NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale 26 giugno 2006, n. 22
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Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente
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Il Consiglio regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 (Oggetto ed ambito di applicazione)
1. La presente legge disciplina l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente). 2. La presente legge non si applica ai servizi disposti per fini di pubblico interesse quando ricorrono esigenze eccezionali di trasporto per volume o per l’immediatezza della prestazione da erogare, nonché ai servizi integrativi o sostitutivi dei servizi ferroviari.
ARTICOLO 2 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 4 della l. 218/2003, provvede a: a) istituire ed aggiornare il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; b) stabilire le modalità di rilascio delle autorizzazioni; c) fissare le modalità e le procedure per l’accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada; d) inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici; e) definire norme volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di rapporto di lavoro e di prestazioni di guida; f) garantire condizioni omogenee per l’inserimento sul mercato delle imprese nazionali e comunitarie, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale; g) fissare la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale; h) stabilire i casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione secondo i parametri di riferimento definiti dalla normativa nazionale.
ARTICOLO 3 (Funzioni delle province)
1. La Regione trasferisce alle province, nel rispetto dei principi contenuti nella normativa nazionale e nella presente legge, le seguenti funzioni e compiti amministrativi: a) il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente secondo le modalità indicate all’articolo 4; b) l’attività di accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4; c) l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni amministrative previste all’articolo 8; d) la sospensione o la revoca dell’autorizzazione nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11; e) l’invio alla Regione dei dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e l’annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
ARTICOLO 4 (Modalità di rilascio dell’autorizzazione)
1. La provincia rilascia l’autorizzazione per il servizio di noleggio di autobus con conducente alle imprese in possesso dei requisiti relativi alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori ed aventi la sede legale o la principale organizzazione aziendale nell’ambito territoriale di propria competenza. Le imprese in possesso dell’autorizzazione sono iscritte nel registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5. 2. L’impresa, al fine del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 1, presenta alla provincia un’apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, contenente obbligatoriamente i seguenti elementi: a) la denominazione o la ragione sociale dell’impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e le generalità del titolare o del legale rappresentante dell’impresa; b) il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali); c) il numero di autobus da immatricolare o già immatricolati da adibire al servizio di noleggio, con la specificazione di quelli acquistati con sovvenzioni pubbliche; d) il numero dei conducenti e la natura giuridica del rapporto di lavoro del personale, comunque rientrante nelle fattispecie di cui all’articolo 6 della l. 218/2003. La dotazione di personale con rapporto di lavoro subordinato, avente un inquadramento contrattuale abilitante a condurre autobus da noleggio, è almeno pari al 90 per cento degli autobus destinati a noleggio con conducente in disponibilità dell’impresa. Al personale sono parificati i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dall’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). Al fine di verificare la persistenza del requisito le imprese, ogni dodici mesi, inviano alla provincia una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa, resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il personale in forza a libro matricola; e) il possesso del certificato d’iscrizione al registro delle imprese istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del personale conducente; g) la dotazione di idonee soluzioni per il deposito del parco autobus, nonché di idonee soluzioni tecniche per la corretta manutenzione dei mezzi; h) l’eventuale possesso dell’attestato di idoneità professionale per l’attività internazionale. 3. L’impresa richiedente è tenuta a regolarizzare l’eventuale domanda incompleta con le indicazioni e la documentazione richiesta entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della competente struttura della provincia. In caso di mancata regolarizzazione, la provincia competente dispone il rigetto della domanda. 4. La competente struttura della provincia, ove sussistano le condizioni, rilascia l’autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Copia conforme dell’autorizzazione è conservata a bordo di ogni autobus che è stato immatricolato in base ad essa, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, della l. 218/2003. 5. La provincia verifica la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l’autorizzazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque, con cadenza quinquennale. 6. La provincia revoca l’autorizzazione, senza attendere la verifica di cui al comma 5, qualora accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti previsti dal d.lgs. 395/2000. 7. La revoca di cui al comma 6 avviene secondo le modalità previste dagli articoli 11, 12 e 13 del d.lgs. 395/2000 e nel rispetto delle procedure di cui all’articolo 13 bis del d.lgs. 395/2000.
