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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 24 novembre 2008, n. 42
Norme urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane e disposizioni diverse
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

ARTICOLO 1
(Valutazione della dirigenza generale e della dirigenza per l’anno 2009)

1. Per l’anno 2009, in fase di prima applicazione del nuovo sistema, la verifica dei risultati e la valutazione della dirigenza generale e della dirigenza sono svolti secondo i criteri e le modalità definiti con apposito provvedimento emanato dalla Giunta regionale da parte dei soggetti ivi individuati.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva entro il 31 dicembre 2008 le linee di indirizzo per la definizione degli obiettivi dei dirigenti generali e dei dirigenti per l’anno 2009, distinti per Direzioni e Dipartimenti.

ARTICOLO 2
(Risorse decentrate)

1. A decorrere dall’anno 2008 le risorse destinate alle finalità di cui all’articolo 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1° aprile 1999 sono incrementate di 800.000,00 euro con carattere di certezza, stabilità e continuità.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate in conformità a quanto previsto in sede di contrattazione decentrata prioritariamente per il finanziamento della retribuzione di posizione di risultato della vice dirigenza.
3. Ai vice dirigenti è attribuita la retribuzione di posizione fino alla misura massima stabilita per le posizioni delle alte professionalità dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto “Regioni - Autonomie Locali” vigenti nel tempo. La retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 50 per cento della retribuzione di posizione in godimento.
4. La retribuzione di risultato è corrisposta a seguito di positiva verifica e certificazione dei risultati conseguiti, secondo gli esiti del sistema di valutazione previsto per i titolari di alta professionalità.

ARTICOLO 3
(Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))

1. Sono abrogate le seguenti norme della l.r. 22/2007:
a) commi 3 e 4 dell’articolo 28;
b) commi 12 e 13 dell’articolo 33.

ARTICOLO 4
(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2008, n. 24 (Disciplina di riordino delle Comunità montane, disposizioni per lo sviluppo della cooperazione intercomunale e norme a favore dei piccoli Comuni))

1. Al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 24/2008 le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro quindici giorni”.

ARTICOLO 5
(Modifica alla legge regionale 1° gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. All’articolo 55, comma 2, della l.r. 1/2007 le parole: “centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trecentosessantacinque giorni”.

ARTICOLO 6
(Modifica alla legge regionale 22 marzo 1996, n. 14 (Iniziative e interventi sulla viabilità minore di particolare interesse))

1. L’articolo 3 della l.r. 14/1996 è abrogato.

ARTICOLO 7
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 9/2008 le parole: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno d’imposta 2008”.
2. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 9/2008 le parole: “A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008” sono sostituite dalle seguenti: “Per l’anno d’imposta 2008”.
3. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 9/2008 dopo le parole: “da effettuarsi sulla base” sono inserite le seguenti: “del piano finanziario attuativo ovvero”.

ARTICOLO 8
(Interpretazione autentica dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 28 aprile 2008, n. 9 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2008))

1. La disposizione di cui all’articolo 4 comma 1 della l.r. 9/2008, riguardante la riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia, deve intendersi applicabile per l’intero anno d’imposta, indipendentemente dal momento in cui la condizione richiesta (presenza di almeno quattro figli a carico) si è verificata nel corso dell’anno solare.
2. La medesima riduzione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito per carichi di famiglia si deve intendere spettante ad entrambi i genitori non legalmente ed effettivamente separati o, in caso di separazione legale, di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, al genitore affidatario o ad entrambi qualora siano congiuntamente affidatari dei figli.

ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 20 (Norme per favorire l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento ed il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune, attraverso la concessione di contributi in conto capitale))

1. All’articolo 4, comma 1 della l.r. 20/2004 le parole: “ventiquattro mesi” sono sostituite dalle seguenti: “trentasei mesi”.

ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006))

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 1/2006 le parole: “Il Presidente del Consiglio regionale” sono soppresse.
2. Alla fine del comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 1/2006 sono aggiunte le parole: “ed a disposizione del Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria”.

ARTICOLO 11
(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))

1. All’articolo 5, comma 1 della l.r. 38/1990 dopo le parole: “la Giunta regionale” sono inserite le seguenti: “, il Presidente del Consiglio regionale”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 38/1990 è inserito il seguente:
“2 bis. Per quanto disposto al comma 1 è messo a disposizione un finanziamento corrispondente al costo complessivo del personale, determinato sulla base degli elementi indicati all’articolo 7, e nel numero definito, con propria regolamentazione, dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza per quanto di rispettiva competenza, nei limiti delle disponibilità di bilancio.”.
3. I commi 3 e 4 dell’articolo 5 della l.r. 38/1990 sono soppressi.

ARTICOLO 12
(Criteri di ripartizione delle risorse per il trasporto pubblico locale per l’anno 2008)

1. Per l’anno 2008 le risorse iscritte in bilancio al capitolo della spesa U.P.B. 06.101, CAP. 3120, ad oggetto “Trasferimento della quota dell’accisa sul gasolio per autotrazione attribuita alle Regioni per finanziare il trasporto pubblico locale - l. 24.12.2007, art. 1, comma 298”, vengono ripartite tra le aziende liguri operanti nel trasporto pubblico locale su gomma con i seguenti criteri:
a) il 50 per cento dell’importo secondo il peso percentuale dei chilometri di servizio pianificati;
b) il 50 per cento dell’importo secondo il peso percentuale delle ore di servizio pianificate.
2. I pesi percentuali di cui al comma 1 sono riportati nel Programma Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, capitolo 10, paragrafo “I criteri di ripartizione” punti 2a) e 2b).

ARTICOLO 13
(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede, per l’anno finanziario 2008, mediante gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa alla U.P.B. 18.101 “Risorse umane”.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
3. Al bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010, approvato ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 24 aprile 2008, n. 11 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2008) sono apportate le seguenti modifiche:
Stato di Previsione dell’Entrata:
U.P.B. 1.1.1 – “Imposte” 2008 2009 2010 -- + 16 + 16
Stato di Previsione della Spesa:
U.P.B. 18.108 – “Fondo perenti di parte corrente” 2008 2009 2010 -- + 16 + 16

ARTICOLO 14
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 24 novembre 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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