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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 26 aprile 2007, n. 17
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) e modiche alla legge regionale 5 maggio 1992 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria)
 
Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Modificazione di articolo)

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative) è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. La Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede contributi secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, ai comuni che provvedono al censimento delle barriere architettoniche presenti sul loro territorio.”.

ARTICOLO 2
(Sostituzione di articolo)

1. L’articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è sostituito dal seguente: “Articolo 23 bis (Interventi finanziari per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati e negli spazi aperti al pubblico)
1. La Regione concede contributi in conto capitale per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche e localizzative a favore di:
a) enti locali ed enti del settore regionale allargato di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2006)) per interventi in edifici e spazi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;
b) soggetti privati per interventi in edifici e spazi privati aperti al pubblico;
c) soggetti privati per interventi in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata.
2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati agli enti ed ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità degli edifici e degli spazi interessati dagli interventi.”.

ARTICOLO 3
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 23 bis della l.r. 15/1989 è inserito il seguente: “Articolo 23 ter (Contributi per interventi in edifici privati):
1. I contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera c), possono essere concessi:
a) alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
b) a coloro i quali abbiano fiscalmente a carico i soggetti di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
c) ai condomini di civili abitazioni ed ai proprietari di alloggi ove hanno la residenza i soggetti di cui alla lettera a);
d) ai datori di lavoro ove prestano la propria attività lavorativa i soggetti di cui alla lettera a).
2. I contributi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 riguardano esclusivamente gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto beneficiario ai sensi dell’articolo 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 (riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della l. 23 ottobre 1992 n. 421).
3. Qualora non risulti materialmente o giuridicamente possibile la realizzazione degli interventi sugli immobili, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali, risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l’opera non realizzabile.”.

ARTICOLO 4
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 23 ter della l.r. 15/1989 è inserito il seguente: “Articolo 23 quater(Competenze della Regione e dei Comuni)
1. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a) sono inoltrate, con l’indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, alla Regione.
2. La Regione provvede all’istruttoria e all’erogazione dei contributi secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 quinquies, comma 1.
3. Le istanze relative ai contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettere b) e c) sono inoltrate, con l’indicazione delle opere da realizzare o dei beni da acquistare, nonché della relativa spesa, al Comune territorialmente competente, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 23 quinquies, comma 1.”.

ARTICOLO 5
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 23 quater della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:“Articolo 23 quinquies(Procedura di concessione dei contributi)
1. La Giunta regionale, ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 23 bis, stabilisce con apposito provvedimento:
a) i criteri di selezione degli interventi, con indicazione di eventuali priorità e la relativa spesa riconoscibile;
b) la misura del contributo concedibile e le modalità di erogazione;
c) le modalità e i tempi di presentazione delle istanze, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23 quater commi 1 e 2;
d) i casi di decadenza dal contributo e le modalità di reimpiego delle somme recuperate.
2. La formazione del piano previsto dall’articolo 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 1986”), costituisce criterio di priorità nell’assegnazione dei contributi di cui all’articolo 23 bis, comma 1, lettera a).”.

ARTICOLO 6
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 23 quinquies della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:“Articolo 23 sexies (Progetti speciali)
1. La Regione promuove, mediante la concessione di contributi in conto capitale, la realizzazione di progetti speciali finalizzati a determinare modelli di riferimento per soluzioni di accessibilità e di visitabilità di edifici e spazi aperti caratterizzati dalla pubblica accessibilità.
2. La Giunta regionale definisce le procedure per la selezione ed il finanziamento dei progetti di cui al comma 1.”.

ARTICOLO 7
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 23 sexies della l.r. 15/1989 è inserito il seguente: “Articolo 23 septies(Norma transitoria)
1. In fase di prima attuazione della presente legge, le domande inserite nella graduatoria regionale approvata nell’anno 2006 ai sensi dell’articolo 9 della legge 9 gennaio 1989 n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), sono soddisfatte compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate dal bilancio regionale.
2. Le domande inviate dai Comuni in Regione entro il 1° marzo 2007, con le modalità di cui all’articolo 11 della l.r. 13/1989, sono ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri e delle priorità di cui alla presente legge.”.

ARTICOLO 8
(Inserimento di articolo)

1. Dopo l’articolo 26 della l.r. 15/1989 è inserito il seguente:“Articolo 26 bis(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante:
• utilizzo, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale” dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006;
• iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007 di euro 500.000,00 in termini di competenza dello stanziamento iscritto all’U.P.B. 7.207 “Edilizia pubblica e sociale”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.

ARTICOLO 9
(Abrogazione di norme)

1. Il comma 4 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 è abrogato.
2. Al comma 5 dell’articolo 23 della l.r. 15/1989 le parole ”ed al quarto comma” sono soppresse.
3. L’articolo 5 della legge regionale 5 maggio 1992 n. 11 (modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989 n. 15 (abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative)) è abrogato.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 26 aprile 2007

PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
(Massimiliano Costa)


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