Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modificazioni all’art. 26)
1. L’articolo 26 della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni -CO.RE.COM.) è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Struttura)
1. Il CO.RE.COM., per l’esercizio delle sue funzioni, opera in piena autonomia ed è assistito da apposita struttura la cui dotazione organica è determinata d’intesa tra il Comitato e l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentita l’Autorità.
2. La struttura di cui al comma 1 può anche avvalersi di personale assegnato dal Ministero delle comunicazioni in base all’articolo 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249 e di personale di ruolo degli enti locali.
3. Per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 25 il Comitato può avvalersi di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la vigente normativa regionale in materia di incarichi professionali.”.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 24 luglio 2009
LORENZETTI
Note all’art. 1:
? Per la legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3, si veda la nota al titolo della legge.
? Si riporta il testo dell’art. 1, comma 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 luglio 1997, n. 177):
«1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Omissis.
14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall’Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
? Il testo dell’art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».