Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Articolo 1
(Tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio)
1. La tassa di concessione regionale per l’abilitazione all’esercizio venatorio, di cui al numero d’ordine 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158) e successive modifiche, è fissata nella misura del cinquanta per cento della tassa erariale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, la tassa di concessione regionale per l’abilitazione
all’esercizio venatorio di cui al comma 1, è determinata secondo gli importi stabiliti nell’allegato A) e, per i soggetti abilitati all’esercizio venatorio di età inferiore ad anni venti e superiori ad anni settanta, secondo gli importi stabiliti nell’allegato B). Gli allegati A) e B) sono parte
integrante della presente legge .
ARTICOLO 2
(Modificazione dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
1. Il comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal
seguente:
“1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concession regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico
venatorie di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1.
L’utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all’attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
b) il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di
salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico
ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
d) il sessantacinque per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico ambientale e
venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali
di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.”.
2. Al comma 1-bis dell’articolo 40 della l.r. n. 14/1994 le parole “a), b) e c)” sono sostituite
dalle parole “a), b), c) e d)”.
ARTICOLO 3
Norma transitoria
1. Per l’anno 2008 sono destinati all’Ambito Territoriale di Caccia (ATC) che ricade nella provincia di Terni, trasferimenti pari ad almeno il trenta per cento delle risorse per gli interventi di
gestione faunistico ambientale di cui all’articolo 40, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 14/1994, come modificato dalla presente legge.
Formula Finale:
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 24 dicembre 2007
LORENZETTI
ALLEGATO 1
ALLEGATO A)
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
Indicazione degli atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annuale Abilitazione all’esercizio venatorio: a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco € 84,00 € 84,00 b) con fucile a due colpi € 84,00 € 84,00 c) con fucile a più di due colpi € 84,00 € 84,00
ALLEGATO 2
ALLEGATO B)
TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO
Indicazione degli atti soggetti a tassa Tassa di rilascio Tassa annuale Abilitazione all’esercizio venatorio: a) con fucile ad un colpo, con falchi, con arco € 37,70 € 37,70 b) con fucile a due colpi € 52,68 € 52,68 c) con fucile a più di due colpi € 66,62
€ 66,62
Note:
La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22), è stata già modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 1995, n. 18 (in E.S. al B.U.R. 10 aprile 1995, n. 19), 19 luglio 1996, n. 18 (in B.U.R. 24 luglio 1996, n. 34), 16 luglio 1999, n. 22 (in B.U.R. 23 luglio 1999, n. 41), 28 novembre 2001, n. 32 (in E.S. al B.U.R. 3 dicembre 2001, n. 59), 13 maggio 2002, n 7 (in B.U.R. 22 maggio 2002, n. 23), 16 dicembre 2002, n. 32 (in B.U.R. 24 dicembre 2002, n. 58), 29 luglio 2003, n. 17 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33), 25 novembre 2004, n. 25 (in B.U.R. 7 dicembre 2004, n. 52) e 5 giugno 2007, n. 20 (in B.U.R. 13 giugno 2007, n. 27).
Note all’art. 1, comma 1:
Il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, recante “Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell’art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall’art. 4 della L. 14 giugno 1990, n. 158”, è pubblicato nella G.U. 1° agosto 1991, n. 179.
Si riporta il testo dell’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante “Provvedimenti
finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario” (pubblicata nella G.U. 22 maggio 1970, n. 127), come sostituito dall’art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158 (in G.U. 22 giugno 1990, n. 144):
«3. Tasse sulle concessioni regionali.
1. Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti, adottati dalle
regioni nell’esercizio delle loro funzioni o dagli enti locali nell’esercizio delle funzioni
regionali ad essi delegate ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione, indicati
nell’apposita tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica, avente valore di legge ordinaria.
2. La tariffa di cui al comma 1 deve essere coordinata con le vigenti tariffe delle tasse sulle concessioni governative e sulle concessioni comunali e deve indicare:
a) gli atti e provvedimenti ai quali, ai sensi di quanto disposto al comma 1, si applicano le tasse sulle concessioni regionali;
b) i termini entro i quali il tributo relativo a ciascun atto o provvedimento soggetto deve essere corrisposto;
c) l’ammontare del tributo dovuto per ciascun atto o provvedimento ad esso soggetto. Nel caso di provvedimento od atti già soggetti a tassa di concessione, sia governativa che regionale o comunale,
l’ammontare del tributo sarà pari a quello dovuto prima della data di entrata in vigore della tariffa. In caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato;
d) eventuali norme, che disciplinano in modo particolare il tributo indicato in alcune voci di tariffa.
