NORMATIVA
Normativa regionale - Friuli Venezia Giulia
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Legge Regionale 24.03.2004, n.8
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Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale)
1. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, di seguito denominata ERSA, é ente funzionale della Regione preposto all’assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all’aggiornamento per il trasferimento dell’innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura. 2. L’ERSA costituisce la trasformazione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale istituita con la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA), di seguito denominata già ERSA. 3. L’ERSA é strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e le attività dei soggetti operanti nell’ambito della ricerca, della sperimentazione e dell’innovazione in agricoltura, al fine di migliorare la qualità della vita, di conservare le risorse naturali, di tutelare il paesaggio, nonché di favorire l’ammodernamento delle imprese e migliorare la qualità dei prodotti. 4. L’ERSA ha sede legale in Gorizia e può articolarsi con sedi operative sul territorio regionale. é dotata di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, ed é sottoposta alla vigilanza e al controllo della Regione.
Art. 2 (Funzioni della Regione)
1. La Regione, nei confronti dell’ERSA, esercita le seguenti funzioni: a) definisce gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione; b) nomina gli organi; c) definisce l’assetto organizzativo, nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali; d) approva il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne; e) esercita attività di vigilanza e controllo; f) adotta ogni altro provvedimento necessario a garantirne la funzionalità.
Art. 3 (Competenze dell’ERSA)
1. All’ERSA sono attribuiti compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo dell’agricoltura, dell’acquacoltura e della pesca, finalizzati alla crescita professionale, socio-economica e culturale degli operatori del settore. 2. L’ERSA agisce anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della Regione tenendo conto delle esigenze di innovazione espresse dal settore dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e da altri soggetti portatori di interessi pubblici e privati. 3. In particolare l’ERSA: a) cura l’assistenza tecnica e l’aggiornamento tecnico-professionale agli imprenditori, agli operatori agricoli e ittici e l’aggiornamento tecnico-professionale del proprio personale, con particolare riferimento al trasferimento dell’innovazione, collegata con la ricerca applicata e la sperimentazione anche attraverso l’effettuazione di prove pratico-dimostrative; b) attua, in collaborazione con l’Amministrazione regionale e con gli enti e gli istituti di ricerca e le amministrazioni locali, la ricerca e la sperimentazione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all’innovazione e al perfezionamento delle tecnologie di produzione; c) cura la formazione degli operatori attraverso corsi di qualificazione e perfezionamento volti allo sviluppo delle capacità professionali, all’orientamento per l’innovazione del prodotto, nonché al miglioramento delle tecniche di produzione e alla diffusione della professionalità agricola e di quella ittica; d) effettua studi, analisi chimico-agrarie, prove tecniche di campo, validazione, controllo e certificazione genetica per il miglioramento delle colture agrarie, degli allevamenti zootecnici, dei fitofarmaci e della qualità dei prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici; e) svolge attività di promozione, coordinamento e gestione dei marchi di origine e di qualità; f) promuove e attua, anche in collaborazione con altri organismi pubblici e privati, le attività per favorire la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all’estero, dei prodotti agricoli e agroalimentari regionali; g) svolge per conto dell’Amministrazione regionale attività di consulenza, di supporto tecnico-scientifico e di analisi per controlli ufficiali; h) svolge, attraverso i propri laboratori, funzioni di supporto tecnico-specialistico a favore dei soggetti operanti nel settore agricolo, della pesca e della acquacoltura; i) attua, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, progetti anche in collaborazione con altre regioni e stati esteri, compresi i programmi di cooperazione internazionale; j) cura la divulgazione dei risultati conseguiti nell’esercizio delle proprie funzioni, anche mediante l’utilizzo di sistemi informatici innovativi; k) cura la statistica agraria; l) cura, con riferimento all’agricoltura biologica, la vigilanza sull’attività degli organismi di controllo riconosciuti a livello nazionale, la tenuta dell’Elenco regionale degli operatori biologici, l’informazione ai consumatori e l’inoltro alle competenti autorità nazionali delle informazioni dovute; m) cura, con riferimento all’agriturismo, la vigilanza, la formazione professionale, l’attività sanzionatoria, la gestione della banca dati della realtà agrituristica regionale e le attività di cui agli articoli 15 e 16 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo); n) cura le gestioni fuori bilancio del già ERSA, compresi i fondi rischi a supporto di garanzie fidejussorie. 4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, l’ERSA può operare anche mediante organismi associativi, organizzazioni pubbliche e private appositamente costituite, società, università e istituti di ricerca. 5. Le prestazioni erogate ai sensi del comma 3, lettere d), g) e h), ad esclusione di quelle erogate nei confronti dell’Amministrazione regionale, e le funzioni di cui al comma 4, sono disciplinate con apposite convenzioni, nelle quali sono individuati le attività tecniche, i tempi ed i costi delle prestazioni stesse.
