NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna
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Legge regionale 24.02.2006, n. 1
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2006).
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Il Consiglio Regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulgala seguente legge: Capo I Disposizioni di carattere finanziario e programmatico ARTICOLO 1 Disposizioni di carattere finanziario
1. Ai sensi dell’articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione), e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell’anno 2006, il ricorso ad uno o più mutui o in alternativa il ricorso a prestiti obbligazionari, dall’Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo complessivo di euro 165.759.000, a copertura delle spese elencate nella tabella F, allegata alla presente legge (UPB E03.053). 2. Le condizioni e le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) trovano applicazione per la contrazione dei mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari di cui al comma 1. 3. L’ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2007; il relativo onere è valutato in euro 9.584.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2036 (UPB S03.050 e S03.051). 4. L’Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2005, stimato in euro 3.166.598.000 (UPB E03.053) e derivante dalla somma algebrica del disavanzo a tutto il 2004 (pari ad euro -3.098.598.000) e del saldo finanziario dell’anno 2005 (pari ad euro -68.000.000), calcolato come differenza tra l’ammontare dei mutui autorizzati e contratti nello stesso anno, mediante ricorso all’indebitamento per euro 1.316.598.000 (UPB E03.053) e mediante utilizzo di entrate proprie per le restanti quote (UPB E03.034 e E03.036); il mutuo è contratto con le condizioni e le modalità di cui ai commi 2 e 3 ed i relativi oneri sono valutati in euro 76.139.000 per ciascuno degli anni dal 2007 al 2035 (UPB S03.050 e UPB S03.051). 5. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2006, 2007 e 2008; i relativi stanziamenti sono determinati come segue: a) fondo speciale per spese correnti (UPB S03.006) 2006 euro 107.941.000 2007 euro 66.086.000 2008 euro 67.444.000 b) fondo speciale per spese in conto capitale (UPB S03.007) 2006 euro 10.000.000 2007 euro ----- 2008 euro 14.670.000 6. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro determinazione, a’ termini della lettera b bis) del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), sono quantificate nella misura indicata nell’allegata tabella C. 7. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un decremento, a’ termini della lettera b ter) del comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale n. 3 del 2003, sono determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell’allegata tabella D. 8. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone un incremento restano determinate, per gli anni 2006-2008, nella misura indicata nell’allegata tabella E. 9. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008, ai sensi del comma 148 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) gli enti locali calcolano il complesso delle spese di cui al comma 143 del citato articolo 1, al netto delle spese di investimento che nel triennio 2001 - 2003 risultavano gestite fuori bilancio a’ termini dell’articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, nonché al netto dei finanziamenti regionali destinati a spese di investimento ed a funzioni trasferite o delegate dalla Regione agli enti locali medesimi. Sono altresì confermate le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), concernenti il patto di stabilità. 10. È disposto, nell’anno 2006, il riversamento alle entrate del bilancio regionale della somma di euro 15.000.000 rinveniente dalla contabilità speciale di cui alla Legge 23 giugno 1994, n. 402, titolo di spesa 12.3.01 (UPB E03.022). 11. È disposto, nell’anno 2006, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 5.070.000 rinveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.050 - Cap. 36103): a) euro 2.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), costituito presso la Banca CIS; b) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 66 del 1976, costituito presso la SFIRS; c) euro 570.000 rinveniente dal fondo di rotazione relativo agli articoli 17 e 18 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28, costituito presso la banca CIS Spa. 12. Nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 16, sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 1 dell’articolo 2 è così sostituito: “1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a costituire, a carico del proprio bilancio, presso uno o più istituti di credito o banche, un fondo di rotazione per la concessione dei prestiti agevolati di cui ai numeri 1) e 2) del precedente articolo 1 e per il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 10.”; b) il numero 1 del comma 1 dell’articolo 12 è abrogato 13. Le disposizioni vigenti istitutive dei comitati deliberanti, costituiti presso le banche convenzionate per la gestione dei fondi di rotazione ed assimilati, le cui spese gravano sui fondi regionali, sono abrogate; le risultanze istruttorie effettuate dal soggetto convenzionato sono trasmesse direttamente all’Assessorato competente ad adottare il provvedimento di concessione delle provvidenze creditizie. 14. L’articolo 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.
