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NORMATIVA
Normativa regionale - Basilicata

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Legge regionale 25 febbraio 2005, n.17
“Agriturismo e turismo rurale”
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge


TITOLO I
AGRITURISMO
CAPO I
(Disposizioni Generali)


ARTICOLO 1
Finalità


1. La Regione Basilicata, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della Unione


europea, sostiene l’agricoltura, lo sviluppo rurale, la pesca e l’acquacoltura anche


mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne. La presente


disciplina è finalizzata a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo,


agevolare la permanenza degli imprenditori agricoli ed ittici nelle zone rurali attraverso


l’integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, meglio


utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, favorire la conservazione e la tutela


dell’ambiente, valorizzare i prodotti tipici, favorire i rapporti tra la città e la campagna.


2. Le azioni in favore di idonee forme di turismo nelle campagne, come definite e


regolate dalla presente legge, si integrano nelle azioni di marketing territoriale per


l’ottimizzazione dell’offerta turistica regionale.



ARTICOLO 2


Forme idonee di turismo nelle campagne


1. Sono forme idonee di turismo nelle campagne le attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, di pescaturismo e di ittiturismo, come definite nella presente legge.


ARTICOLO 3
Definizione di attività agrituristiche


1. Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, attraverso l’utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame.
2. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.
3. Rientrano fra tali attività:
a) dare ospitalità, nell’abitazione dell’imprenditore agricolo, ovvero in locali a ciò destinati siti all’interno dell’azienda agricola, o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori all’interno dell’azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
c) svolgere attività ricreative, culturali e didattiche, nell’ambito della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, ivi inclusa l’organizzazione di fattorie didattiche;
d) svolgere, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippo-turismo finalizzate alla corretta fruizione e conoscenza del territorio, nonché attività rivolte alla degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino;
e) vendere direttamente prodotti aziendali, anche previa degustazione degli stessi.
4. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell’azienda agricola o nelle aziende ad essa collegate, anche in zone di province contermini, tramite forme societarie, associative o consortili, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.


ARTICOLO 4
Definizione di pescaturismo e ittiturismo


1. Si intendono per pescaturismo e ittiturismo le seguenti attività esercitate da pescatori professionisti singoli o associati, e connessi a quelli di pesca, purchè non siano prevalenti rispetto a queste ultime e siano effettuate mediante l’utilizzazione prevalente di prodotti derivanti dall’attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività ittica esercitata:
a) imbarco di persone non facenti parte dell’equipaggio su imbarcazione da pesca a scopo turistico-ricreativo, sinteticamente denominato pescaturismo;
b) attività di ospitalità, di ristorazione, di servizi, ricreative, culturali, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca, ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali del mondo dei pescatori, attraverso l’utilizzo della propria abitazione o struttura di pesca nella disponibilità dell’imprenditore ittico, sinteticamente denominate ittiturismo.


ARTICOLO 5
Soggetti


1. Fra i soggetti di cui agli articoli 3 e 6 rientrano le persone fisiche e giuridiche, che rivestono la qualità di imprenditore agricolo o di imprenditore ittico ai sensi dell’art. 2135 codice civile e delle leggi speciali.
2. Sono imprese agricole e possono svolgere attività agrituristiche le imprese agri-turistico-venatorie.
3. Possono svolgere attività agrituristica, di pescaturismo e di ittiturismo le cooperative di imprenditori agricoli e le cooperative di imprenditori ittici, i loro consorzi e le altre strutture associative fra imprenditori agricoli e fra imprenditori ittici, che utilizzano prevalentemente risorse, attrezzature e prodotti dei propri associati.


