qualora il richiedente dimostri di aver svolto a titolo dipendente l’attività in oggetto presso un’agenzia di viaggio per almeno cinque anni;
d) ovvero:
per cinque anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un’agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l’attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;
per sei anni consecutivi a titolo dipendente o salariato presso un’agenzia di viaggio, qualora il richiedente dimostri di aver ricevuto, per l’attività in oggetto, una precedente formazione professionale per almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.
3. Nei casi previsti alle lettere a) e c) del comma 2 l’attività non può essere stata interrotta da oltre dieci anni alla data del deposito della domanda.
4. Sono fatte salve le disposizioni che subordinino l’accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l’interessato intende esercitare, ovvero al possesso della relativa, specifica formazione professionale.».
Nota all’art. 68, comma 2:
? Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 20 febbraio 2001, n. 42), è stato modificato ed integrato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137, recante “Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell’articolo 13 del D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10” (in G.U. 17 giugno 2003, n. 138) e con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (in S.O. alla G.U. 16 maggio 2005, n. 112).
Nota all’art. 73:
? Per il testo dell’art. 4 del decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, si veda la nota all’art. 65, comma 1, lett. b).
Note all’art. 77, commi 3 e 5:
? Per la legge 27 dicembre 1977, n. 1084, si vedano le note all’art. 63, comma 2.
? Si riporta il testo dell’art. 88 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (si vedano le note all’art. 63, comma 2:
«Art. 88.Opuscolo informativo.
1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l’itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e e scadenze per il versamento del saldo;
g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza.
2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.».
Note all’art. 78, comma 2:
? Il testo dell’art. 2 della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, recante “Disciplina del volontariato” (pubblicata nel B.U.R. 1 giugno 1994, n. 23), è il seguente:
«Art. 2.Registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle organizzazioni di volontariato.
2. Nel registro regionale sono iscritte, a domanda, le organizzazioni di volontariato che:
- abbiano la sede legale in un comune della Regione;
- esercitino le attività di cui all’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- risultino in possesso dei requisiti previsti all’art. 3.
3. Possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altra regione purché operanti nel territorio di uno o più comuni dell’Umbria con proprie autonome sezioni.
4. Il registro regionale è articolato in base alle attività svolte dalle organizzazioni nei seguenti settori:
a) attività sociali;
b) attività sanitarie;
c) attività culturali ed artistiche;
d) attività scientifiche;
e) attività educative;
f) attività sportive, ricreative e del tempo libero;
g) attività turistico-naturali;
h) attività di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;
i) attività di protezione civile.
Le organizzazioni sono iscritte in relazione al prevalente settore di intervento o iniziativa.
5. Le iscrizioni nel registro regionale sono pubblicate annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione con l’indicazione delle variazioni intervenute nel corso dell’anno.».
? Il testo dell’art. 2 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 22, recante “Norme sull’associazionismo di promozione sociale” (pubblicata nel B.U.R. 24 novembre 2004, n. 50), è il seguente:
«Art. 2.Registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. Presso la Giunta regionale è istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, al quale possono iscriversi:
a) le associazioni a carattere regionale;
b) le associazioni a carattere locale;
c) le associazioni a carattere nazionale presenti nel territorio regionale;
d) in apposita sezione, le associazioni ed i circoli affiliati ad associazioni a carattere nazionale e presenti sul territorio regionale.
2. Per associazioni a carattere regionale si intendono quelle costituite e che svolgono attività in almeno quindici comuni della Regione.
3. Per associazioni a carattere locale si intendono quelle non ricomprese tra quelle del comma 2.
4. L’iscrizione al registro regionale è condizione per la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 8 e per l’accesso agli interventi di sostegno previsti dalla presente legge e da altre leggi regionali nonché per l’accesso ad altri benefici regionali.
5. Nel registro regionale devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede dell’associazione e l’ambito territoriale di attività. Nel registro devono essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
6. Il registro è pubblicato, entro il 31 marzo di ogni anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU).».
Nota all’art. 79, comma 5:
? Per il testo dell’art. 88 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si vedano le note all’art. 77, commi 3 e 5.
Nota all’art. 87, comma 5:
? Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all’art. 8, comma 1.
Nota all’art. 90, comma 2:
? Il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche”, è pubblicato nella G.U. 28 febbraio 1996, n. 49.
Nota all’art. 91:
? Il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante “Regolamento recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato”, è pubblicato nella G.U. 12 febbraio 1998, n. 35.
Nota all’art. 97, comma 3:
? Si riporta il testo dell’art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”, (pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 agosto 1977, n. 234):
«Art. 109.Agevolazioni di credito.
Sono comprese fra le funzioni amministrative trasferite alle regioni nelle materie di cui al presente decreto, anche quelle concernenti ogni tipo di intervento per agevolare l’accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge dello Stato, nonché la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri dell’ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.
Resta ferma la competenza degli organi statali relativa all’ordinamento creditizio, agli istituti che esercitano il credito, alla determinazione dei tassi massimi praticabili dagli istituti.
La determinazione dei tassi minimi di interesse agevolati a carico dei beneficiari è operata ai sensi dell’art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
Il trasferimento di funzioni di cui al primo comma comprende le funzioni di determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, anticipazioni e quote di concorso, destinati alla agevolazione dell’accesso al credito sulle materie di competenza regionale, anche se relativi a provvedimenti di incentivazione definiti in sede statale o comunitaria.».
Note all’art. 102, commi 9, 10 e 12:
? Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si veda la nota all’art. 8, comma 1.
? Il testo degli artt. 17, 18 e 19 della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34, recante “Criteri e modalità per il conferimento di funzioni amministrative agli enti locali e per l’organizzazione e l’esercizio delle stesse a livello locale.
Modificazioni e integrazioni della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28”, (pubblicata nel B.U.R. 19 ottobre 1998, n. 63), come modificato ed integrato dalla legge regionale 14 maggio 2003, n. 9 (in B.U.R. 21 maggio 2003, n. 21), è il seguente:
«Art. 17.Patrimonio.
1. I beni mobili ed immobili di proprietà della Regione, utilizzati per le funzioni attribuite, sono trasferiti agli enti locali destinatari delle funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse, senza vincolo di destinazione.
2. I beni immobili di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate o subdelegate, sono assegnati in uso o in comodato agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.
2-bis. I beni mobili, ivi compresi i beni mobili registrati di proprietà della Regione, utilizzati per l’esercizio delle funzioni delegate o sub-delegate sono trasferiti agli enti esercitanti le funzioni in misura corrispondente alle esigenze di esercizio delle stesse.
3. Il presidente della giunta regionale provvede con decreto, sulla base dei criteri definiti dalla giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, al trasferimento o all’assegnazione dei beni individuati con apposito inventario redatto dalla competente struttura regionale in contraddittorio con ciascun ente destinatario.
4. I decreti del presidente della giunta regionale che trasferiscono agli enti locali i beni in relazione alle funzioni attribuite, costituiscono titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili.
5. Il conferimento agli enti locali dei beni regionali, ai sensi dei commi 1 e 2, comporta la successione degli stessi nei diritti e negli obblighi inerenti la loro gestione.
6. I documenti riguardanti i beni relativi alle funzioni conferite vengono consegnati, mediante elenchi descrittivi, agli enti territoriali competenti. Resta salva la facoltà dell’amministrazione regionale di chiedere ed ottenere la restituzione oppure la copia conforme di ogni documento consegnato.
6-bis. I beni di cui ai commi 1 e 2 sono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con gli oneri ed i pesi conessi e con le relative pertinenze.
6-ter. La gestione in uso o in comodato è disposta con atto che regola i rapporti finanziari con gli enti delegati o subdelegati connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle spese di gestioe dei beni ceduti.
Art. 18 Trasferimento strutture organizzative e personale.
1. La Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, determina le strutture organizzative ed il contingente organico di personale da trasferire o assegnare funzionalmente per lo svolgimento delle funzioni conferite, previo confronto ed esame con le organizzazioni sindacali.
2. La giunta regionale, sulla base delle predette determinazioni, stabilisce i piani di mobilità e l’elenco del personale regionale corrispondente, previo confronto ed esame dei criteri con le organizzazioni sindacali, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali.
3. La giunta regionale, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, tramite contrattazione con le organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, stabilisce entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di applicazione al personale trasferito delle forme di incentivazione previste dalla normativa vigente, anche tramite ricorso agli stanziamenti previsti in bilancio per il fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi o ad altre autonome forme di stanziamento.
4. La giunta regionale provvede alla messa a disposizione del personale individuato negli elenchi di cui al comma 2 entro la data di effettivo esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
5. La giunta regionale provvede alla definitiva destinazione del personale agli enti locali entro i successivi sei mesi.
6. I posti relativi al contingente del personale trasferito sono portati in diminuzione della dotazione organica del personale della giunta regionale definita ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, relativa agli interventi correttivi della finanza pubblica, e sono automaticamente soppressi all’atto del trasferimento del personale o al verificarsi, per qualsiasi causa, della vacanza degli stessi.
