Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove interventi di solidarietà al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno a favore dei familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a causa di incidenti sui luoghi di lavoro.
ARTICOLO 2
(Istituzione del Fondo)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Fondo regionale di solidarietà, di seguito denominato Fondo, a favore delle famiglie delle vittime di incidenti mortali sul luogo di lavoro, o a favore di coloro i quali hanno riportato, a causa di incidenti sul posto di lavoro, una riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 100 per cento.
2. Il Fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo «una tantum» non tassabile, a titolo di assistenza sociale, a prescindere dall’accertamento in ordine alla responsabilità dell’evento; il
contributo è aggiuntivo rispetto ad eventuali emolumenti o indennizzi derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, ed è erogato, nei casi di incidenti mortali, a favore delle famiglie di lavoratori autonomi o subordinati, o nei casi di incidenti gravi a favore di lavoratori autonomi o subordinati che abbiano subito la perdita della capacità lavorativa nella misura pari al 100 per cento, avvenuti sul luogo di lavoro sito in territorio regionale o riguardante cittadini residenti in Calabria.
3. Il contributo di cui al secondo comma del presente articolo, spetta, altresì, in caso di decesso, a favore delle famiglie di giovani inseriti in progetti di Servizio Civile, o in caso di grave infortunio, agli stessi giovani che a seguito di incidente sul posto di lavoro abbiano conseguito una perdita della capacità lavorativa nella misura di cui al precedente comma.
4. Per incidente sul luogo di lavoro si intende, ai fini della presente legge, anche l’incidente in itinere, ossia verificatisi durante il percorso compiuto dal lavoratore o dalla lavoratrice per raggiungere dalla propria abitazione il posto di lavoro e viceversa.
5. Il contributo spetta anche nel caso in cui la vittima risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
6. La gestione del Fondo è affidata al Dipartimento regionale competente in materia.
ARTICOLO 3
(Beneficiari del contributo)
1. I beneficiari del contributo di cui all’articolo 2 sono il coniuge della vittima di incidente mortale avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale, ovvero di cittadini residenti in Calabria, i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscalmente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli e le sorelle minori di età o fiscalmente a carico.
2. Ai fini della presente legge, è equiparato al coniuge, in assenza di questo, il convivente in rapporto di coppia non sancito da matrimonio, come individuato da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
ARTICOLO 4
(Entità del contributo)
1. L’entità del contributo, in riferimento alle diverse tipologie di beneficiari, è stabilita come segue:
a) coniuge, o in assenza convivente, senza figli euro 20.000,00;
b) coniuge, o in assenza convivente, un figlio euro 22.000,00;
c) coniuge, o in assenza convivente, due figli euro 23.500,00;
d) coniuge o, in assenza, convivente, tre o più figli euro 25.000,00;
e) un figlio, in assenza di coniuge o convivente euro 22.000,00;
f) due figli in assenza di coniuge o convivente euro 23.500,00;
g) tre o più figli, in assenza di coniuge o convivente euro 25.000,00;
h) altri beneficiari, in assenza di coniuge o convivente e di figli euro 20.000,00.
2. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d), se il coniuge, o in assenza di questo il convivente, è anche il genitore superstite dei figli minori di età, il contributo è corrisposto per intero in suo favore. In tutti gli altri casi il contributo è ripartito in quote uguali tra gli aventi diritto.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina annualmente l’aggiornamento degli importi del contributo di cui al comma 1.
ARTICOLO 5
(Erogazione del contributo)
1. L’erogazione del contributo è disposta con decreto dirigenziale entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Tale termine può essere sospeso per ulteriori sessanta giorni in caso di richiesta di documentazione integrativa.
2. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2008.
ARTICOLO 6
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per la presentazione della domanda di cui all’articolo 5 e per la relativa istruttoria, nonché per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni rese.
2. Il regolamento stabilisce inoltre, le modalità di recupero del contributo concesso, qualora sia accertata, successivamente all’erogazione dello stesso, la carenza dei requisiti da parte dei beneficiari, oppure il mancato riconoscimento, da parte dell’Istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), della condizione dì lavoratrice o lavoratore deceduto per infortunio avvenuto sul luogo di lavoro nel territorio regionale o riguardanti cittadini calabresi.
3. La Giunta regionale, al fine di reperire i dati necessari alla verifica dei requisiti e delle condizioni richieste per l’attuazione della presente legge, promuove un protocollo di intesa con le Aziende Sanitarie Provinciali (ASP), l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), l’istituto Nazionale Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), la Direzione regionale del lavoro, l’istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (IPSEMA) e l’Agenzia delle entrate.
ARTICOLO 7
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2010 in euro 200.000,00, si fa fronte con le risorse dell’U.P.B. 6.2.01.06 dello stato di previsione del bilancio 2010.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con la legge di bilancio e con la legge finanziaria di accompagnamento, essendo stato istituito un apposito capitolo di bilancio denominato «Fondo di solidarietà per le famiglie delle vittime di incidenti gravi o mortali sul luogo di lavoro».
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 26 febbraio 2010 - Loiero