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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7
Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), disciplina della funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l’accesso a interventi agevolativi
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20(SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)


ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole <<per l’autorizzazione al funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti: <<per l’avvio dei servizi>>.


ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 2 della legge regionale 20/2005)


1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 20/2005 e’ abrogata.


ARTICOLO 3
(Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 3 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dopo le parole <<servizi generali>> sono inserite le seguenti:
<<e i locali destinati a uso amministrativo>>;
b) al comma 6 le parole <<i nidi condominiali,>> sono soppresse.


ARTICOLO 4
(Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 4 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:
<<c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di eta’ inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell’ambito familiare dell’educatore, se presenti durante l’apertura del servizio. Se il servizio e’ svolto dai soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione puo’ avvenire solo in forma associata. Il servizio puo’ realizzarsi anche presso locali nella disponibilita’ dell’educatore o messi a disposizione da altro soggetto;>>;
b) dopo la lettera c) del comma 2 e’ aggiunta la seguente:
<<c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all’articolo 4 bis.>>;
c) l’ultimo periodo del comma 3 e’ soppresso.


ARTICOLO 5
(Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005)


1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 20/2005 e’ inserito il seguente:
<<Art. 4 bis (Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l’attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l’elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L’Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attivita’ di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunita’.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
3. L’Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l’accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l’iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell’articolo 4 bis della legge regionale 20/2005, come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.


ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 5 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’ultimo periodo del comma 2 e’ soppresso;
b) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
<<3. Nella dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non puo’ comunque essere superiore a tre anni.>>;
c) i commi 4 e 6 sono abrogati.


ARTICOLO 7
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20/2005)


1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 20/2005 e’ inserita la seguente:<<b bis) dalle famiglie in forma associata;>>.


ARTICOLO 8
(Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 20/2005)


1. L’articolo 8 della legge regionale 20/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 8 (Partecipazione al costo dei servizi)
1. L’accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonche’ da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l’abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L’entita’ dell’abbattimento dei costi e’ differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 8 della legge regionale 20/2005, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 9
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 20/2005)


1. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20/2005 e’ aggiunto il seguente:
<<1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, e’ adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.>>.


ARTICOLO 10
(Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera c) le parole <<concessione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo>> sono sostituite dalle seguenti:
<<verifica della dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 18 e concessione dell’accreditamento di cui all’articolo 20 nonche’ controllo>>;
b) alla lettera f) le parole <<e in convenzione>> sono soppresse.


ARTICOLO 11
(Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, stabilisce:>>;
b) alla lettera e) del comma 1 le parole <<e in convenzione>> sono soppresse;
c) alla lettera c) del comma 2 le parole <<da parte dei soggetti accreditati>> sono soppresse;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole <<per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento di cui agli articoli 18 e 20>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la concessione dell’accreditamento di cui all’articolo 20>>;
e) al comma 4 la parola <<predispone>> e’ sostituita dalle seguenti: <<puo’ predisporre>>;
f) il comma 5 e’ sostituito dal seguente:
<<5. Presso la Direzione centrale competente e’ istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;
g) al comma 6 le parole <<delle autorizzazioni>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle dichiarazioni di inizio attivita’>>.


ARTICOLO 12
(Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 14 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: <<Comitato di coordinamento pedagogico>>;
b) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. E’ istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.>>;
c) la lettera a) del comma 2 e’ sostituita dalla seguente:
<<a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attivita’, favorendo la sperimentazione;>>;
d) alla lettera d) del comma 2 le parole <<promuove e>> sono sostituite dalle seguenti: <<propone e>>;
e) al comma 3:
1) le parole <<in materia di protezione sociale>> sono soppresse;
2) alla lettera a) le parole <<dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale
e sociosanitaria regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla Giunta regionale>>;
3) la lettera c) e’ abrogata;
f) al comma 6 le parole <<tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d)>> sono soppresse;
g) al comma 7 dopo la parola <<legislatura>> sono aggiunte le seguenti: <<e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 14 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 13
(Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 15 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<, secondo gli indirizzi di cui all’articolo 13, comma 1>> sono soppresse;
b) al comma 2 bis le parole <<Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d),disciplinante le modalita’ per la concessione dell’accreditamento di cui all’articolo 20>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell’articolo 15 della legge regionale 20/2005, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 14
(Modifica all’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 1 dell’articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 le parole <<in convenzione>> sono soppresse.


