Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Oggetto e finalità)
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale ai sensi dell’articolo 117, comma secondo, lettera h), della
Costituzione.
2. La presente legge è diretta ad assicurare una gestione coordinata ed omogenea delle funzioni e dei compiti della polizia locale, anche al fine di un
adeguato controllo del territorio e di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini.
ARTICOLO 2
(Funzioni della Regione)
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale:
a) esercita funzioni di coordinamento e indirizzo, nonché di sostegno alla attività operativa, formazione e aggiornamento professionale degli
appartenenti alla polizia locale;
b) promuove e incentiva, nell’ambito della disciplina dettata dalla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, l’esercizio associato delle funzioni di
polizia locale;
c) promuove, sulla base della legislazione statale prevista dall’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, forme di collaborazione con le forze di
polizia dello Stato, nonché intese interregionali per la realizzazione di interventi e sistemi informativi integrati in materia di sicurezza;
d) coordina gli interventi di cui al punto c) con quelli volti a migliorare la sicurezza delle comunità locali previsti dalla legge regionale 19 giugno 2002,
n. 12;
e) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti lo svolgimento delle funzioni delle polizie locali e ne cura la diffusione;
f) compie attività di ricerca, documentazione ed informazione in merito alle tematiche inerenti le funzioni delle polizie locali e dei servizi operativi;
g) definisce, al fine di assicurare l’omogeneità del servizio su tutto il territorio regionale, gli standard essenziali che i corpi di polizia locale debbono
possedere in riferimento al rapporto fra la popolazione residente e il numero degli operatori della polizia locale;
h) istituisce la Scuola regionale di polizia locale di cui all’articolo 10 e promuove le opportune intese con gli enti locali;
i) promuove l’attivazione di un numero telefonico unico di pronto intervento per la polizia locale.
2. La Regione promuove la stipula di apposite intese tra le forze di polizia provinciale e le forze di polizia municipale al fine di realizzare, con le
modalità concordate tra le province stesse ed i comuni interessati, un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale.
3. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal comma 1 la Giunta regionale si avvale del Comitato di cui all’articolo 3.
ARTICOLO 3
(Comitato Tecnico Consultivo della polizia locale)
1. È istituito il Comitato tecnico consultivo, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Comitato dura in carica per l’intera
legislatura.
2. Il Comitato è così composto:
a) un dirigente della struttura regionale competente in materia di polizia locale, con funzioni di presidente;
b) quattro comandanti dei corpi di polizia locale di cui due ufficiali e due sottoufficiali;
c) due agenti;
d) due esperti in materia di sicurezza urbana.
3. I membri del Comitato di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 sono nominati dal Consiglio regionale.
4. Il Comitato tecnico consultivo regionale disciplina il proprio funzionamento con un regolamento interno approvato a maggioranza dei componenti e
trasmesso al Consiglio regionale.
5. Il Comitato tecnico consultivo regionale ha sede presso la Giunta regionale.
6. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno e a seguito della richiesta di pareri da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 2, nonché su
richiesta del Consiglio regionale per audizioni in merito alle specifiche funzioni del Comitato e comunque ogni qualvolta ne ravveda l’opportunità.
7. Ai componenti del Comitato spettano per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dipendenti regionali a
livello dirigenziale.
ARTICOLO 4
(Compiti del Comitato)
1. Il Comitato ha compiti di studio, informazione e consulenza tecnica in materia di polizia locale e formula proposte alla Giunta regionale per la migliore organizzazione e il coordinamento dei servizi di Polizia locale.
2. Il Comitato esprime pareri ai sensi dell’articolo 2, comma 2 e formula proposte:
a) sulle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;
b) sulle caratteristiche e sulla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e servizi di polizia locale;
c) sullo svolgimento dei corsi di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale per gli addetti alla polizia locale.
ARTICOLO 5
(Funzioni di polizia locale)
1. I Comuni singoli o associati e le Province esercitano, nelle materie loro proprie o conferite dalla legislazione statale e regionale, le funzioni:
a) di polizia amministrativa per l’attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di
normative, leggi, regolamenti e di ordinanze di autorità regionali e locali. In materia di commercio, i relativi verbali sono trasmessi alla Camera di
ommercio competente;
b) di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271;
c) di polizia stradale ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;
e) ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana nell’ambito del territorio di
competenza;
f) di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta
delle autorità competenti e degli uffici autorizzati per legge a richiederli;
g) di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione civile.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni singoli o associati e le Province istituiscono corpi e servizi di polizia locale e con
regolamento stabiliscono il relativo ordinamento e organizzazione, nel rispetto delle norme della presente legge.
