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NORMATIVA
Normativa regionale - Umbria

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Legge regionale 25.07.2006, n. 11
Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell’amministrazione regionale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
PRINCIPI GENERALI


ARTICOLO 1
(Finalità della legge)


1. La Regione, nel rispetto della normativa statale in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione, di seguito P.A., favorisce il pluralismo informatico, garantendo l’accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. L’Amministrazione regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di economicità dell’attività amministrativa, di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 favorisce l’adozione di software a sorgente aperto così come da definizione dell’articolo 2.
3. Ai fini della presente legge per Amministrazione regionale si intende la Regione e gli Enti e le Aziende controllate o comunque costituite dalla Regione.
4. La Regione incentiva la diffusione e lo sviluppo del software a sorgente aperto, con particolare riferimento agli enti locali e agli enti pubblici dell’Umbria, in considerazione delle sue positive ricadute sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e sulla riduzione dei costi per l’acquisto delle licenze.
5. Alla cessione di software a sorgente aperto non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.


ARTICOLO 2
(Definizioni)


1. Ai fini della presente legge per open source si intende:
a) ridistribuzione libera: la licenza non può limitare nessuna delle parti nella vendita o nella fornitura di software come componente di una distribuzione di software aggregati, contenente programmi provenienti da fonti diverse. La licenza non può richiedere il pagamento di una royalty o di diritti per tale rivendita;
b) codice sorgente: il programma deve includere il codice sorgente, e deve consentire la distribuzione sia sotto forma di codice sorgente sia in forma compilata. Nei casi in cui un prodotto non venga distribuito con il codice sorgente, deve esserci la possibilità, ben pubblicata di scaricare il codice sorgente senza costi aggiuntivi. Il codice sorgente deve essere la forma privilegiata in cui il programmatore modificherà il programma. Codice sorgente deliberatamente nascosto non è ammesso. Forme mediate, come l’output di un preprocessore non sono ammesse;
c) prodotti derivati: la licenza deve consentire l’attuazione di modifiche e di prodotti derivati, consentendo inoltre la loro distribuzione sotto gli stessi termini di licenza del software originale;
d) integrità del codice sorgente dell’autore: la licenza può imporre limitazioni sulla distribuzione del codice sorgente in forma modificata solamente se la licenza consente la distribuzione di file “patch” insieme al codice sorgente con lo scopo di modificare il programma durante l’esecuzione del build. La licenza deve consentire esplicitamente la distribuzione di software realizzato a partire dal codice sorgente modificato. La licenza può richiedere che i prodotti derivati portino un nome o un numero di versione diverso dal software originale;
e) nessuna discriminazione verso singoli o gruppi: la licenza non deve porre discriminazioni verso qualsiasi persona o gruppo di persone;
f) nessuna discriminazione verso campi d’applicazione: la licenza non deve porre limitazioni sull’uso del programma in un particolare campo di applicazione;
g) distribuzione della licenza: i diritti allegati al programma devono applicarsi a tutti coloro a cui viene ridistribuito il programma, senza la necessità di applicare una licenza supplementare per queste parti;
h) la Licenza non deve essere specifica per un prodotto: i diritti allegati al programma non devono dipendere dal fatto che il programma faccia parte di una distribuzione particolare. Se il programma viene estratto da tale distribuzione e usato o distribuito nei termini della licenza del programma,
tutte le parti a cui il programma viene ridistribuito devono avere gli stessi diritti garantiti in occasione della distribuzione originale del software;
i) la licenza non deve contaminare gli altri programmi: la licenza non deve porre limitazioni su altro software che venga distribuito insieme con il software in licenza.


CAPO II
PORTABILITà, ACCESSIBILITà E SICUREZZA


ARTICOLO 3
(Documenti)


1. L’Amministrazione regionale utilizza programmi per elaboratore a sorgente aperto per la diffusione in formato elettronico di documenti soggetti all’obbligo di pubblica esposizione nonché per garantire il diritto di accesso mediante scambio di dati in forma elettronica.
2. In caso di ricorso a programmi per elaboratori a sorgente non aperto, l’Amministrazione regionale ne motiva le ragioni e rende disponibile anche un formato dei documenti più possibile prossimo a formati a sorgente aperto.


ARTICOLO 4
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)


1. L’Amministrazione regionale, nel trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici secondo quanto prescritto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, utilizza preferibilmente programmi per elaboratori a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo il d.lgs. 196/2003 sono conservati al fine di permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell’ambito del trattamento di dati personali mediante l’ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all’interessato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del d.lgs. 196/2003.


ARTICOLO 5
(Adempimenti per l’Amministrazione regionale)


1. L’Amministrazione regionale, in sede di acquisizione di programmi informatici, effettua, in relazione alle proprie esigenze, una valutazione di tipo tecnico-economico tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato includendo sempre tra queste, ove disponibili, i programmi a codice sorgente aperto.


CAPO III
PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO


ARTICOLO 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)


1. La Giunta regionale incentiva, attraverso programmi annuali progetti sull’open source da parte di enti pubblici e di istituzioni scolastiche.


ARTICOLO 7
(Istruzione scolastica)


1. La Regione riconosce il particolare valore formativo dell’open source e lo incoraggia nel rispetto dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche nell’insegnamento, promuovendo, all’interno degli interventi di cui all’articolo 6 forme di collaborazione per il recepimento nell’ordinamento scolastico e nei programmi didattici dei principi e del contenuto della presente legge, nell’ambito della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica.


