Aggiornato al con n.41356 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

Indietro
Legge regionale 26 giugno 2008, n. 3
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali", dell'art. 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008" e modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive modificazioni.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Interpretazione autentica dell’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22.


1. La parola “personale precario del servizio sanitario” di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali.” devono intendersi riferite anche a tutti i profili professionali dirigenziali del ruolo sanitario, oltre che i medici e veterinari.


ARTICOLO 2
Integrazione all’articolo 8 comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, così come inserito dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27.


1. All’articolo 8, comma 10 ter della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.


ARTICOLO 3
Integrazione all’articolo 19 comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1.


1. All’articolo 19, comma 3 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “Il conferimento degli incarichi in parola, con contratto di diritto privato, a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico”.


ARTICOLO 4
Interpretazione autentica dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1.


1. Le disposizioni dell’articolo 96 della legge finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo a tal fine apposita procedure selettiva riservata.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui all’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e all’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come interpretato dal comma 1.
Nel periodo di sospensione dello scorrimento l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso dall’esterno.
4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.


ARTICOLO 5
Clausola d’urgenza.


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 giugno 2008



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >