Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge, nel quadro della politica comunitaria, statale e regionale tesa allo sviluppo di una mobilità sostenibile e al miglioramento della qualità dell’aria e dell’ambiente attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità alle previsioni del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria per gli anni 2007/2015, approvato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 2007, n. 2 (Disposizioni in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico ed approvazione del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento ed il mantenimento della qualità dell’aria per gli anni 2007/2015), promuove, per l’anno 2009, il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d’Aosta mediante la concessione di incentivi per l’acquisto, a seguito di demolizione di quelli tecnologicamente più obsoleti, di nuovi veicoli a minor impatto ambientale.
2. Al fine di rafforzare ulteriormente le misure tendenti alla riduzione dei gas-serra, la presente legge incentiva inoltre l’acquisto di veicoli ecologici ad alimentazione ibrida, elettrica o con carburanti alternativi meno inquinanti.
ARTICOLO 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) autovettura, un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
b) autocarro, un veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse;
c) motocarro, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di cose;
d) motoveicolo per trasporti specifici, un veicolo a tre ruote destinato al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzato dall’essere munito permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
e) ciclomotore, un veicolo a motore a due o tre ruote avente le seguenti caratteristiche:
1) motore di cilindrata non superiore a 50 cm³, se termico;
2) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;
f) quadriciclo leggero, un veicolo a quattro ruote la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 350 chilogrammi, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale
a 45 km/h e avente una delle seguenti caratteristiche:
1) cilindrata del motore inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata;
2) potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna;
3) potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;
g) quadriciclo pesante, un veicolo a quattro ruote diverso da quello di cui alla lettera f), la cui massa a vuoto, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, è inferiore o pari a 400 chilogrammi, 550 chilogrammi per i veicoli destinati al trasporto di merci, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW;
h) motociclo, un veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone in numero non superiore a due, compreso il conducente.
CAPO II
INCENTIVI PER IL RINNOVO TECNOLOGICO DEL PARCO AUTO E MOTO
ARTICOLO 3
(Demolizione e acquisto di nuove autovetture)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica immatricolate come Euro 4 o Euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se le autovetture di nuova immatricolazione sono dotate di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.
3. Qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto handicappato in situazione di gravità, portatore di gravi difficoltà motorie certificate ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi difficoltà motorie, i contributi di cui al presente articolo sono concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1.
ARTICOLO 4
(Demolizione e acquisto di nuove autovetture con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altra autovettura immatricolata come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 5
(Demolizione e acquisto di nuovi autocarri)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.300 per l’acquisto di autocarri nuovi di fabbrica di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate immatricolati come Euro 4 o Euro 5, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, con altro autocarro avente sin dalla prima immatricolazione la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Se gli autocarri di nuova immatricolazione sono dotati di filtro antiparticolato (FAP o DPF), il contributo è di euro 1.500.
ARTICOLO 6
(Demolizione e acquisto di nuovi autocarri con alimentazione a gas metano, GPL, elettrica e ad idrogeno)
1. La Regione concede un contributo di euro 1.500 per l’acquisto di autocarri nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione con alimentazione del motore, esclusiva o doppia, con gas metano o GPL o con alimentazione del motore elettrica o ad idrogeno, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro autocarro immatricolato come Euro 0, Euro 1 o Euro 2.
2. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con quello di cui all’articolo 5.
ARTICOLO 7
(Riconversione)
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per la riconversione dell’alimentazione di autovetture e di autocarri immatricolati come Euro 0 o superiori con installazione di impianto a gas metano o a GPL.
2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo, la riconversione deve essere certificata da un’officina autorizzata all’installazione degli impianti e deve risultare dalla carta di circolazione.
ARTICOLO 8
(Demolizione e acquisto di nuovi motocarri o di nuovi motoveicoli per trasporti specifici)
1. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motocarri nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motocarro immatricolato come Euro 0 o Euro 1.
2. La Regione concede un contributo di euro 500 per l’acquisto di motoveicoli per trasporti specifici nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o superiori, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motoveicolo per trasporti specifici immatricolato come Euro 0 o Euro 1.
ARTICOLO 9
(Demolizione e acquisto di nuovi ciclomotori, quadricicli leggeri e pesanti o motocicli)
1. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 2 o Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro ciclomotore o quadriciclo leggero o pesante immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di ciclomotori e di quadricicli leggeri o pesanti nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.
