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NORMATIVA
Normativa regionale - Valle d'Aosta

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Legge regionale 26 aprile 2007, n. 7
Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA VdA).
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Fina(Istituzione dell’Agenzia)


1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 (Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), è istituita l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA VdA), di seguito denominata Agenzia.
2. L’Agenzia, ente strumentale della Regione, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. L’Agenzia, riconosciuta secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 2, del d.lgs. 165/1999, è sottoposta alla vigilanza della Regione, da attuarsi per il tramite dell’assessorato competente in materia di agricoltura.
3. L’Agenzia è ente facente parte del comparto unico regionale ed il rapporto di lavoro del personale è regolato dai contratti collettivi regionali, stipulati ai sensi degli articoli 37 e seguenti della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale della Valle d’Aosta e revisione della disciplina del personale), con esclusione del personale di cui all’articolo 7, il cui rapporto di lavoro continua ad essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.


ARTICOLO 2
(Funzioni)


1. L’Agenzia svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione, ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006, della Commissione, del 21 giugno 2006,recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, del Consiglio, del 21 giugno 2005, per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
2. L’Agenzia, in relazione alle misure finanziate o cofinanziate dal FEAGA e dal FEASR, svolge le funzioni di seguito elencate:
a) autorizzazione e controllo dei pagamenti per fissare l’importo da erogare ai beneficiari conformemente alla normativa comunitaria, compresi i controlli amministrativi e in loco, recupero delle somme irregolarmente percepite ed irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
b) esecuzione dei pagamenti;
c) contabilizzazione dei pagamenti.
3. L’Agenzia fornisce all’AGEA, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.lgs. 165/1999, tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea e trasmette le prescritte rendicontazioni periodiche, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.lgs. 165/1999. L’Agenzia trasmette inoltre, con cadenza annuale, alla Presidenza della Regione e alla competente Commissione consiliare, per il tramite dell’assessorato competente in materia di agricoltura, una relazione sull’attività svolta.
4. All’Agenzia possono essere inoltre affidate le funzioni di esecuzione dei pagamenti, di contabilizzazione e controllo per ogni altro aiuto regionale destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente. I rapporti recproci derivanti dall’attribuzione delle predette funzioni, ivi compresi i compensi dovuti per la gestione, sono disciplinati da apposita convenzione.
5. Per l’esercizio delle funzioni attribuitele, l’Agenzia si avvale, secondo quanto stabilito dall’articolo 5, comma 4, del d.lgs. 165/1999, dei dati e dei servizi dell’AGEA, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio che possa essere di ausilio o di supporto.
6. L’Agenzia può stipulare apposite convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 3bis del d.lgs. 165/1999.


ARTICOLO 3
(Organi. Direttore)


1. Sono organi dell’Agenzia il direttore e il collegio dei revisori.
2. Il direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale tra soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione ed amministrazione appartenenti alla qualifica unica dirigenziale dell’Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale o, se esterni, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 2, della l.r. 45/1995.
3. Il rapporto di lavoro è a tempo pieno ed esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, nel quale sono disciplinati la durata, non superiore a cinque anni, i casi di risoluzione anticipata e il trattamento economico, definito dalla Giunta regionale nella deliberazione di nomina. L’incarico di direttore è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.
4. Il conferimento dell’incarico di direttore a dipendenti dell’Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale determina il collocamento in aspettativa non retribuita per l’intera durata dell’incarico.
5. Il direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia e ne assicura il funzionamento, adottando ogni atto inerente alla gestione tecnica, amministrativa e contabile della quale è responsabile. In particolare, il direttore:
a) adotta i regolamenti interni di organizzazione e di contabilità, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto stabilito dalla presente legge;
b) propone la dotazione organica dell’Agenzia all’approvazione della Giunta regionale, per il tramite dell’assessorato competente in materia di agricoltura;
c) adotta il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo, trasmettendoli per l’approvazione alla Giunta regionale, per il tramite dell’assessorato competente in materia di agricoltura;
d) adotta i provvedimenti di spesa afferenti alla gestione delle risorse destinate all’Agenzia.


