NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio
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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31
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Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009 (art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
ARTICOLO 1 1. Il totale generale delle entrate della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione delle somme dei proventi dovuti, per l’anno finanziario 2009, sulla base dello stato di previsione dell’entrata allegato alla presente legge (tabella “A”).
ARTICOLO 2 (Disposizioni in materia di spesa)
1. Il totale generale delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009 è approvato in euro 23.923.245.771,02 in termini di competenza ed in euro 29.061.179.127,35 in termini di cassa. 2. E’ autorizzato, secondo le leggi in vigore, l’impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l’anno finanziario 2009, in conformità ai dati di competenza e di cassa di cui all’annesso stato di previsione allegato alla presente legge (tabella “B”). Riguardo alla gestione dei flussi di cassa si opera in conformità alle norme concernenti il patto di stabilità interno di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblia per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive modifiche. L’erogazione delle spese comprese nel settore “partite di giro” è consentita nei limiti e subordinatamente all’avvenuto accertamento della disponibilità dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario 2009.
ARTICOLO 3 (Approvazione del bilancio pluriennale)
1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2009-2011.
ARTICOLO 4 (Approvazione degli elenchi allegati allo stato previsionale della spesa)
1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) l’elenco n. 1 concernente i capitoli afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, con decreto del Presidente della Regione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie, articolato nei sottoelenchi da A a C in conformità alla denominazione dell’UPB numeri T21, T22, T23, T24; b) l’elenco n. 2 concernente i capitoli a carico dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; c) l’elenco n. 3 concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell’articolo 46 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione); d) l’elenco n. 4 concernente fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi; e) l’elenco n. 5 concernente i capitoli di spesa per la cui copertura la Regione viene autorizzata per l’anno 2009 a contrarre mutui o prestiti per interventi finalizzati ai nuovi investimenti per l’importo di euro 2.372.193.686,80 rinviando alla legge di assestamento di bilancio 2009 l’autorizzazione all’eventuale contrazione del mutuo di euro 3.504.416.493,18 finalizzato al formale riequilibrio conseguente all’iscrizione del presunto saldo finanziario negativo, riferito a spese di investimento, connesso alla gestione dei pregressi esercizi. 2. I mutui di cui al comma 1, per il complessivo ammontare di euro 5.876.610.179,98 sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni. 3. Per il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o prestiti la Regione rilascia mandato irrevocabile ai sensi dell’articolo 5, comma 4.4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all’assunzione dei mutui o prestiti di cui al comma 1 con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni o con le modalità previste dalla presente legge.
ARTICOLO 5 (Emissione di prestiti obbligazionari)
1. L’amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modifiche e dell’articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modifiche, è autorizzata a contrarre prestiti obbligazionari in alternativa totale o parziale ai mutui di cui all’articolo 4, comma 1. 2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a deliberare l’emissione, alle migliori condizioni di mercato, di prestiti obbligazionari, anche indicizzati a parametri non monetari, determinando le condizioni e le modalità dell’operazione, ivi compresa l’eventuale costituzione di un fondo vincolato per la restituzione del capitale oggetto del prestito obbligazionario. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali da parte delle province, dei comuni, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle regioni, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448) si autorizza l’affidamento della gestione di detto fondo anche a soggetti partecipati direttamente o indirettamente dalla Regione, purché siano soggetti al controllo degli organi di vigilanza finanziaria; inoltre, le somme accantonate nel fondo di ammortamento possono essere investite anche in titoli obbligazionari il cui rischio sia riconducibile al rischio della Regione stessa. 3. Il rimborso del prestito obbligazionario è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di cambio. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. 4. In relazione alla garanzia di cui al comma 3, la Regione dà mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l’ente o gli enti creditizi incaricati del servizio di prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, nei limiti consentiti dalla legge, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio di prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell’ente o degli enti creditizi incaricati del servizio di prestito. