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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 24
Istituzione della riserva naturale lago di Vico
 
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale

Promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Istituzione della riserva naturale Lago di Vico. Finalità)

1. E’ istituita, nell’ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio di cui alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, e in attuazione dell’articolo 39, comma 6, della legge stessa, la riserva naturale Lago di Vico, di interesse regionale, di seguito denominata riserva naturale, che include anche i territori della riserva naturale parziale Lago di Vico istituita con la legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 e successive modifiche.
2. L’istituzione della riserva naturale è finalizzata:
a) alla conservazione e alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell’intero recinto craterico del lago di Vico;
b) alla tutela e al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione di specie animali e vegetali;
c) a favorire lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali attraverso l’incentivazione delle attività compatibili;
d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi,
didattici e ricreativi.

ARTICOLO 2
(Perimetrazione)

1. La riserva naturale comprende parte dei territori dei Comuni di Caprarola e Ronciglione individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000 di cui all’allegato A e descritti nella relazione di cui all’allegato B, che costituiscono parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 3
(Istituzione dell’ente di gestione della riserva naturale, organizzazione e gestione )

1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico “Monti Cimini – riserva naturale Lago di Vico”, di seguito denominato ente regionale, al quale è affidata la gestione della riserva naturale.
2. Per l’organizzazione dell’ente regionale e per la gestione della riserva naturale si applicano le disposizioni del capo II, sezione I, e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all’articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005). In particolare l’ente regionale adotta il piano e il regolamento della riserva naturale nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell’ente regionale, prevista dall’articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

ARTICOLO 4
(Misure di salvaguardia)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, alla riserva naturale si applicano le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. All’interno del perimetro della riserva naturale è vietata l’attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri economici, effettuati nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
3. Fino alla data di cui al comma 1, all’interno del perimetro della riserva naturale parziale istituita con la l.r. 47/1982 e successive modifiche si applicano altresì i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge stessa, qualora più restrittivi rispetto alle misure di salvaguardia indicate dal suddetto comma.

ARTICOLO 5
(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia, dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni previsti dall’articolo 4 nonché dal piano e dal regolamento della riserva naturale, si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

ARTICOLO 6
(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato convoca la comunità dell’ente regionale ai fini delle designazioni previste dall’articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 22, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni il Presidente della Regione provvede, con appositi decreti, alle nomine di propria competenza dei membri del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, nonché alla costituzione dei suddetti organi e al relativo insediamento.
2. La gestione della riserva naturale parziale Lago di Vico da parte del Comune di Caprarola, prevista dalla l.r. 47/1982, cessa a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell’ente regionale.
3. La Giunta regionale, sulla base di una ricognizione effettuata dal Comune di Caprarola, attribuisce all’ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico, attivo o passivo, intestato al Comune stesso in qualità di ente gestore della riserva naturale di cui al comma 2.
4. Entro trenta giorni dall’insediamento del consiglio direttivo si provvede alla nomina del direttore dell’ente regionale con le modalità previste dall’articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche. Entro i successivi novanta giorni il consiglio direttivo provvede all’adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente regionale, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 22 e 27 della citata legge.

ARTICOLO 7
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 28 settembre 1982, n. 47 (Istituzione della riserva naturale parziale “Lago di Vico”) e la legge regionale 22 maggio 1985, n. 81 (Modificazione alla legge regionale 28 settembre 1982, n. 47: “Istituzione della riserva naturale parziale Lago di Vico”) sono abrogate. Con riferimento alle disposizioni concernenti la gestione della riserva naturale parziale Lago di Vico nonché le prescrizioni e i divieti, le suddette abrogazioni decorrono, rispettivamente, dalla data di insediamento del primo consiglio direttivo dell’ente regionale e dalla data di esecutività del piano e del regolamento della riserva naturale.

ARTICOLO 8
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell’ambito delle UPB E21, E22, E23 e E24 relativi al finanziamento dei parchi e delle aree protette.

Formula Finale:
La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addì 24 dicembre 2008
Marrazzo

ALLEGATO 1
ALLEGATO A Cartografia in scala 1:10.000 della perimetrazione dei confinidella riserva naturale lago di Vico (Art. 2 della legge)
(L’allegato in oggetto non è acquisito nel sito)

ALLEGATO 2
ALLEGATO B Descrizione della perimetrazione della riserva naturale lagodi Vico (Art. 2 della legge)
Riserva Naturale Lago di Vico
A partire dal confine della Riserva, individuato dalla l.r. 47/1982, dal punto a quota circa 910 m slm del Monte Fogliano, si scende verso sud lungo il confine del comune di Ronciglione fíno all’intersezione con la strada, in località “Ponte del Tesoro”. Il perimetro prosegue lungo la stessa attraversando la località “Bosco Macchia Grossa” e raggiunge l’intersezione posta a quota 637,0 m ove piega verso est sempre lungo la strada fino al quadrivio a quota 616,0 m presso Casaletto. Da qui segue il tracciato della Strada provinciale “ Poggio Cavaliere”, correndo a nord delle località “le Cacchiere” e “la Fontanaccia”. Presso “Coste di Vico”, il perimetro si distacca dalla strada per seguire il limite della vegetazione verso il lago, passando a nord dell’insediamento di Poggio Cavaliere. A est del suddetto insediamento, il perimetro ritorna a correre lungo il tracciato stradale verso est fino all’intersezione con la Strada Provinciale Cimina a quota 546,4 m. La linea del confine volge poi verso nord lungo la stessa Strada Provinciale Cimina fino a ricongiungersi con l’esistente confine della Riserva Naturale in località “Cappello di Prete”, presso il bivio con la Strada Provinciale Lago di Vico.


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