3. Le polizie locali, comunque organizzate, non possono essere considerate strutture intermedie in un settore amministrativo o tecnico più ampio, né
essere poste alle dipendenze di un dirigente di settore, di area o di unità operativa diversa. Salva diversa disposizione del regolamento del comune, il
Comandante è inquadrato nella categoria apicale dell’ente da cui dipende e deve appartenere alla polizia locale.
4. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo occasionalmente, in casi di comprovata necessità e urgenza, a svolgere attività e
compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
ARTICOLO 6
(Organizzazione dei corpi di polizia provinciale)
1. Le province istituiscono i corpi di polizia provinciale.
2. Il regolamento del corpo determina l’organico, rapportato, per numero di addetti e competenze, ai compiti e ai servizi da svolgere sul territorio.
3. Distacchi o comandi temporanei degli addetti sono ammessi, anche in relazione alle necessità di collegamento con altre realtà territoriali, previa
apposita convenzione tra gli enti interessati.
4. Il Corpo di polizia provinciale esercita in particolare le funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria; coopera con le altre forze di polizia al
mantenimento della sicurezza, nel rispetto delle disposizioni della legislazione statale.
ARTICOLO 7
(Organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia municipale)
1. I comuni istituiscono un apposito servizio per l’esercizio delle funzioni di polizia locale, con la dotazione di personale, di mezzi e di strutture
operative che assicuri lo svolgimento delle funzioni stesse in maniera continuativa ed efficace su tutto il territorio comunale in tutti i giorni dell’anno.
2. Il servizio di polizia municipale si svolge, di norma, nell’ambito territoriale del comune.
3. Il servizio di polizia municipale, può svolgersi, oltre che in forma associata tra i Comuni, anche in ambiti territoriali più ampi di quelli di cui al comma
2, tramite:
a) convenzioni tra comuni;
b) comando o distacco di addetti;
c) servizi di ausilio in caso di eventi straordinari.
4. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale è espletato da almeno sette addetti istituiscono il corpo di polizia municipale.
5. I corpi di polizia municipale sono composti da:
a) Comandante;
b) Ufficiali;
c) Sottoufficiali;
d) Agenti.
6. Il regolamento del corpo di polizia municipale stabilisce la dotazione organica sulla base, di norma, di un addetto ogni 700 abitanti.
ARTICOLO 8
(Gestione associata)
1. La gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale tende a garantire uno svolgimento omogeneo e coordinato delle relative funzioni su
tutto il territorio regionale.
A tale fine il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, stabilisce:
a) gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata dei servizi e dei corpi di polizia locale;
b) i criteri per la concessione di contributi alle diverse forme di gestione associata.
2. Gli addetti ai servizi di polizia locale esercitati in forma associata sono inquadrati negli organici dei singoli Comuni, salva la possibilità dell’
inquadramento nell’organico dell’ente sovracomunale. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dall’atto costitutivo che regola la forma
associativa e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.
ARTICOLO 9
(Regolamenti di polizia locale)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 7, comma 6, gli enti locali singoli o associati adottano il regolamento del corpo o del servizio con il quale
stabiliscono l’organizzazione e la dotazione organica, sulla base dei seguenti criteri:
a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
c) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
d) sviluppo edilizio e caratteri urbanistici del territorio;
e) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
f) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
g) indice di motorizzazione, fasce orarie di necessità operative e numero di violazioni accertate delle norme;
h) caratteristiche socio-economiche del territorio;
i) presenza scolastica ed universitaria;
j) presenza di poli ospedalieri;
k) presenza di nodi stradali critici;
l) presenza di attività istituzionali;
m) presenza di campi nomadi;
n) ogni altro rilevante criterio di efficienza e funzionalità.
