Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I - Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 1
Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
1. Il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
“4. Un’ulteriore aliquota pari al dieci per cento è riservata per assegnazioni annuali a favore delle forze dell’ordine. Qualora tale aliquota rimanga totalmente o parzialmente inutilizzata per mancanza di interessati, la disponibilità si aggiunge alla riserva di cui al comma 1. Nel caso in cui la suddetta aliquota rimanga inutilizzata in quanto frazione di unità, la stessa viene aggiunta a quella degli anni successivi sino al raggiungimento dell'unità abitativa.”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , è inserito il seguente:
“4 bis. L'ente gestore è tenuto, con riferimento all'aliquota di cui al comma 4, a determinare, sulla base dei propri programmi, il numero di alloggi da assegnare alle forze dell'ordine.”.
3. Al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le parole: “con ordinanza del Sindaco, su proposta annuale della prefettura interessata” sono sostituite dalle seguenti: “dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente competente”.
Art. 2
Modifica dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
“m) l’autorizzazione alla vendita degli alloggi e delle relative pertinenze di edilizia residenziale pubblica, dei comuni e delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER), con l’obbligo per gli stessi di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti;”.
2. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , è aggiunto il seguente:
“1 quinquies. Al fine di cui al comma 1, lettera m), sono considerati alloggi di edilizia residenziale pubblica quelli realizzati o recuperati dai comuni e dalle ATER per le finalità dell’edilizia residenziale pubblica, con onere a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché quelli acquisiti in proprietà dagli stessi enti a seguito del trasferimento del patrimonio abitativo pubblico.”.
CAPO II - Disposizioni in materia di viabilità e mobilità
Art. 3
Introduzione dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
1. Dopo l’articolo 96 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 , e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
“Art. 96 bis - Espletamento dei servizi di polizia stradale.
1. La tutela ed il controllo sull’uso delle strade di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni, possono essere esercitate, previo superamento dell’apposito esame di qualificazione previsto dall'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto legislativo, dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità della Regione, delle province, dei comuni e dei loro concessionari, limitatamente alle strade di proprietà degli enti medesimi.
2. Per i concessionari, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, in particolare, dal proprio personale addetto ai servizi di manutenzione e vigilanza stradale, limitatamente alle strade o ai tratti di strada affidati alla loro sorveglianza.”.
Art. 4
Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
1. All’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29 , è aggiunto il seguente comma:
“1 bis. La Giunta regionale è autorizzata, sulla base di specifici accordi di programma con enti locali, ed eventuali altri soggetti interessati, ad attribuire alla Società la progettazione e l’esecuzione delle opere stradali riconosciute dalla Giunta stessa di interesse regionale, opere di volta in volta riconducibili al demanio regionale, provinciale o comunale, a seconda delle tipologia della rete viaria oggetto delle stesse. Le relative risorse assegnate alla Società, sulla base degli accordi stipulati tra gli enti interessati e destinate alla realizzazione dell’intervento, sono soggette al regime dei trasferimenti pubblici, secondo le disposizioni vigenti.”.
Art. 5
Disposizioni transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti", 29 dicembre 1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica nel Veneto", 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale", 9 agosto 1999, n.36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico all'interno delle aree urbane" e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n.366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica".
Art. 6
Disposizioni transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la somma destinata agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso 2 - della DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 "Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.
Art. 7
Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 , è aggiunta la seguente lettera:
"b bis) favorire, per i conducenti di ciclomotori e motocicli, la percorribilità in condizioni di sicurezza di tutte le reti stradali urbane ed extra-urbane mediante l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle dotazioni di sicurezza.".
Art. 8
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie".
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è inserito il seguente comma:
"4 bis. L'ambito della laguna di Venezia è escluso dall'applicazione delle norme relative ai servizi autorizzati di cui ai commi 3 e 4, in considerazione delle peculiari caratteristiche locali che richiedono una specifica disciplina dei trasporti nelle vie d'acqua lagunari.".
2. Le autorizzazioni già rilasciate nell'ambito della laguna di Venezia ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, restano valide fino alla scadenza fissata dalle medesime autorizzazioni.
Art. 9
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"11 bis. Nel caso di scissione societaria ai sensi dell'articolo 35, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni, o negli altri casi previsti dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, le società titolari delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali possono essere destinatarie dei contributi per gli investimenti previsti dal presente articolo e sono sottoposte agli stessi obblighi e vincoli previsti per i soggetti beneficiari.".
Art. 10
Modifica dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
1. Al comma 1 dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 le parole “al corpo degli agenti di custodia” e “di servizio” sono sostituite rispettivamente con le parole “alla polizia penitenziaria” e “di riconoscimento”.
Art. 11
Modifiche dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Alla alinea del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi" sono aggiunte le parole: "ed all’espletamento delle relative funzioni strumentali".
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter, dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , dopo le parole "dei servizi lacuali di cui all'articolo 29" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1.".
Art. 12
Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su rotaia.
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il trasporto ferroviario, più compatibile alle criticità di natura ambientale, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere accordi di programma con soggetti pubblici o privati per definire agevolazioni tariffarie.