ARTICOLO 8
(Fondo per lo sviluppo del software a codice aperto)


1. La Regione istituisce un Fondo per lo sviluppo del software open source allo scopo di finanziare i programmi di cui all’articolo 6.


ARTICOLO 9
(Centro di competenza sull’open source)


1. Nell’ambito delle finalità della legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 ed all’interno del Consorzio SIR Umbria è istituito il Centro di competenza sull’open source per lo studio, la promozione e la diffusione delle tecnologie conformi agli standard internazionali dell’open source al quale partecipano la Regione, l’Università, la Lega delle Autonomie Locali, le Associazioni umbre di promozione dell’open source, le Associazioni professionali di informatici.
2. Gli obiettivi del Centro di competenza sull’open source sono i seguenti:
a) coordinare un tavolo di lavoro con Università, P.A., Associazioni noprofit per l’uso del software libero (Free Libre Open Source Software) di seguito denominato FLOSS, ed Imprese umbre di produzione impegnate nello sviluppo di prodotti software con tecnologie conformi agli standard internazionali dell’open source;
b) coordinare un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione ed il riuso di esperienze, progetti e soluzioni FLOSS nella P.A.;
c) creare ed aggiornare una mappa delle richieste, delle competenze e delle esperienze disponibili sul territorio;
d) promuovere attività di formazione/informazione dirette alle amministrazioni locali ed alle Piccole e Medie Imprese, di seguito PMI, del territorio regionale, attraverso la collaborazione con Università, Associazioni ed Imprese;
e) promuovere iniziative di coordinamento con il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), Unione Province d’Italia (UPI), Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCEM) in merito alle politiche di sviluppo di piattaforme FLOSS;
f) creare una Community di soggetti, informatici ed utenti impiegati nella P.A., utilizzatori privati, sviluppatori, PMI, studenti, collegata agli obiettivi ed alle strategie del Centro di competenza sull’open source;
g) contribuire alla individuazione di un adeguato percorso formativo ed universitario, per la preparazione professionale di esperti FLOSS, e diretto alle scuole primarie e secondarie per la diffusione di una cultura FLOSS;
h) confrontare tecnicamente fra loro le architetture dei differenti progetti di sviluppo software per contribuire affinché siano comunque sempre conseguiti gli obiettivi generali di interoperabilità, uso di standard aperti, scalabilità nel tempo e semplicità di riuso da parte delle Pubbliche Amministrazioni.


ARTICOLO 10
(Regolamenti attuativi)


1. La Giunta regionale di concerto con il Centro di competenza sull’open source di cui all’articolo 9, entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria, stabilisce, con deliberazione, le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dalla legge, e, annualmente, destina le necessarie risorse finanziarie.
2. La Giunta regionale fissa, altresì, tramite apposito regolamento, le condizioni per la concessione dei finanziamenti finalizzati allo svolgimento dei progetti di cui all’articolo 6.


ARTICOLO 11
(Norma transitoria)


1. L’Amministrazione regionale, entro tre anni dall’approvazione della presente legge, adegua le proprie strutture informatiche ed attiva programmi di formazione del personale, in attuazione dell’articolo 5.


ARTICOLO 12
(Norma finanziaria)


1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 8 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 30.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 02.1.011 denominata “Gestione del sistema informativo” (cap. 699).
2. Al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 16.1.001 del bilancio di previsione 2006 denominata “fondi speciali per spese correnti” in corrispondenza del punto 1, lettera A), della tabella A) della legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2.
3. Al finanziamento degli oneri connessi al Centro di competenza sull’open source di cui all’articolo 9 si provvede mediante gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. 27 del 31 luglio 1998 (cap. 701).
4. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.
5. La Giunta regionale, a norma delle vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, addì 25 luglio 2006
LORENZETTI


Note:
Note all’art. 1, commi 2 e 5:
- Si riporta il testo dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (in G.U. 18 agosto 1990, n. 192), modificata ed integrata con legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42):
«Art. 1.Principi generali dell’attività amministrativa
1. L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell’art. 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.” (in G.U. 16 luglio 1941, n. 166), come sostituito dall’art. 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 (in G.U. 4 settembre 2000, n. 206):
«Art. 171-bis.
1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.».


Nota all’art. 4, commi 2 e 5 :
- Si riporta il testo dell’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 – S.O.):
«Art. 10.
Riscontro all’interessato.
1. Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato, anche attraverso l’impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un’accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell’àmbito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
Omissis.».


Nota all’art. 9, comma 1 :
- La legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, recante “Assetto istituzionale ed organizzativo del complesso informatico e telematico del Sistema informativo Regionale (S.I.R.) della Regione dell’Umbria”, è pubblicata nel B.U.R. n. 48 del 5 agosto 1998.


Note all’art. 12, commi 2, 3 e 4 :
- La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 2,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2006 e del bilancio pluriennale 2006/2008 – Legge finanziaria 2006”, è pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. n. 9 del 15 febbraio 2006.
- La legge regionale 10 febbraio 2006, n. 3, recante “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006 – 2008”, è pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. n. 9 del 15 febbraio 2006.
- Per la legge regionale 31 luglio 1998, n. 27, si veda la nota all’art. 9, comma 1.
- Il testo dell’art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. n. 11 del 2 marzo 2000), è il seguente:
«Art. 27.
Legge finanziaria regionale.
Omissis.
3. La legge finanziaria regionale stabilisce:
Omissis.
c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;
Omissis.».



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