Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
Contributi ai soggetti portatori di svantaggi psicofisici
1. La Regione Basilicata, nel quadro dell’attività di tutela di soggetti portatori di svantaggi psico-fisici, partecipa, con la concessione di un contributo non coperto dal Fondo sanitario regionale, alle spese sostenute da tali cittadini, residenti in Basilicata da almeno dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, che, necessitando di particolari prestazioni riabilitative, si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba, o anche di ciascuno di essi, quali trattamenti riabilitativi debitamente certificati.
2. Il contributo di cui sopra è comprensivo degli oneri assistenziali connessi ai trattamenti terapeutici di riabilitazione, non rientranti nell’ambito delle prestazioni coperte dal Fondo sanitario regionale, e del rimborso delle spese sostenute per i viaggi e per la permanenza nei luoghi in cui vengono effettuate le prestazioni stesse, nonché del rimborso delle spese per il prosieguo delle terapie domiciliari.
ARTICOLO 2
Erogazione
1. I contributi di cui all’articolo precedente vengono erogati, in forma indiretta, in favore dei soggetti beneficiari, mediante rimborso da parte dell’Azienda USL di appartenenza.
ARTICOLO 3
Modalità di presentazione delle domande
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta Regionale definisce, con apposita deliberazione, le modalità di presentazione delle domande di contributo e per l’accreditamento delle relative somme alla Azienda USL competente per territorio. Stabilisce, altresì, l’importo massimo del contributo oltre alla relativa documentazione.
ARTICOLO 4
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2008 in Euro 20.000,00, si provvede mediante prelevamento di tale somma dallo stanziamento previsto nel Bilancio della Regione Basilicata per l’Esercizio 2008 alla U.P.B. 1211.01, Capitolo 37000 “Fondo Speciale per oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano successivamente all’approvazione del bilancio – Fondi regionali liberi – Spese corrente operativa”
ed istituzione nello stesso bilancio di apposita U.P.B., con dotazione finanziaria di pari importo, denominata “Contributi ai cittadini lucani che si avvalgono dei metodi Doman, Vojta, Fay e Aba”.
2. Per gli anni successivi si provvede con le risorse individuate nelle rispettive leggi di
approvazione del Bilancio regionale.
ARTICOLO 5
Pubblicazione
1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
Potenza, 24 dicembre 2008
DE FILIPPO
ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA
Tenuto conto del numero stimato di soggetti beneficiari, l’onere finanziario derivante dalla legge per l’anno 2008 può quantificarsi in Euro 20.000,00. La copertura è assicurata con il prelevamento dalla U.P.B. 1211.01, Capitolo 37000, appositamente istituiti per i provvedimenti legislativi in corso di esame che attualmente presenta una disponibilità di Euro 35.000,00. Il provvedimento rientra tra le ipotesi per le quali è consentito il ricorso a tale U.P.B., come da allegato n. 6 della legge di bilancio 2008.
Per gli anni successivi si rinvia alle rispettive leggi di bilancio, tenendo presente che il
fabbisogno a regime è quantificabile intorno alla stessa cifra di Euro 20.000,00.
Tale cifra deriva dal numero dei pazienti che in Basilicata si avvalgono dei metodi di cura contemplati nella legge e dalla entità del contributo che concretamente si intende erogare.In ogni caso, ai sensi dell’articolo 3 della legge, la Giunta Regionale stabilisce con proprio atto l’entità massima del contributo, nei limiti delle disponibilità di bilancio.