ARTICOLO 15
(Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005)


1. La rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005 e’ sostituita dalla seguente: <<Avvio e accreditamento dei servizi>>.


ARTICOLO 16
(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 18 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: <<Dichiarazione di inizio attivita’>>;
b) l’alinea del comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attivita’ presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:>>;
c) il comma 2 e’ abrogato.


ARTICOLO 17
(Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 20/2005)


1. L’articolo 19 della legge regionale 20/2005 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 19 (Controlli)
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attivita’ di cui all’articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o piu’ dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l’attivita’ ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell’attivita’.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull’idoneita’ e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresi’, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o piu’ dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.>>.


ARTICOLO 18
(Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 20 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<l’autorizzazione al funzionamento>> sono sostituite dalle seguenti:
<<l’avvio del servizio>>;
b) la lettera f) del comma 2 e’ abrogata;
c) il comma 3 e’ abrogato;
d) al comma 4 le parole <<si applica la procedura di cui all’articolo 19, comma 2.>> sono sostituite dalle seguenti: <<il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l’accreditamento.>>;
e) dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Regione puo’ individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l’organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell’accreditamento, anche in deroga all’articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.


ARTICOLO 19
(Modifica all’articolo 21 della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale 20/2005 le parole <<del servizio di nido condominiale di cui all’articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei servizi per la prima infanzia di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all’articolo 5.>>.


ARTICOLO 20
(Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 24 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<Il coordinatore puo’ essere individuato anche all’interno del personale educativo.>>;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
<<3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.>>.


ARTICOLO 21
(Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 20/2005)


1. All’articolo 25 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione e’ definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all’articolo 14.>>;
b) il comma 2 e’ abrogato.


ARTICOLO 22
(Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 20/2005)


1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 20/2005 e’ inserito il seguente:
<<Art. 26 bis (Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il
regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalita’, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 e’ coordinata con l’attivita’ di rilevazione e monitoraggio di cui all’articolo 11.>>.


ARTICOLO 23
(Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera a) e’ inserita la seguente:
<<a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attivita’ e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;>>;
b) alla lettera c) la parola <<provinciale>> e’ sostituita dalla seguente: <<comunale>>;
c) la lettera e) e’ sostituita dalla seguente:
<<e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l’accesso ai servizi da parte delle famiglie;>>;
d) la lettera f) e’ abrogata.


ARTICOLO 24
(Modifica all’articolo 29 della legge regionale 20/2005)


1. Al comma 5 dell’articolo 29 della legge regionale 20/2005 le parole <<servizi per la prima infanzia>> sono sostituite dalle seguenti: <<nidi d’infanzia>>.


CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 11 (INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITA’)


ARTICOLO 25
(Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 1 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialita’), e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 1 (Principi e finalita’)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto dei trattati e convenzioni internazionali in materia, riconosce e sostiene la famiglia, soggetto sociale e nucleo fondante delle comunita’, e valorizza i suoi compiti di cura, educazione e tutela dei figli.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 la presente legge dispone, nel rispetto dei principi di sussidiarieta’, solidarieta’ ed equita’ economica, e assicurando parita’ di trattamento e considerazione per tutti i figli a carico, interventi destinati alle famiglie, come definite dall’articolo 29 della Costituzione, nonche’ a quelle composte da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinita’.>>.


ARTICOLO 26
(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 11/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’alinea e’ sostituito dal seguente:
<<1. La Regione, nell’ambito di un’azione integrata di accompagnamento e valorizzazione della famiglia e di riconoscimento dei diritti alla stessa spettanti:>>;
b) alla lettera c) le parole <<, con specifica attenzione alle famiglie con gravi situazioni sociali o economiche, alle giovani coppie, alle famiglie numerose con figli e alle famiglie con presenza di persone disabili o di anziani non autosufficienti, ai nuclei monogenitoriali e alle famiglie in crisi>> sono soppresse.


ARTICOLO 27
(Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 3 della legge regionale 11/2006 e’ abrogato.


