NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 26 giugno 2006, n. 18
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Istituzione dell’Avvocatura della Regione Puglia.
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 (Istituzione e finalità dell’Avvocatura regionale)
1. E’ istituita l’Avvocatura regionale. 2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale rappresentano e difendono la Regione dinanzi alle giurisdizioni di ogni ordine e grado, ai collegi arbitrali e agli altri organi giurisdizionali. 3. L’Avvocatura regionale esprime pareri e svolge consulenza legale alla Presidenza della Regione, al Consiglio, alla Giunta, agli Assessorati regionali e agli enti strumentali della Regione. 4. La Regione può avvalersi di avvocati esterni in caso di incompatibilità degli avvocati regionali con l’oggetto dell’affare da trattare; in caso di eccedente carico di lavoro segnalato dall’Avvocatura regionale; in caso di motivata opportunità.
ARTICOLO 2 (Autonomia dell’Avvocatura regionale)
1. L’Avvocatura regionale è autonoma. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale rispondono dell’espletamento del mandato professionale unicamente al Presidente della Giunta regionale.
ARTICOLO 3 (Organizzazione dell’Avvocatura regionale)
1. L’Avvocatura regionale è organizzata in due Settori: a) legale; b) amministrativo. 2. Alla direzione dei Settori di cui al comma 1 è preposto l’Avvocato coordinatore. 3. All’Avvocatura regionale è garantita la necessaria dotazione organizzativa, tecnica e di studio. 4. Agli avvocati dell’Avvocatura regionale è garantita la copertura assicurativa per responsabilità professionale.
ARTICOLO 4 (Coordinamento dell’Avvocatura regionale)
1. L’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale tra gli avvocati regionali in possesso della qualifica dirigenziale iscritti all’elenco speciale dell’Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori ovvero tra gli avvocati esterni alla Regione abilitati al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori, in possesso di comprovata esperienza professionale. 2. L’Avvocato coordinatore cessa dalla funzione al termine della legislatura regionale ovvero qualora vengano meno le condizioni che hanno condotto al conferimento dell’incarico. 3. L’Avvocato coordinatore svolge le seguenti funzioni: a) assegna agli avvocati dell’Avvocatura regionale le pratiche di cui all’articolo 1 e ne coordina l’attività; b) riferisce al Presidente della Giunta regionale circa l’opportunità di ricorrere a professionisti esterni, ai sensi dell’articolo 1, comma 4; c) sentite le strutture regionali, esprime parere in ordine all’instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli atti di transazione; d) riferisce semestralmente al Presidente della Giunta regionale sull’attività svolta dall’Avvocatura regionale, sullo stato del contenzioso, in ordine agli incarichi esterni nonché agli affari che riguardano la Regione e sulle necessità di adeguamento della normativa regionale; e) provvede direttamente alla gestione del personale assegnato all’Avvocatura regionale, esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in relazione e nei limiti degli atti di propria competenza; f) propone la nomina di membri di collegi arbitrali; g) esprime il proprio parere sui provvedimenti che riguardano reclami o questioni mosse in via amministrativa che possono costituire oggetto di controversie; h) esprime il proprio parere sull’assunzione a carico dell’Amministrazione degli oneri di difesa nei procedimenti di responsabilità civile o penale nei confronti di amministratori o dipendenti per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento di funzioni o compiti d’ufficio. 4. Entro sessanta giorni dalla nomina, l’Avvocato coordinatore sottopone al Presidente della Giunta regionale un progetto di organizzazione, articolazione e funzionamento della struttura. 5. L’Avvocato coordinatore annualmente indica al Presidente della Giunta regionale l’entità delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento della struttura.
ARTICOLO 5 (Reclutamento degli avvocati regionali)
1. Il reclutamento degli avvocati regionali avviene per pubblico concorso da espletarsi nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per il reclutamento degli avvocati dell’Avvocatura dello Stato 2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale sono iscritti all’elenco speciale dell’Albo degli avvocati.
ARTICOLO 6 (Inquadramento, trattamento economico e progressione di carriera degli avvocati regionali)
1. L’inquadramento professionale e il trattamento economico degli avvocati dell’Avvocatura regionale sono disciplinati dalle norme contrattuali collettive vigenti. 2. Gli avvocati dell’Avvocatura regionale sono valutati separatamente rispetto agli altri dipendenti della Regione sulla base dell’attività professionale esercitata senza vincolo di orario. 3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il numero delle posizioni dirigenziali relative agli avvocati dell’Avvocatura regionale e le modalità di attribuzione delle medesime, nonché le forme di riconoscimento dell’attività svolta.
ARTICOLO 7 (Compensi professionali degli avvocati regionali)
1. Agli avvocati regionali sono dovuti i compensi professionali, nella misura dei minimi tabellari stabiliti dal Consiglio nazionale forense approvati con decreto ministeriale, derivanti da decisioni favorevoli alla Regione pronunciate dalle giurisdizioni di ogni ordine e grado e comunque secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. 2. Con separato regolamento sono disciplinati i termini e le modalità di liquidazione dei compensi professionali.
ARTICOLO 8 (Norme finali e transitorie)
1. E’ soppresso il Settore legale presso la Presidenza della Giunta regionale. 2. Il personale e gli avvocati di cui all’articolo 3 impiegati presso il Settore legale e gli altri avvocati dipendenti regionali iscritti negli Albi dei tribunali pugliesi inquadrati nella categoria D sono assegnati, su istanza, all’Avvocatura regionale. 3. In fase di prima attuazione l’Avvocatura regionale ha sede a Bari. All’Avvocato coordinatore dell’Avvocatura è demandata l’organizzazione territoriale della stessa. 4. Sono abrogate le disposizioni regionali incompatibili con la presente legge.
ARTICOLO 9 (Norma finanziaria)
1. Per l’attivazione e il funzionamento dell’Avvocatura regionale, per l’esercizio finanziario 2006, è istituito nel bilancio di previsione 2006 il capitolo 1310 denominato "Fondo per l’Avvocatura regionale", con stanziamento come competenza e cassa di euro 150 mila e conseguente diminuzione, come competenza e cassa, di euro 150 mila del cap. 1020 - u.p.b. 0.1.1 "Consiglio regionale".
Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 26 giugno 2006 VENDOLA
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