7. Gli enti locali di destinazione adeguano la propria pianta organica ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e provvedono all’inquadramento nei propri ruoli del personale trasferito.
8. Il personale trasferito conserva la propria posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento, compresa l’anzianità maturata.
9. Nel periodo intercorrente tra l’assegnazione del personale alle dipendenze funzionali degli enti locali e la definitiva destinazione, la Regione attiva o concorre ad attivare iniziative formative di riqualificazione del personale stesso.
10. Fino alla definitiva destinazione agli enti locali, gli oneri relativi al personale, individuato con gli elenchi di cui al comma 2, sono a carico della Regione che vi provvede con lo stanziamento iscritto in un apposito capitolo di bilancio.
Successivamente tali oneri sono periodicamente oggetto di revisione sulla base dei costi effettivamente sostenuti dagli enti locali per fare fronte alle spese relative alle funzioni trasferite.
11. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di trasferimento di personale è rimesso ad accordi da concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.
12. La Regione favorisce il processo di innovazione organizzativa e funzionale che si renda necessario in ragione del nuovo ruolo affidato alle strutture regionali, con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo, direttiva, controlo e ispezione.
Art. 19 Finanziamento delle funzioni conferite.
1. Le funzioni conferite agli enti locali sono finanziate mediante l’attribuzione di risorse corrispondenti a quelle utilizzate dalla Regione per l’esercizio delle medesime prima del conferimento. Tali risorse sono determinate, quanto alla prima definizione degli oneri ai criteri di adeguamento per i successivi esercizi finanziari, dalla giunta regionale sulla base dei criteri definiti previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Alle spese occorrenti per le nuove funzioni conferite dalla legge regionale di attuazione del D.Lgs. n. 112 del 1998, si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i D.P.C.M. di cui all’articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai sensi dell’articolo 7, del D.Lgs. n. 112 del 1998.
3. La Regione, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 2, provvede all’esercizio delle funzioni mantenute e a quelle conferite agli enti locali e corrisponde ai medesimi le somme occorrenti per l’esercizio delle stesse in ragione d’anno e con decorrenza dalla data di effettivo esercizio. Al riguardo, si tiene conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli enti locali con i D.P.C.M. di cui al comma 2.
4. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni trasferite sono stanziate in specifici capitoli, rispettivamente per le province, i comuni, le comunità montane, e sono attribuite agli enti locali sulla base di parametri oggettivi senza vincolo di destinazione. La Regione può provvedere al finanziamento delle funzioni trasferite anche assegnando agli enti destinatari quote delle entrate tributarie proprie e devolute dallo Stato. Tali quote sono stabilite con legge regionale di bilancio.
5. Le somme destinate al finanziamento delle funzioni delegate o sub-delegate sono stanziate in appositi capitoli di bilancio regionale e sono ripartite tra gli enti locali in base a parametri oggettivi e con vincolo di destinazione.
6. Le assegnazioni di cui al comma 1 tengono conto delle spese relative all’organizzazione generale della Regione per effetto del conferimento delle funzioni.
7. A ciascun ente locale spettano i proventi delle tasse, diritti, tariffe, corrispettivi sui servizi relativi alle funzioni nelle materie conferite dalla Regione.
8. Nel definire i parametri oggettivi per il riparto delle assegnazioni di cui ai commi 4 e 5, si tiene conto principalmente della popolazione e delle caratteristiche territoriali, nonché delle somme che ciascun ente può ottenere dalle entrate di cui al comma 7.
9. Ogni eventuale ulteriore adempimento attuativo in materia di finanziamento delle funzioni è rimesso ad accordi da
concludersi tra la Regione e gli enti locali destinatari.».
? Per la legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, si vedano le note all’art. 13, commi 1 e 2.
? La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante “Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44. 19 ottobre 1998, n. 63.
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 27. Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Nota all’art. 103, commi 1 e 2:
? Per la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, si veda la nota all’art. 6, comma 4.
Nota all’art. 107, commi 3 e 9:
? Il testo dell’art. 8 del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, recante “Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali” (pubblicato nel B.U.R. 4 dicembre 2002, n. 53), è il seguente:
«Art. 8. Benefìci.
1. L’attività dei sistemi turistici locali riconosciuti è sostenuta tramite il finanziamento dei progetti previsti nei loro programmi secondo le modalità che regolano le singole fonti di finanziamento.
2. Nell’attribuzione dei finanziamenti finalizzati alla valorizzazione, promozione e commercializzazione delle risorse e dei prodotti turistici locali, è assegnata priorità ai progetti inseriti nei programmi di sviluppo dei sistemi turistici locali riconosciuti.
3. Gli elementi qualificanti dei sistemi turistici locali, individuati ai sensi degli articoli 3 e 7, costituiscono criteri di priorità da valutare nell’assegnazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
4. Il riconoscimento dei sistemi turistici locali è condizione per l’attribuzione del finanziamento previsto dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 135.».
Note all’art. 109:
? La legge regionale 19 luglio 1972, n. 7, recante “Esercizio delle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 20 luglio 1972, n. 20.
? La legge regionale 15 dicembre 1972, n. 28, recante “Proroga per il biennio 1973/74 della classificazione alberghiera in atto in Umbria ai sensi del R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651”, è pubblicata nel B.U.R. 20 dicembre 1972, n. 36.
? La legge regionale 23 gennaio 1973, n. 10, recante “Attrezzature ricettive alberghiere e turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1973, n. 3.
? La legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12, recante “Provvidenze urgenti ed eccezionali a favore dell’industria alberghiera e della ristorazione”, è pubblicata nel B.U.R. 30 gennaio 1974, n. 4.
? La legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, recante “Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 25 maggio 1974, n. 18.
? La legge regionale 14 agosto 1974, n. 48, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
? La legge regionale 7 gennaio 1975, n. 2, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1973-1974 per il biennio 1975-1976”, è pubblicata nel B.U.R. 8 gennaio 1975, n. 2.
? La legge regionale 25 giugno 1976, n. 25, recante “Modifiche ed integrazioni della legge regionale 21 maggio 1974, n. 33, concernente: Interventi nel settore del turismo e industria alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 7 luglio 1976, n. 28.
? La legge regionale 11 marzo 1977, n. 14, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 16 marzo 1977, n. 11.
? La legge regionale 27 giugno 1977, n. 30, recante “Proroga efficacia vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692”, è pubblicata nel B.U.R. 29 giugno 1977, n. 29.
? La legge regionale 17 gennaio 1978, n. 2, recante “Rifinanziamento legge regionale 23 agosto 1977, n. 49.
Attività promozionale e pubblicitaria turistica”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1977, n. 4.
? La legge regionale 9 marzo 1979, n. 10, recante “Proroga efficacia classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 14 marzo 1979, n. 13.
? La legge regionale 22 giugno 1979, n. 32, recante “Interventi per insediamenti turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 27 giugno 1979, n. 31.
? La legge regionale 19 dicembre 1979, n. 67, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 1979, n. 65.
? La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 73, recante “Rifinanziamento art. 1, lett. B), della legge regionale n. 32 del 22 giugno 1979”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
? La legge regionale 26 febbraio 1981, n. 13, recante “Proroga della efficacia della classificazione alberghiera”, è pubblicata nel B.U.R. 27 febbraio 1981, n. 11.? La legge regionale 8 giugno 1981, n. 33, recante “Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive, alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 15 giugno 1981, n. 32.
? La legge regionale 12 agosto 1981, n. 54, recante “Rifinanziamento leggi regionali nn. 10/1973 e 32/1979”, è pubblicata nel B.U.R. 19 agosto 1981, n. 45.
? La legge regionale 18 dicembre 1981, n. 81, recante “Interventi per l’ammodernamento e il miglioramento delle aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 23 dicembre 1981, n. 69.
? La legge regionale 2 aprile 1982, n. 13, recante “Norme per il rilascio di licenza per l’esercizio della professione di guida turistica nella regione Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 1982, n. 20.
? La legge regionale 14 agosto 1986, n. 36, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 20 agosto 1986, n. 63.
? La legge regionale 13 aprile 1987, n. 20, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1986, n. 36. Norme per la disciplina delle attività professionali di guida, interprete ed accompagnatore turistici”, è pubblicata nel B.U.R. 15 aprile 1987, n. 26.
? La legge regionale 14 aprile 1987, n. 23, recante “Integrazioni e modificazioni alla L.R. 8 giugno 1981, n. 33. Disciplina della classificazione delle Aziende ricettive alberghiere e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 17 aprile 1987, n. 27.
? La legge regionale 4 luglio 1988, n. 19, recante ”Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 13 luglio 1988, n. 44.
? La legge regionale 30 agosto 1988, n. 34, recante “Modificazione degli importi delle sanzioni amministrative di cui alla legge regionale 15 novembre 1985, n. 42 recante «Norme per la disciplina delle agenzie di viaggio e turismo»”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1988, n. 59.
? La legge regionale 14 novembre 1988, n. 43, recante “Tariffe delle strutture ricettive e delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 21 novembre 1988, n. 84.