ARTICOLO 6
Connessione


1. Le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 si reputano connesse a quelle principali, agricola o di pesca, quando non sottraggono risorse all’esercizio dell’attività agricola o dell’attività di pesca, ed assicurano la piena utilizzazione delle risorse aziendali, finalizzata anche ad una più efficace commercializzazione dei prodotti.
2. Le attività agricole o di pesca devono essere svolte con continuità per l’intero arco dell’anno ai fini della produzione per il mercato.
3. La connessione è dimostrata mediante la presentazione del piano aziendale redatto secondo le prescrizioni regionali, fissate nell’ambito del Regolamento attuativo della presente legge, di cui al successivo art. 8, emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale. Lo stesso Regolamento potrà altresì prevedere l’adozione di parametri per il confronto tra la consistenza dell’attività agricola e la consistenza dell’attività agrituristica.
4. I soggetti che svolgono le attività di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono tenuti a rispettare le previsioni dei piani aziendali.
5. Per attività di “piccolo agriturismo” o di “piccolo ittiturismo”, si intendono le attività di ridotte dimensioni, fino ad un massimo di sei stanze o sei piazzole per campeggiatori, nelle quali la connessione con l’attività agricola o di pesca si presume anche in assenza di piano aziendale, di cui al precedente comma 2, in presenza di una superficie aziendale pari ad almeno 2 ettari e caratterizzata da ordinamento colturale funzionale all’attività di somministrazione di pasti e bevande e di una sufficiente dotazione di attrezzature da pesca per l’ittiturismo. Nelle attività di “piccolo agriturismo” e di “piccolo ittiturismo” è consentita la somministrazione di pasti alle sole persone alloggiate nell’azienda.
6. Le attività agrituristiche, di pescaturismo e di ittiturismo possono essere svolte anche esclusivamente su prenotazione.

CAPO II
(Immobili, criteri e obblighi)


ARTICOLO 7
Utilizzazione immobili


1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell’abitazione dell’imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzioni dello stesso.
La edificazione di nuovi volumi potrà essere consentita solo se si configura in termini di adeguamento delle strutture esistenti e di più funzionale fruizione delle stesse.
2. Con il Regolamento di cui al successivo articolo 8 la Regione individua i Comuni rurali, nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.
3. Il recupero ed il restauro devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.
4. In ogni caso dovranno essere utilizzati materiali tradizionali e rispettate le tipologie edilizie tradizionali e tipiche della zona.
5. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche, di ospitalità rurale familiare, e di pescaturismo e ittiturismo si applicano le disposizioni di cui agli artt. 6 e 17 del DPR n.380/2001, nonché la disposizione di cui all’articolo 24 comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n.104 in materia di utilizzo di opere provvisionali per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche, in caso di utilizzo o riuso di immobili esistenti.


ARTICOLO 8
Determinazione di criteri e limiti di svolgimento delle attività


1. Con Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, sentita la competente Commissione Regionale, fatta eccezione nella sua prima applicazione, vengono fissati criteri, limiti ed obblighi amministrativi, compreso il regime sanzionatorio connesso alle violazioni:
a) per lo svolgimento dell’attività agrituristica in funzione dell’azienda e del fondo interessati;
b) per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e di ittiturismo.
2. Con il medesimo Regolamento vengono altresì adottate le disposizioni igienico-sanitarie ai sensi dell’articolo 9.


ARTICOLO 9
Norme igienico-sanitarie


1. I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività disciplinate dalla presente legge sono stabiliti con il Regolamento di cui all’articolo 8.
2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modifiche e integrazioni.
3. Nell’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n.155, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta e per la somministrazione sul posto, l’autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
4. La Regione, con il Regolamento di cui all’articolo 8, definisce gli indirizzi per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle Autorità Sanitarie Locali.


ARTICOLO 10
Elenco regionale


1. La Regione istituisce l’elenco dei soggetti abilitati all’esercizio delle attività di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, distinto per Sezioni.
2. I soggetti che intendono intraprendere un’attività agrituristica, di pescaturismo o ittiturismo vengono iscritti nell’elenco regionale, nelle rispettive sezioni, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di un’azienda agricola, di pesca o di acquacoltura e della sussistenza degli elementi di connessione tra l’attività agricola o di pesca e l’attività agrituristica o di ittiturismo a norma del precedente art. 8, nonché del possesso dei requisiti soggettivi previsti dal Regolamento di cui al precedente art.8.
3. La Regione accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge, effettuando gli opportuni controlli.
4. Ove vengano meno i requisiti di cui alla presente legge, la Regione provvede alla cancellazione dell’operatore dall’elenco regionale e contestualmente la comunica al comune territorialmente competente per la revoca dell’autorizzazione di cui al successivo art.11.
5. L’iscrizione nell’elenco è negata, ed ove concessa è revocata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:
a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.
6. La Regione provvede su domanda dell’interessato alla iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco rilasciando apposito certificato.
7. La Regione comunica ai diversi uffici pubblici competenti, anche per via telematica, le generalità dei soggetti iscritti nell’elenco di cui al presente articolo, e le variazioni intervenute nel corso del tempo.
8. Entro un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge l’elenco regionale verrà suddiviso in sezioni provinciali con l’affidamento alle amministrazioni provinciali di Potenza e Matera delle competenze in ordine alla verifica della sussistenza e del mantenimento dei requisiti di cui alla presente legge ivi compreso l’espletamento degli opportuni controlli.
9. A tal fine la Giunta Regionale provvederà a definire con apposito atto procedure e modalità operative per il passaggio delle funzioni e per la disciplina delle relazioni con la struttura regionale competente e le autorità locali interessate alla materia.