2. Gli enti in cui sono costituite strutture di polizia locale, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si dotano di un regolamento per l’
applicazione dell’articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 al fine di destinare quota parte dei proventi derivanti da sanzioni alla costituzione di
fondi per la previdenza e l’assistenza del personale della polizia locale.
3. I servizi di vigilanza esterna devono essere svolti da almeno due unità.
4. Gli enti che, nell’ambito della propria autonomia, stabiliscono di non armare la polizia locale, non possono impiegare il personale in servizi di vigilanza
esterna.
ARTICOLO 10
(Scuola regionale di polizia locale)
1. La Giunta regionale istituisce la scuola regionale per la formazione, aggiornamento
professionale e perfezionamento del personale di polizia locale.
2. La Regione concorre alle spese di funzionamento della scuola mettendo a disposizione
della stessa locali idonei per lo svolgimento delle attività e un contributo annuale.
3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta disciplina la struttura e il
funzionamento della scuola regionale.
4. Al funzionamento della scuola regionale si provvede con personale in servizio presso
la Regione e gli enti locali. L’Amministrazione regionale, al fine di avvalersi delle
specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell’attività formativa, può
ricorrere a tecnici del settore quali comandanti, ufficiali di polizia locale e dello Stato,
esperti e può altresì stipulare convenzioni con le Università degli studi e con altre
istituzioni di comprovata professionalità e specializzazione.
ARTICOLO 11
(Corsi di formazione, di qualificazione ed aggiornamento)
1. I corsi di formazione si distinguono in:
a) corsi di formazione per l’accesso ai ruoli;
b) corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale di polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) sono rivolti ai soggetti interessati a partecipare ai concorsi per l’accesso ai ruoli di polizia locale,
che siano in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica, da accertarsi da parte delle aziende sanitarie locali, secondo modalità e parametri stabiliti
dalla Giunta regionale, nel rispetto della contrattazione collettiva. Il superamento delle prove finali costituisce titolo preferenziale
ai fini della formazione delle graduatorie finali dei suddetti concorsi.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al comma 1, lettera b), destinati agli addetti ai corpi ed ai servizi di
polizia locale, con il superamento delle relative prove finali, costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nelle
carriere, nel rispetto della contrattazione collettiva.
ARTICOLO 12
(Mezzi e strumenti operativi, uniformi, distintivi, placche di riconoscimento)
1. Con regolamento, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e previo parere del Comitato Tecnico Consultivo di cui all’articolo 3,
sono stabiliti le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le
caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione.
ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 3 comma 7 e 10 commi 2 e 4 è autorizzata per l’anno 2005 la spesa di 40.000,00
euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.001 denominata “Relazioni istituzionali” (cap. 722 - 723 e 724).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di
base 16.1.001 del bilancio di previsione 2004 denominata “fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 4, lettera A), della tabella A)
della legge regionale 13 aprile 2004, n. 3.
3. La disponibilità relativa all’anno 2004 di cui al precedente comma 2 è iscritta nella competenza dell’anno 2005 in attuazione dell’articolo 29
comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.
4. Agli oneri previsti all’articolo 8 si fa fronte con le risorse stanziate nell’unità previsionale di base 02.1.001 del bilancio di previsione 2005,
parte spesa, denominata “Relazioni istituzionali” per il finanziamento della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18.
5. Per gli anni 2006 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27,
comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
6. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai
precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
ARTICOLO 14
(Adeguamento delle disposizioni)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 12, gli enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti speciali e le
disposizioni vigenti in conformità alle disposizioni della presente legge.
2. Gli enti che non si adeguano nei termini previsti dalle disposizioni della presente legge non potranno usufruire dei fondi di cui alla legge regionale 19
giugno 2002. n. 12, nonché dei fondi previsti per l’attuazione della presente legge.
ARTICOLO 15
(Abrogazioni e norma transitoria)
1. La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 16 e la legge regionale 23 maggio 2001, n. 15 sono
abrogate.
2. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’art. 12 rimangono in vigore le disposizioni di cui agli allegati A, B, C, D, E della legge regionale 30 aprile
1990, n. 34.
