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NORMATIVA
Normativa regionale - Toscana

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Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
 

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga la seguente legge

CAPO I
Principi generali

ARTICOLO 1
Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
c) la diversificazione dell’economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema delle imprese agricole;
c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all’innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell’ambiente;
e) dell’imprenditoria giovanile e femminile;
f) delle produzioni tipiche e di qualità;
g) del territorio rurale;
h) dell’integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
3. L’intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.

ARTICOLO 2
Piano agricolo regionale

1. Il piano agricolo regionale (PAR) è il documento programmatorio unitario, distinto in specifiche sezioni di intervento, che realizza le politiche economiche agricole e di sviluppo rurale definite dal programma regionale di sviluppo (PRS) e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) assumendone le priorità, perseguendone gli obiettivi ed applicandone i criteri di intervento per il periodo di riferimento, nel rispetto degli indirizzi di politica agricola comunitaria e nazionale ed in linea con il criterio della gestione flessibile delle risorse finanziarie.
2. Il PAR è approvato, su proposta della Giunta regionale, dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 61. Il PAR è soggetto a modifiche od integrazioni, che la Giunta può proporre al Consiglio in conseguenza delle modifiche intervenute nel PRS ovvero sulla scorta di quanto emerso dal monitoraggio di cui all’articolo 7 e dalla valutazione di efficacia di cui all’articolo 9.
3. Per la definizione della proposta di PAR la Giunta regionale, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla l.r. 49/1999, attiva il confronto con le province e le comunità montane, con i soggetti pubblici e privati e con le loro organizzazioni rappresentative.
4. Il PAR, in particolare:
a) definisce gli obiettivi e le strategie di intervento;
b) individua l’ammontare delle risorse destinate agli interventi nei campi dell’agricoltura, dell’agroindustria, delle infrastrutture rurali, della ricomposizione della proprietà fondiaria, dell’agriturismo e delle azioni connesse con lo sviluppo rurale, che possono essere articolati per ambiti di intervento settoriale, intersettoriale e territoriale;
c) individua l’ammontare del finanziamento di interventi urgenti e imprevisti;
d) individua i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari degli interventi;
e) individua gli strumenti di intervento operanti ai sensi delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia;
f) definisce gli indirizzi per l’attuazione degli interventi.
5. Il PAR si raccorda con gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, in particolare con il programma di sviluppo rurale, e con gli strumenti della programmazione negoziata; il programma forestale regionale, di cui all’articolo 4 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) da ultimo modificata dalla legge regionale 2 agosto 2004, n. 40 ed il piano regionale dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, di cui all’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale), modificata dalla legge regionale 3 agosto 2001, n. 35, si rapportano al PAR.
6. Il PAR costituisce il documento programmatorio di recepimento per gli strumenti di programmazione nazionale ed interregionale operanti nel settore.
7. Il PAR costituisce il documento programmatorio di riferimento per i piani e i programmi degli enti locali e delle autonomie funzionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, anche ai fini dell’accesso ai finanziamenti regionali ed al fine di favorire il coordinamento degli interventi degli enti locali medesimi.
8. La Giunta regionale provvede all’attuazione del PAR con propria deliberazione, aggiornata annualmente in coerenza con il DPEF e con il bilancio di previsione annuale.
9. La deliberazione di cui al comma 8, in particolare:
a) specifica gli obiettivi e le strategie di intervento;
b) determina le modalità di attuazione degli interventi, secondo criteri di riduzione, semplificazione e snellimento delle procedure ed ai fini della riduzione dell’impatto sui costi delle imprese;
c) individua gli interventi urgenti ed imprevisti, di cui al comma 4, lettera c).

CAPO II
Attuazione degli interventi

ARTICOLO 3
Ambito degli interventi

1. Gli interventi possono riguardare:
a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:
1) l’innovazione di prodotto e di processo;
2) il trasferimento dell’innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;
3) la promozione e internazionalizzazione;
b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell’ambito dell’integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:
1) la creazione di nuove imprenditorialità, l’agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell’occupazione;
2) l’ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;
3) lo sviluppo di forme associative;
4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;
5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;
8) il sostegno alle azioni per la tutela dell’ambiente e della biodiversità;
9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;
c) l’equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:
1) la capitalizzazione;
2) il miglioramento dell’accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l’attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;
3) l’innovazione finanziaria.

ARTICOLO 4
Tipologie degli interventi

1. Gli interventi sono attuati, in particolare, mediante le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) concessione di premi e indennità;
d) concessione di indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;
e) concessione di garanzia;
f) finanziamento agevolato;
g) bonus fiscale;
h) partecipazione al capitale;
i) partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti.

ARTICOLO 5
Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi

1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione della Commissione 28/C, del 1 febbraio 2000, e alle ulteriori norme e orientamenti che assumano rilievo in relazione alle caratteristiche dell’intervento.
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall’intervento.
3. Se l’intervento comporta l’erogazione di anticipazioni il soggetto interessato è tenuto a prestare idonea fideiussione.

ARTICOLO 6
Procedimenti e moduli organizzativi

1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.
2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59) nonché tramite gli istituti e gli strumenti della programmazione negoziata.
3. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) le aree di applicazione;
e) le spese ammissibili e il periodo di esigibilità;
f) la intensità degli aiuti;
g) le modalità di erogazione;
h) gli obblighi dei beneficiari;
i) le modalità di controllo;
j) le revoche e le sanzioni;
k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell’intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
4. La gestione degli interventi è:
a) attribuita alle province e alle comunità montane, secondo i principi e le norme sull’attribuzione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e di sviluppo rurale;
b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.

CAPO III
Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia

ARTICOLO 7
Monitoraggio

1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell’esecuzione.
Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l’andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all’adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell’ottimizzazione del loro utilizzo.

ARTICOLO 8
Controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo.
Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.
3. Nel corso dei cinque anni successivi all’ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Giunta regionale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l’intervento gestito.

ARTICOLO 9
Valutazione di efficacia

1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal PAR.
2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi della l.r. 49/1999.

ARTICOLO 10
Riduzione e revoca del finanziamento

1. I provvedimenti attuativi degli interventi dispongono i casi di revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento.
2. I casi di cui al comma 1 devono comunque contemplare le ipotesi di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, di realizzazione difforme da quella autorizzata, nonché di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di contrattazione collettiva.
3. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

CAPO IV
Norme finanziarie e finali

ARTICOLO 11
Norme finanziarie

1. IL PAR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili relativamente al periodo di validità del piano stesso, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio pluriennale limitatamente agli esercizi da quest’ultimo considerati.
2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle unità previsionali di base (UPB) di competenza.

ARTICOLO 12
Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003

1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità) è sostituito dal seguente:
“Art. 7
Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all’articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all’interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).” .
2. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore zootecnico, è abrogata la legge regionale 4 agosto 2003, n. 40 (Interventi regionali a favore del settore zootecnico).

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
MARTINI
Firenze, 24 gennaio 2006
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.01.2006.


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