Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
cAPO I
NORME GENERALI
ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La presente legge ha come finalità il pieno ed ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dalle Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione valorizzando le competenze dalle stesse acquisite, correlandole con i fabbisogni di professionalità emergenti, nei limiti della programmazione delle risorse finanziarie e delle esigenze previste dal piano dei fabbisogni di personale.
2. La presente legge ha come quadro di riferimento i principi in materia di razionalizzazione degli organici e di ottimizzazione delle risorse umane recati dalle leggi finanziarie statali.
CAPO II
STABILIZZAZIONE E PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
ARTICOLO 2
(Procedure di stabilizzazione)
1. Negli anni 2008, 2009 e 2010 gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale e delle risorse finanziarie connesse, nei limiti dei posti disponibili in organico, predispongono entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale che si trova in una delle condizioni e in possesso dei requisiti di seguito indicati, riferiti e maturati presso lo stesso Ente che indice la procedura:
a) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007 da almeno tre anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 2007, che maturi il requisito di cui alla lettera a) in forza di contratti, anche non continuativi, stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;
c) che abbia prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data del 31 dicembre 2007;
d) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che alla data del 31 dicembre 2007 abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 31 dicembre 2007, presso gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1.
2. Le procedure di stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), prevedono l’espletamento di apposita procedura selettiva riservata con le modalità individuate dagli specifici regolamenti.
3. È escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui al presente articolo il personale impiegato presso le strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta regionale di cui all’articolo 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale) e all’articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni) nonchè presso le strutture di supporto del Consiglio regionale di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15 (Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale) e all’articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3 (Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari).
4. Le graduatorie derivanti dalle selezioni di cui al comma 2, in conformità a specifica regolamentazione adottata dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, sono utilizzate, previo scorrimento, anche in riferimento a posti resisi vacanti successivamente all’approvazione delle stesse, secondo i piani di cui al comma 1 ed in base alle disponibilità connesse alla vacanza di posti nella dotazione organica dei medesimi Enti.
5. Alle graduatorie di cui al comma 4 non si applicano le disposizioni sulla validità ed eventuale proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici.
6. Il personale che matura l’anzianità di servizio di cui al comma 1 in differenti categorie, è stabilizzato nella categoria relativa all’ultimo contratto stipulato.
7. Il personale che matura i requisiti di cui al comma 1, nella categoria D, è stabilizzato nella posizione D1 – “istruttore direttivo”. Le Agenzie di cui all’articolo 1, comma 1, definiscono la posizione di stabilizzazione nell’ambito della propria autonomia organizzativa.
8. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione possono stipulare accordi quadro per stabilizzare il personale risultato idoneo a seguito dell’espletamento delle procedure selettive di cui al comma 2.
ARTICOLO 3
(Procedure di reclutamento)
1. Nell’ambito delle procedure concorsuali pubbliche per il reclutamento di personale non dirigenziale indette dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, è attribuito un punteggio aggiuntivo al personale già titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa intercorsi con i medesimi Enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, in relazione alla tipologia ed alla durata del lavoro prestato, come definito in apposita disciplina predisposta dagli Enti stessi.
2. I bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1, possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento per il personale che abbia maturato almeno tre anni, anche non continuativi, di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente prestate presso gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, mediante rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa.
3. I bandi per le selezioni finalizzate alle assunzioni a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES), indette dagli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni 2008, 2009, prevedono una quota pari al sessanta per cento delle assunzioni programmate riservata ai soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno, anche non continuativo, raggiunta alla data del 28 settembre 2007.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, si applicano anche ai contratti di lavoro stipulati ai sensi degli articoli 16 della l.r. n. 2/2005, 2 della l.r. n. 26/2000, 9 della l.r. n. 15/1997 e 3 della l.r. n. 3/1996.
ARTICOLO 4
(Valorizzazione del personale occupato in particolari ambiti di attività)
1. La Giunta regionale, per le finalità indicate all’articolo 1, provvede alla valorizzazione del personale già occupato con rapporti contrattuali flessibili presso l’Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2 e 3, per la messa a disposizione di tale personale all’Agenzia Umbria Sanità, ai sensi dell’articolo 7-quater della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17 (Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità).
2. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, valorizzano le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di Autorità Centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni aventi natura pubblica o privata ovvero consorzi di natura esclusivamente pubblica, istituiti in base a previsione di legge regionale e ai quali la Regione partecipa in qualità di socio, secondo le modalità individuate dall’articolo 3.
