Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Disposizioni in materia di Comunità Montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244)
1. Dopo l’articolo 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è inserito il seguente:
“17 bis (Commissario straordinario)
1. Al fine di procedere all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al
raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la Regione può, con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunità montane istituite ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.
2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunità montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all’approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall’articolo 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunità montana, eccedenti l’ordinaria amministrazione, è necessaria l’autorizzazione della Giunta regionale.
3. Il decreto di cui al comma 1 è emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l’acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, è notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed è comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunità montana.
4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attività e lo svolgimento dei compiti affidati nell’atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunità montana.
5. Il controllo amministrativo-contabile sull’attività del Commissario straordinario è assicurato dal Revisore dei conti della Comunità montana in carica alla data di nomina del Commissario.
6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunità montana commissariata e è stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo.
7. Con l’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell’articolo 141 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.
2. All’articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge e
all’approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.”.
3. All’articolo 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: “forme incentivanti”, sono soppresse le parole: “la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.” e sono aggiunte le parole: “la mobilità e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all’assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.
Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità suddetti.”.
4. Dopo l’articolo 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è aggiunto il seguente:
“Art. 23 bis (Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell’articolo 23, è autorizzata per l’anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di € 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali”.
2. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.”.
5. All’articolo 24, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 è aggiunta la seguente lettera:
“i bis) la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1.”.
6. Il comma 1, dell’articolo 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre.”.
7. Il comma 3, dell’articolo 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall’articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è soppresso.
8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all’articolo 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l’importo dell’indennità prevista per il Presidente della Comunità montana all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito
dall’articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, è ridotto del dieci per cento.
ARTICOLO 2
(Contributo all’Associazione Ricreativa Culturale ARC – Regione Umbria)
1. A partire dall’anno 2008 è concesso un contributo finanziario all’Associazione Ricreativa Culturale ARC - Regione Umbria, nella misura di € 6.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell’ambito delle attività culturali, sportive, turistiche,
ricreative e dei servizi sociali promosse dall’Associazione in favore dei propri soci.
2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di € 6.000,00 da imputare, in termini di competenza e cassa, alla UPB 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 767), del bilancio di previsione 2008.
4. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità 28 febbraio 2000, n. 13.
ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 - Promozione della cultura musicale bandistica e corale)
1. L’articolo 3, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 è sostituito dal seguente:
“Art. 3Concessione dei benefici1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande, per la concessione dei contributi e per la relativa rendicontazione.”.
2. L’articolo 4, della legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, è abrogato.
ARTICOLO 4
(Abrogazioni di leggi regionali)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) n. 35 del 23 aprile 1980, recante “Contributi a favore delle Associazioni del Commercio e del Turismo”;
b) n. 41 del 20 ottobre 1983, recante “Riorganizzazione dell’intervento regionale in materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”;
c) n. 51 del 31 dicembre 1984, recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”.
ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 - Norme per l’attività edilizia)
1. Il comma 2, dell’articolo 7 bis, della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, così come aggiunto dall’articolo 39, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21, è sostituito dal seguente:
“2. L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l’esercizio degli impianti stessi, di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.”.
ARTICOLO 6
(Modifiche alla legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 - Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese)
1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituita dalla
seguente: “(Partecipazioni regionali)”.
2. Il comma 1, dell’articolo 5, della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, è sostituito dal
seguente:
“1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi,
dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.”.
ARTICOLO 7
(Proroga termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi per le aree terremotate - Modifica articolo 66, comma 11, legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 - Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)
1. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino di cui all’articolo 66, comma 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 è prorogato al 31 dicembre 2008, per gli immobili ricompresi nel censimento di cui al comma 1 dello stesso articolo 66.
ARTICOLO 8
(Società partecipate dalla regione)
1. All’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) al comma 1 la parola: “parzialmente” è sostituita dalle seguenti parole: “in modo maggioritario”;
b) al comma 1 dopo la parola: “attribuito” sono inserite le seguenti parole: “all’amministratore unico,”;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore a tre.”;
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione.
Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.”;
e) al comma 4 dopo le parole: “ai commi” sono inserite le seguenti parole: “1,”;
f) al comma 4, la lettera c) è abrogata.
2. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali alle disposizioni
introdotte al comma 1 entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Fino
all’adeguamento statutario entro i termini di legge, le società applicano quanto disposto per l’anno 2007 dall’articolo 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8.
3. Il comma 4 dell’articolo 2-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 e successive
modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
“4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito
informatico della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale
partecipazione regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito informatico della Regione e aggiornati semestralmente.”.
ARTICOLO 9
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 - Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata “Agenzia Umbria Ricerche”)
1. All’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica dell’articolo 3 è così modificata: “(Ulteriori attività e rapporti con Enti
pubblici)”;
b) al comma 2 dell’articolo 3 dopo le parole: “committenza pubblica”, sono soppresse le seguenti parole: “e privata”.
ARTICOLO 10
(Modifica dell’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 - Legislazione turistica regionale)
1. All’articolo 95, comma 1, lettera d) della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, le parole “delle residenze d’epoca di cui all’articolo 44 e delle forme di ricettività di cui agli articoli 46 e 47” sono sostituite dalle seguenti parole: “delle residenze d’epoca gestite in forma imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 44”.
ARTICOLO 11
(Abrogazione dell’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 - Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali)
1. L’articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 16 è abrogato.
ARTICOLO 12
(Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1 - Istituzione del Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro)
1. All’articolo 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2bis. I contributi previsti dall’articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali
verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge.”.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 26 marzo 2008
LORENZETTI
Note:
Note all’art. 1:
La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme associative dei
comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di sistema pubblico
endoregionale” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 8 ottobre 2003, n. 42), è stata modificata ed
integrata con leggi regionali 19 giugno 2006, n. 9 (in E.S. al B.U.R. 23 giugno 2006, n. 30) e 23
luglio 2007, n. 24 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34).
Il testo vigente dell’art. 14, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 14 Giunta della Comunità montana.
1. La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura
non superiore a tre.
2. La Giunta è eletta dal Consiglio tra i suoi componenti su proposta del Presidente con le modalità
previste nello statuto.
3. Soppresso.».
Il testo dell’art 16, comma 1 è il seguente:
«Art. 16 Indennità.
1. Al Presidente della Comunità montana spetta una indennità pari a quella prevista dalla legge per
i Sindaci dei Comuni ricompresi nella classe da 10 mila abitanti a 30 mila abitanti, ai componenti
la Giunta della Comunità montana spetta una indennità pari al cinquanta per cento di quella dei
componenti la Giunta dei Comuni ricompresi nella medesima classe di abitanti.
Omissis.».
La legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, recante “Ulteriori
modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (Norme in materia di
forme associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di
sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell’ambiente e
nuove norme in materia di Aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e
alla legge 8 giugno 1990, n. 142).”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 1 agosto 2007, n. 34.
Il testo vigente degli artt. 23 e 24, come modificati dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 23 Norme transitorie.
1. Gli organi delle Comunità montane in carica all’entrata in vigore della presente legge decadono
il giorno dell’insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all’articolo 8 della L.R. n.
18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, tranne il Presidente che resta
in carica ai fini dei soli adempimenti di cui al comma 2.
2. Il Presidente in carica in ciascuna Comunità montana alla data di entrata in vigore della
presente legge, rimette al Presidente della Comunità montana, costituita ai sensi dell’articolo 8
della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e ai Sindaci dei
Comuni con popolazione superiore a 25 mila abitanti, entro duecentodieci giorni dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge, le risultanze amministrativo-contabili e
patrimoniali della Comunità montana, secondo la tabella di conversione approvata con il primo
Programma di riordino territoriale, di cui all’articolo 2 della L.R. n. 18/2003. Il Presidente
individua altresì i procedimenti amministrativi in corso, non ancora definiti alla data di
insediamento del primo Consiglio comunitario di cui all’articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e li attribuisce, corredati degli atti e dei
documenti ad essi inerenti, alla Comunità montana competente per territorio. Sono, altresì,
attribuiti alla Comunità montana i procedimenti amministrativi in corso inerenti i Comuni non
ricompresi nella medesima.
2 bis. Fino alla costituzione delle Comunità montane ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale
24 settembre 2003, n. 18, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge e
all’approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate
previa autorizzazione della Giunta regionale.
3. Le Comunità montane, costituite ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n. 18/2003, così come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge, e i Comuni con popolazione superiore ai 25 mila
abitanti subentrano nei rapporti attivi e passivi delle Comunità montane di cui alla L.R. n.
18/2003, secondo la tabella di cui al comma 2.
4. In sede di primo insediamento del Consiglio della Comunità montana, ai sensi dell’articolo 8
della L.R. n. 18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, il Presidente
della Comunità montana, nel caso in cui non siano stati eletti i rappresentanti di tutti i Comuni
costituenti la Comunità montana, è eletto dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il
Presidente così eletto, resta in carica per ulteriori trenta giorni dall’entrata in vigore del nuovo
Statuto della Comunità montana.
5. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre centottanta
giorni dall’insediamento del Consiglio della Comunità montana ai sensi dell’articolo 8 della L.R. n.
18/2003, così come sostituito dall’articolo 6 della presente legge, le Comunità montane determinano
la dotazione organica, previa concertazione con le Organizzazioni Sindacali.
6. In relazione all’attuazione di cui al comma 5, le Comunità montane, per la riqualificazione e
ricollocazione del personale eccedente le dotazioni organiche, adottano piani di mobilità previa
concertazione con le Organizzazioni Sindacali e concordati con la Regione e gli altri Enti
eventualmente interessati, prevedendo forme incentivanti la mobilità e/o la risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale.
Per le medesime finalità la Regione può disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che
procedono all’assunzione mediante mobilità del personale di cui al presente comma.
Le Comunità montane, nei limiti dei piani di mobilità di cui al primo capoverso del presente comma,
sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con
contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilità
suddetti.
7. Ai fini dell’attuazione del comma 6, sono stanziati, in sede di approvazione del bilancio
regionale le risorse per gli incentivi necessari.
8. Ai fini del perseguimento degli obiettivi indicati ai commi 5 e 6, la Regione assicura una sede
permanente di coordinamento e controllo a cui partecipano la Comunità montana e le Organizzazioni
Sindacali.
9. La Regione, nel caso in cui, a seguito di rideterminazioni dell’organico, si determinino
condizioni di eccedenza di personale rispetto all’entità ridefinita e nelle more dell’efficacia di
provvedimenti di cui al comma 6, assicura risorse al fine del mantenimento in servizio dell’organico
presente fino al raggiungimento dell’organico concordato.
10. Il personale regionale già utilizzato dagli Enti Parco è assegnato funzionalmente ai soggetti
gestori di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. n. 9/1995, così come sostituito dall’articolo 19
della presente legge, contestualmente al trasferimento delle funzioni disposto dall’articolo 7-bis,
comma 2, lettera c), della L.R. n. 18/2003, così come aggiunto dall’articolo 5 della presente legge.
11. La Consulta di cui all’articolo 8-bis della L.R. n. 9/1995, così come aggiunto dall’articolo 20
della presente legge, è costituita entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
12. La Comunità dell’Area naturale protetta di cui al comma 2, dell’articolo 9 della L.R. n. 9/1995,
così come sostituito dall’articolo 21 della presente legge, è costituita entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge. Nella seduta di insediamento la Comunità dell’Area
procede alla elezione del Presidente.
Art. 24 Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) il comma 2 dell’articolo 11 della L.R. n. 9/1995;
b) il comma 3 dell’articolo 25 della L.R. n. 9/1995;
c) il comma 2 dell’articolo 60 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;
d) l’articolo 110 della L.R. n. 3/1999;
e) il comma 1 dell’articolo 111 della L.R. n. 3/1999;
f) il comma 2 dell’articolo 6 della L.R. n. 18/2003;
g) l’articolo 11 della L.R. n. 18/2003;
h) il comma 2 dell’articolo 24 della L.R. n. 18/2003;
i) l’articolo 22 della L.R. n. 18/2003, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto del
Presidente della Giunta regionale di cui all’articolo 8, comma 1, della L.R. n. 18/2003, così come
sostituito dall’articolo 6 della presente legge;
i bis) la legge regionale 25 gennaio 2002, n. 1.».
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, è pubblicata nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 2007,
n. 300.
Nota all’art. 2, comma 4:
? Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante
“Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli
interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il
seguente:
«Art. 27 Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui
quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».
Nota all’art. 3:
La legge regionale 5 luglio 2004, n. 9, recante “Promozione della cultura musicale bandistica e
corale”, è pubblicata nel B.U.R. 21 luglio 2004, n. 30.