? La legge regionale 18 gennaio 1989, n. 4, recante “Norme per la disciplina dell’attività professionale di animatore turistico”, è pubblicata nel B.U.R. 25 gennaio 1989, n. 4.
? La legge regionale 18 aprile 1989, n. 11, recante “Modificazioni della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 26 aprile 1989, n. 17.
? La legge regionale 22 giugno 1989, n. 18, recante “Norme per la disciplina delle attività professionali di guida escursionistica, guida speleologica e guida equestre”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
? La legge regionale 22 giugno 1989, n. 19, recante “Norme per la disciplina dell’attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
? La legge regionale 22 giugno 1989, n. 20, recante “Norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore di
albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 28 giugno 1989, n. 26.
? La legge regionale 4 aprile 1990, n. 13, recante “Accoglienza turistico-ricettiva nelle residenze d’epoca”, è pubblicata
nel B.U.R. 11 aprile 1990, n. 15.
? La legge regionale 12 dcembre 1990, n. 44, recante ”Modificazioni della legge regionale 14 novembre 1988, n. 43: «Tariffe
delle strutture ricettive e delle professioni turistiche»”, è pubblicata nel B.U.R. 19 dicembre 1990, n. 53.
? La legge regionale 27 gennaio 993, n. 4, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è
pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 3 febbraio 1993, n. 5.
? La legge regionale 22 febbraio 1994, n. 3, recante “Proroga del termine di cui all’art. 14 della L.R. 27 gennaio 1993, n.
4.
Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi alberghieri”, è pubblicata nel B.U.R. 2 marzo 1994, n. 9.
? La legge regionale 14 marzo 1994, n. 8, recante “Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 23 marzo 1994, n. 12.
? La legge regionale 12 settembre 1994, n. 33, recante “Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività
nel turismo. Modificazioni alla legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 21 settembre 1994, n. 44.
? La legge regionale 1 aprile 1996, n. 8, recante “Integrazione della legge regionale 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 10 aprile 1996, n. 17.
? La legge regionale 6 agosto 1997, n. 25, recante “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle strutture turistico-ricettive e uso delle piscine natatorie annesse”, è pubblicata nel B.U.R. 13 agosto 1997, n. 38.
? La legge regionale 29 ottobre 1997, n. 32,
recante “Interpretazione autentica del disposto del comma 4 dell’art. 3 della L.R. 12 settembre 1994, n. 33, come agiunto dalla L.R. 7 maggio 1997, n. 18 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 5 novembre 1997, n. 54.
? La legge regionale 16 febbraio1998, n. 5, recante “Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.. 25 febbraio 1998, n. 15.
? La legge regionale 5 marzo 1999, n. 4, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 giugno 1989, n. 20 – Norme per l’esercizio dell’attività professionale di direttore d’albergo”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
? La legge regionale 5 marzo 1999, n. 5, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 4 luglio 1988, n. 19 – Norme generali per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
? La legge regionale 5 marzo 1999, n. 6, recante “Modificazioni della L.R. 22 giugno 1989, n. 19 – Norme per la disciplina dell’attività di organizzatore professionale di congressi”, è pubblicata nel B.U.R. 17 marzo 1999, n. 16.
? La legge regionale 27 ottobre 1999, n. 27, recante “Ulteriore modificazione della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 3 novembre 1999, n. 57.
? La legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12
settembre 1994, n. 33 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 9 febbraio 2000, n. 6.
? La legge regionale 31 marzo 2000, n. 33, recante “Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 8, recante: Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 12 settembre 1994, n. 33 – Interventi per la qualificazione e l’ampliamento della ricettività nel turismo – Modificazioni della L.R. 14 marzo 1994, n. 8”, è pubblicata nel B.U.R. 12 aprile 2000, n. 22.
? La legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 marzo 1994, n. 8 – Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta”, è pubblicata nel B.U.R. 24 gennaio 2001, n. 4.
? La legge regionale 19 novembre 2001, n. 29, recante “Disciplina dell’organizzazione turistica regionale”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 novembre 2001, n. 58.
? La legge regionale 29 ottobre 2003, n. 19, recante “Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 febbraio 1998, n. 5 – Norme per la disciplina dell’attività di agenzia di viaggio e turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 12 novembre 2003, n. 47.
? La legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, recante “Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è pubblicata nel B.U.R. 23 gennaio 1974, n. 3.
? La legge regionale 17 agosto 1974, n. 51,
recante “Ristrutturazione dell’Azienda autonoma turismo di Orvieto”, è pubblicata nel B.U.R. 23 agosto 1974, n. 29.
? La legge regionale 29 novembre 1974, n. 63, recante “Ristrutturazione dell’Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Città di Castello”, è pubblicata nel B.U.R. 10 dicembre 1974, n. 41.
? La legge regionale 26 maggio 1975, n. 35, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Foligno e di Cascia in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 4 giugno 1975, n. 24.
? La legge regionale 22 febbraio 1977, n. 13, recante “Ristrutturazione delle Aziende autonome di soggiorno e turismo di Assisi, Gubbio, Perugia, Spoleto in Aziende autonome comprensoriali di cura, soggiorno e turismo e ampliamento del territorio delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano e dell’Orvietano”, è pubblicata nel B.U.R. 23 febbraio 1977, n. 8.
? La legge regionale 3 novembre 1978, n. 64, recante “Modifica dell’art. 4 lett. c) della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5: «Costituzione delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno»”, è pubblicata nel B.U.R. 8 novembre 1978, n. 47.
? La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 69, recante “Costituzione dell’Azienda di cura, soggiorno e turismo dell’Amerino ed ampliamento del territorio delle Aziende di Gubbio, di Spoleto e del Ternano”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
? La legge regionale 28 dicembre 1979, n. 71, recante “Organi delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo:
istituzione del Comitato esecutivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5”, è pubblicata nel B.U.R. 2 gennaio 1980, n. 1.
? La legge regionale 20 febbraio 1984, n. 7, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1974, n. 5 e 28 dicembre 1979, n. 71”, è pubblicata nel B.U.R. 24 febbraio 1984, n. 16.
? La legge regionale 11 maggio 1984, n. 28, recante “Modificazione della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 5, così come modificata ed integrata dalle leggi regionali nn. 64/78, 71/79, 7/84. Costituzione delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo del Ternano, del Tuderte e del Trasimeno”, è pubblicata nel B.U.R. 16 maggio 1984, n. 36.
? Il regolamento regionale 12 luglio 1988, n. 21, recante “Regolamento per l’effettuazione delle sessioni di esame per l’abilitazione all’esercizio delle professioni turistiche”, è pubblicato nel B.U.R. 20 luglio 1988, n. 46.
? Il regolamento regionale 1 marzo 1999, n. 2, recante “Disciplina delle Associazioni turistiche pro-loco”, è pubblicato nel B.U.R. 10 marzo 1999, n. 14.
? Il regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6, recante “Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali”, è pubblicato nel B.U.R. 4 dicebre 2002, n. 53.
? Il regolamento regionale 21 luglio2003, n. 11, recante “Modificazioni e integrazioni del regolamento regionale 22 novembre 2002, n. 6 – Modalità e procedure per il riconoscimento dei sistemi turistici locali”, è pubblicato nel B.U.R. 30 luglio 200, n. 31.
ALLEGATO 1 TABELLA A (Art. 27)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI ALBERGHIERI
(alberghi, motels, alberghi residenziali,alberghi diffusi, villaggi-albergo e beauty-farm)
Per l’assegnazione a un determinato livello, l’esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.
Per l’assegnazione a undeterminato livello, l’esercizio alberghiero deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti rispettivamente per ciascun livello.
