NORMATIVA
Normativa regionale - Puglia
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Legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2
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Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari
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Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: ARTICOLO 1 Oggetto 1. La Regione Puglia, nel rispetto della Carta costituzionale, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (UE), dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), così come ratificata dalla Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonché della normativa statale e regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali e socio-sanitarie, istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. ARTICOLO 2 Finalità e obiettivi 1. Il fondo regionale per la non autosufficienza è istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui alle leggi regionali 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale) e 19 settembre 2008, n. 23 (Piano regionale di salute 2008 – 2010), sulla base dei principi generali di universalità del diritto di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità condivise. 2. Con l’istituzione del fondo la Regione persegue i seguenti obiettivi: a) miglioramento della qualità, quantità e appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie; b) realizzazione e potenziamento di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità in coerenza con quanto previsto dal piano regionale di salute e dal piano regionale delle politiche sociali; c) promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti. ARTICOLO 3 Destinatari 1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito una perdita parziale o totale dell’autonomia personale, intesa come abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l’aiuto determinante di altre persone. La perdita di autonomia può essere correlata all’età, a malattie neurodegenerative e altre patologie croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano causato menomazioni singole o plurime. 2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti di approvazione di programmi di attività, può integrare o modificare la definizione di non autosufficienza di cui al comma 1 al fine di raccordare la definizione medesima con l’eventuale evoluzione registrata nella normativa comunitaria e nazionale. 3. La condizione di non autosufficienza viene accertata dalle unità di valutazione multidimensionale (UVM) di ciascun distretto sociosanitario competente, a seguito di valutazione multidimensionale, secondo le modalità e i criteri precisati nell’articolo 4. 4. Sono destinatari delle prestazioni erogate a carico del fondo di cui all’articolo 1 le persone non autosufficienti, nate ovvero residenti in Puglia, in ogni caso ivi stabilmente domiciliate, per le quali siano accertate gravi condizioni di non autosufficienza, secondo quanto previsto al comma 2. ARTICOLO 4 Accesso, valutazione e presa in carico delle persone non autosufficienti 1. L’accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il fondo regionale per la non autosufficienza è garantito dalla rete territoriale dei servizi sociosanitari, attraverso il servizio sociale professionale organizzato a livello di ambito territoriale/comuni e le porte uniche di accesso (PUA), istituite presso i distretti sociosanitari e gli ambiti territoriali sociali, che assicurano l’uniformità dell’informazione e del percorso di accoglienza, e di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di attuazione della l.r. 19/2006. 2. Il servizio sociale professionale e il distretto sociosanitario competenti per territorio provvedono alla presa in carico congiunta della persona non autosufficiente, mediante l’attivazione della UVM prevista dalle norme regionali in materia e l’allestimento del mix di servizi e prestazioni necessari per l’attuazione di un piano di assistenza individualizzato rispondente ai bisogni della persona non autosufficiente, in relazione al contesto familiare e alle condizioni di vita della stessa. 3. La presa in carico comporta la valutazione multidimensionale della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto assistenziale individualizzato, volto a realizzare con elevato grado di appropriatezza i servizi e le prestazioni necessarie ad assicurare la piena inclusione sociale della persona non autosufficiente nell’ambito della vita familiare e sociale, nonchè nei percorsi dell’istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, l’accessibilità delle prestazioni specialistiche, il sostegno ai nuclei familiari che partecipano ai percorsi di presa in carico domiciliare per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 4. La valutazione della condizione di non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). e applicando lo strumento della scheda per la valutazione multidimensionale dell’adulto e dell’anziano (SVAMA) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 107. La Giunta regionale con proprio provvedimento può aggiornare o modificare gli strumenti di valutazione multidimensionale. 