CAPO III
PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA L. 61/1998 E DELLA L.R. 2/2003
ARTICOLO 5
(Personale assunto presso gli uffici della Giunta regionale )
1. La Giunta regionale dispone l’inserimento nel ruolo ordinario dell’Ente, previa selezione riservata, del personale in servizio al 31 dicembre 2006 presso l’Ente stesso, già assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dalla medesima Giunta regionale, ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), nonché di quello assunto dalla Giunta regionale con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) e già titolare di contratto a termine presso gli Enti locali.
ARTICOLO 6
(Personale degli Enti locali addetto alla ricostruzione post-terremoto)
1. Gli Enti locali che hanno assunto personale con contratto di lavoro a tempo determinato per le esigenze relative al sisma del 1997, possono prorogare tali contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse finanziarie per essi assegnate dallo Stato alle Regioni.
CAPO IV
NORME TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
ARTICOLO 7
(Norme transitorie)
1. Nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, possono procedere allo scorrimento delle graduatorie degli idonei di concorsi per le categorie professionali e la Dirigenza banditi dagli stessi Enti, entro i termini di validità delle stesse, per la copertura dei posti in dotazione organica vacanti all’atto dell’indizione delle procedure concorsuali e che si rendono tali a qualsiasi titolo, anche per effetto dei processi di riorganizzazione.
2. Fino al completamento della procedura prevista dall’articolo 5, la Giunta regionale continua ad avvalersi del personale già assunto con rapporto a tempo determinato indicato nello stesso articolo 5, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro.
3. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, fatti salvi i casi di proroga derivanti dall’applicazione di altre normative, continuano ad avvalersi anche del personale di cui all’articolo 2, mediante la proroga dei relativi contratti di lavoro fino alla conclusione delle procedure selettive di stabilizzazione previste dallo stesso articolo 2.
4. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle esigenze di assunzione a tempo determinato o per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa provvedono ad utilizzare prioritariamente il personale che ha maturato i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, secondo i termini e le modalità definiti in apposite discipline.
ARTICOLO 8
(Norme finali)
1. L’articolo 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45 (Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), come sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 – Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali), è abrogato.
2. La legge regionale n. 7/1995 è abrogata.
3. La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico della Regione adottano norme regolamentari per la disciplina delle procedure di accesso all’impiego presso gli stessi e per la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti dai medesimi Enti.
4. Le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/1995 continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3.
5. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente e la Giunta regionale, per il servizio di protezione civile, al fine di sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali, fino al 31 dicembre 2008 continuano ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione alla data del 31 dicembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell’anno 2007. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio degli stessi.
6. L’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente, in qualità di Ente di promozione di ricerca ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente) e della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)) può avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca ed innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico del bilancio di funzionamento dell’Ente.
ARTICOLO 9
(Forme di lavoro flessibili)
1. Gli Enti di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione alle tipologie di lavoro flessibile diverse da quelle di cui all’articolo 2 ed ai fini dei piani di stabilizzazione di cui al medesimo articolo, con apposito regolamento, provvedono a disciplinare i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso i medesimi Enti, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, maturati entro il 31 dicembre 2007, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l’assimilazione ai soggetti di cui all’articolo 2, lettera d).
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato esclusivamente a seguito dell’entrata in vigore dello specifico Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) .
ARTICOLO 10
(Disposizioni per il personale del Servizio socio-sanitario)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario), il personale regionale in servizio presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2007 ed in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e di abilitazione all’esercizio della professione e che abbia svolto, alla medesima data, nell’ambito della carriera direttiva funzioni di programmazione ed organizzazione sanitaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, è ammesso alle procedure per l’accesso alle posizioni di Dirigente medico di “Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica” delle Aziende ed Enti della Regione Umbria per i quali si applica il CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria, anche in carenza del diploma di specializzazione.
ARTICOLO 11
(Copertura finanziaria)
1. Gli oneri a carico del bilancio regionale derivanti dall’attuazione degli articoli 2 e 3 sono ricompresi nel finanziamento dei piani occupazionali triennali dei fabbisogni della Giunta, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali, nel rispetto dei limiti della vigente normativa in materia di dotazione organica e in coerenza con le disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17 (Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si provvede per l’esercizio finanziario 2008 e successivi mediante gli stanziamenti previsti rispettivamente nella unità previsionale di base 02.1.005
denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”, nella unità previsionale di base 01.1.005 denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, nella unità previsionale di base 02.1.010 denominata “Contributi ad enti ed associazioni” (cap. 740) e nella unità previsionale di base 09.1.001 denominata “Interventi a favore della promozione e della commercializzazione del turismo” (cap. 5303).
3. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 e dall’articolo 7, comma 2, si provvede con le risorse di cui all’articolo 14, comma 14, della l. n. 61/1998 fin quando disponibili, dopodichè il finanziamento verrà assicurato con risorse regionali nell’ambito degli stanziamenti previsti nella unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Amministrazione del personale e servizi comuni”.
4. Al finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo 7, comma 3, per l’esercizio finanziario 2008 e successivi si continua a provvedere con stanziamenti corrispondenti a quelli previsti negli esercizi precedenti per i contratti da prorogare.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 24 dicembre 2007
LORENZETTI
Note:
Note all’art. 2, comma 3:
? Il testo dell’art. 16 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2, recante “Struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale” (pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 9 febbraio 2005, n. 6), è il seguente:
«Art. 16 Strutture speciali di supporto.
1. Il Presidente della Giunta regionale dispone di un ufficio di gabinetto e ciascun componente la Giunta di un ufficio di supporto, con compiti di segreteria particolare e tenuta delle relazioni interne ed esterne, nonché per l’espletamento di attività inerenti le funzioni loro attribuite, che non siano riconducibili nell’ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Presidenza della Giunta regionale e/o della Giunta regionale.
2. La struttura di supporto del Presidente della Giunta regionale è disciplinata da apposita normativa regionale.
3. La Giunta regionale, con i regolamenti di cui all’articolo 3, disciplina modalità e termini delle strutture di supporto al vicepresidente e agli assessori.».
? Il testo dell’art. 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, recante “Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l’autonomia statutaria delle regioni” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 31 marzo 2000, n. 19), è il seguente:
«Art. 2 Struttura di supporto al Presidente della Giunta regionale.
1. Per l’esercizio delle funzioni di direzione politica del Presidente della Giunta regionale è istituita apposita struttura denominata "Gabinetto del Presidente", la cui composizione è determinata con decreto del Presidente.
2. Il personale addetto al Gabinetto del Presidente, è scelto tra i dipendenti regionali, oppure comandato da altra pubblica amministrazione, ovvero assunto con contratto di tipo privatistico a tempo determinato.
3. I dipendenti regionali, o comandati da altra pubblica amministrazione, assegnati alla struttura di cui al comma 1, conservano il trattamento economico in godimento o, qualora optino per il rapporto di tipo privatistico, sono tenuti a collocarsi in aspettativa o fuori ruolo. Per i dipendenti regionali, collocati in aspettativa o fuori ruolo, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto.
Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.
4. Il trattamento economico del personale assunto con contratto di diritto privato è determinato con il decreto di cui al comma 1.
5. Il Presidente della Giunta può avvalersi di consulenti e incaricati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
6. I contratti a tempo determinato, i contratti di consulenza e gli incarichi cessano automaticamente con la cessazione dalla carica del Presidente. 7. Alle nomine dei soggetti di cui al presente articolo provvede il
Presidente con decreto.
8. Al personale di cui ai commi 2 e 3 che non opti per il rapporto di tipo privatistico, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, per quanto attiene al trattamento economico accessorio.».
? Il testo dell’art. 9 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 15, recante “Norme sull’organizzazione degli uffici della Regione e sulla dirigenza regionale” (pubblicata nel B.U.R. 28 aprile 1997, n. 21), è il seguente:
«Art. 9 Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica.
1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell’articolo 3, sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l’espletamento delle attività inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell’ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale.
3. A ciascuno degli uffici di supporto al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, è preposto un responsabile anche di livello dirigenziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, il personale degli uffici di supporto di cui al comma 1, non può appartenere a categoria superiore alla D. Detto personale se dipendente della pubblica amministrazione mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, integrato da un’indennità forfetaria, determinata annualmente dall’Ufficio di presidenza, in misura non superiore a quella prevista per i responsabili di sezione.
4-bis. L’indennità di cui al comma 4 è comprensiva del trattamento economico accessorio previsto dal comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 21.
5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, è stabilito in tre unità per il Presidente del Consiglio, in due unità per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unità per i membri dell’Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
6. Il personale di cui al presente articolo può essere scelto anche nel settore privato e, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell’organo interessato, con la sottoscrizione, di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
Il relativo trattamento economico:
a) per il dirigente responsabile dell’Ufficio di supporto del Presidente del Consiglio è stabilito dall’Ufficio di presidenza in misura comunque non eccedente il compenso massimo percepito dai dirigenti del Consiglio regionale;
b) per il personale di cui al comma 4 è pari a quello previsto per la categoria C1, ovvero a quello previsto per la categoria D1 se l’incaricato è in possesso del diploma di laurea, integrato dall’indennità forfetaria prevista allo stesso comma.
