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NORMATIVA
Normativa regionale - Marche

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Legge regionale 26 giugno 2008, n. 16
Valutazione degli interventi di ricerca, sviluppo innovazione e trasferimento tecnologico
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Organismi di valutazione)

1. Per la valutazione degli aspetti specialistici e dei risultati attesi dagli interventi relativi alla ricerca, allo sviluppo, all’innovazione e al trasferimento tecnologico delle imprese, la Regione può conferire incarichi ad esperti in possesso dei necessari requisiti di professionalità, competenza ed imparzialità, anche operanti nell’ambito di commissioni appositamente costituite.
2. Gli esperti di cui al comma 1 sono scelti da un apposito elenco formato mediante avviso pubblico e sono nominati con decreto del dirigente della struttura regionale competente.
3. La Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, determina i criteri e le modalità per la formazione dell’elenco e per la determinazione dei compensi da corrispondere. I rimborsi spese sono determinati ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell’ambito dell’amministrazione regionale).

ARTICOLO 2
(Norma transitoria)

1. Per i bandi emanati alla data di entrata in vigore della presente legge, gli esperti sono scelti dall’albo del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori) o devono essere iscritti nell’elenco dei valutatori dell’Unione europea per il settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007/2013).
I compensi sono determinati con riferimento a quelli corrisposti dal Ministero medesimo per analoghe attività con un massimo per esperto di euro 500,00 a progetto valutato.

ARTICOLO 3
(Disposizione finanziaria)

1. L’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 1 della presente legge verrà stabilita, a decorrere dal 2009, con le leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dall’articolo 2, per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede mediante l’impiego delle somme già iscritte nel bilancio di previsione 2008 dell’UPB 3.14.01.

ARTICOLO 4
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.
Data ad Ancona, addì 26 giugno 2008.


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