2. La Regione concede un contributo di euro 300 per l’acquisto di motocicli nuovi di fabbrica immatricolati come Euro 3, a fronte della sostituzione, mediante demolizione, di altro motociclo immatricolato come Euro 0 o Euro 1. Il contributo è di euro 500 nel caso di motocicli nuovi di fabbrica a propulsione elettrica.
CAPO III
REQUISITI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
ARTICOLO 10
(Iniziative ammissibili a contributo)
1. Sono ammesse a contributo le iniziative di demolizione e nuovo acquisto o di riconversione realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, con conclusione delle pratiche di immatricolazione ed eventuale demolizione non oltre il 30 giugno 2010.
2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in regime de minimis in conformità alla normativa comunitaria vigente in materia, per tutte le iniziative di demolizione e acquisto o di riconversione.
ARTICOLO 11
(Beneficiari)
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge:
a) i soggetti residenti in un Comune della regione;
b) gli enti religiosi e le parrocchie aventi sede in Valle d’Aosta;
c) le cooperative e le associazioni iscritte all’albo regionale delle cooperative di servizi sociali o all’albo regionale degli enti ausiliari, che gestiscono, senza fini di lucro, in convenzione con la Regione, con un ente locale o con l’Azienda regionale sanitaria USL della Valle d’Aosta, strutture o servizi sociali per l’assistenza, la riabilitazione o il reinserimento sociale di soggetti in situazione di disagio;
d) le imprese individuali o le società, aventi sede in Valle d’Aosta e risultanti in attività presso il registro delle imprese, e le imprese agricole aventi sede in Valle d’Aosta, attive ma non iscritte presso il registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
e) i consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);
f) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
g) le società e le associazioni sportive dilettantistiche aventi sede in Valle d’Aosta, affiliate ad una federazione sportiva nazionale;
h) le associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5).
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato dal coniuge, da un parente entro il secondo grado oppure da un familiare convivente del proprietario del veicolo demolito, a condizione che anche questi sia residente in Valle d’Aosta.
ARTICOLO 12
(Presentazione delle domande)
1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla struttura regionale competente in materia di contingentamento, di seguito denominata struttura competente, apposita domanda, corredata della seguente documentazione:
a) nel caso di demolizione e acquisto di un nuovo veicolo, copia del contratto di acquisto o di locazione finanziaria o del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico, oltre alla domanda di cancellazione per demolizione o copia del certificato di rottamazione, relativi al veicolo demolito, e alla documentazione rilasciata dal venditore attestante la tipologia, le caratteristiche tecniche e la categoria Euro del veicolo acquistato;
b) qualora il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente di cui all’articolo 11, comma 2, certificato di stato di famiglia;
c) nel caso di riconversione dell’alimentazione del veicolo, copia della carta di circolazione aggiornata all’avvenuta installazione del nuovo impianto e copia della certificazione rilasciata dall’officina autorizzata all’installazione.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), nonché la fattura di acquisto del nuovo veicolo o la ricevuta fiscale attestante l’intervento di installazione del nuovo impianto, se non disponibili all’atto della presentazione della domanda, devono essere prodotte alla struttura competente entro sei mesi dalla presentazione della medesima, pena la mancata erogazione del contributo.
3. Per il ricevimento delle domande di contributo e per lo svolgimento delle attività di comunicazione inerenti allo stato dei relativi procedimenti amministrativi, la struttura competente può avvalersi, in conformità alla normativa vigente, di soggetti esterni all’Amministrazione regionale.
ARTICOLO 13
(Rinvio)
1. La disciplina di ogni altro adempimento inerente al procedimento preordinato alla concessione dei contributi di cui alla presente legge è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con propria deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 14
(Cumulabilità)
1. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con qualsiasi altro contributo previsto dalla normativa statale vigente in materia di incentivi al rinnovo del parco circolante e all’acquisto di veicoli ecologici.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
ARTICOLO 15
(Disposizioni finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 1.500.000 per l’anno 2009.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009 e di quello pluriennale per il triennio 2009/2011 negli obiettivi programmatici 2.2.1.09 (Ambiente e sviluppo sostenibile) e 1.3.1. (Funzionamento dei servizi regionali).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede negli stessi bilanci, mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nell’obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) a valere sugli accantonamenti previsti ai seguenti punti dell’allegato n. 1 ai bilanci stessi:
a) B.1.3 (Interventi regionali volti ad incentivare le imprese industriali ed artigiane) per 520.000 euro nell’anno 2009;
b) B.1.4 (Attuazione del piano energetico-ambientale) per euro 980.000 nell’anno 2009.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 16
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 26 maggio 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN