NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata
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Legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31
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Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 – Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42 – Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7 – Modifica art. 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 Principi e finalità
1. Le disposizioni contenute nella presente legge sono finalizzate a riordinare e razionalizzare la normativa regionale in materia di personale e organizzazione, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 47 e 48 dello Statuto regionale. 2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al sottolineato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.
ARTICOLO 2 Adeguamento delle disposizioni regionali all’art. 19 del d.lgs 165/2001 in materia di conferimento delle funzioni dirigenziali.
1. La presente disposizione disciplina il conferimento degli incarichi dirigenziali nell’ambito della Giunta regionale della Basilicata e del Consiglio regionale, secondo i principi di efficacia e di efficienza dell’amministrazione oltre che dei principi affermati dalle disposizioni contenute nelle leggi dello Stato in materia. 2. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale tengono conto della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell’amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’articolo 2103 del codice civile. La Giunta regionale, fatta salva la tutela della professionalità acquisita dal dirigente, al fine di garantire il miglior funzionamento delle strutture regionali, applica, di norma, il criterio della rotazione degli incarichi dirigenziali. 3. L’amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale non generale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta. 4. L’amministrazione che, in dipendenza dei processi di riorganizzazione ovvero alla scadenza dei relativi incarichi, comunque in assenza di una valutazione negativa, non intende confermare l’incarico conferito al dirigente, è tenuta a darne idonea e motivata comunicazione al dirigente stesso con un preavviso congruo, prospettando i posti disponibili per un nuovo incarico. 5. Al provvedimento di conferimento dell’incarico è allegato il contratto individuale con il quale sono individuati l’oggetto dell’incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall’organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell’incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può eccedere, il termine di cinque anni e non può essere inferiore a tre anni. La durata dell’incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell’interessato. Gli incarichi sono rinnovabili solo espressamente con apposito provvedimento. 6. Nel contratto individuale è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall’articolo 24 del d.lgs 165/2001 e del relativo CCNL di categoria e delle disposizioni contrattuali integrative. 7. Nell’ambito di un razionale e contabilmente neutro utilizzo del personale dell’amministrazione pubblica, gli incarichi di dirigente generale e di dirigente degli uffici possono essere conferiti, in una percentuale non superiore al 10% della dotazione organica dei dirigenti, anche a figure dirigenziali non appartenenti ai ruoli regionali, purché dipendenti a tempo indeterminato delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, compresi gli Enti strumentali della Regione e le Aziende sanitarie Regionali, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando, distacco o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Alle suddette figure trova applicazione l’art. 23 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.- 8. Gli incarichi dirigenziali di dirigente generale e di dirigente degli uffici oltre che nella percentuale di cui al comma 7 possono essere conferiti, rispettivamente, entro il limite del 5 per cento e dell’8 per cento della dotazione organica complessiva dei dirigenti, con contratti a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell’Amministrazione regionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l’incarico, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Gli incarichi di dirigente di staff sono conferiti intuitu personae, fermo restando i requisiti di cui sopra. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo anche conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa o fuori ruolo senza assegni e con riconoscimento dell’anzianità di servizio. Al fine di garantire il rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento, l’Amministrazione regionale istituisce un albo dei dirigenti esterni, previo avviso pubblico annuale, nell’ambito del quale individuare con atto motivato il dirigente da incaricare. Hanno diritto all’iscrizione all’albo dei dirigenti esterni, tutti coloro, ivi compresi i dipendenti dell’Amministrazione regionale, che sono in possesso dei requisiti previsti dal presente comma per il conferimento degli incarichi di dirigente. 9. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti, il quoziente derivante dall’applicazione delle percentuali previste dai commi precedenti è arrotondato all’unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque. 10. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ognuno per quanto di rispettiva competenza, previa concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria, anche nelle more dell’espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, possono coprire temporaneamente i posti rimasti vacanti di dirigente, dopo la copertura di cui ai precedenti commi 7 e 8, conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in possesso di una esperienza almeno quinquennale nella categoria più elevata e del diploma di laurea previsto dal vecchio ordinamento ovvero della laurea specialistica o magistrale con durata quinquennale. 11. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all’articolo 7 del d.lgs 165/2001. 12. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
ARTICOLO 3 Autorità regionale per la valutazione ed il merito – Organismo indipendente di valutazione della performance