ARTICOLO 5 (Registro regionale delle imprese)
1. Presso la struttura regionale competente in materia di trasporti è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, costituito dall’insieme delle sezioni provinciali del registro di cui al comma 3. 2. La Regione, in accordo con le province, definisce le caratteristiche e le procedure per l’implementazione del registro telematico di cui al comma 1. 3. Le competenti strutture delle province provvedono alla costituzione, alla tenuta ed all’aggiornamento delle sezioni provinciali del registro regionale delle imprese. 4. Le variazioni ai dati contenuti nel registro sono eseguite d’ufficio a seguito di comunicazioni dell’impresa interessata. L’impresa iscritta nel registro comunica alla provincia, entro trenta giorni dall’avvenuta variazione, ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’autorizzazione. 5. La provincia provvede alla cancellazione dell’impresa dalla sezione provinciale del registro: a) su richiesta dell’impresa; b) nel caso di cessazione dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente; c) nel caso di perdita dei requisiti di cui all’articolo 4; d) nei casi di revoca dell’autorizzazione di cui agli articoli 4, 9 e 11. 6. Fermo restando quanto disposto all’articolo 9, comma 6, l’impresa cancellata dal registro può ottenere la reiscrizione ed il rilascio di nuova autorizzazione purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4. 7. L’impresa, risultante dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società già iscritte nel registro, può chiedere l’iscrizione sempre che sussistano i requisiti di cui all’articolo 4.
ARTICOLO 6 (Contributo di iscrizione)
1. Con legge finanziaria regionale è disposto l’eventuale contributo di iscrizione al registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5 e le relative sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
ARTICOLO 7 (Noleggio autobus)
1. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all’esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla l. 21/1992. 2. A tal fine, previa presentazione di apposita domanda, sono iscritti di diritto al ruolo provinciale dei conducenti di servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada), i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, che esercitano l’attività di noleggio e, a richiesta di questi, i dipendenti delle imprese di noleggio in possesso del certificato di abilitazione professionale e della patente di guida di categoria D. 3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della l. 218/2003, la distrazione in servizio di noleggio di autobus immatricolati in servizio di linea è consentita unicamente nei seguenti casi: a) autobus acquistati senza alcun contributo pubblico; b) autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato. Il contributo si intende ammortizzato quando sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale piemontese.
ARTICOLO 8 (Sanzioni amministrative)
1. Chiunque effettui il servizio senza l’autorizzazione prevista dalla presente legge o dalla normativa comunitaria o nazionale o internazionale, o con l’autorizzazione sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. 2. Le tipologie di infrazioni soggette a sanzione sono le seguenti: a) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla sicurezza del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire l’incolumità delle persone trasportate, con riferimento sia agli autobus utilizzati sia al loro impiego nel servizio. L’infrazione si sostanzia nell’effettuare, da parte di una impresa in possesso di autorizzazione, servizio di noleggio con autobus non adibiti a servizio di noleggio o non revisionati o con revisione scaduta o non muniti di cronotachigrafo funzionante o non muniti di estintore omologato; b) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità del servizio, costituite dal complesso di norme dirette a garantire il rispetto delle condizioni contenute nell’autorizzazione con riferimento alle norme tributarie, contributive ed inerenti al rapporto di lavoro. L’infrazione si sostanzia, inoltre, nell’effettuare servizio di noleggio con autobus non presenti nel registro regionale delle imprese; c) infrazioni riguardanti la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente al servizio, costituite dal complesso di norme dirette a consentire la verifica del possesso, da parte dell’impresa, sia dei requisiti sia degli atti necessari al corretto svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente. L’infrazione si sostanzia nel non avere a bordo dell’autobus in servizio l’autorizzazione o la carta di circolazione, nonchè nel mancato possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’articolo 116, comma 8, del d.lgs. 285/1992, da parte del conducente dell’autobus. L’infrazione si sostanzia, inoltre, nell’omessa o tardiva comunicazione, da parte dell’impresa iscritta nel registro regionale delle imprese, di ogni fatto che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sull’autorizzazione. 3. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera a), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 3.000,00. 4. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera b), sono sanzionate da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 2.000,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 50 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 100 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 50 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 2.000,00. 5. Le infrazioni rientranti nella tipologia di cui al comma 2, lettera c), sono sanzionate da un minimo di euro 200,00 ad un massimo di euro 1.500,00. Per la prima infrazione si applica la sanzione minima, per la seconda infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 30 per cento, per la terza infrazione si applica la sanzione minima aumentata del 60 per cento, per le successive infrazioni l’aumento cresce del 30 per cento del minimo per ogni infrazione fino ad una sanzione massima di euro 1.500,00. 6. Per l’applicazione delle sanzioni in recidiva si tiene conto delle infrazioni omogenee per tipologia compiute nel corso di un anno.