ARTICOLO 28
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 11/2006, al Capo I, e’ inserito il seguente:
<<Art. 3 bis (Attuazione della legge)
1. Tutti gli interventi di cui alla presente legge sono attuati dai Comuni singolarmente o nelle forme associate o delegate previste dalla normativa statale e regionale.>>.


ARTICOLO 29
(Modifica all’articolo 4 della legge regionale 11/2006)


1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Gli interventi disposti dalla presente legge sono attuati in forma integrata con i restanti servizi del territorio e, in particolare, con gli interventi sociosanitari che concorrono ad
assicurare:>>.


ARTICOLO 30
(Modifica all’articolo 6 della legge regionale 11/2006)


1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<1. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari, nell’ambito delle rispettive competenze e in forma integrata, prevedono progetti di intervento relativi:>>.


ARTICOLO 31
(Modifica all’articolo 7 della legge regionale 11/2006)


1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 11/2006 le parole <<d’intesa con i Comuni,>>
sono soppresse.


ARTICOLO 32
(Inserimento dell’articolo 7.1 nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 11/2006, al Capo II, e’ inserito il seguente:
<<Art. 7.1 (Coinvolgimento delle persone anziane in attivita’ di cura)
1. Al fine di valorizzare e incentivare la disponibilita’ delle persone anziane nella funzione di cura dei minori nell’ambito della conciliazione dei tempi di lavoro dei genitori, i Comuni promuovono l’attuazione di progetti di vigilanza e accompagnamento nei confronti dei minori. I
Comuni provvedono a disciplinare gli specifici e comprovati requisiti di affidabilita’ dei partecipanti, le modalita’ del consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, la specifica copertura assicurativa e i percorsi formativi a cui i partecipanti devono attendere.>>.


ARTICOLO 33
(Inserimento dell’articolo 7 ter nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 7 bis della legge regionale 11/2006 e’ inserito il seguente:
<<Art. 7 ter (Assistenza ai genitori dei nuovi nati)
1. Al fine di consentire le migliori condizioni per lo svolgimento delle funzioni genitoriali, le Aziende per i servizi sanitari promuovono attivita’ di informazione e consulenza nei confronti dei
neogenitori, anche in forma domiciliare, e limitatamente ai primi sei mesi di vita del bambino.
2. L’attivita’ e’ assicurata in forma gratuita e con l’utilizzo delle professionalita’ idonee gia’ esistenti e, ove possibile, e’ inserita nei percorsi nascita attivati presso le singole strutture.>>.


ARTICOLO 34
(Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 8 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 8 (Sostegno economico alle gestanti in difficolta’)
1. Al fine di riconoscere il valore sociale della maternita’, la Regione sostiene le gestanti in situazione di disagio socio-economico, con specifici interventi economici per la durata della gravidanza e per i primi sei mesi di vita del bambino. La gestante ha diritto ad accedere alla prestazione economica anche se minorenne.
2. L’intervento e’ effettuato dal Servizio sociale dei Comuni mediante la predisposizione di un piano di intervento individualizzato e con le risorse assegnate nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 26 bis. Il piano puo’ prevedere anche l’intervento di associazioni che perseguono il sostegno della maternita’.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 8 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene istituito all’articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 35
(Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 11/2006 e’ inserito il seguente:
<<Art. 8 ter (Soluzioni abitative per nuove famiglie)
1. Al fine di sostenere la formazione di nuove famiglie, concorrendo alla rimozione delle condizioni che a tale obiettivo si frappongono,
l’Amministrazione regionale promuove interventi sperimentali volti alla individuazione e messa a disposizione di unita’ abitative in affitto, da destinare ad alloggio per nuove famiglie.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1 sono stipulati accordi specifici con le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio e con altri soggetti pubblici e privati, per individuare modalita’ di anticipazione di canoni di affitto o di concorso nel sostegno degli stessi.
3. Con regolamento sono fissati i criteri e le modalita’ dell’intervento regionale.>>.