3. Lo stesso decreto delegato deve contenere le voci delle tariffe delle tasse sulle concessioni governative e comunali che, per esigenze di coordinamento, devono essere abrogate con decorrenza dalla data di entrata in vigore della tariffa regionale contestualmente approvata.
4. Con la medesima procedura e con l’osservanza degli stessi princìpi e criteri direttivi, entro due anni dall’entrata in vigore della tariffa di cui al comma 1, possono essere emanati decreti delegati modificativi della tariffa stessa.
5. Con legge regionale possono essere disposti, ogni anno, aumenti della tariffa anche con riferimento solo ad alcune voci, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale di incremento disposta dallo Stato per le tasse sulle concessioni governative.
6. All’accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione delle tasse sulle concessioni regionali provvedono direttamente le regioni.
7. L’atto o il provvedimento, per il quale sia stata corrisposta la tassa di concessione regionale, non è soggetto ad analoga tassa in altra regione, anche se l’atto o il provvedimento spieghi i suoi effetti al di fuori del territorio della regione che lo ha adottato.
8. Le tasse sulle concessioni regionali, per quanto non disposto dalla presente legge e dalla tariffa di cui al comma 1, sono disciplinate dalle leggi dello Stato che regolano le tasse sulle concessioni governative.
9. La tariffa di cui al comma 1 è emanata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il parere della Conferenza di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed entrata in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla sua emanazione.».
Si riporta il testo dell’art. 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 25 febbraio 1992, n. 46):
«23. Tasse di concessione regionale.
1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla
presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di
concessione regionale, ai sensi dell’articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni, per il rilascio dell’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 22.
2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero I), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 , e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l’anno il cacciatore eserciti l’attività venatoria esclusivamente all’estero.
3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all’assegnazione dell’ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell’ambito della programmazione regionale, contemplino, tra l’altro, la creazione di strutture per l’allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;
l’adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e
tecnologie innovative non pregiudizievoli per l’ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l’accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.».
Note all’art. 2:
Il testo vigente dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
«Art. 40 Norme finanziarie.
1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari alle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tassE sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico
venatorie di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1.
L’utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all’attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate:
a) il cinque per cento per interventi diretti della Regione;
b) il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
c) il ventitre per cento da utilizzare prioritariamente per la gestione degli interventi di
salvaguardia della produzione agricola ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura e alla zootecnia su tutto il territorio, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali disponibilità del fondo andranno utilizzate per il finanziamento di interventi diretti di gestione faunistico
ambientale gestiti dagli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC);
d) il sessantacinque per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico ambientale e
venatoria operata dalle Province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio; le Province possono utilizzare, nell’ambito delle funzioni amministrative esercitate per la realizzazione di quanto indicato alla presente lettera, fino ad un massimo del cinquanta per cento della somma trasferita; la restante cifra deve essere utilizzata per gli interventi di gestione faunistico ambientale attraverso la conduzione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) a cui sono trasferite le risorse finanziarie in questione.
1-bis. L’entità della spesa di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, è determinata
annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.
1-ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.
2. Per l’esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al
capitolo 4190.
3. Per gli esercizi successivi l’entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.».
Per il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, si vedano le note all’art. 1, comma 1.
Il testo dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1, recante “Aumento delle tasse di concessione regionale con effetto dall’anno 1996” (pubblicata nel B.U.R. 24 gennaio 1996, n. 4), è il seguente:
«Art. 1Aumento degli importi.
Omissis.
3. La tassa sulle concessioni regionali per la costituzione di aziende agroturistico-venatorie e per i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - istituita dall’art. 23, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - è dovuta nella misura fissata rispettivamente ai numeri d’ordine 16.1 e 16.2 della tariffa di cui al precedente comma 1.
Omissis.».
Nota alla dichiarazione d’urgenza:
Il testo dell’art. 38, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nell’E.S. al B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17), è il seguente:«Art.
38.Pubblicazione e comunicazione
1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.Omissis.».