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo dovesse per qualsiasi causa venire meno o risultare insufficiente al pagamento delle somme necessarie al servizio di prestito, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione. 5. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all’emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative all’ottenimento di uno o più rating. 6. Sono confermate per l’anno 2009 tutte le disposizioni concernenti le operazioni finanziarie finalizzate alla copertura dei disavanzi sanitari. 7. La Giunta regionale è autorizzata a rinegoziare, anche ricorrendo all’estinzione anticipata, tutti o parte dei mutui stipulati e dei titoli emessi con oneri a carico del bilancio regionale. 8. In caso di ricorso all’estinzione anticipata di mutui, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nuovi mutui o prestiti obbligazionari per un importo pari al debito residuo inclusi gli oneri connessi all’operazione, per una durata superiore alla vita residua e ad un tasso fisso o variabile annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere. 9. Per le operazioni di cui al comma 8 è autorizzato il pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione anticipata, ovvero dei costi connessi alla rinegoziazione. 10. La Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante operazioni di trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso l’uso di strumenti derivati. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, ed è consentito, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del d.m. 389/2003, purché la definizione del costo per la Regione sia legata a parametri utilizzati nella prassi dei mercati finanziari inclusa l’inflazione. Per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, sono inoltre consentiti l’utilizzo di opzioni e la realizzazione di operazioni che annullano in modo sintetico, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni, nonché interventi di modifica del profilo di ammortamento purché i flussi di pagamento in linea capitale mantengano un profilo di valori attuali non crescente. 11. Al fine di garantire l’ottimizzazione dei risultati ottenibili dall’utilizzo di strumenti derivati, che presuppongono una immediata capacità di risposta per cogliere le temporanee opportunità dei mercati finanziari, su parere conforme dell’Assessore competente, il Direttore del Dipartimento economico e occupazionale o, per sua delega, il Direttore della Direzione economia e finanza compie tutti gli atti necessari alla rapida conclusione dell’operazione di ristrutturazione, con l’obbligo di successiva informativa alla Giunta regionale circa le condizioni definitive dell’operazione finanziaria conclusa.
ARTICOLO 6 (Residui perenti relativi al bilancio del Consiglio regionale)
1. Relativamente ai residui perenti riguardanti il bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti sono effettuati direttamente dalla segreteria amministrativa del Consiglio regionale e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
ARTICOLO 7 (Economie di bilancio)
1. Le somme iscritte in conto residui afferenti gli esercizi 2007 e 2008 iscritte in termini presuntivi nello stato di previsione della spesa di bilancio 2009, per le quali non sia giunta in scadenza la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2008, ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, costituiscono economie di bilancio. Al formale accertamento delle partite contabili da conservare nel conto dei residui, in conformità alla disposizione del presente articolo, si provvede in sede di adozione del provvedimento di cui all’articolo 40, comma 4 della l.r. 25/2001 e successive modifiche, di concerto con le strutture competenti per materia.
ARTICOLO 8 (Variazioni di bilancio)
1. Ove nel corso dell’esercizio finanziario si manifesti la necessità di garantire la copertura a carico del bilancio regionale dei disavanzi del Servizio sanitario regionale riferiti all’anno precedente, la Giunta regionale è autorizzata, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 28 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, ad effettuare variazioni compensative tra capitoli di spesa corrente anche appartenenti a diverse unità previsionali di base, con esclusione dei capitoli a destinazione vincolata.
ARTICOLO 9 (Verifica degli obblighi del patto di stabilità interno)
1. Ai fini dell’assolvimento degli obblighi contenuti nel patto di stabilità interno per l’anno 2009, la Direzione regionale economia e finanza, su conforme indicazione dell’Assessore competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione, è autorizzata ad effettuare, entro la data del 30 giugno 2009, una verifica straordinaria degli impegni assunti nell’esercizio ed a procedere ad eventuali limitazioni dell’operatività degli stanziamenti iscritti in bilancio nella misura ritenuta necessaria al rientro nei parametri del patto di stabilità medesimo. 2. L’Assessore regionale competente in materia di bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione relaziona, entro i successivi trenta giorni, sui risultati e sulle azioni derivanti dalla verifica di cui al comma 1, alla commissione consiliare permanente competente in materia di bilancio, programmazione economico- finanziaria e partecipazione.