ARTICOLO 36
(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 11/2006)


1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 11/2006 le parole <<per il tramite dei Comuni>>
sono sostituite dalle seguenti: <<per il tramite di Amministrazioni pubbliche territoriali>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 9 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene istituito all’articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 37
(Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 11 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 11 (Voucher per l’accesso a servizi e prestazioni)
1. Al fine di favorire e sostenere il reinserimento lavorativo dei genitori, a seguito di periodi destinati a impegni di cura ed educazione dei figli, l’Amministrazione regionale, nell’ambito della programmazione pluriennale di utilizzo di risorse finanziarie comunitarie o statali, eventualmente integrate con risorse regionali, istituisce voucher per l’accesso a servizi e prestazioni destinati alle famiglie, da assegnare alle stesse secondo priorita’ preordinate, coordinate con quanto previsto nell’ambito delle politiche regionali per il lavoro.
2. I documenti di programmazione e attuazione delle specifiche misure disponibili fissano i criteri e le modalita’ di accesso ai benefici.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 11 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 8495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 38
(Abrogazione dell’articolo 12 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 12 della legge regionale 11/2006 e’ abrogato.


ARTICOLO 39
(Inserimento dell’articolo 12 bis nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 11/2006, al Capo III, e’ inserito il seguente:
<<Art. 12 bis (Priorita’ degli interventi)
1. Gli interventi finanziari a favore delle famiglie e della genitorialita’ di cui al presente Capo, a eccezione dei benefici previsti dagli articoli 7 bis, 8 bis, 9 bis, 9 ter e 10, sono attuati con priorita’ a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori risieda da almeno otto anni in Italia, anche non continuativi, di cui uno in regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alle risorse disponibili sui singoli interventi e alla loro natura, sono stabiliti i criteri per l’applicazione della priorita’ di cui al
comma 1.>>.


ARTICOLO 40
(Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 11/2006)


1. All’articolo 17 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
<<1 bis. E’ istituito il Registro dell’associazionismo familiare, da disciplinare con apposito regolamento, cui possono accedere associazioni di volontariato, di promozione sociale, cooperative sociali e altri enti, di seguito denominati associazioni, anche gia’ iscritti in registri previsti dalla vigente normativa.>>;
b) l’alinea del comma 2 e’ sostituito dal seguente:
<<2. La Regione valorizza la solidarieta’ tra le famiglie, promuovendo l’attivita’ delle associazioni iscritte nel registro di cui al comma 1 bis rivolte a:>>;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
<<3. Le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici per cooperare all’attuazione della presente legge. Tali convenzioni possono prevedere l’istituzione nell’ambito del territorio, a livello comunale o intercomunale, di sportelli famiglia affidati alla responsabilita’ delle associazioni, quali punti di informazione e orientamento per le famiglie.>>;
d) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
<<4. La Regione sostiene l’attivita’ delle associazioni di cui al comma 2. Con regolamento regionale sono fissati i criteri per l’ottenimento dei contributi nonche’ le modalita’ di concessione ed erogazione degli stessi.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 17 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 che viene istituito all’articolo 47, comma 2, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 4 dell’articolo 17 della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010, nella cui denominazione le parole <<e formazione sociale>> sono soppresse.


ARTICOLO 41
(Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 11/2006)