ARTICOLO 11
Autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche e di pescaturismo


1. Il Regolamento di cui all’art. 8 della presente legge fisserà criteri e procedure per l’inoltro ai comuni delle domande di autorizzazione all’esercizio delle attività agrituristiche, ittituristiche o di pescaturismo. I Comuni interessati sono quelli dove ha sede l’immobile aziendale destinato alle attività medesime o dove insiste la parte del fondo destinata ad ospitare turisti campeggiatori dotati di tende o di altri mezzi di soggiorno autonomo, o dove ha sede legale l’impresa di pesca.
2. Il Regolamento potrà anche prevedere forme di immediato avvio delle attività previa comunicazione all’amministrazione comunale da parte delle ditte interessate a norma dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. In ogni caso la domanda di autorizzazione o la comunicazione di inizio attività dovrà comprendere:
a) la certificazione che il richiedente è un soggetto di cui agli articoli 3, 4 e 5 della presente legge;
b) l’indicazione degli edifici e delle aree da interessare all’attività agrituristica o ittituristica, e dei mezzi da destinare alle attività di pescaturismo; la descrizione del tipo di attività da svolgere e della capacità ricettiva;
c) l’idonea documentazione dalla quale emergano le tipologie produttive, la dimensione e gli indirizzi dell’azienda;
d) la determinazione delle tariffe da praticare, rapportate ai periodi di attività nell’anno solare;
e) la richiesta documentata di concessione edilizia per la trasformazione e ristrutturazione degli edifici aziendali e degli annessi agricoli e l’impegno a realizzare ed a mantenere le opere nel corretto rispetto del loro inserimento nel paesaggio circostante ed a garantire un’efficace sistema di dotazione idrica e di smaltimento dei rifiuti;
f) certificato di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco regionale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo o l’eventuale diniego sarà comunicato al Prefetto, all’autorità locale di Polizia e al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione.


ARTICOLO 12
Certificazione


1. Nell’ambito degli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11, la Regione ed i comuni possono avvalersi anche delle attestazioni rilasciate da organismi privati accreditati di certificazione.


ARTICOLO 13
Riserva di denominazioni

1. L’uso delle denominazioni “agriturismo”, “pescaturismo” e “ittiturismo”, e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente ai soggetti iscritti nell’elenco regionale di cui all’articolo 10 e con riferimento alla sola sezione di iscrizione di ciascun soggetto.
2. A tutti i soggetti autorizzati verrà rilasciato apposito contrassegno dalla Regione, con l’indicazione della specifica categoria di appartenenza ed il relativo simbolo.


ARTICOLO 14
Obblighi degli operatori


1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 6 della presente legge sono obbligati a:
a) esporre al pubblico copia dell’autorizzazione comunale nonché le tariffe praticate;
b) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione stessa;
c) comunicare al Comune entro il 30 novembre di ogni anno, i prezzi massimi per ciascuna prestazione che si impegnano a praticare per l’anno successivo, rapportate ai periodi di attività nell’anno solare, nonché l’aggiornamento, in caso di variazione, delle caratteristiche funzionali dei servizi principali e di quelli complementari; in difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell’anno precedente;
d) osservare il disposto di cui all’art. 109 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18 giugno 1931 n.773;
e) rispettare i prezzi massimi comunicati al Comune
f) apporre all’esterno dell’edificio, in modo stabile e ben visibile, la targa contrassegno secondo il modello predisposto dalla Regione;
g) comunicare al Sindaco, che ne dà notizia all’Ufficio regionale per l’agriturismo l’eventuale cessazione dell’attività entro 30 giorni dall’evento;
h) registrare i prodotti e le relative quantità provenienti dalle aziende collegate;
i) consentire l’accesso agli addetti alla vigilanza per effettuare i controlli previsti;
j) tenere un registro con le generalità delle persone alloggiate e con la indicazione della data di arrivo e di partenza, adempiendo alle formalità previste per la registrazione degli ospiti e la relativa comunicazione alle autorità di polizia, che è tenuto a fornire le indicazioni e la modulistica necessaria;
m) fornire al Comune e alla Regione, se richieste, tutte le informazioni relative al bilancio economico – finanziario delle attività.
2. Entro un anno dell’autorizzazione comunale, gli operatori, fatti salvi gli impedimenti indipendenti dalle loro volontà, debbono iniziare l’attività, pena la decadenza dell’autorizzazione.