Avvertenze:Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata er un determinato livello
di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore;
LIVELLODI CLASSIFICA DESCRIZIONE DEI REQUISITI 1 stella 2 stelle 3 stelle 4 stelle 5 stelle 5 stelle lusso 1. PRESTAZIONI
DI SERVIZI 1.01 Direttore di albergo X X X X 1.02 Numero di ore giornaliere in cui sono assicurati i servizi di ricevimento e portineria–informazioni a cura del personale addetto [1] 12 12 12 16 16 16 1.03 Servizio di custodia valori 1.031 cassetta di sicurezza in tutte le unità abitative X X X 1.032 in cassaforte dell’albergo e/o in cassette di sicurezza singole X X X 1.04 Servizio di notte 1.041 portiere di notte X X X 1.042 almeno un addetto al servizio di portineria di notte negli alberghi con capacità ricettiva pari o superiore a sessanta posti letto X 1.043 addetto disponibile a chiamata (anche per alberghi classificati a tre stelle con capacità ricettiva inferiore a 60 posti letto) X X X 1.05 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli 1.051 assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva con qualifica di vetturiere X 1.052 assicurato con almeno una unità addetta in via esclusiva X X 1.053 a cura del personale X 1.054 a mezzo carrello a disposizione della clientela X X 1.06 Servizio di prima colazione 1.061 in sala apposita X X X 1.062 in
sale comuni destinate anche ad altri usi X X 1.063 a richiesta del cliente, anche nelle unità abitative X X X X 1.07 Servizio di bar nel locale ov è ubicato l’impianto e/o nei locali comuni 1.071 assicurato a cura del
personale addetto in ia esclusiva per numero di ore giornaliere 16 16 16 1.072 assicurato per numero di ore giornaliere 8 12 1.08 Numero di ore giornaliere in cui è assicurato il servizio di bar nelle unità abitative a cura del personale addetto[2] 12 16 24 24 1.09 Frigo – bar X X X X 1.10 Divise e targhette di identificazione 1.101 per il personale X X X X 1.102 per gli addetti al ricevimento X 1.11 Lingue estere correttamente parlate 1.111 dal direttore 1 2 3 3 1.112 dai capi servizio 1 2 3 3 1.12 Cambio biancheria
1.121 lenzuola e federe: tutti i giorni[3] X X X ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la settimana X ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana X ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta la settimana X 1.122 asciugamani nelle camere o nei bagni: tutti i giorni3 X X X X ad ogni cambio di cliente ed almeno tre volte la
settimana X ad ogni cambio di cliente ed almeno due volte la settimana X 1.13 Accessori dei locali - bagno privati cestino rifiuti X X X X X X un asciugatoio da bagno a persona X X X X X X un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona X X X X riserva di carta X X X X X X sacchetti igienici X X X X X X Shampoo, bagnoschiuma e cuffia da bagno X contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba X X X asciugacapelli X X X X 1.14 Accessori nelle unità abitative: 1.141 documentazione sull’albergo X X X X 1.142 necessario per scrivere X X X X 1.15 Lavatura e stiratura biancheria 1.151 resa entro le 12 ore pr biancheria consegnata prima delle ore 9 X X X 1.152 resa entro le 24 ore X 1.16 Pulizia nelle unità abitative 1.161 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano X X 1.162 una volta al giorno, con riassetto pomeridiano a richiesta del cliente X 1.163 una volta al giorno X X 2. DOTAZIONI, IMPIANTI E
ATTREZZATURE 201 Capacità ricettiva minima di sette unità abitative X X X X X X 2.02 Servizio di autorimessa e di intervento per l’assistenza meccanica agli autoveicoli (solo per i motels) X X X X 2.03 Servizio autonomo di cucina in tutte le unità abitative (solo per gli alberghi residenziali) X X X X 2.04 Acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative o nei bagni privati X X X X X X 2.05 Numero locali - bagno privati in percentuale rispetto al numero delle unità abitative4 2.051 nel cento per cento X X X X X X 2.06 Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) X X X X X X 2.07 Riscaldamento (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva) 2.071 in tutto l’esercizio X X X X X X 2.072 regolabile dal cliente nelle unità abitative X X X 2.08 Aria condizionata in tutto l’esercizio e regolabile dal cliente nelle unità abitative (ad eccezione degli alberghi con apertura limitata alla stagione invernale) X X X 2.09 Ascensore di servizio o montacarichi5 2.091 con capacità ricettiva pari o superiore a 120 posti letto X 2.092 con capacità ricettiva pari o superiore a 100 posti letto X 2.093 tutti X X 2.10 Ascensore per i clienti 5 2.101 qualunque sia il numero dei piani X X X 2.102 qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 150 posti letto X
qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i 120 posti letto X qualunque sia il numero dei piani e in numero di due oltre i oltre i 60 posti letto X X 2.103 oltre i primi due piani (escluso il pianterreno) X X 2.11 Sistemazione delle unità abitative 2.111 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio X X X X X X 2.112 lampade o appliques da comodino X X X X X X 2.113 terzo punto luce per leggere o scrivere X X X X X 2.114 scrittoio X X X 2.115 secondo comodino X X X X 2.116 cestino rifiuti X X X X X X 2.117 sgabello per bagagli X X X X X 2.118 una sedia per letto X X X 2.12 Arredamento delle unità abitative e delle sale comuni 2.121 particolarmente funzionale e di pregevole fattura X X X 2.122 funzionale e di buona fattura X 2.123 funzionale e di discreta fattura X X 2.13 Composizione delle unità
abitative 2.131 cento per cento delle unità con vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali) X X 2.132 almeno il 50 per cento delle unità cn vani distinti per cucina - soggiorno e per pernottamento (solo per gli alberghi residenziali) X 2.133 100 per cento monolocali attrezzati per cucina, soggiorno e pernottamento (solo per gli alberghi residenziali) X 2.14 Poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto X X X 2.15 Televisione 2.151 a colori con antenna satellitare in tutte le unità abitative X X X 2.152 a colori in tutte le unità abitative X 2.153 a colori ad uso comune (obbligatorio per gli esercizi che non hanno tutte le camere dotate di TV) X X 2.16 Chiamata per il personale 2.161 chiamata telefonica diretta X X X X X 2.162 chiamata con campanello X 2.17 Telefono nelle unità abitative 2.171 abilitato alla chiamata esterna diretta X X X X 2.172 non abilitato alla chiamata esterna diretta X 2.18 Una linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune X X X X X X 2.19 Telefax X X X X X X 2.20 Internet 2.201 presa di rete adsl in tutte le camere X X X 2.202 postazione internet X X X X 2.21 Sale comuni 2.211 una sala ad uso comune di superficie complessiva non inferiore a mq. 15, che può coincidere con la sala ristorante X 2.212 di superficie complessiva (esclusa la sala ristorante) non inferiore a mq: 4 per ognuna delle prime dieci unità abitative, mq. 1 per ognuna delle ulteriori unità abitative fino alla ventesima, mq. 0,5 per ogni unità abitativa oltre la ventesima X 2.213 come 2.212, maggiorata del dieci per cento X 2.214 come 2.212, maggiorata del venti per cento X 2.215 come 2.212, maggiorata del trenta per cento X X 2.22 Servizio ristorante 2.221 in locale apposito (solo per gli alberghi e i villaggi - albergo) X6 X X 2.23 Bar 2.231 banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune X X X X 2.232 attrezzatura bar posta in locale comune X 2.24 Sala riservata per riunioni X X 2.25 Sale separate per lettura e giochi per adulti X 2.26 Ingresso protetto da portico o pensilina X X 2.27 Ingresso separato per i bagagli 7 X X X 2.28 Locale di servizio ai piani con eventuale bagno comune X8 X X X 2.29 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato)9 X X X X X X 2.30 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2369 X X X X X X 2.31 Montavivande X X 2.32 Servizio garage o parcheggio auto X X X 3. UBICAZIONE E ASPETTO 3.01 Insonorizzazione di tutte le unità abitative X X X 3.02 Aspetto esterno 3.021 impeccabile X X 3.022 ottimo X X 3.023 buono X X [1] Negli esercizi classificati con 3, 4, 5 e 5 stelle lusso per “personale addetto” deve intendersi persona (titolare,
dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.
[2] Negli esercizi classificati con 5 e 5 stelle lussoper “personale addetto” deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata contemporaneamente in altri servizi. Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze[3]per le strutture con certificazioni ambientalia richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana 4 Il locale bagno completo si intende dotato dilavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia,bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda. Negli esercizi ricettivi classificati a 5 stelle lusso i bagni privati delle camere doppie debbono avere il doppio lavabo.
5 Per gli esercizi esistenti,
l’obbligo degli ascensori e del montacarichi (voci 2.09 e 2.10) sussiste setecnicamente e legittimamente realizzabile.