1. All’articolo 18 della legge regionale 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole <<dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalle associazioni iscritte nel registro di cui all’articolo 17, comma 1 bis>>;
b) il comma 2 e’ abrogato;
c) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
<<3. Con il regolamento di cui all’articolo 17, comma 4, sono altresi’ stabiliti i criteri per l’individuazione dei progetti finanziabili.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 18 della legge regionale 11/2006, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 42
(Sostituzione dell’articolo 19 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 19 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 19 (Consulta regionale della famiglia)
1. Al fine di promuovere la partecipazione dei diversi soggetti coinvolti nella definizione della politica regionale per la famiglia e’ istituita, quale organismo di consultazione e confronto, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) l’Assessore regionale competente per materia o suo delegato con la funzione di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente per materia o suo delegato;
c) quattro rappresentanti delle associazioni delle famiglie operanti a livello regionale designati dal Comitato regionale del volontariato entro trenta giorni dalla richiesta;
d) un rappresentante delle cooperative sociali designato congiuntamente dalle rappresentanze regionali delle stesse;
e) due rappresentanti del Forum delle associazioni familiari designati dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;
f) un rappresentante dell’ANCI del Friuli Venezia Giulia;
g) un rappresentante dell’UPI del Friuli Venezia Giulia;
h) un coordinatore sociosanitario di una azienda per i servizi sanitari designato dall’Assessore regionale alla salute e protezione sociale;
i) un referente dei consultori familiari designato di concerto dalle aziende per i servizi sanitari;
j) un responsabile del Servizio sociale dei Comuni designato dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale;
k) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunita’ tra uomo e donna o sua delegata;
l) due rappresentanti di associazioni regionali di promozione sociale designati dall’Assessore regionale competente;
m) un rappresentante del Coordinamento per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – coordinamento regionale PIDIDA Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, la Consulta:
a) formula proposte ed esprime pareri in ordine alla predisposizione degli atti normativi e di programmazione che riguardano le politiche per la famiglia;
b) verifica lo stato di attuazione e l’efficacia degli interventi realizzati;
c) analizza l’evolversi delle condizioni di vita della famiglia nel territorio regionale mediante i dati disponibili presso l’Amministrazione regionale o Enti pubblici.
3. La Consulta ha sede presso il Servizio competente in materia di politiche per la famiglia, che assicura anche le funzioni di segreteria della Consulta stessa.
4. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La Consulta e’ altresi’ convocata in caso di richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le sedute della Consulta sono valide quando sia presente la meta’ piu’ uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parita’ di voti prevale il voto del Presidente.
6. Possono partecipare alle sedute della Consulta, se invitati, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i dirigenti e i funzionari regionali ed esperti.
7. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le indennita’ e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Consulta.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 19, comma 7, della legge regionale 11/2006, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 10.1.1.1162 e al
capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 43
(Abrogazione dell’articolo 20 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 20 della legge regionale 11/2006 e’ abrogato.


ARTICOLO 44
(Inserimento dell’articolo 20 bis nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 20 della legge regionale 11/2006, al Capo IX, e’ inserito il seguente:
<<Art. 20 bis (Istituzione del contrassegno promozionale FAMIGLIA FVG)
1. Al fine di contraddistinguere e valorizzare soggetti e iniziative coinvolti operativamente nell’attuazione degli interventi per la famiglia nel territorio regionale, e’ istituito il contrassegno Famiglia FVG.
2. Il contrassegno e’ concesso, su domanda, dall’Amministrazione regionale, previa valutazione dell’attivita’ svolta dal soggetto richiedente e della sua coerenza con la disciplina prevista per la tipologia di attivita’.
3. Possono ottenere il contrassegno enti pubblici territoriali e organizzazioni private. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i requisiti per la concessione del contrassegno ed e’ approvato lo schema di disciplinare da sottoscrivere da parte del richiedente, contenente le condizioni di concessione e mantenimento del contrassegno.
4. Le attivita’ pubbliche e private alle quali e’ stato concesso il contrassegno di cui al comma 1 possono utilizzare lo stesso nelle attivita’ di comunicazione.>>.


ARTICOLO 45
(Inserimento dell’articolo 23 ter nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 23 bis della legge regionale 11/2006 e’ inserito il seguente:
<<Art. 23 ter (Monitoraggio delle politiche)
1. Il Servizio competente in materia di famiglia svolge le funzioni di monitoraggio, analisi e valutazione delle politiche per la famiglia nel territorio regionale in collegamento con
l’osservatorio nazionale per le politiche familiari e con le attivita’ di cui all’articolo 26 della legge regionale 6/2006.
2. Per le attivita’ di cui al comma 1, il Servizio e’ autorizzato ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati.>>.
2. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23 ter, comma 2, della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio
8.2.1.1140 e al capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 46
(Sostituzione dell’articolo 24 della legge regionale 11/2006)


1. L’articolo 24 della legge regionale 11/2006 e’ sostituito dal seguente:
<<Art. 24 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale circa l’attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nel promuovere e realizzare gli interventi a sostegno della famiglia e della genitorialita’.
2. A tal fine la Giunta regionale, entro il 30 giugno dell’anno successivo al triennio di riferimento, presenta al Consiglio una relazione contenente, in particolare, risposte documentate ai
seguenti quesiti:
a) quali sono i risultati relativi alla ripartizione del Fondo per le politiche per la famiglia fra le diverse linee di azione, quali eventuali criticita’ sono emerse e quali risultati si sono ottenuti in relazione agli interventi finanziati;
b) qual e’ stato l’orientamento organizzativo prevalente dei Comuni per l’attuazione degli interventi di competenza e quale il livello di integrazione con gli altri servizi del territorio;
c) qual e’ stato l’apporto delle famiglie in forma associata nella promozione e gestione degli interventi previsti dalla legge.
3. La relazione e’ resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale o di sue articolazioni che ne concludono l’esame.>>.