ARTICOLO 10 (Conferma delle disposizioni contenute in precedenti leggi regionali)
1. Sono confermate per l’esercizio finanziario 2009: a) le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1992), relative all’iscrizione dei trasferimenti regionali nel bilancio degli enti locali; b) le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 1997), relativo alle attività finanziate agli enti locali.
ARTICOLO 11 (Incremento della dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane)
1. Allo scopo di incrementare la dotazione finanziaria del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, previsto all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione) e successive modifiche ed altresì regolato dal combinato disposto di cui agli articoli 49, comma 1, lettera c) e 52 della legge regionale 10 luglio 2007, n. 10 (Disciplina generale in materia di artigianato. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e successive modifiche ed a leggi regionali concernenti l’artigianato), la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare, per le medesime finalità, le economie derivanti dall’attuazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 febbraio 1998, n. 7 (Accesso al credito ed incentivazione alle imprese artigiane).
ARTICOLO 12 (Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1996, n. 35 “Istituzione del Centro audiovisivo della Regione Lazio (CARL)”)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 35/1996, le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla parola: “Regione”.
ARTICOLO 13 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1991, n. 34 “Diffusione e valorizzazione del patrimonio ideale, storico, culturale e politico dell’antifascismo e della resistenza” e successive modifiche)
1. All’articolo 4 della l.r. 34/1991 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. Le richieste di contributo per le attività di cui all’articolo 2 devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di cultura entro il 30 giugno di ogni anno, corredate di una relazione sull’attività svolta, di un dettagliato programma delle attività da svolgere e di un analitico preventivo di spesa. 1 bis. Un’apposita commissione composta da un dirigente e da due funzionari regionali valuta le istanze pervenute, richiedendo anche la eventuale e ulteriore documentazione integrativa, e propone il relativo contributo in proporzione alle spese sostenute dai soggetti richiedenti. I contributi sono assegnati con provvedimento del Direttore della direzione regionale competente in materia.”; b) il comma 4 é abrogato.
ARTICOLO 14 (Interpretazione autentica dell’articolo 16 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 “Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 16 (Requisiti soggettivi per l’accesso all’edilizia residenziale agevolata) della l.r. 12/1999, l’espressione “reddito annuo complessivo” è da intendersi riferita al reddito annuo complessivo del nucleo familiare.
ARTICOLO 15 (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori) e successive modifiche)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 13/2001 e successive modifiche, le parole: “entro il 30 giugno di ogni anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro il mese di febbraio di ogni anno, a valere sull’esercizio finanziario in corso”. 2. In fase di prima attuazione del presente articolo, relativamente all’esercizio finanziario 2009, il termine per la presentazione dei progetti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 13/2001 e successive modifiche, è stabilito al 30 aprile dello stesso anno.
ARTICOLO 16 (Modifiche alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 “Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali” e successive modifiche)
1. All’articolo 10 della l.r. 30/1996 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2: 1) le parole: “con qualifica non inferiore alla settima,” sono sostituite dalle seguenti: “appartenenti alla categoria D,”; 2) dopo le parole: “aspetto tecnico-giuridico.”, è aggiunto il seguente periodo: “Il commissario acquisisce gli atti e la documentazione necessaria ai fini istruttori direttamente presso gli uffici competenti dei comuni interessati e presso altri enti, avvalendosi del personale preposto, il quale provvede tempestivamente agli adempimenti in conformità al principio di leale collaborazione.”; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2 bis. Decorsi diciotto mesi dall’avvio delle attività istruttorie, tutti gli oneri per il completamento delle stesse sono a carico dei comuni i cui rapporti patrimoniali e/o economici non siano stati ancora definiti.”.
ARTICOLO 17 (Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 1997, n. 32 “Interventi a favore delle attività di autoveicoli in servizio da piazza-taxi e di noleggio con conducente” e successive modifiche. Disposizione transitoria)
1. Alla l.r. 32/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell’articolo 4, le parole: “nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 maggio dell’anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “ nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno di riferimento”; b) al comma 1 dell’articolo 5, le parole: “dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio dell’anno cui l’esercizio si riferisce” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno cui l’esercizio si riferisce”. 2. In sede di prima applicazione del presente articolo, sono ammesse a contributo, per l’esercizio finanziario 2008, le domande inoltrate dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2008.
