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NORMATIVA
Normativa regionale - Sicilia

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Legge regionale 26 febbraio 2010, n. 3
Disciplina dell’agriturismo in Sicilia.
 
L'Assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge TITOLO I Disposizioni generali ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione, in conformità alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e in coerenza con i programmi di sviluppo rurale cofinanziati dall’Unione europea, sostiene l’agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, compreso l’agriturismo, volte a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio agricolo regionale; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell’ambiente da parte degli imprenditori agricoli, attraverso l’incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità della vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale nel rispetto delle valenze paesaggistiche e ambientali; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale, l’educazione alimentare e il rapporto fra il mondo rurale e le componenti non agricole della società; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale. ARTICOLO 2 Definizione di attività agrituristiche 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile ed iscritti alle camere di commercio, anche nella forma di società di capitali o di persone attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. A tali soggetti si applica quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006 n. 96, e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori (agricampeggio); b) la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole ubicate in ambito regionale, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti biologici certificati, tipici e caratterizzati dai marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali; c) l’organizzazione di degustazioni o iniziative promozionali di prodotti in prevalenza di propria produzione e provenienti da aziende agricole ubicate in ambito regionale, aventi le caratteristiche di cui alla lettera b). Alla mescita dei vini si applicano la legge 27 luglio 1999, n. 268 e l’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 5; d) l’organizzazione, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, di attività ricreative e finalizzate al benessere psicofisico, culturali, sociali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche ed ippoturistiche, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime prodotte nell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne, comprese le carni provenienti da animali allevati in azienda. 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi, e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, si applica quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 3 Locali per attività agrituristiche 1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche gli edifici o parti di essi catastati, non diruti totalmente. Tali edifici, anche oggetto di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché regolarmente assentiti, devono essere già esistenti nel fondo a servizio dell’azienda agricola da almeno trentasei mesi al momento della richiesta del rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1. L’ampliamento della volumetria esistente è consentito, fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, esclusivamente per volumi tecnici e servizi igienici di limitata dimensione nonché, per le fattispecie previste dall’articolo 23 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, agli imprenditori agricoli. L’ospitalità in spazi aperti per campeggiatori può essere effettuata anche in strutture prefabbricate in legno, o altro materiale a ridotto impatto ambientale e paesaggistico. 2. Con decreto dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, di concerto con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, sono disciplinati gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio ad uso dell’imprenditore agricolo, ai fini dell’esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle connotazioni paesaggistico-ambientali. 3. Ai locali e alle pertinenze utilizzate ad uso agrituristico si applica quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. TITOLO II Esercizio delle attività agrituristiche ARTICOLO 4 Criteri e limiti dell’attività agrituristica 1. Le attività agrituristiche devono essere esercitate in rapporto di connessione con l’attività agricola che, in ogni caso, deve rimanere prevalente. Si considerano agricole anche le forme di utilizzo dei terreni per le quali è prevista una compensazione finanziaria da parte dell’Unione europea, nell’ambito della Politica agricola comune (P.A.C.), fermo restando l’obbligo della sussistenza dell’impresa agricola. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 2. Ai fini della valutazione sulla prevalenza dell’attività agricola, è considerato il rapporto fra il tempo di lavoro necessario per lo svolgimento della stessa e quello complessivamente assorbito dalle attività agrituristiche. I relativi criteri di calcolo sono determinati (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto), tenendo conto anche dei fabbisogni di lavoro necessari per la gestione dei terreni secondo gli usi previsti dalla P.A.C., nonché delle superfici destinate a bosco e/o soggette a vincoli ambientali e paesaggistici. 