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NORMATIVA
Normativa regionale - Trentino Alto Adige

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Legge regionale 26 aprile 2010, n. 1
Nuove disposizioni in materia di segretari comunali
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)


1. Dopo l’articolo 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
“Art. 59-ter (Collocamento in disponibilità dei segretari comunali per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale)
1. Qualora sia insorta una situazione di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco da cui egli dipende funzionalmente, il Consiglio comunale può deliberare il collocamento in disponibilità del segretario stesso. A tal fine, l’incompatibilità ambientale deve essere comprovata dalla sussistenza di ripetute disfunzioni nell’azione amministrativa comunale o nell’organizzazione del lavoro che siano riconducibili al comportamento del segretario comunale.
2. L’adozione dell’atto di collocamento in disponibilità di cui al comma 1, deve essere preceduta dalla richiesta motivata del Sindaco, rivolta alla commissione di cui al comma 3, di accertamento della situazione di incompatibilità ambientale. L’invio della richiesta deve essere comunicato al segretario comunale.
3. La Giunta provinciale istituisce una commissione di tre membri incaricata di accertare le situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale tra i segretari comunali e i Sindaci. Due componenti della commissione, con esperienza di gestione del personale, sono proposti in modo vincolante, rispettivamente, dal Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale.
Qualora la proposta non venga formulata entro trenta giorni dalla richiesta della Giunta provinciale, la Giunta stessa ha facoltà di procedere comunque alla nomina. Il terzo componente, che presiede la commissione, è proposto in modo vincolante di comune accordo tra il Consiglio delle autonomie o dei Comuni istituito dalla Provincia autonoma e congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei segretari comunali su base provinciale. Egli deve necessariamente appartenere ad una delle seguenti categorie: difensore civico o chi ha svolto in precedenza tale funzione, magistrati, anche in quiescenza, professori o ricercatori universitari di ruolo, componente fisso della commissione di conciliazione presso l’ufficio servizio lavoro della Provincia autonoma. In caso di disaccordo, la Giunta provinciale formula al Presidente del Tribunale ordinario, rispettivamente, di Trento o di Bolzano, una domanda d’indicazione del presidente della commissione. La Giunta provinciale disciplina la durata in carica della commissione, le indennità dei suoi componenti, nonché l’organizzazione interna e le procedure da seguire nello svolgimento dei lavori. Alla copertura delle spese per il funzionamento della commissione e per le indennità dei suoi componenti si provvede mediante il fondo per la gestione dei segretari in disponibilità.
4. La commissione valuta la sussistenza dello stato di oggettiva incompatibilità ambientale tra il segretario comunale e il Sindaco, senza entrare nel merito della sussistenza o meno di eventuali inadempimenti che possano dar luogo a responsabilità disciplinare, ai sensi e secondo le procedure previste dalla normativa legale e contrattuale vigente, che non è oggetto di disciplina da parte del presente articolo.
5. Il Sindaco deve allegare alla richiesta di cui al comma 2 una relazione relativa ai fatti e ai comportamenti che comprovano la sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale. Per l’accertamento delle situazioni di oggettiva incompatibilità ambientale la commissione sente il segretario comunale e, se lo ritiene opportuno, il Sindaco o altri soggetti e può accedere senza formalità e senza oneri agli atti del Comune. La commissione può disporre l’audizione di amministratori, dipendenti e revisori dei conti e promuovere ispezioni e altre indagini, nel rispetto della riservatezza dei cittadini coinvolti nei procedimenti amministrativi analizzati nel corso dell’istruttoria. In ogni caso la commissione conclude l’istruttoria entro quaranta giorni dalla prima seduta convocata per l’apertura del procedimento e trasmette il suo giudizio non oltre quindici giorni dalla conclusione dell’istruttoria stessa ai sensi dei commi 6 e 7.
6. Qualora accerti l’insussistenza dell’og¬gettiva incompatibilità, la commissione formula un giudizio negativo che impedisce l’adozione dell’atto di collocamento in disponibilità. Il giudizio motivato di insussistenza dell’oggettiva incompatibilità viene trasmesso al segretario comunale e al Sindaco che prende atto dell’impossibilità di procedere al collocamento in disponibilità del segretario comunale.
