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NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 45
Modifiche alle leggi regionali 6 giugno 2008 n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e 25 luglio 2008 n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità "P.I.M.")
 
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia))

1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 16/2008 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
“g) l’installazione di impianti di rilevazione anemometrica destinati a soddisfare esigenze temporalmente circoscritte e da rimuovere al termine della campagna di misurazione.”.
2. La lettera e) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“e) interventi relativi all’installazione di:
1) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici non integrati o aderenti fino a 20 mq.;
2) pannelli solari termici o impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, integrati o aderenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, purché di superficie non superiore a quella della copertura;
3) generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 m. e diametro non superiore a 1 m..
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.
I parametri ed i requisiti indicati ai punti 1), 2) e 3) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.”.
3. Al comma 6 le parole : “ANI-MA o” sono soppresse.

ARTICOLO 2
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 23 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera b) le parole: “non comportanti modifiche esterne dell’edificio, salvo quelle” sono sostituite dalle seguenti: “anche comportanti modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’articolo 83, ivi comprese quelle”;
b) alla lettera c) le parole: “non comportanti modifiche esterne all’edificio, salvo quelle consentite dalla lettera b) e” sono sostituite dalle seguenti: “comportanti anche modifiche all’esterno dell’edificio purché nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali di cui all’articolo 83, ivi comprese”;
c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
“h) le opere di urbanizzazione primaria costituite da elettrodotti nei casi e nei termini di cui all’articolo 28 nonché, purchè conformi a quanto previsto nell’articolo 29, comma 9, la realizzazione degli impianti di seguito specificati:
1) pannelli solari termici da 20 a 100 mq.;
2) impianti fotovoltaici fino a 20 Kw;
3) impianti eolici fino a 60 Kw;
4) impianti idraulici fino a 100 Kw;
5) impianti a biomasse fino a 200 Kw.
Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati linee guida e criteri per la realizzazione degli impianti ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della l.r. 22/2007.
I parametri e le dimensioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 5) possono essere successivamente modificati con deliberazione della Giunta regionale in adeguamento alle disposizioni nazionali.”.

ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 29 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 9 dell’articolo 29 della l.r. 16/2008 le parole: “nel regolamento regionale di cui all’articolo 2 della l.r. 22/2007” sono sostituite dalle seguenti: “nelle linee guida e nei criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione competente”.

ARTICOLO 4
(Modifica all’articolo 38 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 38 della l.r. 16/2008 dopo le parole: “di nuova costruzione” sono aggiunte le seguenti: “rilevanti in termini di carico urbanistico in quanto comportanti creazione di nuova superficie agibile”.

ARTICOLO 5
(Modifica all’articolo 39 della l.r. 16/2008)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 39 della l.r. 16/2008 le parole: “che non comportino un incremento del carico urbanistico come definito all’articolo 38” sono sostituite dalle seguenti: “che non siano rilevanti in termini di carico urbanistico o di suo incremento ai sensi dell’articolo 38, comma 1”.

ARTICOLO 6
(Modifiche all’articolo 43 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 4 dell’articolo 43 della l.r. 16/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: “istanza di sanatoria” sono sostituite dalle seguenti: “istanza di accertamento di conformità”;
b) dopo le parole: “Agenzia del territorio” sono inserite le seguenti: “,
fermo restando il versamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione per gli interventi soggetti a DIA onerosa ai sensi dell’articolo 38”;
c) le parole: “permesso in sanatoria” sono sostituite dalle seguenti: “titolo in sanatoria”.
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis. Sulla richiesta di accertamento di conformità il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia, con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali sulla richiesta si intende formato il silenzio rifiuto impugnabile ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della l. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.”.
3. Al comma 7 le parole: “istanza di sanatoria” sono sostituite dalle seguenti: “istanza di accertamento di conformità”.

ARTICOLO 7
(Sostituzione dell’articolo 48 della l.r. 16/2008)

1. L’articolo 48 della l.r. 16/2008 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48 (Opere in difformità da titoli edilizi rilasciati prima del 1° settembre 1967)
1. Le opere in difformità da licenza edilizia eseguite prima del 1° settembre 1967 od in corso di realizzazione a tale data non rientranti nella definizione delle opere interne di cui all’articolo 22, comma 2, purché già accatastate all’epoca di loro esecuzione e munite di certificato di abitabilità o di agibilità, sono regolarizzabili, sotto il profilo amministrativo, mediante invio al Comune, da parte del proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare, di comunicazione corredata da relazione descrittiva delle opere realizzate e da dichiarazione asseverata sulla data di esecuzione delle medesime e sui dati catastali e di abitabilità o agibilità.
2. Ove le opere in difformità di cui al comma 1 concretino variazioni non già accatastate all’epoca della loro realizzazione o non risultanti dal certificato di abitabilità o agibilità sono regolarizzabili mediante invio al Comune di comunicazione di cui all’articolo 22, comma 3, lettere a), b) e c), preceduta dal versamento della somma di euro 516,00.
3. Ove le opere in difformità di cui al comma 2 concretino variazioni in aumento della superficie della costruzione o della unità immobiliare fino alla soglia di 10 metri quadrati, la somma da corrispondere è pari a euro 5.164,00. Ove le variazioni in aumento siano di entità superiore e sino alla soglia di 20 metri quadrati la somma da corrispondere è pari a euro 10.328,00. Nel caso di variazioni di maggiore estensione la somma da corrispondere è preventivamente determinata dal Comune, su richiesta dell’interessato, tra un minimo di euro 15.492,00 ed un massimo di euro 46.476,00, tenendo conto delle caratteristiche dimensionali e funzionali della porzione interessata.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione e la attestazione di versamento di cui ai commi 2 e 3, ove richiesto, certifica l’avvenuta presentazione.
5. Ove le opere di cui ai commi 1, 2 e 3 risultino realizzate in aree od edifici già soggetti al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) in violazione dell’articolo 7 della medesima legge, sotto il profilo amministrativo il Comune, in applicazione dell’articolo 15 della stessa legge, impone il pagamento di una sanzione pari alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

ARTICOLO 8
(Modifiche all’articolo 89 della l.r. 16/2008)

1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 16/2008 l’elencazione degli articoli :”45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52” è sostituita dalla seguente: “44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51”.
2. Alla lettera f) del comma 2 il numero: “2” è sostituito dal seguente: “3”.

ARTICOLO 9
(Modifica alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 25 (Disposizioni per la promozione ed il finanziamento dei programmi integrati per la mobilità “P.I.M.))

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 25/2008 è inserito il seguente:
“2-bis. Per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti i finanziamenti degli interventi inseriti nei P.I.M. sono definiti con criteri di perequazione individuati con il provvedimento di cui all’articolo 4, ad eccezione di quanto previsto alla lettera e) del comma 1.”.

ARTICOLO 10
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova addì 24 dicembre 2008
IL PRESIDENTE
(Claudio Burlando)


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