3. L’attività di ospitalità deve essere dimensionata in coerenza con le tipologie dei fabbricati aziendali esistenti ed essere contenuta entro limiti compatibili con un’offerta di servizi, differenziati da quelli di tipo turistico-alberghieri, che siano espressione delle autentiche connotazioni rurali degli ambiti territoriali interessati. L’attività di somministrazione di pasti e bevande all’interno dell’azienda agrituristica, è ammessa nei limiti determinati anche dalla disponibilità della materia prima agricola aziendale, salvaguardando in ogni caso le caratteristiche di un’offerta di qualità, rivolta preferibilmente agli ospiti che soggiornano in azienda, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 4. L’attività di somministrazione di pasti e bevande di cui al comma 3, nonché le iniziative promozionali e le degustazioni di cui all’articolo 2, comma 3, lettera c), devono essere prevalentemente finalizzate alla valorizzazione di: a) prodotti aziendali propri e prodotti ricavati da materie prime dell’azienda, anche attraverso lavorazioni effettuate da terzi; b) prodotti regionali con marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG; c) prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agricoli e agroalimentari tradizionali; d) prodotti biologici certificati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. 5. L’attività agricola si considera comunque prevalente, quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessino un numero non superiore a dieci ospiti e l’azienda disponga di almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 6. Nell’attività di somministrazione di pasti e bevande i menu proposti devono essere, in ogni caso, coerenti con le tradizioni gastronomiche proprie del comprensorio rurale in cui è situata l’azienda agrituristica. 7. Le attività ricreative o culturali di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all’ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 3 dell’articolo 2, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l’attività e con le risorse agricole aziendali nonché con le attività volte alla conoscenza del patrimonio storico ambientale e culturale delle aree rurali, ove ricade l’azienda agrituristica. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizzi, possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell’azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può, pertanto, dare luogo ad autonomo corrispettivo. ARTICOLO 5 Norme igienico-sanitarie e di sicurezza 1. Gli immobili, le attrezzature, gli spazi aperti e i servizi destinati alle attività agrituristiche devono possedere i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni, dai regolamenti edilizi e d’igiene per i locali di abitazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 2. Nella valutazione dei requisiti strutturali e igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, nonché delle capacità fisiche dell’attività esercitata. In particolare è consentito derogare ai limiti di altezza e volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti previsti dalle norme vigenti, purché vengano garantite le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie, ritenute sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. 4. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari tiene conto, anche ai fini della semplificazione delle procedure di autocontrollo igienico-sanitario, della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell’impiego di prodotti agricoli propri, consentendo l’uso polifunzionale della cucina, mediante separazione temporale delle fasi, per la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti aziendali. 5. Ai fini dell’idoneità dei locali, cucina compresa, alla preparazione e somministrazione di pasti per un numero di coperti non superiore a dieci e per la degustazione di prodotti aziendali, è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e d’igiene per i locali ad uso abitativo. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193. Nel caso di somministrazione di pasti in un numero massimo di dieci, per la loro preparazione è autorizzato l’uso della cucina domestica. 6. Per l’attività agrituristica di alloggio nei limiti di dieci posti letto, ai fini dell’idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell’abitabilità. 7. Le aziende agrituristiche che effettuano il servizio di ospitalità in camera o in appartamenti, devono essere dotate di almeno un servizio igienico ogni quattro persone. Nel caso di ospitalità in agricampeggio, la dotazione minima è determinata in un servizio igienico-sanitario e in un locale doccia ogni otto persone e in un servizio di lavanderia ogni dodici persone. 8. Può essere consentito il congelamento degli alimenti destinati al consumo da parte degli ospiti, previa autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche nonché del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). Qualora l’azienda agrituristica sia autorizzata ad effettuare il servizio di preparazione e somministrazione di pasti, può essere consentita la macellazione in azienda degli animali allevati nella stessa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. A tal fine, non sono considerati allevati in azienda gli animali già svezzati, acquistati da terzi per la successiva fase d’ingrasso. 9. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate di proprietà privata ad uso collettivo e riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, lettere a), b) e d). Si applica quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 16 gennaio 2003 sulla disciplina interregionale delle piscine, approvato dalla Conferenza dei Presidenti in data 16 dicembre 2004. 