6 Con capacità ricettiva pari o superiore a 80 posti letto7 L’obbligatorietà non è valida solo per gli esercizi chestrutturalmente non lo consentono8 Con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto9 L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia9 L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione ediliziaGli esercizi ricettivi alberghieri classificati 5 stelle, assumono la denominazione aggiuntiva "LUSSO" quando, oltre a possedere i requisiti di cui alla presente tabella, siano in possesso anche dei seguenti ulteriori requisiti:
A) Eccezionali elementi qualitativi dell’immobile derivanti da:
- particolare favorevole rapporto sia in termini di superficie che di numero tra spazi e locali di uso comune e camere- particolare ampiezza delle sale di uso comune, dimensionate in misura superiore all’indispensabile in funzione al numero degli ospiti
- particolare ampiezza delle camere- ampiezza e numero degli ascensori che non determinino attese
- eccellente funzionalità di tutti gli impianti e continuo controllo di manutenzione dello stabile, degli impianti, dotazioni e arredi- per zona di vacanza impianti ed attrezzature sportive, parco, piscina o spiaggia privata
- terrazze e solariumB) Eccezionale qualità e numero di dotazioni, mobili ed arredi quali:
- tappeti o moquette pregiati in tutti gli ambienti
- mobili di pregio estetico o antichi- arredi e tendaggi di particolare tono- lampadari artistici e comunque impianti di illuminazione ampiamente dimensionati ed adeguati ai singoli ambienti- attrezzature, posaterie in argento e stoviglie di particolare tono
C) Particolarità e qualità del servizio
- direzione particolarmente qualificata: deve risultare da apposita certificazione che il direttore abbia già svolto la
professione di direttore di albergo, in esercizi di categoria compresa da 3 a 5 stelle, almeno per tre anni
- servizio di portineria e servizio di ricevimento particolarmente curati da personale qualificato e numericamente
sufficiente ad assicurare un servizio personalizzato ad ogni cliente
- rapporto particolarmente favorevole tra il numero del personale addetto ai vari servizi e numero dei clienti
- qualificazione professionale degli addetti ai vari servizi, con particolare riguardo alla conoscenza di lingue estere
- dotazione di uniformi che identifichino addetti ai vari servizi
- ampia scelta, qualità e specialità internazionali del servizio di ristorante alla carta
- servizio di bar, assicurato in più locali
D) Inserimento ambientale dell’albergo:
Inserimento dell’albergo in un contesto ambientale di particolare pregio per la contiguità con aree verdi, giardini, parchi e/o per l’ubicazione in zone di notevole interesse architettonico e urbanistico
ALLEGATO 2
TABELLA B (Art. 38)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORIPER LA CLASSIFICAZIONE DELLE COUNTRY-HOUSE
1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell’immobile2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura3. Un locale bagno completo dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con presa di corrente, ogni sei posti-letto non serviti da bagno privato4. Chiamata di allarme in ogni bagno5. Accessori dei bagni: riserva di carta, cestino rifiuti, sgabello, sacchetti igienici
6. Riscaldamento in tutto l’esercizio7. Sistemazione delle unità abitative: letto, una sedia per letto, specchio con presa corrente nelle camere senza bagno,
illuminazione centrale, armadio, comodino con lampada, cestino rifiuti
8. Una linea telefonica esterna ad uso comune9. Spazi comuni esterni all’esercizio fruibili dall’ospite in verde attrezzato per lo svago ed il soggiorno
10. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
12. Servizio di ricevimento13. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
14. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno due volte la setimana a cura del gestore
15. Pulizia quotidiana delle camere16. Servizio di prima colazione e di ristorazione in locale apposito, a cura del gestore, caratterizzato dall’offerta di prodotti tipici locali17. Per gli appartamenti i requisiti minimi richiesti ai fini della classificazione sono quelli previsti alla Tabella C.
ALLEGATO 3
TABELLA C (Art. 38)
REUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI Dl CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE
1. Buono stato di manutenzione e conservazione dell’immobile
2. Arredamento delle unità abitative funzionale e di buona fattura composto da:
• letto
• comodino per letto con lampada
• una sedia per letto
• armadio
• tavolo da pranzo con sedie - divano
• cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con erogazione di acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o
doccia e specchio con presa corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento in tutto l’esercizio
7. Linea telefonica esterna per uso comune
8. Cassetta medica di pronto soccorso
9. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova
apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
10. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e
al DM 14.6.1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
11. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del
gestore
12. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta alla settimana
13. Servizio di ricevimento
14. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
ALLEGATO 4
TABELLA D (Art. 38)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE CASE PER FERIE E DELLE CASE RELIGIOSE DI OSPITALITA’
Le case per ferie e le case religiose di ospitalità devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi
comunali ed in particolare devono avere:
1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 bagno o doccia ogni 10 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione di tale
rapporto non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino
rifiuti per camera
3. locali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo, di ampiezza complessiva minima di mq. 25 per i primi 10 posti
letto e mq. 0,50 per ogni posto letto in più
4. idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria
6. servizio telefonico ad uso comune e servizio citofonico interno
7. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova
apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e
al DM 14.6.1989, n. 236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
ALLEGATO 5
TABELLA E (Art. 38)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI OSTELLI PER LA GIOVENTU’ E DEI KINDERHEIMER
Gli Ostelli per la gioventù ed i kinderheimer devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi comunali
ed in particolare devono avere:
1. 1 wc ogni 6 posti letto, 1 doccia ogni 6 posti letto, 1 lavabo ogni 6 posti letto. Nella determinazione del rapporto di
cui sopra non si computano le camere dotate di servizi igienici privati
2. Arredamento minimo per le camere da letto composto da letto, sedia o sgabello, scomparto armadio per persona, cestino
rifiuti per ogni camera
3. Locali polifunzionali comuni di soggiorno, distinti dalla sala da pranzo
4. Idonei dispositivi elettrici e mezzi antincendio secondo le disposizioni vigenti
5. Cassetta di pronto soccorso come da indicazione dell’autorità sanitaria
6. Servizio telefonico ad uso comune
7. Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) Solo per gli esercizi di nuova
apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
8. Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps
nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n.
236 Solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia.
9. Pulizia delle camere a cura del gestore
10. Servizio di ricevimento
11. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
12. Fornitura biancheria da letto e da bagno
ALLEGATO 6
TABELLA F (Art. 38)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFUGI ESCURSIONISTICI
1. Servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune
2. Spazio attrezzato per il consumo di alimenti e bevande
3. Spazio attrezzato per il pernottamento
4. Alloggiamento riservato per il gestore qualora si tratti di rifugio custodito
5. Cassetta di pronto soccorso
6. Telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio telefonico, di apparecchiatura di radio - telefono o similare
Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui sopra dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di
locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.
I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico - sanitari previsti per gli ostelli della
gioventù con la sola eccezione del locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune
utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande.
ALLEGATO 7
TABELLA G (Art. 41)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPEGGI
Per l’assegnazione a un determinato livello, l’esercizio all’aria aperta deve essere in possesso di tutti i requisiti
previsti rispettivamente per ciascun livello.
Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello
di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore
DESCRIZIONE DEI REQUISITI LIVELLO DI CLASSIFICA 1stella 2stelle 3stelle 4stelle 1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E
INFRASTRUTTURE 1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere X X X X 1.02 Viabilità pedonale 1.021 passaggi pedonali ogni quattro piazzole o alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro X X 1.022 passaggi pedonali ogni due piazzole X X 1.03 Parcheggio auto 1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore a quello delle piazzole X X X 1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto coperti non inferiore a quello delle piazzole X 1.04 Aree libere per uso comune 1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento dell’intera superficie del campeggio X X X 1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell’intera superficie del campeggio X 1.05 Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento dell’intera superficie del campeggio X 1.06 Aree ombreggiate 1.061 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per cento dell’intera superficie del campeggio X X 1.062 di superficie complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell’intera superficie del campeggio X
1.063 di superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell’intera superficie del campeggio X 1.07 Superficie delle piazzole 1.071 non inferiore a mq. 50 per roulottes X X 1.072 non inferiore a mq. 60 per roulottes X X 1.073 non inferiore a mq. 30 per campers X X X X 1.074 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a
quattro posti X X X X 1.08 Individuazione delle piazzole 1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all’interno del locale addetto al servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio X X X X 1.082 contrassegno numerico progressivo in ogni Piazzola X X X X 1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) X 1.09 Sistemazione delle piazzole 1.091 a prova di acqua e di polvere X X X 1.092 a prato X 1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica X X X X 1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I.