ARTICOLO 47
(Inserimento dell’articolo 26 bis nella legge regionale 11/2006)


1. Dopo l’articolo 26 della legge regionale 11/2006 e’ inserito il seguente:<<Art. 26 bis(Programmazione degli interventi e risorse finanziarie)
1. Al fine di assicurare un’organica azione regionale nell’ambito dell’attuazione delle politiche per la famiglia, la Giunta regionale approva ogni tre anni, previo parere della Commissione consiliare competente, il Piano regionale degli interventi per la famiglia, in coerenza con la programmazione statale di settore e regionale.
2. Il piano di cui al comma 1 individua gli interventi da attuare da parte del Servizio competente e quelli da promuovere da parte dello stesso con attuazione da parte di altre strutture regionali con competenza settoriale.
3. Il piano di cui al comma 1 comprende altresi’ gli interventi promossi e attuati da soggetti pubblici e privati e ritenuti di interesse regionale.
4. A supporto degli interventi di cui al comma 2 e’ istituito, a partire dall’anno 2011, nell’ambito del bilancio annuale e pluriennale, un Fondo per le politiche per la famiglia, finanziato con le risorse comunitarie, statali, regionali e di altra provenienza acquisite alla disponibilita’ dell’Amministrazione regionale. Con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilita’ regionale), entro il 31 gennaio di ciascun anno, lo stanziamento della spesa di competenza e’ ripartito tra le diverse linee d’azione comprese nel piano di cui al comma 1 e che si intendono attuare nel corso dell’esercizio finanziario. Nel corso del l’esercizio medesimo tale ripartizione puo’ essere modificata.>>.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 26 bis della legge regionale 11/2006, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4540 di nuova istituzione per "memoria" nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010- 2012 e del bilancio per l’anno 2010 con la denominazione "Fondo per le politiche per la famiglia di parte corrente - fondi regionali".


CAPO III
DISCIPLINA DELLA FUNZIONE DI GARANTE DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA


ARTICOLO 48
(Funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza)


1. E’ istituita la funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza, al fine di assicurare nel territorio regionale l’attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di eta’.


ARTICOLO 49
(Compiti)


1. La funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza assicura:
a) vigilanza sull’applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in eta’ evolutiva e sull’applicazione e attuazione delle disposizioni normative in vigore;
b) diffusione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
c) promozione, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, di iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
d) espressione, anche su richiesta degli organi regionali, di pareri su proposte di atti normativi;
e) raccolta di segnalazioni, provenienti anche da persone di minore eta’, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori, intervenendo presso le autorita’ competenti per assicurare la tutela e il sostegno necessari;
f) collaborazione con gli organi regionali e nazionali e con altri soggetti istituzionali per la raccolta ed elaborazione di dati relativi all’infanzia e adolescenza;
g) vigilanza, anche in collaborazione con le altre istituzioni preposte, sulla programmazione televisiva, sulle comunicazioni a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica, in ordine al rispetto dei diritti dei minori, segnalando alle autorita’ competenti le eventuali violazioni riscontrate.
2. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1, quelle relative agli interessi individuali dei minori, sono attuate, ove possibile, in accordo con le famiglie della persona di minore eta’.


ARTICOLO 50
(Struttura di riferimento)


1. Per l’esercizio della funzione di cui all’articolo 48, e’ istituita una specifica struttura di riferimento, con articolazione nel territorio regionale. Alla stessa, limitatamente ai compiti di vigilanza, e’ riconosciuta piena autonomia operativa.
2. In sede di prima applicazione e nelle more dell’attuazione della previsione di cui al comma 1, la funzione di garante dell’infanzia e dell’adolescenza e’ assicurata dalla struttura di cui all’articolo 22 bis della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come inserito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 6/2004, e dalle disponibilita’ finanziarie alla stessa attribuite.
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2, fanno carico all’unita’ di bilancio 11.1.1.1178 e al capitolo 99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 51
(Relazione con organi istituzionali)


1. La struttura di cui all’articolo 50 presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sulle attivita’ svolte.


ARTICOLO 52
(Abrogazioni)


1. Sono abrogate, a decorrere dall’1 gennaio 2011, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 19, 20, 21 e 22 della legge regionale 49/1993;
b) il comma 1 dell’articolo 16 e il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);
c) il comma 1 dell’articolo 2 e il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonche’ modifica all’articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitu’ militari);
d) il comma 35 dell’articolo 12 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21).