CAPO III
(Controlli e violazioni)


ARTICOLO 15
Controlli comunali


1. Il Comune mediante verifiche periodiche, di iniziativa o su sollecitazione dell’Ufficio regionale per l’agriturismo accerta la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di cui all’autorizzazione ed il rispetto delle prescrizioni ivi contenute.
2. L’autorizzazione è sospesa dal Sindaco, con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, in caso di violazioni di alcuno degli obblighi di cui al precedente articolo 14 comma 1.
3. L’autorizzazione è revocata dal Sindaco, con provvedimento motivato, qualora si accerti che l’interessato:
a) non abbia intrapreso l’attività entro un anno dalla data di autorizzazione ovvero l’abbia sospesa da almeno un anno, senza previa autorizzazione alla sospensione;
b) abbia perduto i requisiti di legge e/o sia stato cancellato dall’Elenco regionale;
c) abbia subito nel corso dell’anno solare n.3 (tre) provvedimenti di sospensione;
d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature;
4. La contestazione dei motivi di revoca deve essere comunicata all’interessato, che può controdedurre entro trenta giorni dalla contestazione.
5. Il Comune decide entro i successivi trenta giorni.
6. I provvedimenti di sospensione e revoca sono comunicati al Prefetto, all’autorità locale di polizia ed al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale per i provvedimenti di competenza.


ARTICOLO 16
Rapporto sulle violazioni


1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773, consistenti nello svolgimento delle attività, di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge, in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall’autorità, è trasmesso al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, che applica le sanzioni amministrative nel rispetto della normativa regionale.
. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773.


CAPO IV
(Coordinamento e competenze)


ARTICOLO 17
Attività di coordinamento e raccordo finanziario


1. La Giunta Regionale, nell’ambito della programmazione regionale per l’agricoltura, e avuto riguardo agli strumenti di programmazione relativi ai settori disciplinati della presente legge, emana annualmente indirizzi per un efficace coordinamento delle attività tra i soggetti istituzionali a vario titolo interessati alla materia e per lo snellimento delle procedure di utilizzo delle risorse finanziarie.


ARTICOLO 18
Competenze del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale


1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ha il compito di:
a) tenere l’elenco degli operatori, di cui agli artt. 3 e 4, autorizzati ai sensi della presente legge;
b) accertare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge per le iscrizioni nell’elenco e valutare la idoneità dei richiedenti;
c) provvedere all’aggiornamento dell’elenco;
d) decidere della cancellazione dall’elenco in caso di accertate violazioni degli obblighi degli operatori;
e) esaminare i ricorsi relativi alla tenuta dell’Elenco e deciderli.
2. La classificazione delle strutture viene operata dall’Ufficio Regionale competente in esecuzione di apposita disciplina, approvata dalla Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con la quale saranno definiti i criteri di classificazione delle strutture in ragione della qualità dei servizi offerti e della capacità ricettiva delle aziende.
3. L’Ufficio annota, altresì, su apposito registro, la data di inizio dell’attività, eventuali sanzioni comminate, le risultanze della vigilanza, nonché ogni altra notizia utile.
4. Nello svolgimento dell’attività di competenza, l’Ufficio coopera con l’APT.