con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni X X X X 1.12 Impianto idrico[1] da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l’erogazione continua per 24 ore di acqua potabile X X X X 1.13 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque X X X X 1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente X X X X 1.15 Impianto telefonico per uso comune 1.151 con una linea esterna X 1.152 con una linea esterna e cabina X X 1.153 con due o più linee esterne e cabine X 1.16 Postazione internet X X 1.17 Impianto raccolta rifiuti solidi 1.171 da realizzarsi con l’installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 10 piazzole X X X 1.172 da realizzarsi con un recipiente lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4 piazzole X 1.18 Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente X X X X 2. SERVIZI,
ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI 2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all’ingresso del
campeggio, assicurato da un addetto a conoscenza almeno di una lingua straniera X X X X 2.02 Pulizia ordinaria delle aree
comuni 2.021 una volta al giorno X X 2.022 due volte al giorno X X 2.03 Pulizia delle installazioni
igienico - sanitarie 2.031 due volte al giorno X X X 2.032 con addetto diurno permanente X
2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti[2] 2.041 almeno una volta al giorno X X
X X 2.05 Pronto soccorso X X X X 2.051 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata fino a 500 ospiti,
cassetta di pronto soccorso debitamente attrezzata, con medico reperibile a chiamata 2.052 nei
complessi con capacità ricettiva da 501 a 1500 ospiti, servizio espletato, in vano attrezzato, con medico
reperibile a chiamata 2.053 nei complessi con capacità ricettiva autorizzata superiore a 1500 ospiti,
servizio espletato, in vano attrezzato, da infermiere diplomato 16/24 ore e da medico reperibile a chiamata
2.06 Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole
attrezzate, con suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi 2.061 1 w.c. ogni 20 ospiti[3] X X 2.062
1 w.c. ogni 15 ospiti3 X X 2.063 1 doccia chiusa ogni 30 ospiti3 X 2.064 1 doccia chiusa ogni 25 ospiti3
X 2.065 1 doccia chiusa ogni 20 ospiti3 X 2.066 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti3 X 2.067
almeno 1 doccia aperta ogni 100 ospiti3 X 2.068 almeno 1 doccia aperta ogni 80 ospiti3 X 2.069 almeno 1
doccia aperta ogni 60 ospiti3 X 2.0610 almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti3 X 2.0611 1 lavabo ogni 20
ospiti3 X X 2.0612 1 lavabo ogni 15 ospiti3 X 2.0613 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di pannello
divisorio3 X 2.0614 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali, messo in opera a
non oltre 50 cm. dal suolo3 X X X X 2.0615 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 50
ospiti3 X 2.0616 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40 ospiti3 X X 2.0617 1 lavello
per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti3 X 2.0618 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti X X
2.0619 1 lavatoio per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio X 2.0620 1 lavatoio per panni
ogni 40 ospiti, con annesso vano stenditoio X 2.0621 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona
separata, ogni 30 piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria X X X X 2.07 Erogazione acqua potabile
2.071 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle3 in ragione di
almeno una ogni 40 ospiti X X X 2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché
attraverso fontanelle3 in ragione di almeno una ogni 20 ospiti X 2.08 Erogazione acqua calda 2.081
in almeno il settanta per cento delle docce chiuse X X 2.082 nel cento per cento delle docce chiuse X X 2.083 nel
cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061-2.062- 2.0621) X
2.09 Dotazione delle piazzole: presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate X X X X 2.10
Attrezzature di ristoro 2.101 bar X X X 2.102 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e
sedie X 2.103 tavola calda o ristorante self- service X X 2.104 spaccio X X X X 2.11 Attrezzature sportive
(piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio,
maneggio, ecc.) 2.111 almeno due attrezzature X 2.112 almeno tre attrezzature X 2.12 Attrezzature
ricreative e servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio
imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.) 2.121 almeno una attrezzatura o servizio X 2.122 almeno due
attrezzature o servizi X 2.123 almeno tre attrezzature o servizi X 2.13 Accessibilità per portatori di
handicaps (accesso a livello stradale o facilitato) [4] X X X X 2.14 Camere (ove previste) e bagni attrezzati per il
soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2364 X X X X
[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla
capacità ricettiva autorizzata. Quandol’approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, irelativi
impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione diacqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate
con scritte in piùlingue e/o appositi simboli.
[2] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal serviziopubblico, deve essere effettuato secondo le
disposizioni impartite dallacompetente autorità sanitaria.
[3] Da dislocarsi a non più di 100 metri dalle piazzole cui sono destinati
[4] L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione
edilizia
ALLEGATO 8
TABELLA H (Art. 41)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI VILLAGGI TURISTICI
Per l’assegnazione a un determinato livello, l’esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti
rispettivamente per ciascun livello.
Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello
di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore
DESCRIZIONE DEI REQUISITI LIVELLO DI CLASSIFICA 2 stelle 3stelle 4 stelle 1. SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE E
INFRASTRUTTURE 1.01 Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere X X X 1.02 Viabilità pedonale 1.021
passaggi pedonali ogni unità abitativa X X X 1.03 Parcheggio auto 1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero
complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle unità abitative X X 1.032 una o più aree di
parcheggio, custodite 24/24 ore, con un numero complessivo di posti - auto non inferiore a quello delle
unità abitative X 1.04 Aree libere ombreggiate per uso comune 1.041 di superficie complessiva non inferiore al
trenta per cento dell’intera superficie del villaggio X 1.042 di superficie complessiva non inferiore al quaranta per
cento dell’intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a giardino X 1.043 di superficie
complessiva non inferiore al cinquanta percento dell’intera superficie del villaggio di cui parte sistemata a
giardino X 1.05 Individuazione delle unità abitative 1.051 contrassegno numerico progressivo, in ogni unità X X X
1.052 confini delle unità abitative evidenziati con divisori artificiali X 1.053 confini delle unità abitative
evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiole coltivate) X X 1.06 Sistemazione del terreno adiacente le unità
abitative 1.061 a prova di acqua e di polvere X X 1.062 a prato X 1.07 Impianto elettrico da realizzarsi
nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate X X X 1.08 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel
rispetto delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da
garantire l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni X X X 1.09 Impianto idrico[1]
da realizzarsi con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l’erogazione continua per 24 ore di acqua potabile
X X X 1.10 Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura
civica o con proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque X X X 1.11 Impianto prevenzione incendi da
realizzarsi nel rispetto della normativa vigente X X X 1.12 Impianto telefonico per uso comune 1.121 con una linea
esterna e cabina X 1.122 con due o più linee esterne e cabine X X 1.13 Postazione internet X X 1.14 Impianto
raccolta rifiuti solidi da realizzarsi con l’installazione di uno o più recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di
capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni quattro unità abitative X X X 2. SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI
COMPLEMENTARI 2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in locale apposito all’ingresso del villaggio, assicurato da un
addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua straniera [2] 2.011 14/24 ore X 2.012 18/24 ore
X X 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni 2.021 una volta al giorno X 2.022 due volte al giorno X X 2.03
Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti [3] 2.031 almeno una volta al giorno X X X 2.04
Pronto soccorso servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata X X X 2.05 Dotazione delle unità
abitative 2.051 cento per cento delle unità abitative con vani distinti per soggiorno e pernottamento X X 2.052
acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative X X X 2.053 locali - bagno in tutte le unità abitative X X X
2.054 chiamata di allarme in tutti i locali - bagno X X X 2.055 telefono non abilitato alla chiamata esterna diretta
X 2.056 attrezzatura per il soggiorno all’aperto X X X 2.06 Arredamento delle unità abitative 2.061
particolarmente funzionale e di pregevole fattura X 2.062 funzionale e di buona fattura X 2.063 funzionale e di
discreta fattura X 2.07 Attrezzature di ristoro 2.071 bar X 2.072 bar in locale appositamente arredato,
con tavolini e sedie X X 2.073 tavola calda o ristorante self-service X X 2.074 market X X X 2.08 Attrezzature
sportive e animazione [piscina, campo da tennis, attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista
di pattinaggio, maneggio] 2.081 almeno due attrezzature X 2.082 almeno tre attrezzature più animazione X
2.083 almeno quattro attrezzature più animazione X 2.09 Attrezzature ricreative e servizi vari [parco giochi bambini,
locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.]
2.091 almeno una attrezzatura e un servizio X 2.092 almeno tre attrezzature e un servizio X 2.093 almeno
quattro attrezzature e più servizi X 2.10 Riscaldamento nelle unità abitative dei villaggi ad apertura annuale nel cento
per cento delle unità abitative X X X 2.11 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o
facilitato) [4] X X X 2.12 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla
legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2364 X X X
[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumo di almeno 24 ore, calcolato sulla
capacità ricettiva autorizzata. Quandol’approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, irelativi
impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione diacqua non potabile devono essere chiaramente evidenziate
con scritte in più
lingue e/o appositi simboli.
[2] per “personale addetto” deve intendersi persona(titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo specifico servizio in
via esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata
contemporaneamente in altri servizi.
[3] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le
disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
[4] L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
ALLEGATO 9
TABELLA I (Art. 41)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI CAMPING-VILLAGE
Per l’assegnazione a un determinato livello, l’esercizio deve essere in possesso di tutti i requisiti previsti
rispettivamente per ciascun livello.