ARTICOLO 4
(Collegio dei revisori)


1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati tra gli iscritti al registro dei revisori contabili con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il collegio dei revisori dura in carica quattro anni. I compensi spettanti ai revisori sono stabiliti nella deliberazione di nomina.
3. Al collegio dei revisori spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile dell’Agenzia.


ARTICOLO 5
(Bilancio e contabilità)


1. Il bilancio di funzionamento dell’Agenzia ha durata annuale; esso inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L’esercizio finanziario, riferito alla gestione delle risorse di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a), inizia il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo.
3. I conti annuali riferiti all’attività dell’Agenzia in qualità di organismo pagatore sono certificati con le modalità di cui all’articolo 13 del d.lgs. 165/1999.


ARTICOLO 6
(Risorse finanziarie)


1. Costituiscono entrate proprie dell’Agenzia:
a) le somme destinate all’Agenzia dall’Unione europea e dallo Stato per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore, nonché i rimborsi forfetari da parte del FEAGA destinati al funzionamento della struttura dell’organismo pagatore;
b) il contributo ordinario regionale per il funzionamento dell’Agenzia;
c) le somme assegnate dalla Regione a titolo di compenso in relazione alle ulteriori funzioni eventualmente affidate all’Agenzia ai sensi dell’articolo 2, comma 4.
2. Non costituiscono entrate proprie dell’Agenzia e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, statale e regionale:
a) le somme assegnate all’Agenzia dall’Unione europea, dallo Stato e dalla Regione da erogare a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, anche cofinanziati, ai sensi della normativa comunitaria vigente;
b) le somme assegnate all’Agenzia dalla Regione per le finalità di cui all’articolo 2, comma 4;
c) gli importi derivanti dai recuperi e dalle sanzioni direttamente applicati ai sensi della normativa vigente.
3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti infruttiferi intestati all’Agenzia rispettivamente con la dicitura aiuti comunitari e aiuti di Stato, da tenersi in contabilità speciali presso l’istituto di credito, individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, al quale sono assegnate le funzioni di tesoreria.


ARTICOLO 7
(Dotazione organica e strumentale)


1. In sede di prima applicazione e per non oltre due anni dall’istituzione dell’Agenzia, la Giunta regionale assicura la dotazione di beni necessari all’avvio dell’attività dell’Agenzia; provvede, inoltre, con le modalità da essa stabilite, alla copertura della dotazione organica, anche mediante inquadramento del personale impiegato presso l’assessorato competente in materia di agricoltura per lo svolgimento di compiti inerenti al funzionamento dell’Agenzia, il cui rapporto di lavoro resta regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.


ARTICOLO 8
(Disposizioni transitorie)


1. Nelle more del riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 2, la Regione individua l’Agenzia quale organismo di cui l’AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 165/1999.


ARTICOLO 9
(Disposizioni finanziarie)


1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è determinato, per l’anno 2007, in euro 500.000 e in euro 1.100.000 annui, a decorrere dall’anno 2008.
2. L’onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 nell’obiettivo programmatico 2.1.2.
(Istituzioni diverse).
3. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1, si provvede mediante l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa deibilanci di previsione per l’anno 2007 e per il triennio 2007/2009:
a) nell’obiettivo programmatico 1.2.3. (Personale per interventi di settore), al capitolo 42365 (Spese per il personale assunto con contratto aziendale degli impiegati ed operai forestali dipendenti della Regione Autonoma Vallee d’Aosta occupati nel settore agricolo), per euro 500.000, per l’anno 2007 e, per euro 800.000 annui, per gli anni 2008 e 2009;
b) nell’obiettivo programmatico 2.2.2.03. (Interventi per l’incremento delle colture) al capitolo 42085 (Contributi per interventi di promozione e pubblicità dei prodotti agro-alimentari – piano di sviluppo rurale 2000/2006) per euro 300.000 annui per gli anni 2008 e 2009.
4. Per l’applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni al bilancio.


ARTICOLO 10
(Dichiarazione d’urgenza)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


Formula Finale:
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 26 aprile 2007.
Il Presidente
CAVERI



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