ARTICOLO 19
Commissione Regionale per l’Agriturismo


1. E’ istituita la Commissione regionale per l’Agriturismo.
2. La Commissione esprime pareri sui programmi regionali di interesse per l’ospitalità nelle zone rurali.
3. La Commissione è nominata con delibera della Giunta Regionale ed è composta oltre che dal Dirigente dell’Ufficio Regionale per l’Agriturismo, o da un suo delegato, che la presiede, dai seguenti membri:
a) un funzionario del Dipartimento Attività Produttive (Ufficio Turismo);
b) un funzionario del Dipartimento Assetto del Territorio;
c) un rappresentante designato da ciascuna associazione agrituristica riconosciuta a livello nazionale, presente sul territorio regionale;
4. La Giunta Regionale nomina la Commissione anche in mancanza di alcuna delle designazioni richieste, purchè siano individuati la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le eventuali successive integrazioni.
5. La Commissione si avvale di un funzionario dell’Ufficio di cui al comma 2, designato dal dirigente, con compiti di segretario.
6. La Commissione si riunisce presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste, su convocazione del suo presidente e dura in carica per l’intera legislatura.
Per la validità delle determinazioni occorre che alle sedute intervenga, in prima convocazione, la maggioranza assoluta dei suoi componenti. In seconda convocazione la commissione risulta validamente costituita qualunque sia il numero dei partecipanti. I pareri vengono adottati a maggioranza assoluta dei partecipanti.


ARTICOLO 20
Consorzi Agrituristici


1. I consorzi agrituristici possono:
a) organizzare, per conto delle aziende associate, il piano di utilizzazione ottimale dei servizi e delle strutture dei singoli soci, al fine di conseguire una più intensa fruibilità delle strutture ed una maggiore socializzazione fra gli ospiti;
b) promuovere l’immagine e la commercializzazione del prodotto agrituristico attraverso iniziative di animazione e di informazione e con campagne pubblicitarie, preferibilmente nel contesto delle iniziative di marketing territoriale;
c) svolgere attività di informatizzazione ed assistenza telematica, al fine di incrementare la domanda e garantire la qualità dei servizi degli associati;
d) istituire centri aziendali di promozione e servizi;
e) promuovere la registrazione di marchi collettivi di qualità.
2. Possono partecipare ai consorzi anche gli imprenditori turistici, le società di servizi, le aziende di Viaggi e Turismo e le associazioni agrituristiche operanti nella regione.
3. E’ istituito l’elenco dei consorzi agrituristici, tenuto dall’Ufficio regionale competente. L’iscrizione all’elenco è condizione indispensabile per l’ottenimento dei contributi previsti dalla presente legge.
4. Possono iscriversi all’elenco i consorzi agrituristici con sede in Basilicata che associano non meno di dieci operatori agrituristici, con disponibilità complessiva di un numero di posti letto non inferiore a 100.
5. Ai fini dell’iscrizione i consorzi agrituristici presentano all’Ufficio regionale competente apposita domanda corredata della seguente documentazione:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto da cui si rilevi che il consorzio:
1) ha come fine istituzionale il perseguimento di attività promozionali e di incentivazione dell’agriturismo sull’intero territorio regionale;
2) impronta la sua azione al soddisfacimento delle esigenze di tutte le categorie comunque interessate allo sviluppo dell’agriturismo lucano;
3) certificato di vigenza, con elenco nominativo dei soci e dei componenti gli organi sociali ed ogni altra idonea documentazione.
6. Le variazioni dello statuto, delle cariche sociali e dell’elenco dei soci sono comunicate all’Ufficio Regionale entro 15 giorni dal loro verificarsi.
7. Qualora venga a mancare uno o più requisiti, l’Ufficio regionale dispone la cancellazione del Consorzio dall’elenco ed il recupero degli eventuali finanziamenti erogati.


ARTICOLO 21
Attività di studio e di ricerca e formazione professionale


1. La Regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull’agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.


ARTICOLO 22
Promozione dell’offerta


1. Il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative in atto nella Regione.
2. L’APT comunica annualmente, entro il 30 settembre di ciascun anno, all’Ufficio regionale per l’Agriturismo le iniziative di marketing territoriale che intende programmare per l’anno successivo, al fine di favorire il coordinamento delle iniziative.


TITOLO II
IL TURISMO RURALE
CAPO I
(Disposizioni Generali)


ARTICOLO 23
Finalità


1. Le norme di cui al presente titolo hanno la finalità di promuovere il turismo nelle aree della Regione Basilicata classificate rurali, di seguito chiamato Turismo Rurale, dove il settore agricolo-zootecnico-forestale, della pesca e dell’acquacoltura rappresentano le realtà economiche più significative.