1. Al fine di garantire unitarietà ed efficacia delle modalità gestionali e perseguendo, nello stesso tempo, economicità di gestione e la valorizzazione del merito è istituita presso la Presidenza della Giunta regionale l’Autorità regionale per la valutazione e il merito della dirigenza e del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti ed Organismi subregionali di cui alla l.r. 14 luglio 2006, n. 11, e di tutti gli Enti strumentali e locali che ne facciano richiesta. L’Autorità, in qualità di organo terzo ed imparziale rispetto alla organizzazione regionale opera in piena autonomia e riferisce direttamente al Presidente della Giunta. 2. All’Autorità sono affidate le seguenti funzioni: a) il controllo strategico delle attività degli Enti, del quale riferisce direttamente all’Organo di governo; b) il supporto alla valutazione dell’attività dei direttori generali e di tutti i dirigenti apicali degli Enti; c) monitoraggio del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; d) la validazione delle metodologie di graduazione e di valutazione delle posizioni e delle prestazioni dei dirigenti e del personale degli Enti; e) la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema delle dimensioni e degli indicatori di misura delle performance del Sistema Basilicata; f) la validazione delle metodologie di valutazione delle performance; g) la progettazione, gestione, monitoraggio, manutenzione del sistema di sviluppo professionale, della mobilità, dei processi di riconversione, dell’accesso del personale del Sistema Basilicata; h) la promozione e realizzazione di misurazioni e confronti fra le prestazioni del Sistema Basilicata e altri territori, regioni, sistemi politico amministrativi in Italia, in Europa, nel mondo (benchmarking e benchlearning fra territori, amministrazioni, sistemi di governance); i) la redazione della proposta della direttiva sulle modalità di gestione, di valutazione e di pubblicizzazione dei risultati gestionali degli Enti di cui al comma 1; l) ogni altro compito ad essa conferito dall’art.14 del d.lgs n. 150/2009. 3. L’Autorità sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati e si compone di 3 membri nominati dalla Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della misurazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. 4. I requisiti, le modalità di selezione, la durata dell’incarico ed il relativo trattamento retributivo degli esperti, vengono disciplinati da apposito provvedimento della Giunta regionale, nel pieno rispetto delle garanzie di indipendenza e terzietà di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri complessivi per il bilancio regionale. 5. Le attività di segreteria tecnica dell’Autorità, sono assicurate da personale regionale e/o da personale degli Enti di cui al comma 1 in distacco funzionale. Nell’ambito della Segreteria tecnica è nominato con provvedimento della Giunta regionale, un responsabile della Struttura tecnica permanente dell’Autorità, scelto tra soggetti con specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 6. L’Autorità, entro il termine di 90 giorni si dota di apposito disciplinare di organizzazione e funzionamento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale, sentito l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
ARTICOLO 4 Disposizioni in materia di utilizzo delle graduatorie di selezione del personale
1. Fermo restando i limiti numerici e finanziari per le nuove assunzioni derivanti dalle disposizioni statali in materia, la programmazione delle assunzioni per il triennio 2010-2012 è aggiornata, anche al fine di coprire i posti disponibili nelle categorie di B, C e D, entro i limiti massimi di legge, mediante l’utilizzo o lo scorrimento delle graduatorie che risultino formalmente approvate dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre 2009, relative a concorsi pubblici ovvero a selezioni verticali svolte mediante prove per titoli e/o esami ed il cui bando sia stato formalmente pubblicato in data anteriore alla pubblicazione del d.lgs 150/2009. 2. Al ricorrere delle suddette condizioni il comma che precede si applica anche agli Enti strumentali, fatta salva la loro capacità assunzionale ai sensi delle vigenti disposizioni statali e regionali.
ARTICOLO 5 Riconoscimento ai fini contributivi del periodo pregresso del personale assunto ai sensi dell’art. 12 l.r. 8/98 e dell’art. 6, terzo comma l.r. 37/98.
1. Al personale che abbia prestato servizio ai sensi dell’art. 14 l.r. 9/86 e degli artt. 8 e 9 l.r. 30/93 e che attualmente sia dipendente della Regione con contratto a tempo indeterminato a seguito del superamento dei concorsi indetti ai sensi dell’art. 12 l.r. 8/98 e dell’art. 6, terzo comma l.r. 37/98, che non abbia svolto contemporaneamente attività libero professionale valida ai fini contributivi, il periodo di servizio antecedente all’immissione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato.
ARTICOLO 6 Modifica termine dell’art. 73 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 42
1. Ai fini dell’art. 73 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 42, sono considerate tempestive le domande prodotte entro il 30 maggio 2010.
ARTICOLO 7 Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 2001 n. 7 “Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Basilicata”.
1. Il comma 4 dell’art. 2 della l.r. 7/2001 è così riformulato: “4. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per le rispettive competenze, provvedono alla nomina dei direttori degli uffici stampa, individuandoli tra gli iscritti all’albo dei giornalisti, elenco professionisti o pubblicisti. L’incarico di direttore è conferito senza il ricorso a procedure di selezione o comparazione; è attivato con la sottoscrizione di apposito contratto individuale; ha durata corrispondente a quella della legislatura nella quale viene conferito; può essere risolto anticicipatamente per giustificati motivi o per le fattispecie previste dal contratto. Il trattamento economico del direttore è corrispondente a quello del caporedattore maggiorato di una indennità di funzione, e non può in ogni caso essere superiore a quello di un dirigente di ufficio. Se conferito a giornalista in servizio presso gli uffici stampa della Regione, detto incarico comporta l’automatica collocazione in aspettativa con la conservazione della posizione giuridica in godimento all’atto della sottoscrizione del contratto individuale e, nel caso l’incarico di direttore si protragga per almeno cinque anni, l’attribuzione della qualifica di caporedattore.” 2. All’articolo 2, commi 5 e 6 della l.r. 7/2001, la parola “capiredattori” è sostituita dalla parola “direttori”; 3. All’articolo 3, commi 1 e 4 della l.r. 7/2001, la parola “capiredattori” è sostituita dalla parola “direttori”; 4. All’articolo 5, comma 1 della l.r. 7/2001, la parola “capiredattori” è sostituita dalla parola “direttori”;
ARTICOLO 8 Modifica all’art. 10 della l.r. 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.
1. All’articolo 10 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: “2 bis. In aggiunta alle unità previste dal comma precedente sono assegnate ulteriori unità di personale comandato o distaccato, così determinate: a) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 1 a 2: una unità purchè gli stessi non abbiano incarichi di Presidente, Vicepresidente o Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, non abbiano Presidenti di Commissione, nonché di Presidente della Giunta o Assessori; b) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 3 a 5: una unità; c) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 6 a 8: due unità; d) gruppi consiliari composti da oltre 8 consiglieri: tre unità.”
ARTICOLO 9 Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni regionali in contrasto con la disciplina di cui alla presente legge ovvero con essa incompatibili
ARTICOLO 10 Pubblicazione
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza 25 ottobre 2010 IL PRESIDENTE De Filippo
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