7. L’assegnazione, il comando o l’incarico nelle predette strutture cessano di diritto con la cessazione dall’incarico dell’organo proponente.
8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta la durata dell’incarico non possono essere titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali.».
? Il testo dell’art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, recante “Nuove norme sul funzionamento dei gruppi consiliari” (pubblicata nel B.U.R. 31 gennaio 1996, n. 6), è il seguente:
«Art. 3 Personale.
1. I Gruppi si avvalgono di segreterie di supporto tecnico-amministrativo con la seguente dotazione organica:
a) due unità per i gruppi da uno a tre consiglieri;
b) tre unità per i gruppi da quattro a cinque consiglieri;
c) cinque unità per i gruppi da sei a otto consiglieri;
d) sei unità per i gruppi di nove consiglieri o più.
2. A ciascuna segreteria è preposto di norma un responsabile appartenente alla categoria D. Il trattamento economico del responsabile è pari a quello corrisposto dalla Regione al personale della più alta posizione economica della categoria D.
2-bis. Qualora il responsabile della segreteria sia scelto tra il personale dipendente della Regione inquadrato in categoria inferiore a quelle indicate nel comma 2, l’incarico è attribuito con contratto di diritto privato a tempo determinato, su indicazione del gruppo consiliare interessato. La sottoscrizione di tale contratto comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile, ad ogni effetto, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza; è utile, altresì, ai fini dell’anzianità di servizio nella categoria di provenienza. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest’ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell’anzianità complessivamente maturata al fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e previdenza.».
Note all’art. 3, commi 3 e 4:
Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES”, è pubblicato nella G.U. 9 ottobre 2001, n. 235.
Per il testo dell’art. 16 della legge regionale 1 febbraio
2005, n. 2, si vedano le note all’art. 2, comma 3.
Per il testo dell’art. 2 della legge regionale 23 marzo
2000, n. 26, si vedano le note all’art. 2, comma 3.
Per il testo dell’art. 9 della legge regionale 22 aprile
1997, n. 15, si vedano le note all’art. 2, comma 3.
Per il testo dell’art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1996, n. 3, si vedano le note all’art. 2, comma 3.
Nota all’art. 4, comma 1:
Il testo dell’art. 7-quater della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 17, recante “Istituzione della Agenzia per la integrazione della gestione delle Aziende sanitarie, denominata Agenzia Umbria Sanità” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12), come aggiunto dall’art. 7 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 16 (in B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), è il seguente:
«Art. 7-quater Organizzazione dell’Agenzia Umbria Sanità.1. L’Agenzia Umbria Sanità si avvale esclusivamente di personale in mobilità volontaria proveniente da enti e aziende del servizio sanitario regionale, dalla Regione, da altri enti pubblici, da agenzie regionali o da altri organismi che operano nel settore sanitario, nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia.
2. L’Agenzia Umbria Sanità ha una propria dotazione organica. Al personale dell’Agenzia inquadrato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto sanità.
3. L’Agenzia Umbria Sanità applica la normativa prevista per le Aziende sanitarie anche in materia di gestione del patrimonio, dell’ordinamento contabile e dell’attività contrattuale.
4. Entro tre anni dalla data di istituzione della Agenzia Umbria Sanità, la Giunta regionale provvede al riordino dei servizi delle Aziende sanitarie interessati dall’attività dell’Agenzia.».
Note all’art. 5:
Il decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante “Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicato nella G.U. 30 gennaio 1998, n. 24), è stato convertito in legge, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 (in G.U. 31 marzo 1998, n. 75).
Il testo dell’art. 6 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2, recante “Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi” (pubblicata nel B.U.R. 12 febbraio 2003, n. 6), è il seguente:
«Art. 6 Priorità nell’utilizzo del personale.
1. La Regione e gli enti di cui all’art. 5 prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono tenuti all’utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:
a) mobilità fra enti;
b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n. 365/2000;
c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto Emerico, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.».
Note all’art. 8, commi 1, 2, 4 e 6:
Il testo dell’art. 1 della legge regionale 17 maggio 1980, n. 45, recante “Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 22 maggio 1980, n. 33), come sostituito dall’art. 1 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 7 (in B.U.R. 8 marzo 1995, n. 12), è il seguente:
«Art. 1 Commissioni d’esame.