7. Quando risulti accertata l’oggettiva incompatibilità ambientale, la commissione trasmette il giudizio motivato di sussistenza dell’incompatibilità stessa al Presidente del Consiglio comunale e al segretario comunale. Il Presidente convoca e riunisce il Consiglio per la valutazione del collocamento in disponibilità del segretario entro quarantacinque giorni dal ricevimento del giudizio della commissione. In base a questo giudizio, il Consiglio comunale può con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati disporre il collocamento in disponibilità del segretario comunale, informandolo del provvedimento. L’atto del Consiglio comunale fissa il termine di decorrenza della disponibilità non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del segretario della comunicazione di collocamento in disponibilità. Gli atti adottati in seguito all’accertamento della sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale non possono dar luogo a
responsabilità amministrativa.
8. Il collocamento in disponibilità del segretario comunale deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della sua comunicazione. L’impugnazione ha luogo in via giudiziale o, in alternativa, con domanda di arbitrato rituale qualora ai sensi dell’articolo 806 del Codice di procedura civile la contrattazione collettiva abbia previsto che le controversie relative al collocamento in disponibilità per sopraggiunta oggettiva incompatibilità ambientale possano o debbano essere devolute a un collegio arbitrale. In tal caso il contratto collettivo disciplina l’introduzione e lo svolgimento del giudizio arbitrale.
9. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del collocamento in disponibilità per incompatibilità ambientale, il Comune reintegra il segretario comunale nella sede segretarile, invitandolo, entro quindici giorni dal deposito della decisione o del lodo arbitrale, a riprendere servizio. Al segretario comunale è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, entro quindici giorni dall’invito a riprendere servizio, in sostituzione della reintegrazione nella sede segretarile, un’indennità risarcitoria d’importo pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Con l’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’indennità, corrisposta su richiesta del segretario, si produce l’estinzione del rapporto di lavoro.
Qualora il segretario comunale entro quindici giorni dal ricevimento dell’invito del Comune non abbia ripreso servizio oppure non abbia richiesto l’indennità alternativa alla reintegrazione, il rapporto di lavoro è risolto di diritto.10. Dalla data di collocamento in disponibilità, il segretario viene inserito
in un elenco speciale tenuto dalla Provincia autonoma. A tale data la sede segretarile del Comune si considera priva di titolare a tutti gli effetti.
Durante la permanenza nell’elenco speciale il segretario comunale mantiene il rapporto di lavoro con il Comune e l’intero trattamento economico base per sei mesi, con esclusione delle indennità che presuppongono l’effettivo svolgimento delle funzioni. Nei successivi sei mesi il trattamento economico è ridotto alla metà. I contratti collettivi possono individuare le voci che compongono il trattamento retributivo del segretario comunale collocato in disponibilità.
Da tali emolumenti sono detratti i compensi percepiti dal segretario comunale stesso per gli incarichi conferiti ai sensi del comma 12. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese le restanti obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro con il Comune.
11. Il segretario comunale rimane inserito nell’elenco di cui al comma 10 per un periodo massimo di un anno. Qualora non sia intervenuta la revoca dell’atto di collocamento in disponibilità, il rapporto di lavoro del segretario comunale si intende definitivamente risolto alla data di scadenza del periodo massimo di un anno.
12. Il Presidente della Provincia in cui si trova il Comune dal quale dipende il segretario comunale collocato in disponibilità, può conferire al segretario stesso incarichi presso la Provincia autonoma secondo le modalità fissate dalla Giunta provinciale. I compiti assegnati devono salvaguardare la professionalità acquisita e svolgersi entro esigibili limiti territoriali di distanza dal luogo di residenza del segretario comunale. Il segretario stesso viene cancellato d’ufficio dall’elenco qualora rifiuti, senza legittimo motivo, di svolgere tali incarichi.
13. In provincia di Bolzano, il presente articolo si applica anche ai vicesegretari comunali, nonché ai segretari delle Comunità comprensoriali dovendosi in tale ultimo caso considerare il Sindaco e il Consiglio comunale come sostituiti, rispettivamente, dal Presidente e dal Consiglio della Comunità comprensoriale.
14. La procedura di cui al presente articolo è preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione, da svolgersi secondo quanto previsto dai contratti collettivi provinciali di lavoro, che dovranno prevedere una durata massima di trenta giorni dall’avvio quale termine per definire un accordo fra le parti. Il tentativo di conciliazione è finalizzato a ricomporre le controversie ovvero a concordare il trasferimento in mobilità del segretario presso altro ente con la stessa qualifica professionale o con altra qualifica di grado equivalente. A quest’ultimo fine il tentativo di conciliazione prevederà la consultazione della Regione, della Provincia e dell’ente rappresentativo delle amministrazioni locali competenti per territorio.”.


