Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Determinazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
1. Per l’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di seguito chiamata addizionale regionale IRPEF, di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" e successive modificazioni, è fissata per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 29.000,00 nella misura dell’1,4 per cento.
2. Per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore a euro 29.000,00, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF resta fissata nella misura dello 0,9 per cento come previsto dal comma 3 dell’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Per l’anno 2006, per i soggetti di cui al comma 1 aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF compreso tra euro 29.001,00 e euro 29.147,00, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF è determinata, in termini percentuali, sottraendo al coefficiente 1 il rapporto tra l’ammontare di euro 28.739,00 e il reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF del soggetto stesso. L’aliquota così determinata è arrotondata alla quarta cifra decimale; l’ultima cifra decimale va arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la cifra decimale immediatamente successiva sia non inferiore o inferiore a cinque.
4. Per l’anno 2006, l’aliquota dell’addizionale regionale IRPEF resta altresì fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 50.000,00 aventi fiscalmente a carico, ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, tre figli.
Qualora i figli siano a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell’addizionale regionale IRPEF non sia superiore ad euro 50.000,00. La soglia di reddito imponibile di cui al presente comma è innalzata di euro 10.000,00 per ogni figlio a carico oltre il terzo.
5. A decorrere dall’anno 2006 l’aliquota dell’addizionale
regionale IRPEF è fissata nella percentuale dello 0,9 per cento per i disabili aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non superiore a euro 45.000,00, e per i soggetti con a carico fiscalmente, ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, un disabile e aventi un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale
IRPEF, non superiore a euro 45.000,00. Qualora il disabile sia a carico di più soggetti, l’aliquota dello 0,9 per cento si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili, ai fini dell’addizionale regionale IRPEF, non sia superiore a euro 45.000,00. Ai fini della presente legge, per disabile si intende il soggetto in situazione di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
ARTICOLO 2
Agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili nonché per la costituzione di nuove cooperative sociali.
1. L’aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta" e successive modificazioni, e l’aliquota dell’IRAP a carico delle nuove imprese femminili che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2006, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile" e successive modificazioni, sono ridotte di un punto percentuale.
2. L’aliquota di cui al comma 1 si applica anche alle nuove cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale" e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2006, in possesso dei requisiti di cui alla medesima legge regionale.
3. Non si considerano nuove imprese, ai fini del presente articolo, quelle derivanti da trasformazioni, fusioni o scissioni delle società.
4. L’agevolazione di cui al presente articolo non si applica ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 446/1997.
5. L’aliquota ridotta di cui al presente articolo si applica al primo anno di imposta e per i due anni successivi.
6. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000".
ARTICOLO 3
Agevolazioni IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale".
1. Per l’anno 2006 sono esentate dal pagamento dell’IRAP le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione B dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), della medesima legge regionale.
2. Per l’anno 2006 l’aliquota dell’IRAP per le cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 "Norme in materia di cooperazione sociale", che risultino iscritte nella sezione A dell’albo regionale delle cooperative sociali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale, è fissata nella misura del 3,70 per cento.
3. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in materia di regime "de minimis" di cui all’articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Legge finanziaria 2000”.
ARTICOLO 4
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2005