Le commissioni d’esame dei concorsi per l’accesso all’impiego regionale e per la progressione del personale nel ruolo regionale sono così composte:
a) per le qualifiche funzionali dalla V alla VI:
1 - presidente: dirigente regionale esperto nelle materie di concorso o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso;
b) per le qualifiche funzionali dalla VII alla VIII:
1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità non inferiore a cinque anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dipendenti regionali e di altri enti pubblici, con qualifica non inferiore a quella per la quale è indetto il concorso, docenti universitari, magistrati o liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni;
c) per la dirigenza:
1 - presidente: dirigente regionale o di altra pubblica amministrazione esperto nelle materie di concorso con anzianità dirigenziale non inferiore a dieci anni o esperto esterno con i requisiti richiesti per i componenti;
2 - componenti: due esperti di provata competenza nelle materie del concorso, scelti tra i dirigenti regionali e di altri enti pubblici con anzianità dirigenziale non inferiore a cinque anni, docenti universitari di prima e seconda fascia, magistrati con qualifica equiparata a consigliere di Stato o superiore, liberi professionisti iscritti all’albo da almeno dieci anni. Almeno uno dei componenti deve essere in possesso di conoscenze tecniche e di un’alta e qualificata esperienza in materia di organizzazione della pubblica amministrazione e di gestione delle risorse.
2. Almeno uno dei componenti delle commissioni d’esame per le qualifiche VII e VIII e per la dirigenza devono essere scelti all’esterno dell’amministrazione regionale.
3. Non possono far parte delle commissioni d’esame i consiglieri regionali, coloro che ricoprono cariche nelle segreterie provinciali e regionali dei partiti e delle forze politiche, nonché i componenti degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.
4. Almeno un terzo dei componenti delle commissioni d’esame è riservato alle donne, salva motivata impossibilità e fermi restando i principi di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Possono essere nominati presidenti e componenti delle commissioni d’esame anche dirigenti o esperti in pensione, purché risultino in possesso dei prescritti requisiti al momento del collocamento a riposo.
6. Nei procedimenti di selezione di cui all’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1990, n. 1 e in conformità della disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell’art. 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, nonché per quelli eventualmente previsti per la progressione del personale di ruolo dalle rispettive qualifiche inferiori alla III e IV qualifica funzionale, le commissioni d’esame sono costituite con le modalità di cui alla lett. a) del comma 1.
7. Le funzioni di segretario delle commissioni d’esame sono espletate da un dipendente regionale con qualifica non inferiore alla VII.
8. Le commissioni d’esame sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta medesima, e previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio in caso di concorsi per la copertura di posti assegnati agli uffici del Consiglio regionale.».
La legge regionale 3 marzo 1995, n. 7, recante “Ulteriore modificazione ed integrazione della L.R. 17 maggio 1980, n. 45 - Provvedimenti per lo snellimento delle procedure in materia di concorsi per l’accesso agli impieghi regionali”, è pubblicata nel B.U.R. 8 marzo 1995, n. 12.
? La legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente”, è pubblicata nella G.U. 27 gennaio 1994, n. 21.
? La legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante “Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)”, è pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20.
Nota all’art. 9, comma 2:
Si riporta il testo dell’art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):
«Art. 1, comma 418.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.».
Nota all’art. 10:
Si riporta il testo dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante “Norme sull’organizzazione e sul personale del settore sanitario” (pubblicata nella G.U. 8 gennaio 2001, n. 5):
«2.Disposizioni in materia di medici incaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) sono autorizzati, nell’àmbito delle risorse finanziarie disponibili per le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvate e nel rispetto dei princìpi desumibili dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al 50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferito un incarico provvisorio, ai sensi dell’articolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
2. La riserva di cui al comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplina richiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesi e a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici
universitari, o presso gli IRCCS.
Omissis.».
Note all’art. 11, commi 1 e 3:
La legge regionale 21 dicembre 2006, n. 17, recante “Misure di razionalizzazione della finanza regionale al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica”, è pubblicata nel B.U.R. 27 dicembre 2006, n. 59.
Si riporta il testo dell’art. 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61 (si vedano le note all’art. 5):
«14.Norme di accelerazione e controllo degli interventi.
Omissis.
14. Per le attività previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonché ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, o di università e di enti pubblici di ricerca, di società e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all’uopo predisposto.
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:
«Art. 38. Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».