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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 25 luglio 2008, n. 25
Disposizioni per la promozione e il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità (P.I.M.)
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione persegue il miglioramento dell’accessibilità e della mobilità nelle aree urbane del territorio ligure e a tal fine promuove i Programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) attraverso la concessione di finanziamenti.

ARTICOLO 2
(Programmi integrati per la mobilità)

1. I programmi integrati per la mobilità (P.I.M.) sono costituiti da un insieme organico di interventi finalizzati a:
a) migliorare le condizioni di accessibilità e mobilità nelle aree urbane, incentivando, in particolare, l’interscambio tra le varie modalità di trasporto;
b) favorire il decongestionamento e la riduzione del traffico nelle aree urbane anche per rendere più efficiente il servizio di trasporto pubblico locale;
c) agevolare la riorganizzazione della circolazione veicolare, anche incentivandone la fruizione pedonale e ciclabile;
d) aumentare il livello di sicurezza della circolazione stradale;
e) ridurre l’inquinamento acustico e atmosferico.
2. I P.I.M. sono approvati dai Comuni, singoli o associati, anche d’intesa con la Provincia e con altri soggetti pubblici. I P.I.M. hanno efficacia per un periodo di sei anni.
3. La Giunta regionale definisce apposite linee guida per la redazione dei P.I.M. e la puntuale definizione degli interventi in essi previsti.

ARTICOLO 3
(Interventi ammissibili a finanziamento nell’ambito dei P.I.M.)

1. Sono ammessi a finanziamento regionale nell’ambito dei P.I.M. di cui all’articolo 2 gli interventi, in particolare, relativi a:
a) parcheggi pubblici rotativi a tariffazione per autoveicoli e motocicli;
b) infrastrutture e dispositivi per favorire il trasporto pubblico locale, per garantire la sicurezza e la regolazione della circolazione veicolare, pedonale e della sosta, con particolare attenzione alla necessità di migliorare l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico anche per i portatori di handicap e per tutte le persone a mobilità ridotta;
c) pedonalizzazione di aree urbane e realizzazione di itinerari pedonali e ciclabili, comprensivi delle opere idonee al superamento delle barriere architettoniche;
d) eliminazione dei passaggi a livello e adeguamento dell’accessibilità e dell’attraversamento degli impianti ferroviari anche al fine di garantire una migliore integrazione tra i modi di trasporto pubblico.
2. Sono altresì oggetto di finanziamento regionale le progettazioni definitive relative agli interventi di cui al comma 1.
3. La Giunta Regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 4, può individuare ulteriori tipologie d’intervento ammissibili a finanziamento, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.

ARTICOLO 4
(Procedura per la concessione dei finanziamenti)

1. La Giunta regionale approva la procedura per la concessione dei finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M, definendo in particolare:
a) i criteri di valutazione della qualità dei P.I.M. nonché gli eventuali criteri di priorità in relazione agli interventi finanziabili;
b) la documentazione progettuale ed economica relativa ai P.I.M.;
c) le modalità ed i tempi per la presentazione dei P.I.M.;
d) le ulteriori tipologie di interventi di cui all’articolo 3, comma 3;
e) le forme di garanzia necessarie per la restituzione del finanziamento erogato ai sensi dell’articolo 6 relativamente ai parcheggi pubblici rotativi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a).
2. Il trenta per cento delle risorse stanziate annualmente per le finalità di cui alla presente legge è prioritariamente assegnato ai Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti;
3. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui al comma 1, individua l’eventuale quota delle risorse annualmente disponibili per il finanziamento di interventi inseriti nei P.I.M. considerati d’interesse regionale.

ARTICOLO 5
(Piano regionale di attuazione dei P.I.M.)

1. La Giunta regionale, verificata la rispondenza dei P.I.M. ai criteri indicati nella procedura di cui all’art. 4, approva il piano regionale di attuazione degli interventi inseriti nei P.I.M. nel quale, sulla base delle risorse disponibili, individua:
a) gli interventi ammissibili a finanziamento;
b) l’entità della contribuzione in conto capitale spettante;
c) la misura e le modalità di liquidazione dei finanziamenti;
d) i tempi di realizzazione delle opere;
e) le modalità di controllo sull’attuazione degli interventi e di gestione dei parcheggi pubblici rotativi.

ARTICOLO 6
(Misure di contribuzione)

1. I finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. di cui all’articolo 3 sono definiti come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a) in misura non superiore al cinquanta per cento (IVA esclusa) dei costi ammissibili di realizzazione dell’intervento relativi ai soli posti auto pubblici rotativi.
Tale misura è elevata al sessanta per cento nei casi di parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica rotativa;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c) in misura non superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d) in misura non superiore al trenta per cento dei costi ammissibili;
d) per gli interventi di cui al comma 3 in misura non superiore al trenta per cento dei costi ammissibili;
e) per le progettazioni di cui al comma 2 fino al cento per cento dei costi ammissibili.
2. I finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. di cui all’articolo 4, comma 3 sono definiti nella misura del sessanta per cento dei costi ammissibili.
3. Per la definizione dei costi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2, relativamente agli interventi edilizi, è preso a riferimento il Prezzario regionale dell’Unioncamere liguri.