5. L’accertamento della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle UVM competenti per distretto sociosanitario, ai sensi delle disposizioni regionali in materia. Alla UVM assicura la sua partecipazione l’ente competente per territorio, mediante il proprio servizio sociale professionale e le altre figure professionali socio-educative dei servizi sociali dell’ente competente per territorio. 6. In applicazione delle intese sottoscritte dalla Regione con l’Associazione nazionale comuni italiani della Puglia (ANCI Puglia) e con le organizzazioni sindacali (OS) confederali di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2009, n. 1296 (Deliberazione della Giunta regionale n. 1984 del 28 ottobre 2008. Linee guida regionali per le non autosufficienze. Approvazione protocollo di intesa tra Regione – ANCI – Organizzazioni sindacali), la Commissione regionale per l’integrazione sociosanitaria di cui all’articolo 11, comma 3, della l.r. 19/2006 promuove, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, la costituzione di un apposito gruppo di lavoro per l’elaborazione di apposite linee guida regionali per il funzionamento delle PUA e delle UVM, per il consolidamento della SVAMA e per la definizione dei percorsi di presa in carico integrata, con i relativi protocolli operativi. La Giunta regionale è delegata ad approvare, previa intesa con l’ANCI e con le principali OS regionali, le suddette linee guida con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 7. Con specifico riferimento alla valutazione della situazione economica del nucleo familiare e del beneficiario delle prestazioni, per la conseguente determinazione delle quote di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni si applicano gli articoli 5 e 6 del regol. reg. 4/2007, come rispettivamente modificati dall’articolo 2 e 3 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19. ARTICOLO 5 Prestazioni del fondo 1. Il fondo unico regionale per la non autosufficienza, così come determinato dalle fonti finanziarie di cui all’articolo 10, concorre al finanziamento delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 2. Le prestazioni sociosanitarie e sociali di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate a favorire la permanenza dell’assistito nel proprio domicilio, vista la centralità della permanenza nel proprio contesto di vita e la residualità del ricorso al ricovero residenziale. Le prestazioni per la non autosufficienza concorrono, inoltre, alla riduzione del ricorso inappropriato al ricovero nelle strutture ospedaliere e sanitarie a elevata intensità assistenziale, ove ricorrano le condizioni per un’appropriata presa in carico mediante prestazioni domiciliari integrate, residenziali sanitarie extraospedaliere e residenziali e semiresidenziali sociosanitarie rivolte alle persone non autosufficienti. Le medesime prestazioni sono garantite secondo criteri di priorità nell’accesso e di gradualità nella compartecipazione al costo delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. 3. Le risorse del fondo sono destinate all’erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni: a) interventi domiciliari sociosanitari, di aiuto alla persona e per il miglioramento del contesto di vita, forniti dal servizio pubblico; b) inserimenti in strutture semiresidenziali; c) inserimenti temporanei in residenza; d) interventi domiciliari o per la vita indipendente erogati in forma indiretta, buoni servizio o titoli per l’acquisto di servizi per il sostegno alle funzioni assistenziali svolte dal nucleo familiare di riferimento e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cura, in coerenza con la programmazione regionale; e) interventi a carattere sperimentale per l’implementazione degli elenchi delle assistenti familiari e delle altre figure di sostituzione per l’assistenza di base e la cura della persona non autosufficiente, cui le famiglie rivolgono direttamente la domanda di prestazioni aggiuntive; f) inserimenti permanenti in residenza. 4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo sanitario regionale (FSR), secondo le indicazioni contenute nel piano regionale di salute, con il documento di indirizzo economico - funzionale (DIEF) annuale, e del fondo nazionale politiche sociali, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale delle politiche sociali di cui alla l.r. 19/2006. Il fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla presente legge concorre prioritariamente ad assicurare la copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’allegato 1C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, n. 19854. 