Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge detta i criteri e disciplina le modalità per la realizzazione di cimiteri per animali di affezione.
ARTICOLO 2
Destinatari
1. Gli animali che possono beneficiare della sepoltura nelle aree ad essa destinate sono quelli appartenenti alle specie zoofile domestiche, comunemente classificati come animali di affezione, ossia cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole dimensioni, a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie transitabili all’uomo o denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
ARTICOLO 3
Autorizzazione
1. I siti cimiteriali per animali d’affezione sono soggetti ad autorizzazione dell’autorità comunale.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 deve essere concessa secondo procedure definite dalla Giunta Regionale con apposito regolamento di attuazione da approvarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
Inumazione spoglie
1. Le spoglie di animali di cui all’art. 2, possono essere inumate nelle fasce di rispetto delle specifiche aree cimiteriali in conformità al vigente regolamento di polizia veterinaria ovvero in siti individuati in zona agricola o comunque giudicati idonei dall’autorità competente.
ARTICOLO 5
Riserva
1. Le presenti norme non si applicano alle spoglie destinate all’incenerimento in impianti autorizzati.
ARTICOLO 6
Norme di attuazione
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono definite con regolamento della Giunta Regionale le modalità tecniche, operative, di previsione del registro delle presenze e le sanzioni.
ARTICOLO 7
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 febbraio 2009
DE FILIPPO