Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Art. 1
Partecipazione della Regione all'Associazione CAMINA
1. Al fine di perseguire il miglioramento della qualità della vita nei contesti urbani ed extraurbani anche attraverso la promozione di città sostenibili per i bambini e i ragazzi, ed in continuità con gli obiettivi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 40 (Promozione delle città dei bambini e delle bambine) e successive modifiche, la Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione dell'Associazione nazionale italiana "Città Amiche dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CAMINA)".
2. La Regione riconosce che il perseguimento delle finalità indicate al comma 1 avvenga attraverso la necessaria integrazione delle politiche e degli interventi di settore, con particolare riferimento alle politiche sociali e sanitarie, del tempo libero e culturali, di pianificazione e programmazione territoriale, alla mobilità e sviluppo sostenibile, alla scuola.
3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:
a) diffondere la cultura e la conoscenza dei diritti dei soggetti in età evolutiva;
b) promuovere il miglioramento della qualità ambientale delle città e del territorio extraurbano;
c) incentivare la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita civile;
d) promuovere azioni tese a costruire forme di scambio e di confronto di esperienze di partecipazione con la comunità più ampia e le diverse realtà locali, nazionali ed internazionali.
Art. 2
Condizioni per la partecipazione
1. La partecipazione della Regione a CAMINA è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che l'associazione non persegua fini di lucro;
b) che consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
c) che lo statuto preveda la partecipazione di altre Regioni, Enti locali, associazioni ed altri soggetti pubblici e privati le cui finalità siano compatibili con quelle indicate ai commi 2 e 3 dell'articolo 1.
2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione a CAMINA.
3. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di associato.
Art. 3
Quota associativa e contributi
1. La Regione provvede all'erogazione della quota associativa annuale.
2. La Giunta regionale, nell'ambito della programmazione delle iniziative nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, concede a CAMINA, stabilendo le relative modalità di erogazione, contributi per la realizzazione del programma delle attività. A tal fine, la Giunta individua i capitoli ordinari di spesa per garantire la copertura finanziaria della quota regionale di partecipazione alle attività programmate, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
3. CAMINA è tenuta a presentare alla Regione i programmi delle iniziative e delle attività corredati dei relativi piani finanziari. CAMINA presenta altresì una relazione annuale che attesti la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. La relazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare.
Art. 4
Coordinamento delle attività
1. Al fine di garantire il coordinamento e la valutazione dei programmi e delle attività di CAMINA con la programmazione delle attività regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1, e per analizzare le ricadute delle normative dei diversi settori sulle condizioni dei bambini e dei ragazzi, è istituito presso la Presidenza della Giunta apposito gruppo tecnico interassessorile, coordinato dall'Assessorato competente in materia di infanzia ed adolescenza.
Art. 5
Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla corresponsione della quota annuale associativa prevista dall'articolo 3, comma 1, la Regione fa fronte con le disponibilità del capitolo ordinario nella specifica unità previsionale di base inerente contributi ad enti ed istituzioni che perseguono scopi di interesse per la Regione, nella parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito dello stanziamento annualmente autorizzato dalla legge di bilancio.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto all'articolo 3, comma 2, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari delle specifiche unità previsionali di base relative alla parte spesa del bilancio regionale, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.