CAPO IV
INTEGRAZIONE E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 15/1984 (CONTRIBUTI PER AGEVOLARE IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI) E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E PER L’ACCESSO A INTERVENTI AGEVOLATIVI


ARTICOLO 53
(Criteri di attuazione della legge regionale 15/1984)


1. Al fine di integrare l’attivita’ educativa della famiglia, i finanziamenti di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 giugno 1984, n. 15 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali), sono ripartiti annualmente nella misura del 50 per cento, in relazione al numero dei bambini iscritti nelle scuole e, nella restante misura del 50 per cento, in relazione al numero delle sezioni funzionanti presso le scuole stesse.
2. Al primo comma dell’articolo 4 della legge regionale 15/1984 le parole <<- ubicazione delle scuole (con riferimento alle zone del territorio regionale a popolazione sparsa e/o che presentino particolari condizioni socio - economiche).>> sono soppresse.
3. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1, fanno carico all’unita’ di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 54
(Azione di informazione e monitoraggio)


1. Al fine di assicurare la continuita’ al servizio di informazione e monitoraggio sugli interventi previsti dalla legge regionale 11/2006, per il periodo strettamente necessario all’avvio del nuovo rapporto contrattuale per la gestione dello stesso, e comunque inderogabilmente non oltre il 31 dicembre 2010, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a prorogare il rapporto in essere con il soggetto gestore, alla data di entrata in vigore della presente legge, del servizio di soccorso sociale di cui all’articolo 3, comma 82, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005).
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 8.6.1.1149 e al capitolo 4793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.


ARTICOLO 55
(Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi)


1. Al fine di assicurare una piena valorizzazione dei nuclei familiari, nei casi in cui le singole leggi regionali subordinano l’effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o il concorso degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione e’ effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito, a elementi significativi del patrimonio e alla residenza.
2. Con regolamento regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere vincolante della Commissione consiliare competente, sono fissati gli ambiti di applicazione settoriale, i criteri e le modalita’ per la determinazione e la valutazione del reddito, degli elementi patrimoniali e della residenza, i criteri per la determinazione della composizione del nucleo familiare cui riferire le condizioni economiche, nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;
b) l’impiego, anche con criteri di gradualita’, di modelli che combinino gli elementi di reddito, patrimoniali e di residenza individuati.
3. La Giunta regionale, in attuazione del regolamento di cui al comma 2, stabilisce le modalita’ per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l’acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonche’ le modalita’ per l’aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione.
4. Le dichiarazioni di cui al comma 3 sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Regione per l’ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti a decorrere dal termine fissato dalla Giunta regionale e la cui deliberazione e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI


ARTICOLO 56
(Norme transitorie)


1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005, disciplinante le modalita’ per la concessione dell’accreditamento di cui
all’articolo 20 della legge regionale 20/2005, tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l’accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all’abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all’ottenimento dell’accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005.
2. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005, la dichiarazione di inizio attivita’ di tali servizi, prevista dall’articolo 18 della legge regionale 20/2005, attesta il solo possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere b), c),d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005, la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005, e il fatto che una quota dell’orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attivita’ di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l’emanazione del regolamento di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005, i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attivita’ di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all’articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005, provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005.
4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l’autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall’articolo 19 della legge regionale 20/2005.
5. Il termine di validita’ delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20/2005,
e’ differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all’articolo 18 della legge regionale 20/2005.
7. Fino all’istituzione del registro dell’associazionismo familiare di cui all’articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006, come inserito dall’articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all’unita’ di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l’anno 2010.
9. Fino all’istituzione dell’organismo di cui all’articolo 19 della legge regionale 11/2006, come modificato dall’articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all’approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all’articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 24 maggio 2010.



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