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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale 24 novembre 2006, n. 14
Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante: Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria
 

Il Consiglio regionale ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA la seguente legge:



ARTICOLO 1
Al Titolo I della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:


- All’art. l, comma 2, lettera b, dopo le parole "storico-culturali" si aggiunge "anche tramite le linee di pianificazione paesaggistica";
- All’art. 5, comma 2 si sostituiscono le parole "Piano Territoriale di coordinamento Regionale" con le parole "Quadro Territoriale Regionale";
- All’art. 5, comma 2, lettera a), dopo il punto relativo a " i corridoi di continuità ambientale" si
aggiunge il seguente punto "gli areali civici e collettivi silvo-ambientali";
- All’art. 5, comma 2, lettera b), dopo il punto " suoli agricoli abbandonati contigui agli ambiti urbani" si aggiunge il seguente punto "suoli agricoli di uso civico e collettivi contigui agli ambiti urbani";
- All’art. 7, comma 1, lettera e), dopo la parola interregionale si aggiunge "nonché quelli di pianificazione paesaggistica, come definiti dal QTR ai sensi degli articoli 135, 143 e 146 D.lgs. 42/04";
- All’art. 8, comma 1 si sostituiscono le parole " Assessorato Urbanistica e Ambiente"con le parole "Assessorato all’urbanistica e Governo del territorio" ;
- All’art. 8, comma 3, lettera e), è soppresso l’inciso "nonché elabora quelli contenuti nella banca dati sui centri storici calabresi (0.Re.S.Te)";
- All’art. 8, comma 5, dopo le parole "e dell’UNCEM si aggiungono le parole", dell’UNCEM e della Lega delle Autonomie Locali" ed ancora, le parole " Assessore all’Urbanistica e Ambiente" si sostituiscono con le parole" Assessore all’urbanistica e Governo del territorio";
- è aggiunto il seguente articolo 8 bis:
"Art. 8 bis, (Politica del paesaggio e istituzione dell’’Osservatorio Regionale per il Paesaggio)
1) La Regione recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 1412006, aderisce alla RECEP (Rete Europea degli Enti territoriali per l’attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio) e attua i contenuti della "Carta Calabrese del Paesaggio" sottoscritta il 22 giugno 2006 da Regione, Province, ANCI, Università, Parchi e Direzione regionale per i Beni culturali e Paesaggistici.
2) In attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio e della "Carta Calabrese del Paesaggio", la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’urbanistica e Governo del Territorio, istituisce "l’Osservatorio Regionale per il Paesaggio" con lo scopo di promuovere azioni specifiche per l’affermazione di una politica di tutela, salvaguardia e valorizzazione del paesaggio.
3) Le funzioni esercitate dall’Osservatorio Regionale per il Paesaggio sono le seguenti:
a) coordina l’attività culturale, scientifica e organizzativa in materia di sensibilizzazione, formazione ed educazione, fornendo supporto tecnico e scientifico all’attuazione delle leggi nazionali e regionali in materia, e promuovendo il raccordo con gli organi di competenza statale ed europea;
b) elabora e gestisce strumenti per la tutela-valorizzazione del Paesaggio su tutto il territorio regionale, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di rilevazione finalizzati alla identificazione - caratterizzazione degli ambiti paesaggistici della Calabria;
c) coordina, le attività di manutenzione e aggiornamento della Banca dati appositivamente costruita per la identificazione dei sistemi paesaggistici della Regione;
d) promuove il raccordo tra le azioni della Regione e degli Enti locali per la promozione del territorio partecipando alla definizione degli obiettivi strategici degli Assessorati regionali e della Commissione Consiliare competente direttamente o indirettamente interessati ai temi del Paesaggio.
4) In attuazione della Carta Calabrese del Paesaggio, l’Assessorato regionale all’urbanistica e Governo del territorio elabora il Documento relativo alla "Politica del Paesaggio per la Calabria". Il suddetto documento finalizzato a definire i principi generali, le strategie e gli orientamenti che consentono l’adozione, da parte degli enti competenti, di misure specifiche finalizzate a salvaguardare, gestire e progettare il paesaggio in tutto il territorio regionale, dovrà essere elaborato in sintonia con le "Linee Guida della Pianificazione Regionale" e costituirà parte integrante del Quadro Territoriale Regionale. Esso dovrà essere sottoposto al parere vincolante della Commissione Consiliare di competenza".
