Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all’articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.
ARTICOLO 2
(Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali)
1. L’incarico di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo provenienti entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere sanitario.
Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 24 novembre 2009
LORENZETTI