NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria
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Legge regionale 24.07.2006, n. 19
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Istituzione della consulta statutaria
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1 (Istituzione)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto, istituisce la Consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione. 2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.
ARTICOLO 2 (Composizione)
1. La Consulta statutaria, di seguito denominata Consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione. 2. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti. 3. Ai componenti della Consulta si applicano le norme in materia di eleggibilità e le cause di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali. 4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili. 5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta il Consiglio regionale procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.
ARTICOLO 3 (Funzioni)
1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su: a) la conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare; b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto. 2. La Consulta esprime parere obbligatorio sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all’articolo 10 dello Statuto.
ARTICOLO 4 (Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente. 2. La Consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla Consulta. 5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.
ARTICOLO 5 (Modalità ed effetti dell’espressione del parere)
1. La Consulta esprime i pareri di cui all’articolo 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio. 2. Il parere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell’esame dei provvedimenti da parte dell’Assemblea. 3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della Consulta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale. 4. Il parere negativo sull’ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza. 5. Se i pareri di cui all’articolo 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla Consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio procede all’esame dei provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione dello stesso. 6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l’attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.
ARTICOLO 6 (Dotazione organica)
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all’interno dell’organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all’organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta. 2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Consulta, dall’apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
ARTICOLO 7 (Compenso e rimborso spese)
1. Ai componenti della Consulta è corrisposto un compenso di 250 euro a seduta, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.
ARTICOLO 8 (Norme finali)
1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La Consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un Vicepresidente. 2. La Consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l’organizzazione dei propri lavori.
ARTICOLO 9 (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell’U.P.B. 1.101 “Spesa per l’assemblea legislativa regionale” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addì 24 luglio 2006 IL PRESIDENTE (Claudio Burlando)
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