10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 11. Per gli edifici e i manufatti destinati all’esercizio delle attività agrituristiche, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere assicurata anche con opere provvisionali. Il numero delle stanze accessibili ai soggetti diversamente abili, tenuto conto delle caratteristiche delle strutture aziendali destinate all’attività agrituristica, può essere ridotto al 5 per cento dei posti letto e comunque non può essere inferiore a uno. ARTICOLO 6 Disciplina amministrativa 1. All’esercizio dell’attività agrituristica si applica quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per l’esercizio dell’attività agrituristica la comunicazione di inizio di attività di cui all’articolo 14 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 da presentare al comune è corredata dalla documentazione (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 3. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro quarantacinque giorni, formulare rilievi prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell’attività in caso di lievi carenze e irregolarità. Nel caso di gravi carenze e irregolarità, il comune può disporre l’immediata sospensione dell’attività sino alla loro rimozione da parte dell’interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. I tempi di adeguamento assegnati non possono essere inferiori a trenta giorni. 4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione d’inizio attività, il comune notifica all’operatore agrituristico e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari l’autorizzazione relativa a limiti e modalità di esercizio dell’attività agrituristica, compresa la durata minima di apertura annuale. Tali limiti e modalità non possono eccedere quelli previsti dal certificato di abilitazione di cui all’articolo 7. 5. In caso di trasferimento dell’azienda agricola, il nuovo titolare è autorizzato, dopo aver comunicato all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari e al comune competente l’avvenuto trasferimento, alla prosecuzione dell’attività agrituristica, per non oltre novanta giorni, sulla base di specifica autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Il subentro in via definitiva è subordinato all’acquisizione del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7 e all’aggiornamento della comunicazione d’inizio attività o dell’autorizzazione agrituristica da parte del comune. 6. Qualsiasi variazione intervenuta delle attività in precedenza autorizzate o relativa alle superfici agricole coltivate, deve essere comunicata, entro sessanta giorni, all’ispettorato provinciale dell’agricoltura competente per territorio e al comune, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge. 7. L’esercizio dell’attività agrituristica non comporta modifica della destinazione d’uso agricolo degli edifici interessati. ARTICOLO 7 Certificato di abilitazione 1. L’imprenditore agricolo che intenda esercitare, in qualsiasi forma giuridica, una o più attività agrituristiche, è tenuto ad acquisire un certificato di abilitazione all’esercizio dell’attività agrituristica rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, secondo le modalità dallo stesso previste. Il certificato di abilitazione è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, la richiesta s’intende accolta a meno di espresso diniego dell’ufficio competente, secondo le previsioni della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni. La richiesta può essere riproposta in relazione a fatti nuovi e circostanze sopravvenute. 2. L’esercizio delle attività didattiche di cui all’articolo 2, comma 3, lettera d), può essere sottoposto a specifico accreditamento dell’azienda agricola, rilasciato dall’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. Sono fatti salvi gli accreditamenti rilasciati in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. 3. Allo svolgimento dell’attività agrituristica continua ad applicarsi quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 7 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 e successive modifiche e integrazioni. ARTICOLO 8 (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). ARTICOLO 9 Periodi di apertura e tariffe 1. L’operatore agrituristico comunica al comune e all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, entro il 31 ottobre di ogni anno, il calendario di apertura e le tariffe, riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegna a praticare per l’anno seguente. 2. Per esigenze legate alla conduzione dell’azienda agricola è consentito, previa comunicazione al comune, sospendere l’attività per periodi non superiori a quindici giorni continuativi fermo restando il rispetto del periodo minimo di apertura annuale di cui all’articolo 6. ARTICOLO 10 Riserva di denominazione, classificazione 1. L’uso della denominazione ‘agriturismo’, ‘agrituristico’ e dei termini attributivi derivati, in ogni forma di promozione, pubblicità e comunicazione al pubblico è riservato alle aziende agricole che esercitano attività agrituristica. 2. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 3. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). ARTICOLO 11 Elenchi delle aziende agrituristiche e didattiche 1. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari redige, con cadenza annuale, l’elenco regionale delle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche. Con le medesime modalità è predisposto l’elenco regionale delle aziende e fattorie didattiche accreditate. Gli elenchi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. ARTICOLO 12 Trasformazione e vendita dei prodotti 1. Alla trasformazione e alla vendita dei prodotti si applica la disposizione di cui all’articolo 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 96. TITOLO III Norme applicative e programmazione ARTICOLO 13 Disposizioni applicative e competenze 1. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, è attribuita la competenza per l’attuazione della presente legge, salvo quanto previsto dal Titolo IV in materia di vigilanza, controlli e sanzioni. 3. La competenza territoriale dei comuni, in rapporto alle funzioni previste dalla presente legge, è individuata sulla base della localizzazione del centro aziendale in cui è effettuata l’attività agrituristica. 