Art. 13
Modifiche degli articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".
1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunte le parole: “È vietata l’installazione a bordo di strumentazioni, anche amovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma, costituisce esercizio di attività di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 è aggiunto il seguente comma:
“6 bis. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell’inizio del servizio.”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
“1 bis. È vietata l’installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
1 ter. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche amovibili, che utilizzino il termine taxi.”.
CAPO III - Disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
Art. 14
Installazione, modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile.
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria, l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme e nei tempi previsti dall’articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Art. 15
Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole: “servizi igienici” sono aggiunte le parole: “nonché le costruzioni pertinenziali prive di funzionalità autonoma.”.
Art. 16
Modifica dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici da adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1, costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” possono derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a quelle esistenti.".
Art. 17
Modifica dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Il comma 6 dell'articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 è cosi sostituito:
“6. Non sono soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività (DIA) gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobilhome o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:
a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;
b) non possedere alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.”.
Art. 18
Modifiche degli articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate gravi”.
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 è così sostituito:
“2. Per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ricompresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, C ed E di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti, anche in deroga agli indici di zona previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, per una sola volta, interventi di ampliamento della volumetria nella misura massima di 120 mc., realizzati in aderenza agli edifici esistenti, limitatamente ad un singolo intervento per nucleo famigliare.”
2. All’alinea del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 le parole:”della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole “dei titoli abilitativi edilizi”.
3. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 è così sostituita:
“a) una certificazione medica dell'ULSS, attestante la situazione di handicap grave, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" ,o equivalente certificazione medica ai sensi del comma 3 dell’articolo 94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) già rilasciata o da rilasciare, della persona ivi residente;
4. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7 le parole “della concessione edilizia” sono sostituite dalle parole: “dei titoli abilitativi edilizi”.
Art. 19
Interpretazione autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende “l’ampliamento della costruzione esistente all’esterno della sagoma esistente” così come previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del 2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 è aggiunto il seguente comma:
“4 bis. Qualora l’opera abusiva superi i 450 metri cubi, la domanda di sanatoria edilizia è integrata, anche su richiesta del comune, dalla perizia giurata di cui all’articolo 32, comma 35, lettera b) della legge sul condono.”.
Art. 20
Modifiche dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“2. Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.”.
Art. 21
Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così sostituito:
“Art. 11 - Parametri per la validazione del quadro conoscitivo.
1. La Giunta regionale verifica, mediante l’impiego di idonee procedure, gli archivi alfa-numerici dei dati e delle informazioni necessari per la formazione del quadro conoscitivo di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 50, al fine di assegnare un indice complessivo di qualità (ICQ).
2. La Giunta regionale definisce i parametri di valutazione e stabilisce il valore minimo di accettabilità dell'indice di qualità (IQ) da assegnare ai contenuti del quadro conoscitivo di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 50.”.
Art. 22
Modifiche all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo le parole “e successive modificazioni” sono aggiunte le parole “o in caso di impedimento, dal dirigente regionale competente in materia urbanistica”.
Art. 23
Disposizioni transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui all’articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” i contributi previsti dal medesimo articolo, sono assegnati dalla Giunta regionale ai comuni che predispongono piani di assetto del territorio intercomunali (PATI).
Art. 24
Modifiche all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 48, comma 1 quater, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 è così modificato: dopo le parole “articolo 11” sono aggiunte le parole “e terzultimo comma dell’articolo 27”.
Art. 25
Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale “ e successive modificazioni”.
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 le parole “sino alla data del 31 dicembre 2005” sono sostituite con le parole “sino alla medesima data di proroga della gestione dei servizi minimi e dei relativi contratti di servizio di cui al comma 1”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 , sono inseriti i seguenti commi:
“3 bis. Al fine di introdurre elementi di concorrenzialità nella gestione dei servizi di trasporto facenti parte della rete dei servizi minimi, nel periodo transitorio di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 26 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , ed in particolare dal comma 1 del medesimo articolo, gli attuali affidatari dei servizi che alla data del 31 dicembre del 2004 hanno effettuato più di cinque milioni di chilometri annui devono subaffidare, entro il 30 giugno 2005, almeno il cinque per cento dei servizi minimi complessivamente esercitati.
3 ter. Il mancato subaffidamento previsto dal comma 3 bis comporta l’applicazione da parte della Giunta regionale di una sanzione amministrativa pari al cinque per cento del finanziamento regionale assegnato per l’espletamento dei servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all’articolo 32 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
3 quater. Le somme introitate ai sensi del comma 3 ter sono destinate alla promozione del trasporto pubblico locale.
3 quinquies. Qualora le imprese dimostrino che il mancato subaffidamento di cui al comma 3 bis è dovuto a cause alle stesse non imputabili, la sanzione di cui al comma 3 ter non si applica.”.
Art. 26
Modifiche alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 è così sostituito:
“4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare le zone di pre-parco, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , in coerenza con le altre normative del piano ambientale stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”. L’individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano stesso secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita la competente commissione consiliare.".