ARTICOLO 18 (Concessioni dei beni del demanio marittimo)
1. I termini di durata delle concessioni dei beni del demanio marittimo di competenza regionale e comunale, ai sensi rispettivamente dell’articolo 8, comma 2, lettera b bis), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale delle difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche e dell’articolo 77, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche, consegnate alla Regione dalle Capitanerie di porto del Lazio nel corso dell’anno 2008, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 105, comma 2, lettera l) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, che siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono differiti al 30 giugno 2009, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse. 2. I termini di durata delle concessioni di cui al comma 1, che scadono dopo la data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro l’anno 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2009, purché i concessionari continuino a svolgere esclusivamente le attività autorizzate nelle concessioni stesse. 3. Il differimento e la proroga dei termini di cui al presente articolo non conferiscono ai legittimi concessionari il diritto al rinnovo delle concessioni prorogate o differite. 4. I concessionari, per il periodo intercorrente tra la scadenza della concessione e i termini previsti dai commi 1 e 2, corrispondono il canone dovuto secondo quanto stabilito negli atti di concessione scaduti, salvi eventuali conguagli nel caso di adeguamento dei canoni ai sensi della normativa vigente in materia.
ARTICOLO 19 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 29/1997 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 è inserita la seguente: “h bis) l’architetto designato dalla sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio;”; b) il comma 5 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente: “5. Ai siti e alle zone di cui alla direttiva 92/43/CEE e di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici si applicano le misure di conservazione previste dalla normativa di attuazione delle citate direttive. La Giunta regionale, sentiti gli enti locali, gli enti di gestione delle aree naturali protette e gli altri soggetti pubblici o privati interessati, con propria deliberazione può adottare, in relazione a ciascun sito o zona, specifiche misure di conservazione, ivi compresi i piani di gestione nonché idonee misure di prevenzione dell’inquinamento o del deterioramento degli habitat e delle specie nelle zone limitrofe ai siti e zone medesimi. Nel caso di siti e zone ricadenti, anche parzialmente, nel perimetro delle aree classificate ai sensi dell’articolo 5 della presente legge, le specifiche misure di conservazione integrano i piani e regolamenti di cui agli articoli 26 e 27.”.
ARTICOLO 20 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 29 “Promozione e coordinamento delle politiche in favore dei giovani” e successive modifiche)
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 29/2001 e successive modifiche è sostituita dalla seguente: “d) delle associazioni giovanili iscritte nel registro di cui all’articolo 5, purché costituite, come minimo, da un anno ed operanti sul territorio regionale;”.
ARTICOLO 21 (Modifiche alla legge regionale 14 giugno 1996, n. 21 “Disciplina della professione di maestro di sci e ordinamento delle scuole di sci” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 21/1996 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 5 dell’articolo 18 é sostituito dal seguente: “5. L’incarico di componente della commissione di cui al comma 1 ha la durata di due anni e cessa anticipatamente, oltre che per dimissioni e nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni, per revoca da parte del soggetto che l’ha conferito: 1. in relazione alla gravità di fatti nei quali il componente è coinvolto; 2. in caso di mancata partecipazione, a qualsiasi titolo effettuata, a due sedute della commissione di esame; 3. in presenza di comportamenti da cui possano derivare disfunzioni nell’espletamento dell’attività della commissione, compromettendone il funzionamento, con riflessi sull’utenza e/o sul prestigio dell’amministrazione regionale.”; b) al comma 4 dell’articolo 20 dopo le parole: “dell’impedimento” sono inserite le seguenti: “che non può essere rinviato per più di due volte.”.