Avvertenze:
Quando le "voci" relative ai requisiti obbligati sono divise in sottovoci, la sottovoce obbligata per un determinato livello
di classificazione può essere sostituita con altra voce di grado superiore
DESCRIZIONE DEI REQUISITI LIVELLO DI CLASSIFICA 3stelle 4stelle 1 SISTEMAZIONE DELL’AREA, STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE 1.01
Viabilità veicolare interna, a prova di acqua e di polvere X X 1.02 Viabilità pedonale 1.021 passaggi pedonali ogni
due piazzole X X 1.022 passaggi pedonali ad ogni struttura fissa ancorata al suolo X X 1.03 Parcheggio auto
1.031 una o più aree di parcheggio, con un numero complessivo di posti-auto non inferiore al numero delle
strutture fisse ancorate al suolo e delle piazzole X 1.032 una o più aree di parcheggio, con un numero
complessivo di posti-auto coperti non inferiore al numero delle strutture fisse ancorate al suolo e delle
piazzole X 1.04 Aree libere per uso comune 1.041 di superficie complessiva non inferiore al dieci per cento
dell’intera superficie del camping-village X 1.042 di superficie complessiva non inferiore al quindici per cento
dell’intera superficie del camping-village X 1.05 Aree sistemate a giardino di superficie complessiva non inferiore al
quindici per cento dell’intera superficie del camping- village X 1.06 Aree ombreggiate 1.061 di superficie
complessiva non inferiore al cinquanta per cento dell’intera superficie del camping-village X 1.062 di
superficie complessiva non inferiore al sessanta per cento dell’intera superficie del camping-village X
1.07 Superficie delle piazzole 1.071 non inferiore a mq. 60 per roulottes X X 1.072 non inferiore a mq. 30 per
campers X X 1.073 non inferiore a mq. 20 per tenda fino a quattro posti X X 1.08 Individuazione delle piazzole
1.081 delimitazione grafica delle piazzole esposta in modo ben visibile all’interno del locale addetto al
servizio ricevimento corrispondente a quella concretamente attuata sul territorio X X 1.082 contrassegno
numerico progressivo in ogni piazzola X X 1.083 confini delle piazzole evidenziati con vegetazione
(alberi, siepi o aiole coltivate) X 1.09 Sistemazione delle piazzole 1.091 a prova di acqua e di polvere X 1.092
a prato X 1.10 Impianto elettrico da realizzarsi nel rispetto delle norme C.E.I. con canalizzazioni interrate e con prese
di corrente poste in colonnine e dotate di chiusura ermetica X X 1.11 Impianto di illuminazione da realizzarsi nel rispetto
delle norme C.E.I. con punti luce posti alla distanza massima di 50 metri l’uno dall’altro e comunque in modo da garantire
l’agevole fruizione della viabilità veicolare e pedonale nonché dei servizi comuni X X 1.12 Impianto idrico[1] da realizzarsi
con tubazioni interrate ed alimentato in modo da consentire l’erogazione continua per 24 ore di acqua potabile X X 1.13
Impianto di rete fognaria da realizzarsi nel rispetto della normativa vigente, con allacciamento alla fognatura civica o con
proprio impianto di depurazione e smaltimento delle acque X X 1.14 Impianto prevenzione incendi da realizzarsi nel rispetto
della normativa vigente X X 1.15 Impianto telefonico per uso comune 1.151 con due o più linee esterne e cabine X X 1.16
Postazione internet X X 1.17 Impianto raccolta rifiuti solidi 1.171 da realizzarsi con l’installazione di uno o più
recipienti lavabili, muniti di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per
ogni 10 piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo X 1.172 da realizzarsi con un recipiente
lavabile, munito di coperchio a tenuta, di capacità complessiva non inferiore a litri 100 per ogni 4
piazzole e/o ogni 4 strutture fisse ancorate al suolo X 1.18 Aree, in zona separata, attrezzate per la sosta di
campers, autocaravans e motor-homes munite di presa acqua, scarico fognario e presa corrente X X 1.19 Presenza di strutture
fisse e mobili installate a cura della gestione o proprie di residenti stagionali in percentuale tra il 31% e il 69% delle
piazzole autorizzate. X X 2 SERVIZI, ATTREZZATURE E IMPIANTI COMPLEMENTARI 2.01 Servizio ricevimento-accettazione posto in
locale apposito all’ingresso del camping-village, assicurato da un addetto in via esclusiva a conoscenza almeno di una lingua
straniera [2] 2.011 14/24 ore X 2.012 18/24 ore X 2.02 Pulizia ordinaria delle aree comuni 2.022 due
volte al giorno X X 2.03 Pulizia delle installazioni igienico - sanitarie 2.031 due volte al giorno X 2.032 con
addetto diurno permanente X 2.04 Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti[3] 2.041 almeno
una volta al giorno X X 2.05 Pronto soccorso: Servizio espletato, in vano attrezzato, con medico reperibile a chiamata X X
2.06 Installazioni igienico - sanitarie di uso comune, al netto delle installazioni esistenti nelle piazzole attrezzate, con
suddivisione per sesso nei w.c., docce e lavabi 2.061 1 w.c. ogni 15 ospiti[4] X X 2.062 1 doccia chiusa ogni 20
ospiti4 X 2.063 1 doccia chiusa ogni 15 ospiti4 X 2.064 almeno 1 doccia aperta ogni 60 ospiti4 X 2.065
almeno 1 doccia aperta ogni 40 ospiti4 X 2.066 1 lavabo ogni 15 ospiti4 X 2.067 1 lavabo ogni 15 ospiti, dotato di
pannello divisorio4 X 2.068 1 lavabo aggiuntivo di dimensioni ridotte, ogni 10 lavabi normali,
messo in opera a non oltre 50 cm. dal suolo4 X X 2.069 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 40
ospiti4 X 2.0611 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti, ogni 30 ospiti4 X 2.0612 1 lavatoio
per panni ogni 60 ospiti, con annesso vano stenditoio X 2.0613 1 lavatoio per panni ogni 40 ospiti, con
annesso vano stenditoio X 2.0614 1 vuotatoio per w.c. chimici, posto in zona separata, ogni 30
piazzole non fornite di allaccio alla rete fognaria X X 2.07 Erogazione acqua potabile 2.071 da assicurarsi
per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle4 in ragione di almeno una ogni 40
ospiti X 2.072 da assicurarsi per lavabi, lavelli per stoviglie e docce, nonché attraverso fontanelle4 in
ragione di almeno una ogni 20 ospiti X 2.08 Erogazione acqua calda 2.081 nel cento per cento delle docce
chiuse X X 2.083 nel cento per cento delle altre installazioni igienico-sanitarie (escluse le voci 2.061- 2.0614)
X 2.09 Dotazione delle piazzole: presa di corrente per il cento per cento delle piazzole autorizzate X X 2.10
Attrezzature di ristoro 2.101 bar in locale appositamente arredato, con tavolini e sedie X X 2.102 tavola
calda o ristorante self- service X X 2.103 market X X 2.11 Attrezzature sportive e animazione (piscina, campo da tennis,
attrezzatura nautica da diporto, pallavolo, pallacanestro, minigolf, pista di pattinaggio, maneggio, ecc.) 2.111 almeno
tre attrezzature più animazione X 2.112 almeno quattro attrezzature più animazione X 2.12 Attrezzature ricreative e
servizi vari (parco giochi bambini, locale di ritrovo, televisione, biliardo, tennis da tavolo, cinema, noleggio
imbarcazioni, noleggio articoli sportivi, ecc.) 2.121 almeno tre attrezzature e un servizio X 2.122 almeno quattro
attrezzature e più servizi X 2.13 Riscaldamento nel 100 per cento nelle strutture fisse ancorate al suolo dei
camping-village ad apertura annuale X X 2.14 Accessibilità per portatori di handicaps (accesso a livello stradale o
facilitato) [5] X X 2.15 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella percentuale di cui alla
legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2365 X X
[1] Ogni complesso dovrà essere dotato di serbatoio con riserva di acqua pari al consumodi almeno 24 ore, calcolato sulla
capacità ricettiva autorizzata. Quando l’approvvigionamento idrico è garantito da acqua non potabile e potabile, i relativi
impianti devono essere del tutto distinti e le fonti di erogazione di acqua non potabile devono essere chiaramente
evidenziate con scritte in più lingue e/o appositi simboli.
[2] Per personale addetto deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnato allo specifico servizio in via
esclusiva. In tali esercizi una singola persona impegnata in un determinato servizio non può dunque essere impegnata
contemporaneamente in altri servizi
[3] Lo smaltimento dei rifiuti solidi, qualora non sia assicurato dal servizio pubblico, deve essere effettuato secondo le
disposizioni impartite dalla competente autorità sanitaria.
[4] Da dislocarsi a non più di cento metri dalle piazzole cui sono destinati.
