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NORMATIVA
Normativa regionale - Molise

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Legge regionale 27.05.2005, n. 23
Norme quadro per la promozione dell'ecoqualità residenziale pubblica e privata
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
Finalità e principi

1. La Regione Molise con la presente legge intende muovere lo sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale e l'ecoqualità architettonica, al fine di assicurare al processo di trasformazione del territorio regionale l'applicazione di efficaci regole d'intervento finalizzate alla tutela dell'ambiente e della qualità della vita.
2. Si intende per sviluppo sostenibile nell'edilizia la diffusione di una metodologia progettuale che recepisca alla base della ideazione e della realizzazione dell'opera la salvaguardia dell'ambiente ed il miglioramento della qualità della vita dell'uomo.
3. Qualità e sviluppo sostenibile nell'edilizia residenziale si realizzano attraverso l'adozione di tecniche e di principi costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.

ARTICOLO 2
Obiettivi degli interventi regionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Molise, nell'ambito delle proprie competenze, intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) elevare la qualità abitativa ed ambientale dell'edilizia pubblica e privata, contribuendo così al miglioramento della qualità della vita dei cittadini;
b) promuovere concorsi di idee o di progettazione collaborando con gli Enti locali per la realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica che privata, da intendersi come progetti di qualità innovativi e produttivi di modelli per un uso ecosostenibile del territorio molisano;
c) incentivare le iniziative culturali, gli studi, la formazione e la ricerca di tecniche e criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia;
d) favorire l'edilizia ecologica mediante l'adozione di programmi miranti a sostenere con incentivi ed agevolazioni regionali le cooperative edilizie, le imprese di costruzione ed altri soggetti pubblici e privati che intendono edificare con criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia e che si propongono di elevare il grado di salubrità e sicurezza degli ambienti domestici.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di cui alla lettera d) del comma 2 sono stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di settore e sugli aiuti di Stato dell'Unione europea, con il regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 3
Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo

1. È istituito l'Osservatorio regionale dello sviluppo sostenibile del sistema abitativo, che provvede all'acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione di dati raccolti in ambito comunale, provinciale e regionale concernenti gli interventi di edilizia residenziale pubblica e privata che hanno applicato i criteri costruttivi di bioarchitettura e bioedilizia.
L'Osservatorio ha altresì il compito di monitorare e verificare l'attuazione dei programmi di edilizia ecologica incentivata o agevolata dalla Regione.
2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnico-operativi omogenei per la costituzione di un sistema nel quale, mediante appositi protocolli, tutti i soggetti pubblici e privati possono contribuire all'attività dell'Osservatorio, avendo garantito l'accesso e la possibilità di utilizzo delle informazioni raccolte.
3. I soggetti pubblici e privati, che intendono fruire degli incentivi e delle agevolazioni regionali nella costruzione di alloggi di edilizia ecologica, devono rispettare le procedure e provvedere tempestivamente a fornire i dati richiesti dall'Osservatorio con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione della presente legge, fino al collaudo delle opere edilizie. Il mancato adempimento comporta l'esclusione dai benefici regionali e, in caso di precedente concessione, costituisce motivo di sospensione o revoca di qualsiasi contributo regionale in corso di erogazione.
4. L'Osservatorio regionale provvede al trattamento dei dati raccolti anche con l'ausilio di mezzi informatici.

ARTICOLO 4
Anagrafe dell'intervento pubblico per lo sviluppo sostenibile del sistema abitativo

1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe dello sviluppo sostenibile dell'edilizia residenziale, la cui organizzazione ed il cui funzionamento sono disciplinati con il regolamento di attuazione della presente legge.

ARTICOLO 5
Promozione di iniziative culturali, studi, formazione e ricerca

1. La Regione Molise, mediante intese con l'Università, con istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale, ordini professionali e le associazioni di categoria interessate, promuove iniziative culturali, studi, formazione e ricerca nel settore dell'edilizia sostenibile, nonché eventi finalizzati alla diffusione di una cultura del costruire nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

ARTICOLO 6
Comitato tecnico regionale per la promozione e la diffusione della bioedilizia

1. La Giunta regionale provvede a costituire il Comitato tecnico regionale per la promozione, diffusione e valorizzazione della bioedilizia nella regione Molise.
2. Il Comitato tecnico ha sede presso l'Assessorato regionale all'urbanistica e svolge i seguenti compiti:
a) promuove iniziative culturali e pubblicazioni per la diffusione dei principi costruttivi della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica nel territorio molisano;
b) offre consulenza ed assistenza agli Enti locali per la promozione di concorsi di architettura finalizzati alla realizzazione di interventi residenziali di bioedilizia sia pubblica che privata;
c) cura la costituzione e l'aggiornamento di un centro regionale per la raccolta e la conservazione di documentazione e testi tecnico-scientifici per lo studio e la ricerca nel settore della bioedilizia, nonché di un sito web per la consultazione pubblica on-line del materiale raccolto;
d) collabora con l'Assessorato regionale all'urbanistica nella ricerca di finanziamenti nazionali ed europei nel settore della bioarchitettura e dell'edilizia bioclimatica;
e) elabora i programmi per la promozione del recupero a fini residenziali del patrimonio edilizio esistente adottando principi costruttivi di edilizia bioclimatica;
f) ricerca criteri, metodi e tecniche per l'ideazione e la realizzazione di
progetti di edilizia residenziale pubblica con elevati standard qualitativi
ecocompatibili e progetta specifiche normative tecniche regionali;
g) formula proposte agli assessorati regionali competenti per l'elaborazione
del piano di sviluppo regionale di edilizia residenziale sostenibile;
h) collabora ad iniziative comuni con enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, specializzati nella bioarchitettura e bioedilizia, al fine di migliorare la qualità dell'ambiente urbano costruito, compreso la progettazione di iniziative di project financing per la realizzazione di complessi residenziali pubblici con tecniche costruttive di bioarchitettura e bioedilizia.
3. Il Comitato è costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, esperti del settore e idoneamente qualificati, dura in carica tre anni ed è nominato dal Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta stessa, con le procedure di cui alla legge regionale n. 16/2002. La nomina del presidente è effettuata contestualmente a quelle dei semplici componenti.
4. Ai componenti del Comitato spetta per ogni giornata di seduta, nel limite
massimo di 24 sedute l'anno, una indennità di presenza nella misura di Euro
200,00 per il presidente e di Euro 150,00 per i semplici componenti.
5. A supporto dei lavori e delle attività del Comitato l'amministrazione
regionale destina un'unità operativa organica dotata di personale in possesso di adeguata professionalità.

ARTICOLO 7
Piano per la ecoqualità delle costruzioni residenziali pubbliche

1. L'Assessorato regionale all'urbanistica, l'Assessorato all'ambiente e l'Assessorato ai lavori pubblici, di concerto tra loro, predispongono il Piano per la ecoqualità dell'edilizia residenziale pubblica, che viene approvato dalla Giunta regionale.
2. Il Piano di cui al comma 1 ha durata triennale e può essere aggiornato nell'arco del triennio, individua le linee di intervento per il conseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge ed in particolare indica per ciascun anno i settori ed i progetti prioritari.
3. Il piano contiene gli indirizzi e le linee-guida per il coordinamento e l'integrazione degli interventi regionali per le politiche abitative con lo sviluppo sostenibile tramite la bioedilizia.

ARTICOLO 8
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, che si quantificano in Euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante stanziamento di pari importo con legge di approvazione del bilancio.

ARTICOLO 9
Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il suo regolamento di attuazione.

Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
Data a Campobasso, addì 27 maggio 2005


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