ARTICOLO 24
Turismo Rurale


1. Per Turismo Rurale si intende l’offerta turistica da promuovere nelle aree e nei centri rurali al fine di valorizzare gli aspetti naturali, ambientali, sociali, culturali, storico-monumentali ed archeologici, preservando nel contempo le peculiarità del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale.
2. Le azioni del turismo rurale comprendono l’ospitalità, la ristorazione, le attività di tempo libero e di servizio, le attività sportive, le attività artigianali tipiche locali legate e collegabili ad altre forme di turismo, da esercitarsi in immobili esistenti ubicati nelle aree rurali e nei centri urbani con caratteristiche di ruralità.
3. L’esercizio del Turismo Rurale relativamente all’ospitalità, alla ristorazione e alle attività artigianali deve avvenire in immobili con caratteristiche costruttive tipiche del luogo.
4. Ai fabbricati utilizzati per le attività di turismo rurale si applicano gli articoli n.19 del D.P.R. n.380/2001 e n.24 comma 2 della Legge n.104/1992 in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
5. La ristorazione, inoltre, deve essere basata prevalentemente sui prodotti tipici locali e regionali, prioritariamente con prodotti DOC. DOCG., DOP. e IPG e prodotti tradizionali di cui all’art.8 D.L.vo del 30 aprile 1998 n.173, e in ogni caso con prodotti locali e/o regionali, di cui sia garantita la tracciabilità.
6. Gli arredi devono essere confacenti alla tradizione e alla cultura rurale della zona.


ARTICOLO 25
Aree rurali e centri urbani


1. La Regione Basilicata entro tre mesi dall’approvazione della presente legge predispone la mappa della ruralità regionale, sulla base delle seguenti suddivisioni:
a) zone di montagna: territori che presentano condizioni climatiche difficili dovute all’altitudine (media comunale 700 mt. slm), all’accidentalità del suolo con basse produzioni agricole, alla scarsa densità di popolazione e a fenomeni di spopolamento;
b) zone svantaggiate: territori in cui si registrano simultaneamente fenomeni di spopolamento o di scarsa densità di popolazione, suoli poco produttivi e condizioni ambientali che limitano fortemente le produzioni agricole;
c) zone con svantaggi specifici: territori dove, pur non ricorrendo simultaneamente le condizioni delle zone svantaggiate, l’attività agricola è indispensabile alla tenuta del tessuto socio-economico delle stesse e alla conservazione ed al miglioramento dell’ambiente naturale;
d) altre zone: tutti quei territori non ricompresi nei precedenti punti, dove le attività extragricole sono prevalenti o fortemente significative.
2. I centri urbani ricadenti nelle aree classificate rurali sono da ritenersi anch’essi rurali, fatta eccezione dei comuni capoluoghi di Provincia e di quelli la cui popolazione supera i 5000 abitanti.


CAPO II
(Iniziative finanziabili)


ARTICOLO 26
Iniziative per il turismo rurale


1. La Regione Basilicata concede contributi in conto capitale per le seguenti iniziative atte a sviluppare il turismo rurale:
a) il recupero di immobili da destinarsi all’ospitalità, alla ristorazione, all’esercizio di attività tipiche artigianali o dei servizi di supporto al turismo rurale;
b) il recupero di immobili da destinarsi alla vendita esclusiva di prodotti tipici locali;
c) l’arredo e le attrezzature occorrenti all’ospitalità, al ristoro, alla vendita dei prodotti tipici locali e all’esercizio delle attività artigianali;
d) la costituzione di servizi di supporto allo sviluppo del turismo rurale;
e) l’incentivazione di manifestazioni culturali, tradizionali, folkloristiche, sportive, tipiche dei luoghi con la costituzione di gruppi di animazione f) ricerche di mercato, azioni promozionali creazioni di sistemi di prenotazioni;
g) iniziative per il prolungamento della stagione turistica (soggiorni di fine settimana, valorizzazione di sagre e manifestazioni locali, ecc.);
h) formazione operatori addetti al turismo rurale;
i) costituzione del consorzio degli operatori del turismo rurale.
2. La Regione Basilicata al fine di diversificare l’offerta turistica nelle aree rurali incentiva:
a) il restauro di edifici di interesse storico, monumentale, religioso, etc.;
b) il recupero e l’arredo dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali;
c) il recupero e/o la realizzazione di strutture sportive;
d) il recupero di strutture pubbliche da destinarsi alle attività di turismo rurale individuate al precedente comma 1;
e) il recupero degli antichi mestieri;
f) l’attrezzamento di spazi all’aperto o nei boschi di aree di ospitalità;
g) il recupero di ambienti naturali degradati;
h) l’individuazione degli itinerari enogastronomici, religiosi, storico-monumentali e culturali.