Note all’art. 4:
La legge regionale 23 aprile 1980, n. 35, recante “Contributi a favore delle Associazioni del
commercio e del turismo”, è pubblicata nel B.U.R. 30 aprile 1980, n. 26.
La legge regionale 20 ottobre 1983, n. 41, recante “Riorganizzazione dell’intervento regionale in
materia di assistenza tecnica e connessa attività di ricerca e sperimentazione”, è pubblicata nel
B.U.R. 26 ottobre 1983, n. 68.
La legge regionale 31 dicembre 1984, n. 51,
recante “Disciplina della pesca professionale e delle attività di acquicoltura”, è pubblicata nel
B.U.R. 4 gennaio 1985, n. 2.
Nota all’art. 5:
Il testo vigente dell’art. 7 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante “Norme per
l’attività edilizia”
(pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), aggiunto con legge regionale 3 novembre
2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47), come modificato dalla presente legge, è il
seguente:
«Art. 7-bis Prima attuazione del Piano energetico regionale.
1. In attuazione del Piano energetico regionale approvato con Delib.C.R. 21 luglio 2004, n. 402 gli
interventi relativi all’installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo
esterno, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al D.M. 2 aprile 1968, [n. 1444],
sono eseguiti senza titolo abilitativo in aggiunta a quanto previsto all’art. 7.
2. L’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e
le infrastrutture indispensabili alla costruzione e l’esercizio degli impianti stessi, di cui
all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 così come modificato dalla
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è delegata alla Provincia competente per territorio. La Giunta
regionale stabilisce, con proprio atto, criteri e modalità per lo svolgimento del procedimento unico
di cui all’articolo 12, comma 4 dello stesso d.lgs. 387/2003.».
Nota all’art. 6:
Il testo vigente dell’art. 5 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante “Disposizioni
collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2
al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 5 Partecipazioni regionali.
1. La Giunta regionale, nel rispetto della programmazione generale e di settore e comunque previo
atto di indirizzo consiliare per le società istituite con legge regionale, è autorizzata a compiere
tutte le operazioni necessarie a consentire la costituzione, lo scioglimento, la fusione o ad
assumere e/o alienare partecipazioni in società di capitali, anche a seguito di aumenti del capitale
sociale, al fine di favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione nonché per
procedere alla razionalizzazione della strumentazione regionale finalizzata alla offerta di servizi,
dandone annualmente comunicazione al Consiglio regionale, durante la sessione di bilancio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa di euro 120.000,00 da
imputare, in termini di competenza e cassa, alla U.P.B. 02.2.001 (cap. 6551), del bilancio di
previsione 2007.
3. Per gli anni 2008 e successivi l’entità della spesa sarà annualmente determinata con la legge
finanziaria regionale a norma dell’articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13 di contabilità.».
Nota all’art. 7:
Il testo dell’art. 66, commi 1 e 11, della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11, recante “ Norme
in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale” (pubblicata nel S.O. n. 1
al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11), come modificato dalla legge regionale 10 febbraio 2006, n. 4 (in
B.U.R. 15 febbraio 2006, n. 9), è il seguente:
«Art. 66 Recupero urbanistico-edilizio
1. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, dell’ordinanza ministeriale n. 2694/1997, nonché tutti
gli altri comuni della Regione Umbria, censiscono, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici,
realizzati prima del 31 dicembre 2000 da privati o da enti pubblici, anche con il contributo
pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei
relativi accessori, che per effetto della crisi sismica dell’anno 1997 sono stati oggetto di
sgombero totale. I risultati del censimento sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune e
contemporaneamente trasmessi in copia alla Regione e alla Provincia.
Omissis.
11. Il termine di sospensione dei provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino
di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale n. 21/2004 è prorogato al 31 dicembre 2006 e
comunque successivamente al completamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili oggetto di
sgombero.
Omissis.».
Note all’art. 8:
Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (si veda la nota all’art. 6),
come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 3 Società partecipate dalla Regione.
1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie
regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo,
attribuito all’amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell’indennità di
carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 1° agosto
1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle società costituite con legge regionale il numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione non può essere superiore a tre.
3. Il comma 2 si applica anche alle società, non costituite con legge regionale, totalmente
partecipate dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da società controllate dalla Regione.
