Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità.
1. È istituita la giornata dei Veneti nel Mondo, dedicata agli emigranti veneti che con il loro lavoro e la opera quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto nel mondo.
2. A decorrere dal 2008 la celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo ha luogo in una data annualmente individuata dalla Giunta regionale.
ARTICOLO 2
Programma degli interventi.
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce annualmente il programma degli interventi per la celebrazione della giornata dei Veneti nel Mondo ed in particolare:
a) promuove iniziative, anche di carattere internazionale, per mantenere viva la memoria della Grande Migrazione Veneta, in collaborazione con autonomie locali ed altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli istituti ed enti culturali e le associazioni di Veneti nel Mondo;
b) concorre, mediante la concessione di contributi, alla realizzazione di ricerche, filmati,
pubblicazioni, giornate di studio, mostre e manifestazioni aventi ad oggetto la cultura e le tradizioni venete nel periodo della Grande Migrazione Veneta.
ARTICOLO 3
Scambi culturali.
1. La Regione del Veneto, di intesa con le province e i comuni, favorisce forme di scambio culturale, artistico, di formazione universitaria e professionale, dirette a cittadini veneti emigranti, discendenti di emigranti e giovani interessati ad effettuare esperienze lavorative o formative nei paesi dove maggiore è la presenza di emigranti veneti.
2. La Regione del Veneto assicura nella programmazione delle iniziative culturali, specifico rilievo alla conoscenza e promozione delle aree maggiormente interessate dal fenomeno storico della Grande Migrazione Veneta, anche individuando d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale iniziative finalizzate a promuoverne la conoscenza nel sistema scolastico di istruzione e formazione.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria.
1. Alle spese correnti derivanti dalla attuazione della presente legge, quantificate in euro
50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’upb U0185 ”Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 5 “Interventi per la cultura”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008 e pluriennale 2008-2010; contestualmente lo stanziamento dell’upb U0170 “Iniziative per gli emigrati veneti” viene incrementato di euro 50.000,00 in ognuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010.
ARTICOLO 5
Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 25 luglio 2008