Capo II Disposizioni nei vari settori di intervento ARTICOLO 2 Disposizioni a favore degli enti locali
1. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 55.000.000 per il finanziamento degli interventi comunali finalizzati all’occupazione, di cui all’articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (UPB S04.020). 2. Per le finalità di cui al comma 23 dell’articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative alla concessione di contributi a favore dei comuni per la ristrutturazione ed il risanamento di sedi comunali danneggiate da eventi dolosi, è autorizzato, nell’anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S04.020). 3. Gli stanziamenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) sono prioritariamente destinati al completamento di opere pubbliche in corso di realizzazione. 4. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29, lo stanziamento iscritto in conto dell’UPB S04.130 (cap. 04214) nell’anno 2006 è esclusivamente destinato al recupero primario dei centri storici. ARTICOLO 3 Disposizioni in materia di ambiente, caccia e pesca
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.400.000 per la manutenzione programmata dei lavori realizzati nell’ambito del programma di salvaguardia del litorale e delle retrostanti zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari (UPB S05.048). 2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 per le finalità di cui al comma 19 dell’articolo 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002), relative alla concessione di contributi agli enti locali per lo smaltimento di rifiuti urbani (UPB S05.021). 3. Per le finalità di cui al comma 6 dell’articolo 40 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali regionali da istituirsi ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31, nonché per progetti di sviluppo locale per l’utilizzo sostenibile di aree di riconosciuto valore ambientale, è autorizzata la spesa di euro 21.500.000 nell’anno 2006 e di euro 1.000.000 nell’anno 2007 (UPB S05.035). 4. È autorizzata, ai sensi della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nell’anno 2006, la spesa pari a euro 100.000 quale cofinanziamento regionale alla redazione della Carta della natura relativa al territorio regionale (UPB S05.035). 5. Le somme sussistenti alla data del 31 dicembre 2005, in conto residui dell’UPB S05.060 (cap.05204), destinate alla realizzazione del Piano forestale ambientale (PFAR) ai sensi del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono conservate nello stesso conto per essere utilizzate nell’esercizio successivo. ARTICOLO 4 Disposizioni in materia di agricoltura
1. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici alle prescrizioni della normativa in materia di protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati, è autorizzata l’integrazione, con fondi regionali, degli aiuti previsti dalla Misura 4.9, bovini da latte, del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari a complessivi euro 3.500.000, in ragione di euro 1.750.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S06.041). 2. Al fine di adeguare gli allevamenti zootecnici e le industrie di trasformazione agroalimentare alle prescrizioni della normativa in materia ambientale, è autorizzata l’integrazione, con fondo regionale, degli aiuti previsti dalla Misura 4.10 del POR 2000-2006 fino alla percentuale massima del 60 per cento della spesa ammissibile; il relativo onere è pari ad euro 1.500.000 per l’anno 2006. 3. A valere sulle risorse rinvenienti dalla Legge 23 dicembre 1999, n. 499, una quota pari ad euro 3.000.000, per l’anno 2006, è destinata all’erogazione di finanziamenti, nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore dei comuni per interventi finalizzati a prevenire l’insorgenza ed il diffondersi della peste suina africana e della trichinosi (UPB S06.041). 4. Per le spese di funzionamento dell’Agenzia regionale sarda per l’erogazione in agricoltura (ARSEA Sardegna) è autorizzata una spesa annua valutata in euro 1.000.000 (UPB S06.021). 5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad istituire l’anagrafe delle aziende agricole della Sardegna; le relative modalità di istituzione e la tenuta dell’anagrafe sono definite con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale. 6. Le convenzioni di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), possono essere estese anche alle attività di istituzione e tenuta dell’anagrafe di cui al comma 5 del presente articolo. 7. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di euro 2.000.000 per la concessione ai consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di contributi per l’abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell’acqua (UPB S06.043). 