[5] L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
ALLEGATO 10
TABELLA L (Art. 44)
REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RESIDENZE D’EPOCA IN FORMA IMPRENDITORIALE
DESCRIZIONE DEI REQUISITI 1. PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.01 Direttore 1.02 Servizi di ricevimento e portineria–informazioni
assicurato 16/24 ore a cura una unità addetta in via esclusiva[1] 1.03 Servizio di custodia valori in cassette di sicurezza
in tutte le unità abitative 1.04 Portiere di notte 1.05 Accoglimento e trasporto interno dei bagagli a cura del personale
addetto 1.06 Servizio di prima colazione in sala apposita 1.07 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto e/o nei
locali comuni assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto in via esclusiva1 1.08 Servizio di bar nelle unità abitative
assicurato 16/24 ore a cura del personale addetto 1.09 Frigo – bar in tutte le unità abitative 1.10 Divise e targhette di
identificazione per il personale 1.11 Lingue estere correttamente parlate 1.111 due lingue dal direttore 1.112 due
lingue dai capi servizio 1.12 Cambio biancheria (da letto e da bagno) giornaliero [2] 1.13 Accessori dei locali - bagno
privati cestino rifiuti un asciugatoio da bagno a persona un accappatoio da bagno o telo di spugna a persona
riserva di carta sacchetti igienici contenitore con: saponetta, shampoo, bagnoschiuma, cuffia da bagno, spugnetta per
scarpe, minidentifricio con spazzolino, minicucito, rasoio da barba, miniconfezione schiuma da barba asciugacapelli 1.14
Accessori nelle unità abitative: 1.141 documentazione sulla residenza d’epoca 1.142 necessario per scrivere 1.15 Lavatura
e stiratura biancheria resa entro le 12 ore per biancheria consegnata prima delle ore 9 1.16 Pulizia nelle unità abitative:
una volta al giorno, con riassetto pomeridiano 2 DOTAZIONI, IMPIANTI E ATTREZZATURE 2.01 Capacità ricettiva minima di
ventiquattro posti letto 2.02 Locali - bagno privati nel cento per cento delle unità abitative [3] 2.03 Chiamata di allarme
in tutti i servizi igienici e bagni (privati e comuni) 2.04 Riscaldamento in tutto l’esercizio 2.05 Sistemazione delle unità
abitative 2.051 letto, illuminazione, tavolino, armadio, comodino e specchio 2.052 lampade o appliques da comodino
2.053 terzo punto luce per leggere o scrivere 2.054 scrittoio 2.055 secondo comodino 2.056 cestino rifiuti 2.057
sgabello per bagagli 2.058 poltrone nelle unità abitative o sedute equivalenti: una per posto letto 2.06 Arredamento delle
unità abitative e delle sale comuni: d’epoca o di particolare livello artistico 2.07 Televisione a colori in tutte le unità
abitative 2.08 Chiamata per il personale 2.081 chiamata telefonica diretta 2.09 Telefono nelle unità abitative abilitato
alla chiamata esterna diretta 2.10 Linea telefonica esterna con apparecchio per uso comune 2.11 Telefax 2.12 Internet
2.201 presa di rete adsl in tutte le camere 2.202 postazione internet 2.13 Sala/e ad uso comune di superficie complessiva
non inferiore a mq. 100 2.14 Banco bar in locale appositamente attrezzato o posto in locale comune 2.15 Locale di servizio ai
piani con eventuale bagno comune 2.16 Servizio garage o parcheggio auto 2.17 Accessibilità per portatori di handicaps
(accesso a livello stradale o facilitato) [4] 2.18 Camere e bagni attrezzati per il soggiorno di portatori di handicaps nella
percentuale di cui alla legge 9.1.1989 n. 13 e al DM 14.6.1989, n. 2364
[1] Per “personale addetto in via esclusiva” deve intendersi persona (titolare, dipendente, coadiutore) assegnata allo
specifico servizio e non può dunque essere impegnato contemporaneamente in altri servizi.
Il personale addetto in via esclusiva ai servizi deve risultare iscritto al libro matricola e annotato nel registro presenze.
[2] per le strutture con certificazioni ambientali a richiesta del cliente e comunque almeno tre volte alla settimana
[3] Il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all’inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia,
bidet, specchio con presa corrente, acqua calda e fredda.
[4] L’obbligatorietà è valida solo per gli esercizi di nuova apertura o in fase di ristrutturazione edilizia
ALLEGATO 11
TABELLA M (Artt. 46 - 47)
1) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (CAMERE MOBILIATE) E DI BED AND
BREAKFAST
I locali destinati all’esercizio di affittacamere e bed and breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e
igienico-edilizie previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:
1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell’immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
• letto per persona
• comodino per letto con lampada
• tavolo
• sedia per letto
• armadio
• cestino rifiuti
3. Bagno completo ogni tre camere con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e specchio con
presa di corrente 4. Chiamata di allarme in tutti i servizi igienici
5. Riscaldamento
6. Fornitura costante di energia elettrica
7. Servizio di ricevimento
8. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del
gestore
10. Pulizia quotidiana delle camere
Per gli esercizi di bed and breakfast è obbligatorio il servizio della prima colazione a cura del gestore
2) REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI DI AFFITTACAMERE (APPARTAMENTI MOBILIATI)
I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico-edilizie
previste dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione ed in particolare devono avere:
1. Buono stato di conservazione e manutenzione dell’immobile
2. Arredamento funzionale composto da:
• letto per persona
• comodino per letto con lampada
• tavolo
• sedia per letto
• armadio
• tavolo da pranzo con sedie
• divano
• cucina o angolo cottura composto da lavello, piano di cottura, frigorifero, scolapiatti, cappa aspirante e pensili
3. Bagno completo per ogni unità abitativa con acqua calda e fredda dotato di lavabo, water, vasca da bagno o doccia e
specchio con presa di corrente
4. Chiamata di allarme in ogni bagno
5. Fornitura costante di energia elettrica
6. Riscaldamento
7. Servizio di ricevimento
8. Assistenza al cliente per quanto concerne ogni utile informazione relativa al soggiorno
9. Cambio biancheria da letto e da bagno ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del
gestore
10. Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente e comunque almeno una volta alla settimana a cura del gestore
ALLEGATO 12
TABELLA N (Art. 60)
DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEI SEGUENTI ESERCIZI RICETTIVI: alberghi, motels, villaggi-albergo, alberghi residenziali,
beauty-farm, alberghi diffusi e residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale
TABELLA A
Camera singola Camera doppia Camere tripla Bagno Cucina e vani accessori Soggiorno Superficie minima dei locali mq. 8 14 20
Altezza minima dei locali ml. 2,70 2,70 2,70 2,40 2,40 2,70 Le superfici delle camere sono calcolate tenendo conto degli
spazi aperti sulle stesse, al netto della superficie dei bagni e degli angoli cottura. La frazione di superficie pari o
superiore a mq. 0,50 è arrotondata all’unità.
DEROGHE
Per le camere delle strutture ricettive in attività alla data del 1 settembre 1997 è consentito il mantenimento delle
superfici esistenti, purché non inferiori a:
TABELLA B
1 stella 2 stelle 3stelle 4 stelle Camera singola 7 7 7 8 Camera doppia 11 11 11 13 Camera tripla 15 15 15 18
Le superfici delle camere, inoltre, possono essere ridotte nella misura di cui alla presente Tabella B nel caso di
ristrutturazione di esercizi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che prevedano l’installazione di
bagni privati in camere che ne siano sprovviste.
LOCALITA’ CLASSIFICATE MONTANE
Nelle località classificate montane, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere
consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell’altezza minima interna delle camere e
dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.
AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI
Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00,
a condizione che l’altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:
ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;
ml. 2,40 per le cucine e i bagni;
ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile a ml. 2,40 per le
strutture già esistenti.
ALLEGATO 13
TABELLA O (Art. 60)
DIMENSIONI MINIME DEI LOCALI DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRA-ALBERGHIERI E ALL’ARIA APERTA
CASE E APPARTAMENTI PER VACANZE COUNTRY HOUSES Superficie minima dei locali mq. Altezza minima dei locali ml. Camera
singola 7 2,70 Camera doppia 12 2,70 Per ogni posto letto in più in ogni camera 5 2,70 Locale di soggiorno 2,70 Locale
bagno, cucina ed altri vani accessori 2,40 Appartamento (con esclusione del servizio igienico) 20
CASE PER FERIE CASE RELIGIOSE I OSPITALITA’ Superficie minima dei locali mq. Altezza minima dei locali ml. Camera
singola 7 2,70 Camera doppia 11 2,0 Camera a tre letti 15 2,70 Camera a quattro letti 18 2,70 Locale di soggiorno 2,70
Locale bagno, cucina ed altri vani accessori 2,40
CENTRI SOGGIORNO STUDI Superficie miima dei locali mq. Altezza minima dei locali ml. Camera singola 7 2,70 Camera doppia
12 2,70 Per ogni posto letto in più in ogn camera 5 2,70 OSTELLI PER LA GIOVENTU’ KINDERHEIMER Volume minimo a posto
letto mc. Altezza minima dei local ml. Camere con più posti letto con possibilità di posti letto sovrapposti del tipo a
castello 7 2,70 Locale di soggiorno 2,70 Locale bagno, cucina ed altri vani accessori 2,40
RIFUGI ESCURSIONISTICI Volume inimo a posto letto mc. Altezza minima dei locali ml. Camere con più posti letto con
possibilità di posti letto sovrapposti el tipo a castello 7 2,70 Locale di soggiorno utilizzabile anche per il consumo di alimenti e bevande 2,70 Locale bagno, cucina ed altri vani accessori 2,40
BUNGALOWS DEI CAMPEGGI, VILLAGGI TURITICI E CAMPING VILLAGE Superficie minima dei locali mq. Altezza minima dei locali
ml. Camera singola 7 2,70 Camera dopia 12 2,70 Per ogni posto letto in più in ogni camera 5 2,70 Locale di soggiorno 2,70 Locale bagno, cucina ed altri vani accessori 2,40
LOCALITA’ CLASSIFICATE MONTANE
Nelle località classificate montane, tnuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locale, può essere consentita dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi comunali una riduzione dell’altezza minima interna delle camere e dei locali soggiorno a ml. 2,55, ulteriormente riducibile a ml. 2,40 per le strutture già esistenti.
AMBIENTI CON ALTEZZE NON UNIFORMI
Nel caso di ambienti con altezze non uniformi sono consentiti valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di ml. 2,00, a condizione che l’altezza media ponderale del locale non risulti inferiore a:
ml. 2,70 per le camere ed i locali soggiorno;
ml. 2,40 per le cucine e i bagni;
ml. 2,55 per le camere e locali soggiorno nelle località classificate montante, ulteriormente riconducibile ml. 2,40 per le strutture già esistenti.