ARTICOLO 7
(Fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana)

1. I P.I.M. devono prevedere nella documentazione tecnico-economica relativa ai progetti di realizzazione di parcheggi pubblici rotativi a tariffazione, un piano finanziario ed un piano di gestione dell’opera.
2. Il soggetto gestore dei parcheggi ad esclusiva utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione per venticinque annualità consecutive, una quota annuale di importo commisurato al contributo regionale per la realizzazione dell’opera fino alla concorrenza del settanta per cento del contributo erogato nella misura pari:
a) al due per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio;
b) al tre per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio;
c) al quattro per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio.
3. Il soggetto gestore dei parcheggi a parziale utilizzazione pubblica deve corrispondere alla Regione per venticinque annualità consecutive, una quota annuale, fino alla concorrenza complessiva del contributo erogato, di importo pari:
a) al tre per cento del contributo per i primi dieci anni di gestione del parcheggio;
b) al quattro per cento del contributo per i successivi dieci anni di gestione del parcheggio;
c) al sei per cento del contributo per gli ulteriori cinque anni di gestione del parcheggio.
4. Gli importi, come sopra determinati, costituiscono quote di reintegro del fondo regionale per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità urbana e sono versati alla Regione entro la scadenza dell’anno solare.
5. La disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica ai parcheggi con finalità di interscambio come definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1.

ARTICOLO 8
(Disposizioni per la realizzazione di parcheggi privati su aree pubbliche)

1. I Comuni, in vista dell’obiettivo di ridurre i fabbisogni di parcheggi stradali, di riordinare la circolazione e di recuperare le condizioni ambientali delle strade e delle piazze pubbliche, possono individuare nell’ambito dei P.I.M. le aree di loro proprietà entro le quali realizzare parcheggi privati in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, mediante cessione del diritto di superficie.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati:
a) da persone fisiche o giuridiche appositamente costituite;
b) da enti, società ed imprese a partecipazione comunale aventi ad oggetto, anche non esclusivo, la realizzazione e la gestione di parcheggi;
c) da imprese di costruzione.
3. I Comuni predispongono apposito bando triennale che definisce:
a) i requisiti dei soggetti aventi diritto;
b) le modalità di concessione del diritto di superficie sulle aree, tenuto conto della qualità delle progettazioni, degli oneri di manutenzione dei manufatti nonché della funzionalità degli interventi alla risoluzione dei problemi della sosta e della circolazione dell’immediato intorno;
c) l’ambito territoriale di riferimento per soddisfare il fabbisogno di parcheggio degli insediamenti;
d) la documentazione tecnico-progettuale necessaria;
e) le clausole riguardanti la cessione dei parcheggi non pertinenziali.
4. La costituzione del diritto di superficie è subordinata alla stipula di una convenzione recante altresì l’impegno del soggetto attuatore e suoi aventi causa a non mutare la destinazione d’uso.
5. I parcheggi pertinenziali non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale pena la nullità dei relativi atti.

ARTICOLO 9
(Norma finale)

1. I P.I.M. di cui all’articolo 2 sostituiscono i Programmi Urbani dei Parcheggi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) e successive modificazioni, ferma restando la validità agli effetti urbanistici di quelli già approvati.

ARTICOLO 10
(Sostituzione di norma)

1. L’articolo 9, comma 4 della legge 122/1989 è sostituito, per il territorio della Regione, dall’articolo 8 della presente legge.

ARTICOLO 11
(Norma finanziaria)

1. Le entrate previste dall’articolo 7 sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale al Titolo III “Entrate Extratributarie” Categoria 3.3 “Recupero e rimborsi” U.P.B. 3.3.3 “Recuperi e rimborsi di natura diversa”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede mediante le seguenti variazioni:
a) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2007:
- utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di euro 1.500.000,00 iscritti all’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2008:
- prelevamento in termini di competenza e di cassa di euro 3.000.000,00 dall’U.P.B. 18.207 “Fondo speciale di conto capitale”;
- iscrizione di euro 4.500.000,00 in termini di competenza e di euro 3.000.000,00 in termini di cassa all’U.P.B. 6.207 “Investimenti per la realizzazione di parcheggi”.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 12
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 25 marzo 1997, n. 10 (Interventi della Regione per la programmazione e attuazione di parcheggi e infrastrutture per la mobilità e per il traffico nelle aree urbane) è abrogata.

ARTICOLO 13
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 25 luglio 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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