ARTICOLO 22 (Disposizioni abrogative in materia di cultura)
1. La legge regionale 30 luglio 1996, n. 32 (Interventi regionali a sostegno dei premi letterari o storico-letterari) è abrogata. 2. Le domande previste dalla l.r. 32/1996 possono essere presentate dai soggetti interessati nell’ambito dei bandi delle province e del Comune di Roma, ai sensi della legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche. 3. L’articolo 3 della legge regionale 26 luglio 1991, n. 31 (Riorganizzazione del centro regionale per la documentazione dei beni culturali ed ambientali e modifiche alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e alla legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6. Abrogazione della legge regionale 6 marzo 1979, n. 17; della legge regionale 23 luglio 1981, n. 18; della legge regionale 24 marzo 1984, n. 15; della legge regionale 22 maggio 1985, n. 80; della legge regionale 4 agosto 1987, n. 47 e della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 88) è abrogato.
ARTICOLO 23 (Modifiche alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia”)
1. Alla l.r. 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4 dell’articolo 7 le parole: “entro centottanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro un anno”; b) al comma 4 dell’articolo 9 le parole: “La Regione, con regolamento adottato” sono sostituite dalle seguenti: “Entro centottanta giorni dall’adozione del protocollo regionale di cui all’articolo 7, la Regione, con regolamento da adottare”; c) all’articolo 11: 1) al comma 1 dopo le parole: “La Regione” sono inserite le seguenti: “, entro novanta giorni dall’adozione del protocollo di cui all’articolo 7,”; 2) il comma 2 è abrogato; d) dopo il comma 1 dell’articolo 17 è aggiunto il seguente: “1bis. Fino all’adozione del protocollo di cui all’articolo 7 e del regolamento di cui all’articolo 9, non trovano applicazione gli articoli 13 e 14.”.
ARTICOLO 24 (Interventi in materia di viabilità strategica della Regione)
1. Nell’ambito delle finalità di cui agli stanziamenti del capitolo D12503 denominato “Interventi regionali in materia di grande viabilità (L.R. n. 22 del 26.02.1987 e successive integrazioni)”, sono ricompresi gli interventi in materia di viabilità strategica della Regione.
ARTICOLO 25 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 22 “Definitiva sistemazione delle fasce frangivento in Agro Pontino” e successive modifiche)
1. Alla l.r. 22/1995 e successive modifiche sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 dell’articolo 7 bis è sostituito dal seguente: “2. Costituisce causa ostativa al rilascio della concessione di servitù di passaggio la comunicazione alla Procura della Repubblica, da parte di qualsiasi agente o pubblico ufficiale, della notizia di reato per violazioni di legge attinenti al terreno oggetto della concessione nonché la pendenza del relativo procedimento penale, fatta salva la facoltà per l’amministrazione regionale di riprendere l’esame della richiesta di concessione al termine del procedimento penale stesso.”; b) al comma 1 dell’articolo 7 ter le parole: “31 dicembre 2007” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008”.
ARTICOLO 26 (Approvazione dei bilanci degli enti)
1. Ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche, sono approvati i bilanci di previsione per l’anno finanziario 2009, deliberati dai sottoindicati enti: a) Agenzia regionale per la protezione ambientale – (ARPA); b) Agenzia per il diritto agli studi universitari del Lazio (LAZIODISU); c) Istituto regionale per le Ville Tuscolane IRVIT; d) Consorzio Polifunzionale Pegaso; e) Ente regionale Riserva naturale dei Monti Navegna e Cervia; f) Ente regionale Parco naturale di Bracciano e Martignano; g) Ente regionale Parco di Veio; h) Ente regionale Parco dei Castelli Romani; i) Ente regionale Parco naturale dei Monti Lucretili; l) Ente regionale Parco dell’Appia Antica; m) Ente regionale Parco Riviera di Ulisse; n) Ente regionale Aree naturali protette - Roma Natura; o) Ente regionale Parco naturale dei Monti Aurunci; p) Ente regionale Riserva naturale Nazzano, Tevere-Farfa. 2. Gli enti, aziende ed organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci in relazione agli stanziamenti definitivamente previsti dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.
ARTICOLO 27 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 24 dicembre 2008 Marrazzo
ALLEGATO 1 ALLEGATO Bilancio di previsione della regione Lazio per l’esercizio finanziario2009 (L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)
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XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
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Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
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LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
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Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
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Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
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L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
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Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
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A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
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Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
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Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
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Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
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Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
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