ARTICOLO 2
(Assunzione dei segretari comunali di IV classe)


1. All’articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 2 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole “Fino all’entrata in vigore della legge provinciale di riforma dell’ordinamento dei segretari comunali,” sono sostituite dalle parole “Nei Comuni della regione”;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3-bis. Il contratto individuale di lavoro precisa la durata minima della permanenza presso la sede segretarile, da contenere in un periodo compreso tra uno e tre anni con decorrenza dall’effettiva assunzione del servizio. In mancanza di una previsione nel contratto il segretario deve rimanere nella sede per almeno due anni. Resta salva la possibilità per le parti di concordare in ogni momento la modifica della clausola di durata minima garantita. Nel caso di dimissioni volontarie con decorrenza anticipata rispetto al termine di permanenza legale o concordato il segretario è escluso dai concorsi segretarili e non può assumere servizio in qualità di segretario comunale sino alla scadenza di tale termine.”.


ARTICOLO 3
(Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale)


1. Il comma 1 dell’articolo 44 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 è sostituito dal seguente:
“1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzia di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani in possesso di una laurea nelle classi delle lauree specialistiche in giurisprudenza, scienze dell’economia, scienze della politica, scienze delle pubbliche amministrazioni, scienze economico-aziendali, teoria e tecnica della formazione e dell’informazione giuridica ovvero di un diploma di laurea equiparato alle stesse classi delle lauree specialistiche. Le Giunte provinciali costituiscono una commissione che sovraintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.”.


ARTICOLO 4
(Articolazione del corso abilitante)


1. Nel comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 4 del 1993 le parole “di cui all’allegata Tabella B)” sono sostituite dalle seguenti “individuate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta”.


ARTICOLO 5
(Esame di abilitazione)


1. Il comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale n. 4 del 1993 è sostituito dal seguente:
“1. L’esame finale che conclude il corso teorico-pratico consta di una prova scritta e di una prova orale nelle materie indicate nel decreto previsto dall’articolo 46, comma 1, e di una prova pratica consistente nella redazione di un atto amministrativo.”.


ARTICOLO 6
(Fondo per la gestione dei segretari in disponibilità)


1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, i diritti di segreteria di cui agli
articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 sono versati dai Comuni nella misura del 10 per cento dell’importo complessivo alla rispettiva Provincia per alimentare un fondo destinato alla formazione e all’aggiornamento professionale dei segretari da effettuare avvalendosi dei Consorzi dei Comuni, nonché alla copertura delle spese previste dall’articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, compreso il rimborso ai Comuni delle spese sostenute per le indennità risarcitorie e il trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità. Il rimborso al Comune è pari all’80 per cento delle spese nei casi di cui al comma 9 dell’articolo 59-ter della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 e successive modificazioni.
2. I fondi riscossi dalla Regione ai sensi dell’articolo 18, comma 121, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 sono ripartiti fra le Province autonome per le finalità indicate dal comma 1, detraendo per ciascuna Provincia quanto impegnato entro la data di entrata in vigore della presente legge per le attività di formazione dei segretari comunali.


ARTICOLO 7
(Formazione continua dei segretari)


1. I contratti collettivi devono prevedere l’obbligo della formazione continua dei segretari comunali da realizzare attraverso il sistema dei crediti formativi.


ARTICOLO 8
(Abrogazione di norme)


1. Il comma 121 dell’articolo 18 della legge regionale n. 10 del 1998 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011.


ARTICOLO 9
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura della spesa di euro 2,5 milioni derivante dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 6 si provvede con il prelievo di analogo importo dal capitolo 11110.000 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario in corso.


ARTICOLO 10
(Norme transitorie)


1. Ai corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, già attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, della legge regionale n. 4 del 1993 nel testo previgente.
2. Ai contratti individuali di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma relativi a concorsi per sedi segretarili di IV classe indetti prima della data di entrata in vigore della stessa legge, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 3 della legge regionale n. 2 del 1997 nel testo previgente.


ARTICOLO 11
(Testo unico)


1. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, è tenuto a riunire e coordinare in forma di testo unico le norme in materia di personale contenute nella presente legge con le norme contenute nelle leggi regionali 5 marzo 1983, n. 1, 5 marzo 1993, n. 4, 27 febbraio 1997, n. 2, 23 ottobre 1998, n. 10, 16 luglio 2004, n. 1, 22 dicembre 2004, n. 7, 20 marzo 2007, n. 2, 4 dicembre 2007, n. 4 e 15 luglio 2009, n. 5.


ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Trento, 26 aprile 2010
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
L. DURNWALDER



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