4. Il Dipartimento regionale degli interventi per la pesca emana specifiche disposizioni applicative, nel rispetto della presente legge e in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96. 5. L’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari possono, nell’ambito delle rispettive competenze, attivare azioni promozionali per il settore dell’agriturismo. ARTICOLO 14 Programma agrituristico. Sviluppo del settore 1. L’Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari, sentite le organizzazioni agrituristiche maggiormente rappresentative, propone il programma regionale agrituristico di durata triennale da approvare con delibera della Giunta regionale. (Periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’ARTICOLO 28 dello Statuto). 2. Nelle more dell’approvazione del programma, resta valido il programma regionale agrituristico approvato ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25. TITOLO IV Vigilanza, controlli e sanzioni ARTICOLO 15 Vincoli di destinazione 1. Gli immobili, le strutture e le attrezzature fisse destinate alle attività agrituristiche, oggetto di contributi pubblici, non possono essere distolti dalla loro destinazione per dieci anni dalla data dell’accertamento finale di esecuzione delle opere. Il vincolo è indicato nel provvedimento di concessione e trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari. ARTICOLO 16 Vigilanza e controllo 1. La vigilanza e il controllo sull’osservanza della presente legge sono esercitate dai comuni, anche su segnalazione del Dipartimento di cui al comma 2, con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei limiti e dei parametri previsti dall’articolo 4, nonché della riserva di denominazione di cui all’articolo 10, comma 1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute effettua i controlli di competenza in materia d’igiene, sicurezza alimentare e ambienti di lavoro. 2. Al Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, sono attribuiti i seguenti compiti: a) controllo in loco, a campione, dei requisiti aziendali, con particolare riferimento al mantenimento delle condizioni per il rilascio del certificato di abilitazione di cui all’articolo 7; b) controllo del rispetto dei vincoli di destinazione previsti all’articolo 15; c) verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9. 3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede a definire un piano annuale dei controlli da effettuare, contenente anche la modulazione delle sanzioni di cui all’articolo 18. La modulazione tiene conto di eventuali irregolarità nell’utilizzo di finanziamenti pubblici. Il piano è aggiornato e realizzato annualmente. La modulazione delle sanzioni è trasmessa ai comuni, che sono tenuti ad osservarla nell’attività di controllo. 4. I comuni redigono, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati nell’anno precedente ed i relativi esiti, da trasmettere all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. ARTICOLO 17 Sanzioni amministrative pecuniarie 1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche in assenza di autorizzazione rilasciata in base alla precedente normativa o della comunicazione d’inizio attività di cui all’articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a diecimila euro. Il Comune dispone la chiusura dell’esercizio. 2. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quattromila a ottomila euro. Al trasgressore è fatto obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale, l’avviso di avere utilizzato la denominazione agrituristica senza averne titolo. 3. L’operatore agrituristico in possesso dell’autorizzazione o della comunicazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 6, o in base alla precedente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da mille a diecimila euro nei seguenti casi: a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità prescritti dall’articolo 4, nonché di quelli contenuti nell’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 4; b) violazione degli obblighi di cui agli articoli 8 e 9. 4. Le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate, in caso di reiterazione delle stesse inosservanze da parte del medesimo soggetto, nei tre anni successivi alla prima violazione. 5. Le somme derivanti dalle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all’erario comunale, qualora la violazione sia accertata dagli organi di vigilanza dei comuni. Negli altri casi, le somme derivanti dalle sanzioni sono versate in apposito capitolo del bilancio regionale. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigenti. ARTICOLO 18 Sospensioni, revoche e divieto di esercizio dell’attività 1. Qualora sia accertata la violazione di uno o più obblighi di cui agli articoli 8 e 9, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone la sospensione dell’attività per un periodo da due a trenta giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, è disposta la sospensione dell’attività per un periodo da quindici a trenta giorni. 2. L’esercizio delle attività può, altresì, essere sospeso per il tempo necessario a consentire gli adeguamenti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa igienico- sanitaria o di sicurezza, o da altre disposizioni di legge. 3. Il comune, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate, adotta provvedimenti di divieto di esercizio temporaneo o definitivo ovvero parziale o totale delle attività agrituristiche, qualora sia accertato che l’operatore agrituristico: a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data della notifica dei limiti e delle modalità di esercizio dell’attività di cui al comma 4 dell’articolo 6 ovvero abbia sospeso l’attività da almeno un anno; b) abbia perso uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività agrituristica; c) sia incorso, durante l’anno solare, in più provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 per un totale di oltre sessanta giorni; d) non abbia rispettato i vincoli di destinazione previsti dall’articolo 15. 