- All’ art. 9, comma 1, le parole " la delibera di cui al quinto comma del precedente articolo 8" sono sostituite da "la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Governo del Territorio";
- All’art. 9, comma 3, le parole "Assessore regionale all’urbanistica e all’Ambiente" si sostituiscono con le parole "Assessore regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio" e ancora, le parole "i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Ambiente" si sostituiscono con le parole "i Dirigenti dei servizi Urbanistica e Governo del Territorio";
- All’art. 9, comma 3, il punto 7 è cosi sostituito "un rappresentante per ciascuno degli Ordini professionali degli Architetti-pianificatori-paesaggisti-conservato, degli Ingegneri, dei Geologi, degli Agronomi e Forestali, nonché dei Geometri;
- All’art. 9, comma 3, dopo l’ultimo punto, si aggiungono i seguenti: - un rappresentante unitario delle organizzazione ambientaliste e protezioniste; - un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; - un delegato della Lega delle Autonomie Locali.
- All’art 9, il comma 4, è così sostituito: "4. da 5 esperti nominati dal Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale all’urbanistica e Governo del Territorio, con particolare competenza in materia di pianificazione urbanistica, territoriale, tutela e conservazione del patrimonio storico architettonico e paesaggistico della Calabria e di difesa e gestione del rischio geologico, idrogeologico e di riduzione del rischio sismico";
- All’art. 10, la rubrica dell’articolo è così modificata "Valutazione di Sostenibilità, di impatto Ambientale e strategica";
- All’art. 10, alla fine del comma 4, si aggiungono le parole "Tale verifica potrà essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE";
- All’art. 10, comma 7, è cassata la seguente espressione: "In attuazione anticipata delle citate disposizioni comunitarie"; inoltre, l’espressione finale "su proposta dell’Assessore all’Urbanistica e Ambiente" è sostituita con la seguente "su proposta degli Assessori all’urbanistica e Governo del Territorio e all’Ambiente;
- All’art. 10, dopo il comma 7, si aggiunge il seguente comma 8;
"8. Le determinazioni di cui al precedente comma 7 si intendono applicate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti relativi ad opere di interesse regionale e sub regionale, ai sensi del DPCM 27/12/88 e seguenti nonché degli elenchi allegati";
- All’art. 11 si aggiunge il seguente:
"6) I Comuni per promuovere la partecipazione allargata dei cittadini alla definizione degli strumenti urbanistici e delle politiche di sviluppo e governo del territorio comunale nonché favorire una reale attività di partecipazione e condivisione collettiva anche per le attività progettuali riferite a opere di rilievo e di interesse pubblico e nel rispetto del principio della sostenibilità, istituiscono e gestiscono con personale adeguato, specifici "laboratori di partecipazione" che possono essere organizzati, in funzione delle specifiche necessità e situazioni anche in maniera diffusa, ma coordinata e in rete, nel contesto cittadino e più in generale territoriale e intercomunale. I laboratori di partecipazione, in relazione allo strumento urbanistico che si dovrà redigere e attuare (Strumenti di pianificazione comunale - strumenti di pianificazione comunale in forma associata, strumenti di pianificazione negoziata come definiti dalla presente legge e piani strategici e di sviluppo) ed anche in funzione di specifiche esigenze locali, possono essere articolati in:
a) laboratori urbani;
b) laboratori di quartiere;
c) laboratori territoriali.


ARTICOLO 2
Al Titolo VI della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 sono apportate le seguenti modifiche:


- All’art. 17, comma 2, la parola "paesistica" è sostituita con la parola "paesaggistica"; la parola "paesistici" è sostituita con la parola "paesaggistici"; l’espressione "di cui all’articolo 149 e seguenti del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 490" è sostituita dalla seguente " di cui all’art. 143 e seguenti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- All’art. 17, comma 3, dopo la lettera c), si aggiunge la seguente lettera: "c bis) la perimetrazione delle terre di uso civico e di proprietà collettiva, a destinazione agricola o silvo-pastorale, con le relative popolazioni insediate titolari di diritti";
- All’art. 17, comma 3, lettera d), le parole "ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490" sono sostituite dalle parole "ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42";
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 24 novembre 2006 - Loiero



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