5. Il fondo assicura, inoltre, a integrazione delle prestazioni di cui al comma 3, altri interventi di sostegno economico per i nuclei familiari che concorrono alla presa in carico domiciliare delle persone non autosufficienti, con specifico riferimento alle seguenti misure: a) assegno di cura per il sostegno economico a nuclei familiari in condizioni di povertà o di fragilità economica connessa anche al carico di cura per la persona non autosufficiente di cui all’articolo 33 della l.r. 19/2006;maggio 1998, n. 162 (Modifiche alla l. 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), per la vita indipendente delle persone con grave disabilità e per offrire un concreto sostegno alle famiglie impegnate con continuità nel lavoro di cura, a integrazione con le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dal sistema. ARTICOLO 6 Dotazione e composizione del fondo 1. Il fondo regionale per la non autosufficienza è costituito dalle seguenti risorse: a) risorse provenienti dal FSR destinate al finanziamento dei servizi sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del piano regionale di salute e del DIEF annuale, con specifico riferimento all’attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al d.p.c.m. 19854/2001; b) risorse provenienti dal fondo nazionale politiche sociali e dal fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 67 della l.r. 19/2006, come modificato dall’articolo 25 della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 34, con specifico riferimento alle quote che finanziano gli obiettivi di servizio del piano regionale politiche sociali connesse all’area delle non autosufficienze; c) risorse provenienti dal fondo nazionale per l’assistenza alle persone non autosufficienti di cui all’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato –Finanziaria 2007) d) risorse proprie del bilancio regionale, stanziate per il fondo regionale per l’assegno di cura; e) eventuali ulteriori risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge, tra cui le eventuali risorse premiali a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate – FAS 2007-2013 per l’obiettivo del servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI). 2. Il fondo costituisce vincolo di destinazione delle risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge. Le eventuali risorse non utilizzate, insieme alle eventuali economie realizzate, costituiscono risparmi che restano vincolati al perseguimento degli obiettivi della presente legge, con specifico riferimento alle prestazioni domiciliari. 3. Alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 concorrono i comuni con risorse proprie appositamente destinate nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento degli interventi in favore delle persone non autosufficienti, nell’ambito dei rispettivi piani sociali di zona, nonché le province per le rispettive competenze in materia di sostegno per l’integrazione scolastica di persone disabili nelle scuole medie superiori e per l’integrazione di audiolesi e videolesi. 4. Tutti i trasferimenti regionali alle aziende sanitarie locali (ASL), a valere sul fondo sanitario regionale per la realizzazione dei LEA in favore delle persone non autosufficienti disabili e anziane, che alimentano il fondo regionale per la non autosufficienza, sono oggetto di rendicontazione annuale, nell’ambito del bilancio delle ASL, secondo quanto previsto all’articolo 9. ARTICOLO 7 Riparto e attribuzione del fondo agli ambiti territoriali sociali 1. Il fondo regionale per la non autosufficienza è ripartito tra gli ambiti territoriali e i distretti sociosanitari, per le rispettive competenze, in base agli specifici criteri di riparto che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all’articolo 3 della l.r. 25/2006, come modificato dall’articolo 3 della l.r. 23/2008, approva nell’ambito della programmazione sociale e della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. ARTICOLO 8 Strumenti di partecipazione 1. La partecipazione delle OS, nonché delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, alle attività di valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso: a) la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all’articolo 65 della l.r.19/2006; b) il Forum regionale per la valutazione delle politiche per le non autosufficienze. 2. La Commissione di cui al comma 1, lettera a), e il Forum di cui al comma 1, lettera b), accedono alle informazioni sull’offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie sul territorio pugliese, assicurate dai sistemi informativi per le prestazioni sanitarie regionali (N-SISR) e per le prestazioni sociosanitarie regionali (SISR), nonché dalle attività di monitoraggio sulla gestione del fondo, di cui all’articolo 9. ARTICOLO 9 Monitoraggio sulla gestione del fondo 1. I comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali sociali per la realizzazione del rispettivo piano sociale di zona di cui alla l.r. 19/2006, e le ASL, articolate in distretti sociosanitari, devono restituire annualmente alla Regione un debito informativo relativo al perseguimento degli obiettivi di servizio per i LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001, al volume di utenza raggiunta e alla spesa complessiva di risorse finanziarie utilizzate. 