4. Il certificato di abilitazione di cui all’articolo 7, comma 1, è revocato temporaneamente o definitivamente ovvero parzialmente o totalmente nei seguenti casi: a) venir meno dei presupposti in base ai quali lo stesso è stato rilasciato; b) adozione del divieto di esercizio di cui al comma 3; c) mancato avvio dell’attività agrituristica entro i quattro anni successivi alla data di rilascio del certificato di abilitazione. 5. L’accreditamento regionale per le attività didattiche è revocato secondo le modalità e le procedure determinate dal competente dipartimento dell’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari. TITOLO V Norme in materia di formazione di scorte in agricoltura e di turismo rurale ARTICOLO 19 Norme in materia di finanziamenti per la formazione di scorte. Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, dopo le parole ‘produzioni agricole primarie aggiungere le seguenti: ‘nonché alle imprese agricole, singole o associate, che esercitano attività agrituristica relativamente alla medesima attività.’. ARTICOLO 20 Interventi finanziari per la formazione di scorte in agricoltura e misure di solidarietà sociale e umanitarie 1. Il Fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (C.R.I.A.S.), ai sensi dell’articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è incrementato, per l’esercizio finanziario 2010, di 37.500 migliaia di euro da destinare alle finalità dell’articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6. 2. L’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari provvede, per fini di solidarietà sociale ed umanitaria, all’acquisto di prodotti agrumicoli con particolare riferimento a quelli del comparto arancicolo da trasformare in succhi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata per l’esercizio finanziario 2010 la spesa complessiva di 12.500 migliaia di euro. 3. Al fine di assicurare la copertura finanziaria del presente articolo il Fondo di rotazione istituito presso l’Istituto regionale per il finanziamento alle industrie in Sicilia (I.R.F.I.S.), Mediocredito della Sicilia S.p.A., con l’articolo 9 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, e con l’articolo 13 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119 e successive modifiche ed integrazioni, è ridotto di 50.000 migliaia di euro, per l’anno 2010. 4. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’I.R.F.I.S. è tenuto a riversare in entrata nel bilancio della Regione, la somma di cui al comma 3, con imputazione al capo 10 dell’entrata, capitolo 5447. ARTICOLO 21 Norme in materia di turismo rurale. Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 30 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente: ‘a) offerta di ospitalità e/o di ristorazione e di servizi connessi a tale attività, esercitata in immobili già esistenti e già risultanti classificati come edifici rurali. Tale requisito è accertato con le seguenti modalità: 1) certificato o visura catastale storica del catasto terreni; 2) certificato o visura catastale del catasto fabbricati attestante il possesso della categoria catastale D/10, fabbricati con funzioni produttive connesse alle attività agricole.’. TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali ARTICOLO 22 Norme transitorie 1. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate alle aziende agrituristiche, purché, in caso di difformità rispetto alle prescrizioni della presente legge, gli interessati provvedano all’adeguamento dell’attività, entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Scaduto infruttuosamente tale termine, le autorizzazioni non conformi alla presente legge si intendono revocate di diritto. 2. Agli operatori agrituristici già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita la trasformazione dell’attività di agriturismo in quella di turismo rurale. Limitatamente agli agricampeggi, in alternativa all’adeguamento, è consentita la trasformazione in complesso turistico ricettivo all’aria aperta, nel rispetto delle previsioni della legge regionale 13 marzo 1982, n. 14. E’ consentita la trasformazione dell’attività di turismo rurale in agriturismo, qualora l’interessato comprovi il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. 3. Le trasformazioni delle attività esercitate ai sensi del comma 2 sono comunicate all’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari, all’Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo e ai comuni competenti, e restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni previste dalle vigenti normative. 4. Nei casi in cui gli operatori agrituristici e di turismo rurale abbiano beneficiato di contributi pubblici con vincolo di destinazione di attività non ancora scaduto, le trasformazioni di cui al comma 2 non costituiscono inosservanza del vincolo medesimo, a condizione che la richiesta di trasformazione di attività sia presentata agli uffici competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ARTICOLO 23 Abrogazioni di norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti norme: a) legge regionale 9 giugno 1994, n. 25, fatto salvo quanto previsto dal comma 2; b) articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32. 2. Sono fatti salvi i vincoli già imposti ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 25. ARTICOLO 24 Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, 26 febbraio 2010.


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