ARTICOLO 9 (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, in caso di mancata permanenza dei requisiti di cui all’articolo 4, comma 2, lettere d) o g), le province diffidano l’impresa, assegnando un termine, non superiore ad un mese, per reintegrare il requisito. In caso di ulteriore inadempienza, l’autorizzazione è sospesa fino all’effettiva reintegrazione del requisito. 2. Le province procedono alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso dell’anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), in base ai seguenti parametri: a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell’impresa, l’autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni; b) la sospensione varia da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 3. Le province procedono alla sospensione dell’autorizzazione quando un’impresa commette nel corso di un anno solare infrazioni rientranti nella tipologia di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), in base ai seguenti parametri: a) il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione è di quattro per le imprese che abbiano disponibilità fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni sanzionate che dà luogo alla sospensione dell’autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più disponibili per il servizio di noleggio; indipendentemente dal numero di autobus in disponibilità dell’impresa, l’autorizzazione è, comunque, sospesa alla decima infrazione sanzionata. La sospensione dell’autorizzazione varia da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni; b) la sospensione varia da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni nel caso in cui l’impresa commetta almeno due infrazioni gravi, in base alla definizione di cui al comma 4, indipendentemente dal numero degli autobus in disponibilità immatricolati in servizio di noleggio con conducente. 4. Per infrazione grave si intende l’infrazione sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto. 5. Le province procedono alla revoca dell’autorizzazione, oltre che nei casi di cui agli articoli 4 e 11, quando un’impresa effettua il servizio con l’autorizzazione sospesa o incorre, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni. 6. La revoca dell’autorizzazione, anche da parte di un’altra regione, comporta l’impossibilità per l’impresa sanzionata di richiedere una nuova autorizzazione per un anno a decorrere dalla data di revoca. 7. La Regione segnala alle altre regioni la revoca dell’autorizzazione subita dall’impresa sanzionata.
ARTICOLO 10 (Risorse alle province)
1. Le province dispongono integralmente delle risorse derivanti dall’applicazione degli articoli 6, qualora sia disposto il contributo di iscrizione, e 8 per il finanziamento degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni trasferite dalla presente legge e per il finanziamento di interventi promozionali nel settore del trasporto pubblico locale.
ARTICOLO 11 (Norme di contabilità)
1. L’impresa che svolge servizi di trasporto pubblico locale ed attività di noleggio è tenuta ad adottare un regime di contabilità separata, come previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera o), della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422). 2. Le province diffidano le imprese che non adottano quanto disposto dal comma 1, assegnando un termine non superiore a sei mesi per l’adempimento. In caso di ulteriore inadempienza, l’autorizzazione è revocata.
ARTICOLO 12 (Qualità degli autobus)
1. Al fine di tutelare la sicurezza degli utenti le imprese si dotano di un parco autobus adibito a noleggio avente un’anzianità media non superiore ad otto anni, con un’anzianità massima per singolo autobus non superiore a quindici anni ed in ogni caso una percorrenza chilometrica massima pari a 1.000.000 di chilometri certificata con gli strumenti previsti dalle normative vigenti. 2. La presente disposizione acquista efficacia trascorsi quattro anni dall’entrata in vigore della presente legge e in caso di mancanza del requisito, l’autorizzazione è sospesa fino alla sua effettiva reintegrazione. 3. Gli incrementi del parco autobus successivi al rilascio dell’autorizzazione sono effettuati con autobus nuovi.
ARTICOLO 13 (Periodo transitorio)
1. Le autorizzazioni comunali per l’attività di noleggio mediante autobus con conducente, valide alla data di pubblicazione della presente legge, sono prorogate sino al 31 gennaio 2007. Durante questo periodo le imprese conservano, a bordo dell’autobus che effettua il servizio, l’autorizzazione comunale. 2. Fino alla entrata in funzione in via telematica del registro regionale delle imprese di cui all’articolo 5, le province: a) inviano con cadenza trimestrale alla competente struttura regionale i dati contenuti nella sezione provinciale del registro regionale delle imprese; b) comunicano l’eventuale revoca dell’autorizzazione, nei casi di cui agli articoli 4, 9 e 11, alle altre province ed alla Regione entro quindici giorni dall’adozione del provvedimento di revoca.
ARTICOLO 14 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 1/2000)
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 1/2000, è sostituita dalla seguente: " f) la definizione, sulla base di parametri socio-economici e territoriali, del numero massimo di autorizzazioni da prevedere nei regolamenti comunali, in materia di servizi di noleggio con veicoli della categoria M1 di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 285/1992;".
ARTICOLO 15 (Modifica all’articolo 11 della l.r. 24/1995)
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 24/1995 è sostituita dalla seguente: " a) un dirigente delle amministrazioni provinciali designato dall’Unione regionale delle province piemontesi esperto nella materia del trasporto pubblico locale, con funzioni di Presidente;".
ARTICOLO 16 (Disposizioni transitorie)
1. In fase di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale mette a disposizione risorse idonee per l’avvio delle funzioni trasferite alle province ai sensi dell’articolo 3.
ARTICOLO 17 (Disposizioni finali)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia e, in particolare, alla l. 218/2003.
ARTICOLO 18 (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione dell’articolo 16, è autorizzato lo stanziamento di euro 80.000,00 nello stato di previsione della spesa di bilancio di previsione per l’anno finanziario 2006 nell’ambito dell’Unità previsionale di base (UPB) 26031 (Trasporti - Trasporto pubblico locale – Titolo I - spese correnti), unità che presenta la necessaria copertura finanziaria. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 26 giugno 2006 Mercedes Bresso
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