Art. 4 (Organi)
1. Sono organi dell’ERSA: a) il Direttore generale; b) il Collegio dei revisori contabili.
Art. 5 (Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell’ERSA ed é responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell’ERSA. 2. Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) adotta i bilanci di previsione pluriennale e annuale e il rendiconto generale; b) adotta il programma annuale di attività e redige la relazione sulla gestione; c) predispone il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne dell’ERSA; d) ha la rappresentanza in giudizio dell’ERSA con facoltà di conciliare e transigere; e) autorizza la stipulazione dei contratti e li approva; f) dirige la struttura assicurandone la funzionalità; g) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.
Art. 6 (Incarico)
1. Il Direttore generale é nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 2. Il Direttore generale é scelto tra dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziali per almeno cinque anni in settori attinenti l’ambito operativo dell’ERSA, in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto agricolo o agroalimentare. 3. Il rapporto di lavoro del Direttore generale é regolato da contratto di diritto privato di durata massima quinquennale. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per i contratti dei direttori centrali. 4. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di grave violazione di leggi, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale può provvedere alla revoca dell’incarico con conseguente risoluzione del contratto di lavoro. 5. Il conferimento dell’incarico di Direttore generale a dipendenti della Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell’incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato é utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio. Il conferimento dell’incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni é subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento. 6. Il soggetto cui sia conferito l’incarico di Direttore generale non può rivestire cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici o in associazioni sindacali e di categoria e avere incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi.
Art. 7 (Collegio dei revisori contabili)
1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti: a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili; b) esprime parere sul bilancio di previsione annuale e pluriennale; c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale. 2. Il Collegio dei revisori contabili é composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CE relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili e nominati con decreto del Presidente della Regione, anche tra dipendenti regionali. 3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di Presidente, e un revisore supplente sono designati dall’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie. 4. Il Collegio dei revisori contabili resta in carica cinque anni. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. 5. I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 7. La Giunta regionale determina i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.
Art. 8 (Concertazione)
1. Nella definizione delle politiche di settore, l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali attiva strumenti operativi di concertazione permanente ai quali partecipano rappresentanze delle categorie professionali maggiormente rappresentative in ambito regionale, nonché rappresentanze delle cooperative, degli enti, degli istituti, delle associazioni, degli ordini professionali e di altri organismi che siano interessati, di volta in volta, alle singole materie trattate. 2. Le modalità della concertazione permanente sono definite con decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.
Art. 9 (Comitato per lo sviluppo agricolo)
1. é istituito il Comitato per lo sviluppo agricolo, di seguito denominato Comitato, con funzioni di consulenza alla Giunta regionale per la definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attività istituzionali dell’ERSA. 2. Il Comitato é composto da: a) l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, con funzioni di Presidente; b) i Presidenti delle Province ovvero gli Assessori delegati in materia di agricoltura; c) il Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine in rappresentanza degli enti di ricerca operanti sul territorio regionale. 3. Il Comitato si riunisce di norma ogni quadrimestre ed ogni qualvolta il Presidente ne richieda la convocazione. 4. Alle sedute del Comitato partecipa il Direttore generale dell’ERSA. Possono essere invitati i direttori di servizio dell’ERSA, nonché altri direttori di strutture regionali interessate. 5. L’attività di segreteria del Comitato é svolta da un dipendente dell’ERSA di categoria non inferiore a C.
Art. 10 (Dotazione finanziaria dell’ERSA)
1. Costituiscono fonte di finanziamento dell’ERSA: a) una quota annuale per le spese di funzionamento e attività determinata in sede di approvazione della legge finanziaria regionale; b) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività; c) gli ulteriori finanziamenti previsti dal bilancio regionale; d) i finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte dall’ERSA; e) i finanziamenti dell’Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell’ambito delle materie di competenza; f) le entrate finanziarie derivanti da lasciti, legati, donazioni e sovvenzioni da parte di privati.
