Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 22, così come modificato dalla legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, articolo 31, comma 2, è sostituito dal seguente comma:
«La Coordinatrice è designata dal Presidente della Giunta regionale».
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.