Nota all’art. 1, comma 1:
- Si riporta il testo dell’art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana, promulgata
dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (in G.U. 27 dicembre 1947, n. 298,
E.S.) ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948, così come modificato dall'art. 3, della Legge
Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248):
«Art. 117.La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione
europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema
valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia
amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province
e Città metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con
l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro;
istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione
e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno
all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa;
armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere
regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente
riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e
degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di
inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I
Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e
delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore
esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con
enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello
Stato.».
Note all’art. 2, comma 1, lett. b), c) e d):
- La legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, recante “Norme in materia di forme
associative dei Comuni e di incentivazione delle stesse – Altre disposizioni in materia di
sistema pubblico endoregionale”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. n. 42 dell’8 ottobre
2003.
- Si riporta il testo dell’art. 118 della Costituzione della Repubblica italiana (si veda la
nota all’art. 1, comma 1):
«Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne
l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla
base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive
competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui
alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di
intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa
dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla
base del principio di sussidiarietà.».
- La legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, recante “Politiche per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini”, è pubblicata nel B.U.R. 3 luglio 2002, n. 29.
Note all’art. 5, comma 1, lett. b) e c):
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante “Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”, è pubblicato nel S.O. alla
G.U. 5 agosto 1989, n. 182.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada”
(pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114), è stato modificato ed integrato
con: decreto legislativo 28 giugno 1993, n. 214 (in G.U. del 30 giugno 1993, n. 151),
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 (in G.U. del 30 agosto 1993, n. 203) convertito in
legge con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360 (in G.U. 15 settembre 1993, n. 217), decreto legislativo 4
gennaio 1994, n. 11 (in G.U. 10 gennaio 1994, n. 6), decreto del Presidente della
Repubblica 19 aprile 1994, n. 575 (in G.U. 13 ottobre 1994, n. 240), decreto legge 1
aprile 1995, n. 98 (in G.U. 1 aprile 1995, n. 77) convertito in legge con modificazioni
dalla legge 30 maggio 1995, n. 204 (in G.U. 30 maggio 1995, n. 124), decreto legge 25
novembre 1995, n. 501 (in G.U. 27 novembre 1995, n. 277) convertito in legge con
modificazioni dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11 (in G.U. 12 gennaio 1996, n. 9), decreto
legge 2 gennaio 1997, n. 1 (in G.U. 4 gennaio 1997, n. 3) convertito in legge con
modificazioni dalla legge 5 marzo 1997, n. 38 (in G.U. 6 marzo 1997, n. 54), decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 454 (in G.U. 31 dicembre 1997, n. 303), legge 27
dicembre 1997, n. 449 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 1997, n. 302), legge 19 ottobre
1998, n. 366 (in G.U. 23 ottobre 1998, n. 248), legge 7 dicembre 1999, n. 472 (in S.O.
alla G.U. 16 dicembre 1999, n. 294), decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (in
S.O. alla G.U. 1 dicembre 1999, n. 306), decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo
2000, n. 104 (in G.U. 28 aprile 2000, n. 98), decreto del Presidente della Repubblica 9
marzo 2000, n. 105 (in G.U. 28 aprile 2000, n. 98), legge 30 marzo 2001, n. 125 (in G.U.
18 aprile 2001, n. 90), decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n.
474 (in G.U. 30 gennaio 2002, n. 25), decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (in S.O.
alla G.U. 12 febbraio 2002, n. 36), decreto legge 20 giugno 2002, n. 121 (in G.U. 21
giugno 2002, n. 144) convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 agosto 2002, n.
168 (in G.U. 6 agosto 2002, n. 183), decreto ministeriale 24 dicembre 2002 (in G.U. 30
dicembre 2002, n. 304), legge 27 dicembre 2002, n. 289 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre
2002, n. 305), legge 3 febbraio 2001, n. 14 (in S.O. alla G.U. 7 febbraio 2003, n. 31),
legge 9 aprile 2003, n. 72 (in G.U. 15 aprile 2003, n. 88), decreto legge 27 giugno 2003,
n. 151 (in G.U. 30 giugno 2003, n. 149) convertito in legge con modificazioni dalla legge
1 agosto 2003, n. 214 (in S.O. alla G.U. 12 agosto 2003, n. 186), decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 (in S.O. alla G.U. 2 ottobre 2003, n. 229) convertito in legge con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (in S.O. alla G.U. 25 novembre 2003,
n. 274) e decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (in S.O. alla G.U. 24 febbraio 2004,
n. 45). Si riporta il testo dell’art. 12 :
«Art. 12.
Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'àmbito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai
compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai
rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la
tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo
superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di
esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale,
dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province
e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti
da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni
di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade
affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che
espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e
limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello
dell'amministrazione di appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (56), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina
mercantile (56/b), nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi
diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre
essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e
ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il
rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di
autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari
spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,
appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare
competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando
non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso
di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».
Nota all’art. 8, comma 1:
- Il testo dell’art. 2 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (si vedano le note
all’art. 2, comma 1, lett. b), c) e d) ), è il seguente:
«Art. 2 Programma di riordino territoriale.
1. Il Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, approvato ed aggiornato dalla Giunta regionale con le modalità
dell'articolo 4:
a) effettua la ricognizione delle fusioni, delle unioni di comuni, delle Comunità montane,
delle associazioni intercomunali;
b) definisce gli àmbiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni di cui
all'articolo 1;
c) definisce le zone omogenee delle Comunità montane ai sensi dell'articolo 22;
d) specifica i criteri perla concessione dei contributi annuali e straordinari di cui al Titolo
II, Capo III della presente legge a sostegno delle fusioni, delle unioni di comuni, delle
Comunità montane e delle associazioni intercomunali.».
Nota all’art. 9, comma 2:
- Si riporta il testo dell’art. 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (si vedano
le note all’art. 5, comma 1, lett. b) e c) ):
«Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente
codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari,
ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o
delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni,
province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati: a) fermo restando
quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il
finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell' 80 per cento del totale annuo,
definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi,
ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro
di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
(CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale,
sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per
l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della
circolazione; b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i
trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per
studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del
7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e
privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per
conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le
quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio,
nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma
1 è devoluta alle finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione
sulle strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione dei piani di cui all'articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici necessari per i
servizi di polizia stradale di loro competenza e alla realizzazione di interventi a favore
della mobilità ciclistica nonché, in misura non inferiore al 10 per cento della predetta
quota, ad interventi per la sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli:
bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente, con
delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le determinazioni sono
comunicate al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per i comuni la comunicazione
è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a diecimila abitanti.».
Note all’art. 13, commi 2, 3, 4 e 5:
- La legge regionale 13 aprile 2004, n. 3, recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Legge
finanziaria 2004”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U. R. 14 aprile 2004, n. 15.
- Per la legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, si veda la nota all’art. 2, comma 1,
lett. b), c) e d).
- Il testo degli artt. 27, comma 3, lett. c) e 29, comma 4, della legge regionale 28
febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio,
dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata
nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:
«Art. 27.Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis;
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno
degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente,
la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.
Art. 29
Fondi speciali.
Omissis.
4. Ai fini della copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi, non
approvati entro il termine dell'esercizio relativo può farsi riferimento alle quote non
utilizzate di fondi globali di detto esercizio, purché tali provvedimenti siano approvati
prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio
immediatamente successivo. In tal caso resta ferma l'assegnazione degli stanziamenti dei
suddetti fondi speciali al bilancio nei quali essi furono iscritti, e delle nuove o maggiori
spese al bilancio dell'esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti
legislativi.
Omissis.».
Nota all’art. 14, comma 2:
- Per la legge regionale 19 giugno 2002, n. 12, si veda la nota all’art. 2, comma 1, lett.
b), c) e d).
Note all’art. 15:
- La legge regionale 30 aprile 1990, n. 34, recante “Norme in materia di polizia
municipale e locale”, è pubblicata nel B.U.R. 9 maggio 1990, n. 20. Si riporta il testo
dell’art. 16, comma 2 e degli allegati A, B, C, D ed E:
«Art. 16
Mezzi di servizio.
Omissis.
2. I Comuni nel prevedere la dotazione dei veicoli medesimi devono tener conto, al fine
di assicurare la funzionalità e l'efficienza delle diverse strutture, dell'estensione e
morfologia del territorio e del tipo di organizzazione del corpo o del servizio.
Omissis.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 25 gennaio 2005