Art. 11 (Gestione economica e patrimonio)
1. L’ERSA ha un bilancio proprio e applica il regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione, secondo il proprio ordinamento. 2. I beni immobili ed i diritti reali su beni immobili appartenenti al già ERSA sono trasferiti all’Amministrazione regionale. I beni immobili possono essere alienati a condizione che le risorse ricavate siano destinate al settore economico primario, secondo le finalità determinate dalla Giunta regionale. 3. Sono altresì trasferite all’Amministrazione regionale le partecipazioni in società. 4. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, sono individuati i beni immobili del patrimonio regionale da attribuire alla disponibilità, alla gestione diretta ed indiretta e alla vigilanza dell’ERSA. L’Amministrazione regionale é autorizzata a conferire all’ERSA mandato all’esercizio di poteri derivanti dalle partecipazioni di cui al comma 3, compresa la rappresentanza nelle assemblee mediante contratto autorizzato su proposta congiunta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 5. La Regione affida la gestione delle proprie aziende agricole sperimentali alla società ERSAGRICOLA S.p.A.. 6. Per le finalità previste dal comma 3 é autorizzata la spesa di 20.000 euro per l’anno 2004, a carico dell’unità previsionale di base 53.1.270.1.3689 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004, con riferimento al capitolo 1537 (1.1.190.1.01.31) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 270 – Servizio per la gestione delle partecipazioni regionali – con la denominazione <> e con lo stanziamento di 20.000 euro per l’anno 2004. 7. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 53.5.250.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9681 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento é ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 12 (Controllo e vigilanza)
1. Sono soggetti all’approvazione della Giunta regionale i seguenti atti: a) il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo; b) il programma annuale di attività; c) il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne. 2. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e del parere acquisito ai sensi del comma 5, alla Giunta regionale per l’approvazione. 3. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi. 4. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 é interrotto per una sola volta per l’acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti. 5. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie per il parere di competenza. 6. Il Direttore generale adegua il provvedimento alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.
Art. 13 (Personale dell’ERSA)
1. Il personale dell’ERSA appartiene al ruolo unico regionale. 2. Qualora la realizzazione di particolari attività implichi la necessità, per periodi di tempo limitato, di reperire risorse professionali specifiche, l’ERSA può ricorrere a consulenze professionali, a collaborazioni esterne, ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. 3. Al personale operaio delle aziende o gestioni agricole si applica il contratto nazionale di lavoro di categoria.
Art. 14 (Aziende agricole sperimentali)
1. L’ERSA é autorizzata ad assumere in comodato per un periodo non inferiore a venti anni i beni mobili e immobili costituenti le aziende agricole sperimentali denominate Azienda Francesco Ricchieri di Fiume Veneto, l’Agency for International Development Rinascita 6 Maggio 1976 di Spilimbergo e l’Azienda Parco Rurale di San Floriano di Polcenigo, previo accordo di programma con gli enti proprietari e la Regione. 2. I progetti gestiti dal Settore agricoltura aziende sperimentali e dimostrative – SAASD della Provincia di Pordenone, rientranti nelle attività di cui all’articolo 3, possono essere trasferiti all’ERSA previa definizione, nell’accordo di programma di cui al comma 1, di tutti gli elementi utili per garantire la continuità e la conclusione degli stessi.
Art. 15 (Inquadramento del personale)
1. Il personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il SAASD può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nel limite delle disponibilità di posti in organico e previo assenso dell’amministrazione di appartenenza, nella categoria e nella posizione economica rivestite presso l’amministrazione medesima. 2. L’inquadramento é disposto a domanda dell’interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla stipula dell’accordo di programma di cui all’articolo 14, comma 1; il personale é inquadrato con decorrenza dalla data di inizio servizio presso la Regione. 3. Il personale inquadrato conserva l’anzianità giuridica maturata presso l’Amministrazione di provenienza. Al personale stesso spetta, alla data di inquadramento, il trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento; nel caso in cui il trattamento economico complessivo annuo in godimento alla suddetta data sia superiore al trattamento economico complessivo annuo della categoria e posizione economica di inquadramento, la differenza é conservata a titolo di maturato economico. 4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 di seguito elencate con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati: unità previsionale di base 52.2.280.1.1. – capitolo 550; unità previsionale di base 52.2.250.1.659 – capitoli 9630 e 9631; unità previsionale di base 52.5.250.1.687 – capitolo 9650.
Art. 16 (Trasferimento all’ARPA delle attività agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici)
1. Le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica condotte dal Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia (CSA), in considerazione del fatto che presentano una notevole rilevanza ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali ed antropizzati della regione, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, e all’articolo 3, comma 1, lettere a), e), f), h) e o), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA), sono trasferite, con decorrenza dal 1 giugno 2004, all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente - ARPA. 2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente articolo, é trasferito all’ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l’utilizzo di tabelle comparative, l’anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all’ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1. 3. L’ARPA mette a disposizione dell’ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo. 4. Per le finalità di cui al presente articolo é autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l’anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell’unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 5. All’onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
Art. 17 (Norme transitorie)
1. Il Direttore generale dell’ERSA é nominato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. 2. Fino alla nomina del Direttore generale di cui al comma 1, si applica l’articolo 25 (Commissario straordinario dell’ERSA) della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Direttore generale provvede alla predisposizione: a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà del già ERSA; b) della situazione finanziaria e patrimoniale del già ERSA; c) della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi del già ERSA. 3. All’approvazione degli atti di cui al comma 2 provvede la Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie di concerto con l’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali. 4. La titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi di cui al comma 2, lettera c), compreso l’eventuale contenzioso, restano in capo all’ERSA ad eccezione di quelli concernenti atti di disposizione del patrimonio e di partecipazioni in enti, associazioni e società. 5. Il direttore del già ERSA conserva il proprio incarico sino alla nomina del Direttore generale di cui all’articolo 5. 6. La Regione definisce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), l’assetto organizzativo dell’ERSA tenendo comunque conto dell’articolazione sul territorio delle strutture del già ERSA, con particolare riferimento a quelle competenti in materia di ricerca, sperimentazione e certificazione agraria operanti a Pozzuolo del Friuli. Sino a detta definizione, continuano ad operare le strutture a livello di servizio e inferiore al servizio del già ERSA e i rispettivi responsabili conservano i propri incarichi. 7. Il personale regionale in servizio presso il già ERSA é assegnato, in relazione al disposto di cui all’articolo 18, comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di relazioni sindacali, all’ERSA ovvero a strutture dell’Amministrazione regionale, con priorità per la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali.
Art. 18 (Ripartizione di competenze)
1. Le competenze del già ERSA non attribuite all’ERSA sono ripartite all’Amministrazione regionale con delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell’Assessore regionale all’organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell’Assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l’ERSA é autorizzata all’eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all’Amministrazione regionale. 2. La Giunta regionale, nell’esercizio dell’attività di cui al comma 1, assegna agli uffici dell’Amministrazione regionale l’attività autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti. 3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall’ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti. 4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l’ERSA il rinvio deve intendersi riferito all’ERSA o all’Amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza. 5. L’ERSA é autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del già ERSA non utilizzate per il Programma comunitario Obiettivo 5b, nonché le risorse trasferite dall’Amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti già avviati alla data di entrata vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell’Obiettivo 5b. 6. Per le finalità di cui al comma 5, l’Amministrazione regionale é autorizzata a trasferire all’ERSA i fondi che residuano a carico dell’unità previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l’anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 19 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare: a) gli articoli da 1 a 16, l’articolo 73 e l’articolo 80 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 (Riforma e riordinamento di Enti regionali); b) l’articolo 216 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); c) l’articolo 15 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); d) l’articolo 22 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993) e) il comma 13 dell’articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (modificativo dell’articolo 3 della legge regionale 18/1993); f) il comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1997, n. 36 (Norme di attuazione del programma comunitario PMI nonché ulteriori Misure di accelerazione della spesa relativa al Documento Unico di Programmazione per l’obiettivo 5b); g) la legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA); h) l’articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2002, n. 34 (modificativo dell’articolo 19 della legge regionale 24/2002); i) commi 13 e 14 dell’articolo 20 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (modificativi rispettivamente degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24/2002); l) l’articolo 1 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 15 (modificativo dell’articolo 1 della legge regionale 24/2002). 2. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso.
Art. 20 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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