Nelle società partecipate in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali, ovvero da
società controllate dalla Regione, il numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione, di nomina regionale, non può essere superiore a tre.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano:
a) alle società in cui sia presente lo Stato, enti pubblici nazionali e società dagli stessi
controllate;
b) alle società quotate in borsa;
c) Abrogata.
5. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.».
? La legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, recante “Disciplina
delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi” (pubblicata
nell’E.S. al B.U.R. 29 marzo 1995, n. 16), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 21
marzo 1997, n. 8 (in B.U.R. 26 marzo 1997, n. 15), 30 giugno 1999, n. 18 (in B.U.R. 7 luglio 1999,
n. 38) e 29 marzo 2007, n. 8 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14).
Il testo vigente dell’art. 2-bis, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 2-bis Atti di nomina e designazioni.
1. Gli atti di nomina e designazione sono adottati con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa deliberazione del Consiglio o della Giunta regionale, secondo le rispettive
competenze.
2. Le deliberazioni di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza
delle cause di incompatibilità e ineleggibilità indicate dall’art. 3 e del possesso dei requisiti
previsti dalla legge.
3. Degli atti di nomina e designazione deliberati dalla Giunta regionale è data notizia, a cura del
Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, che ne dà immediata
comunicazione al Consiglio.
4. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale e nel sito informatico
della Regione. Gli incarichi di amministratore delle società a totale o parziale partecipazione
regionale, conferiti dalla Regione, ivi compresi i relativi compensi, sono pubblicati nel sito
informatico della Regione e aggiornati semestralmente.».
Nota all’art. 9:
Il testo vigente dell’art. 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante “Istituzione
dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio-economica e territoriale, denominata ‘Agenzia
Umbria Ricerche’” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21), come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
«Art. 3 Ulteriori attività e rapporti con Enti pubblici.
1. L’Agenzia promuove rapporti di collaborazione con gli Enti locali dell’Umbria volti
all’implementazione della base conoscitiva e comparativa dei dati territoriali di supporto alle
scelte di programmazione locale e all’elaborazione degli strumenti di programmazione negoziata.
2. L’Agenzia svolge la ricerca anche in materie ed ambiti territoriali diversi da quelli di cui
all’articolo 2, dietro compenso, su committenza pubblica.».
Nota all’art. 10:
Il testo vigente dell’art. 95 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18, recante “Legislazione
turistica regionale” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 29 dicembre 2006, n. 60), come modificato dalla
presente legge, è il seguente:
«Art. 95 Interventi ammessi a finanziamento.
1. Le Province concedono le provvidenze di cui all’articolo 94 per gli interventi e nel rispetto
delle priorità di seguito indicate:
a) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive
alberghiere in attività;
b) realizzazione di opere di miglioramento, ampliamento e ammodernamento di aziende ricettive in
attività, extralberghiere e all’aria aperta;
c) acquisto e ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di immobili esistenti già adibiti ad
attività ricettiva alberghiera;
d) acquisto, recupero e restauro di edifici di particolare interesse storico, artistico o ambientale
per la realizzazione di strutture alberghiere, delle residenze d’epoca gestite in forma
imprenditoriale di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 44;
e) acquisto e ristrutturazione di immobili esistenti da destinare ad attività ricettive alberghiere,
extralberghiere e all’aria aperta.».
Nota all’art. 11:
La legge regionale 30 settembre 2002, n. 16, recante “Soppressione del Comitato regionale di
controllo sugli atti degli Enti locali”, è pubblicata nel B.U.R. 9 ottobre 2002, n. 44.
Nota all’art. 12:
Il testo vigente dell’art. 7 della legge regionale 21 febbraio 2008, n. 1, recante “Istituzione del
Fondo di emergenza per le famiglie delle vittime di incidenti mortali del lavoro”
(pubblicata nel B.U.R. 27 febbraio 2008, n. 9), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 7 Norme transitorie e finali.
1. Il primo anno di gestione del Fondo viene destinato esclusivamente per interventi di erogazione
di un contributo in caso di morte del lavoratore per incidente del lavoro.
2. La Giunta regionale, entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
adotta il regolamento di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a).
2bis. I contributi previsti dall’articolo 2 sono erogati anche per gli incidenti mortali
verificatesi nel periodo di pubblicazione della presente legge.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto
della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38. Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla
sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici
giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».