ARTICOLO 27
Soggetti beneficiari


1. Possono beneficiare dei contributi, nelle misure previste dalle vigenti disposizioni di legge, per le iniziative del comma 1, del precedente art.26:
a) gli imprenditori agricoli così come definiti dall’articolo 2135 del Codice Civile e regolarmente iscritti nel registro delle imprese così come previsto dall’articolo 2188 del Codice Civile;
b) gli operatori turistici regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
c) gli artigiani regolarmente iscritti alla Camera di Commercio;
d) associazioni culturali e sportive;
e) centri di servizi promossi e gestiti prioritariamente da donne e giovani.
2. Per le iniziative indicate al comma 2 del precedente art.26 i finanziamento sono concessi alle seguenti pubbliche Amministrazioni: Comuni, Sovrintendenze, Comunità Montane, Province.
3. Le richieste per l’ottenimento dei finanziamenti vanno prodotte al Dipartimento Attività Produttive della Regione Basilicata, secondo le procedure adottate con provvedimento della Giunta Regionale entro tre mesi dall’approvazione della presente legge.


CAPO III
(Compiti)


ARTICOLO 28
Compiti della Regione


1. Ai fini dell’attuazione della presente legge, alla Regione Basilicata sono attribuiti i seguenti compiti:
a) predisposizione del Programma Regionale di Turismo Rurale in sinergia con le azioni previste dall’Agriturismo, dalla pescaturismo ed ittiturismo,
dalla L.R. n.38/2000 “Sviluppo della ricettività extra-alberghiera a carattere familiare denominata Bed and Breakfast” e dalla L.R. n.24/2000 “Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata”;
b) predisposizione di apposito regolamento, da redigersi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, in cui vengono definite:
1. le caratteristiche dimensionali e strutturali degli immobili da destinarsi alla ristorazione, alla vendita dei prodotti, all’esercizio delle attività artigianali tipiche locali;
2. le strutture sportive a carattere comprensoriale e locale;
3. la tenuta dell’elenco degli operatori autorizzati all’esercizio del turismo rurale, nonché gli obblighi, gli impegni da sottoscrivere da parte dei beneficiari, le procedure di verifiche, le sospensioni e le revoche dell’iscrizione all’albo;
4. gli elementi fisici, economici e sociali occorrenti alla redazione della mappa della ruralità regionale;
5. la predisposizione del simbolo del turismo rurale.


ARTICOLO 29
Compiti dei Comuni


1. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano le autorizzazioni in materia di pubblici esercizi.
2. I Comuni, nel rispetto delle leggi vigenti, rilasciano apposite autorizzazioni in periodi particolari (festività, fiere per la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti tipici agro-alimentari ed artigianali locali e regionali).
3. I Comuni classificati rurali possono riporre sulla cartellonistica ufficiale, sotto il nome del Comune, la dicitura indicante i prodotti tipici “Luogo di produzione ……………”.
4. I Comuni possono autorizzare mostre-mercato dei prodotti agro-alimentari e artigianali tipici locali un giorno al mese in appositi spazi.
5. I Comuni possono autorizzare l’apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi in deroga alle vigenti disposizioni di legge.