2. La Commissione regionale per l’integrazione sociosanitaria di cui all’articolo 11 della l.r. 19/2006, istituita nell’ambito dell’Area di coordinamento per la promozione delle politiche per la salute, delle persone e delle pari opportunità, esercita le funzioni di monitoraggio presso i comuni e presso le ASL sulla gestione del fondo verificando con cadenza annuale in particolare: a) le condizioni di sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda e dei costi unitari delle prestazioni; b) le eventuali difformità nell’applicazione delle procedure e delle modalità di intervento adottate negli ambiti territoriali e distretti sociosanitari; c) il soddisfacimento del debito informativo degli ambiti territoriali e dei distretti sociosanitari della Regione. 3. La Commissione regionale per l’integrazione socio-sanitaria predispone annualmente e presenta alla Giunta regionale, con apposita comunicazione, una relazione sullo stato di attuazione del fondo regionale per la non autosufficienza che consenta la valutazione periodica dei seguenti fattori di criticità e di successo del fondo: a) lo stato di attuazione della presente legge in relazione agli strumenti della programmazione, evidenziando le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti a essa; b) l’ammontare del fondo, la sua composizione e la ripartizione tra gli ambiti territoriali; c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali le PUA e le UVM; d) le modalità d gestione integrata del fondo e le modalità di reimpiego dei risparmi e delle eventuali economie conseguite nella spesa per prestazioni domiciliari, a vantaggio delle prestazioni domiciliari; e) gli esiti dell’applicazione dei criteri per la compartecipazione economica e per l’individuazione dei livelli di gravità del bisogno; f) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale concessa alle persone non autosufficienti che ne abbiano fatto richiesta; g) i risultati raggiunti in merito all’incremento del numero delle persone assistite; h) l’impatto sul contenimento della spesa sanitaria per le prestazioni della sanità territoriale e del tasso di ospedalizzazione di persone anziane non autosufficienti e la capacità di reimpiego dei risparmi e delle risorse non utilizzate nel medesimo anno. ARTICOLO 10 Norma finanziaria 1. Le risorse per la costituzione del fondo, determinate ai sensi dell’articolo 6, nei limiti fissati dalla programmazione sociale e socio-sanitaria regionale, nonché nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato per il bilancio di previsione anno 2010 della Regione, sono allocate nelle seguenti unità previsionali di base: a) UPB 5.2.1 – Capitolo 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà “ – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per euro 15 milioni; b) UPB 5.2.1 – Capitolo 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative relative al fondo per le autosufficienze di cui all’articolo 1, comma. 1264, della l. n. 296/2006” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, per euro 25 milioni; c) UPB 5.2.1 – Capitolo 785020 “Interventi per la connettività sociale e l’integrazione extrascolastica di persone disbili“ – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per euro 2.550.000,00; d) UPB 5.2.1 – Capitolo 784025 “Fondo nazionale per le politiche sociali” – Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio vincolato, nei limiti delle risorse assegnate agli ambiti territoriali per il finanziamento dei piani sociali di zona con il piano regionale delle politiche sociali; e) UPB 5.6.1 – Capitolo 721028 – “Contributo ai cittadini pugliesi con disabilità psicofisica che applicano il metodo Doman, ecc.. (art. 40 l.r. n. 26/2006) - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio autonomo, per euro 150 mila; f) UPB 5.6.1 – Capitolo 721064 – “Stabilizzazione personale per assistenza specialistica disabili di cui alla l.r. n. 16/1987” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012. – Bilancio autonomo, per euro 17 milioni; g) UPB 5.6.1 – Capitolo 741012 – “Assegnazione alle ASL delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012. – Bilancio autonomo, per euro 33.077.840,00; h) UPB 5.5.2 – Capitolo 741090 – “Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR” - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 – 2012 – Bilancio Autonomo, limitatamente alla quota parte determinata annualmente con il DIEF per il finanziamento della “Altra Assistenza territoriale”, con specifico riferimento alle quote destinate ai LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001 e di cui alla l.r. n. 23/2008 “Piano regionale di Salute 2008-2010”. 2. Agli oneri per i capitoli del bilancio autonomo per gli esercizi successivi al 2010 si fa fronte con legge di bilancio. Formula Finale: La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a Bari, addì 25 febbraio 2010 VENDOLA
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