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NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia

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Legge regionale 24 aprile 2009 n. 8
Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14, in materia di impianti di distribuzione di carburanti e di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale, nonche’ misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in attivita’ di protezione civile a favore delle popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici
 

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 14/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio
regionale), le parole <<entro il termine di centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti:
<<entro il termine del 15 luglio 2009.>>.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 14/2008 sono aggiunti i seguenti:
<<7 bis. I Comuni, all’esito delle verifiche di compatibilita’
territoriale cui ai commi 1 e 2 e comunque entro il 31 luglio 2009, comunicano alle Camere di commercio e alla Regione l’elenco dei provvedimenti di sospensione dell’autorizzazione.
7 ter. Nel rispetto delle finalita’ relative all’ammortizzazione delle
casistiche di uscita dal sistema, i gestori di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59), comunicano entro il 31 luglio 2009 alla Camera di commercio territorialmente competente la volonta’ di cessazione dell’attivita’ ovvero l’intervenuta cessazione nel corso dell’anno solare 2009.
7 quater. Gli incentivi per gli interventi di cui al comma 7, lettera a), sono concessi, a titolo di indennizzo, anche forfetario, per il tramite delle Camere di commercio, alle imprese di cui ai commi 7 bis e 7 ter.7 quinquies. Con regolamento regionale sono definiti, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, le condizioni, i criteri, le modalita’ e le procedure di attivazione degli incentivi di cui al comma 7 quater.>>.


ARTICOLO 2
(Modifica all’articolo 17 della legge regionale 14/2008)


1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 14/2008 le parole <<entro il 31 dicembre 2009, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2008 e precedenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2010, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2009 e precedenti>>.


ARTICOLO 3
(Modifica all’articolo 18 della legge regionale 14/2008)


1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 14/2008 e’ sostituito dal seguente:
<<1. Gli articoli da 2 a 15, a eccezione dell’articolo 11, comma 1, lettere da a) a d), e l’articolo 17 si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2010, ferma restando l’applicazione della disciplina previgente ai procedimenti di
rimborso, sanzionatori e di recupero riferiti a consumi effettuati
anteriormente a tale data.>>.


ARTICOLO 4
(Disposizioni finanziarie)


1. Per le finalita’ previste dall’articolo 1 della legge regionale 14/2008, come modificato dall’articolo 1, e’ autorizzata la spesa di 800.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 1.5.1.1027 e del capitolo 8100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Interventi per il sostegno alle imprese di gestione degli impianti di distribuzione di carburante>> e con lo stanziamento di 800.000 euro per l’anno 2009.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 1.7.1.5041 e del capitolo 9700 - partita 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.


Capo II
Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati
in attivita’ di protezione civile a favore delle popolazioni
della regione Abruzzo colpite da eventi sismici


ARTICOLO 5
(Misure per il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi impegnati in
attivita’ di protezione civile a favore delle popolazioni della regione
Abruzzo colpite da eventi sismici)


1. Al fine di contribuire al sostegno al reddito dei lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale con ricorso alla cassa integrazione e al contempo sostenere le popolazioni della regione Abruzzo colpite da eventi sismici, la Regione e’ autorizzata a concedere un contributo ai medesimi lavoratori che sulla base di appositi accordi aziendali si rechino volontariamente, per un periodo non superiore a quattro mesi, a svolgere attivita’ di soccorso alle popolazioni nelle zone terremotate sotto il coordinamento della Protezione civile della Regione.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono individuati sulla base di appositi accordi sottoscritti dall’impresa che ha effettuato la sospensione e dai lavoratori interessati, che devono essere trasmessi alla Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca entro cinque giorni dalla loro sottoscrizione unitamente alle domande di concessione del contributo da parte dei singoli lavoratori interessati attestanti anche l’adesione volontaria all’iniziativa.
3. La Direzione centrale lavoro, universita’ e ricerca provvede alla verifica della rispondenza degli accordi alle finalita’ di cui al comma 1 e successivamente li trasmette, unitamente alle domande di contributo, alla Protezione civile della Regione, che provvede alla concessione dei contributi e, successivamente allo svolgimento dell’attivita’ da parte dei lavoratori interessati, all’erogazione.
4. Ai lavoratori e’ riconosciuto mensilmente, per lo svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, un importo pari alla meta’ della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di integrazione salariale spettante.
5. Il contributo di cui al comma 1 e’ concesso a condizione che gli accordi di cui al comma 2 prevedano espressamente il versamento diretto da parte
dell’impresa ai lavoratori interessati, per il periodo di svolgimento
dell’attivita’ di cui al comma 1, dell’ulteriore meta’ della differenza tra il trattamento stipendiale ordinariamente percepito presso il datore di lavoro che ha operato la sospensione e l’importo del trattamento di integrazione salariale spettante.
6. Per le finalita’ previste dai commi da 1 a 5 e’ autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2009 a carico dell’unita’ di bilancio 3.9.1.1070 e del capitolo 4100 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 con la denominazione <<Conferimento al fondo regionale per la Protezione civile
per interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 tramite l’impiego di lavoratori sospesi da imprese aventi sede nel territorio regionale >> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l’anno 2009.
7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 si provvede mediante prelevamento di pari importo a carico dell’unita’ di bilancio 8.9.1.3410 e del capitolo 9700 - partita 112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009.


Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Data a Trieste, addì 24 aprile 2009.



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