TITOLO III
INCENTIVI E ABROGAZIONI


ARTICOLO 30
Clausola valutativa


1. Entro il trenta giugno di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della legge, la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione comprendente:
a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;
b) dati relativi all’attività di vigilanza e controllo di cui all’articolo 15 svolta dagli enti competenti;
c) dati relativi alla sospensione e alle revoche dell’autorizzazione disposte ai sensi dell’articolo 15, nonché l’entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
d) dati dell’elenco regionale delle aziende agrituristiche di cui all’articolo 10, aggiornato alle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno precedente;
e) rendicontazione in merito all’istituzione della Commissione di cui all’articolo 19 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali;
f) il numero dei locali di proprietà dell’imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche e per attività di turismo rurale;
g) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche e di turismo rurale per i quali è stato necessario effettuare interventi di recupero e/o di restauroh) dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
i) dati relativi all’utilizzo di prodotti tipici;
j) la qualità e quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse.
2. Con periodicità triennale la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) l’emanazione di regolamenti e programmi e la predisposizione della mappa delle ruralità;
b) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell’adempimento dei compiti stabiliti dalla legge.
3. La Giunta Regionale, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dall’Unioncamere della Basilicata e dagli enti competenti è tenuta, altresì, a presentare con cadenza triennale al Consiglio Regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:
a) mobilità attiva e passiva della popolazione residente nei comuni rurali ed analisi dell’impatto di tale mobilità in seguito all’entrata in vigore della legge;
b) andamento periodico del reddito pro-capite della popolazione residente ed analisi delle opportunità di sviluppo economico conseguente all’entrata in vigore della legge
c) analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge, con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei comuni rurali.


ARTICOLO 31
Incentivi regionali per l’agriturismo ed il turismo rurale


1. La determinazione degli incentivi regionali per il sostegno delle attività regolate dalla presente legge è disciplinata dalla legge regionale n.36 del 6 settembre 2001, “Norme in materia di aiuti supplementari per l’agricoltura, l’agroalimentare e lo sviluppo rurale” relativamente all’agriturismo, alla pescaturismo e all’ittiturismo, e dalla L.R. n.4 del 4 gennaio del 2002 “Disciplina dei regimi regionali d’aiuto”, unitamente alle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie destinate alle iniziative relative al turismo rurale così come contenuto nel presente testo normativo.


ARTICOLO 32
Abrogazioni e disposizioni transitorie


1. A far tempo dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 27 aprile 1996, n.24 (Nuova disciplina dell’agriturismo) e successive modifiche e integrazioni.
2. Gli operatori agrituristici autorizzati ai sensi della legge regionale 27 aprile 1996, n.24, sono iscritti d’ufficio nell’elenco regionale di cui al precedente articolo 13 che invia il relativo certificato di iscrizione all’interessato entro 4 (quattro) mesi dall’entrata in vigore della presente legge, previa verifica che l’autorizzazione concessa osservi le prescrizioni per l’attività agrituristica di cui alla presente legge.
3. Ove l’autorizzazione per l’attività agrituristica rilasciata ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24 non risulti compatibile con le prescrizioni della presente legge per lo svolgimento di attività agrituristiche, l’Ufficio comunica all’operatore agrituristico interessato entro il medesimo termine di 4 (quattro) mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Entro 4 (quattro) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 3, l’operatore agrituristico deve adeguare la propria attività alle prescrizioni della presente legge per le attività agrituristiche, inviando al Comune ed all’Ufficio regionale apposita comunicazione con l’indicazione dettagliata delle attività proposte, redatta sui moduli predisposti dall’Ufficio regionale per l’agriturismo ed il turismo rurale. Il Comune e l’Ufficio regionale, verificata la corrispondenza dell’attività proposta alle prescrizioni della presente legge, nei sessanta (60) giorni successivi rilasciano la nuova autorizzazione e procedono all’iscrizione nell’elenco regionale, sezione operatori agrituristici.
E’ fatta salva, nello stesso termine dei 4 mesi, la possibilità di modificare la qualificazione della propria azienda, con l’eventuale assunzione della stessa nell’ambito del turismo rurale, ove ricorrano le condizioni di cui già alla presente legge e nel rispetto della normativa del settore commercio e turismo.
L’operatore agrituristico che venga autorizzato come operatore di turismo rurale non decade dai contributi a lui precedentemente concessi per l’attività agrituristica.
5. Qualora l’operatore agrituristico autorizzato ai sensi della legge 27 aprile 1996 n.24, ma non conforme ai requisiti previsti dalla presente legge, non comunichi entro il termine di cui al precedente coma 4, nelle forme e con le modalità previste, la sua opzione per una delle due attività di cui al precedente comma 4, alla scadenza del predetto termine di mesi 4 (quattro) l’attuale autorizzazione per lo svolgimento di attività agrituristiche dovrà intendersi inefficace con conseguente obbligo di cessazione dell’attività in essere.


ARTICOLO 33
Pubblicazione


1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 25 febbraio 2005
BUBBICO



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