8. Delle disponibilità sussistenti in conto dei residui dell’UPB S06.030 (Cap. 06103) una somma complessivamente pari a euro 37.000.000 è destinata, quale integrazione delle assegnazioni disposte negli anni 2003, 2004 e 2005, in ragione di: - euro 18.000.000 per le finalità di cui al comma 7 dell’articolo 11 della legge regionale 6 novembre 1992, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni; - euro 19.000.000 per le finalità di cui al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni. I commi 1 e 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2005 sono abrogati. 9. Per la liquidazione del Consorzio SAR Sardegna è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 2.000.000 (UPB S06.045). 10. Allo scopo di favorire la concentrazione dei consorzi fidi, è autorizzata, nell’anno 2006, a valere sull’UPB S06.023 (cap. 06088) la spesa di euro 300.000 a favore del consorzio fidi unificato costituito tra tutti i consorzi fidi vigenti alla data del 31 dicembre 2005, aventi sede ed operanti in Sardegna, espressione o emanazione delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dell’agricoltura riconosciute a livello nazionale. L’intervento è finalizzato all’integrazione del fondo rischi. ARTICOLO 5 Disposizioni in materia di opere pubbliche
1. Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia abitativa è disposto lo stanziamento complessivo di euro 61.000.000, in ragione di euro 35.000.000 nell’anno 2006 e di euro 13.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla suddetta spesa si fa fronte per euro 51.000.000 mediante utilizzo dei finanziamenti erogati dallo Stato in applicazione dell’Accordo di programma del 27 ottobre 2000 in materia di edilizia agevolata e per euro 10.000.000 con fondi regionali (UPB S08.080). Il programma è destinato: a) ad interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia e ambientale nelle aree urbane a maggior presenza di patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli II.AA.CC.PP.; b) ad interventi di costruzione e recupero, ovvero di acquisto e recupero di alloggi di edilizia popolare da attribuire prioritariamente in locazione a canone moderato. 2. Per le opere di competenza regionale da realizzarsi in adempimento delle disposizioni normative introdotte con decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per gli interventi pubblici ricadenti nella fattispecie di cui all’articolo 7 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, i termini di cui al comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15, e del comma 5 ter dell’articolo 62 della legge regionale n. 11 del 1983, sono incrementati di un ulteriore anno. 3. Le somme sussistenti in conto residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2005, relative agli interventi per la difesa del suolo ricompresi nel Piano di assetto idrogeologico, sono ulteriormente conservate per essere utilizzate nell’esercizio successivo. 4. Per le spese di completamento del complesso integrato termale di Fordongianus è autorizzato, sul bilancio regionale per l’anno 2006, lo stanziamento di euro 500.000 (UPB S08.028). 5. Per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri di cui al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2003, è autorizzato lo stanziamento per l’anno 2006 di euro 3.500.000 e di euro 2.500.000 per l’anno 2007 (UPB S08.033). 6. Per la concessione di finanziamenti volti alla realizzazione di opere pubbliche primarie e di infrastrutture di interesse degli enti locali è autorizzato lo stanziamento di euro 10.500.000 per l’anno 2006 e di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.033). 7. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 900.000, per la realizzazione di un programma di opere pubbliche di interesse provinciale e sovracomunale (UPB S08.053). 8. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 515.000 per l’attuazione di un programma straordinario di interventi finalizzati al completamento di mattatoi intercomunali (UPB S08.028). 9. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 nell’anno 2006 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 per la realizzazione di investimenti nel omparto delle opere portuali di competenza regionale (UPB S08.031). 10. È autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l’anno 2006 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S08.053). 11. Per l’attuazione di interventi nel settore viario, ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, e dell’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6, è autorizzata la spesa di euro 8.703.000 nell’anno 2006 e di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.053). 12. Per la progettazione di opere di viabilità di interesse regionale e statale, comprese le opere di viabilità statale da trasferire alla Regione ai sensi dell’articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell’anno 2006 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 (UPB S08.055). 13. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, la spesa di euro 1.000.000 per la realizzazione di interventi strutturali sulle opere di sbarramento esistenti (UPB S08.072). 14. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, la spesa di euro 750.000 quale contributo straordinario per i lavori di recupero e restauro della cattedrale di Cagliari. All’attuazione dell’opera da parte dell’ente proprietario si provvede in regime di delega con le modalità previste dall’articolo 4 della legge regionale n. 24 del 1987 (UPB S08.033). 15. È autorizzata, nell’anno 2006, l’ulteriore spesa di euro 250.000 per il proseguimento degli interventi previsti dal comma 24 dell’articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005) (UPB S08.033). 16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai comuni per la concessione di contributi integrativi ai conduttori di abitazione in locazione previsti dall’articolo 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431; la relativa spesa è valutata, per l’anno 2006, in euro 4.000.000 (UPB S08.079). ARTICOLO 6 Interventi a favore del sistema industriale
1. Per le finalità di cui al comma 14 dell’articolo 11 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente l’assegnazione da parte della Regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 200.000 a copertura degli oneri derivanti dall’espletamento delle procedure di gara (UPB S09.057). 2. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative alla gestione liquidatoria della Marfili Spa e delle finanziarie regionali Sigma Invest Spa e Intex Spa e loro collegate, è autorizzata, nell’anno 2006, l’ulteriore spesa di euro 3.800.000 (UPB S09.055). 3. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 9.467.000 per la realizzazione di progetti di ambientalizzazione territoriale con particolare riguardo all’area di Molentargius (UPB S09.058). 4. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), al fine di favorire il consolidamento e l’innovazione del sistema industriale regionale nonché la nascita di nuove iniziative che presentino condizioni di forte competitività, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 15.000.000 per la concessione di agevolazioni finanziarie alle PMI operanti in Sardegna. Gli interventi, disciplinati da direttive approvate dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore dell’industria, sono finalizzati a: a) promuovere il riutilizzo di immobili industriali in disuso; b) sostenere operazioni di consolidamento dei prestiti a breve termine; c) favorire la fusione, qualificazione e sviluppo dei Consorzi fidi; d) favorire l’accesso ai finanziamenti nazionali per le piccole imprese e le imprese artigiane per percorsi di internazionalizzazione di lungo periodo; e) consentire il risparmio energetico delle imprese. 5. Per la gestione degli interventi di cui al comma 4 l’Assessorato regionale dell’industria può costituire apposito fondo presso enti creditizi e/o intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che esercitino attività di concessione di finanziamenti, da selezionarsi mediante procedura ad evidenza pubblica (UPB S09.014, S09.024 e S09.038). 6. Per gli oneri derivanti dall’assolvimento degli obblighi fiscali relativi all’IVA dovuta per gli interventi di cui al comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, è autorizzata nell’anno 2006 la spesa di euro 1.033.000 (UPB S09.014). ARTICOLO 7 Disposizioni in materia di lavoro
1. Per il cofinanziamento di progetti sperimentali di azioni innovative in materia di politiche del lavoro finanziati dal Ministero del lavoro, è istituito, nel bilancio della Regione, un apposito fondo con una dotazione iniziale di euro 1.500.000; alle dotazioni per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S10.009). 2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 15.500.000 per la formazione professionale dei lavoratori in Sardegna (UPB S10.035). 3. A valere sull’UPB S10.058 (cap. 10153) una quota pari a euro 150.000 è destinata al finanziamento di un progetto relativo alla filiera lattiero- casearia, prioritariamente per il comparto ovicaprino. 4. Per le finalità di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37, relative alle reti di partenariato imprenditoriale, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S01.045). 5. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 25.000.000 per le finalità di cui all’articolo 43 della legge regionale n. 20 del 2005, destinate alla realizzazione di un programma di azioni sperimentali, nelle forme previste dal medesimo articolo, per l’indennità di inserimento di inoccupati e disoccupati (UPB S10.009). 6. Le procedure previste dal comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), non si applicano agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 della medesima legge; per gli stessi interventi trovano applicazione le procedure previste dall’articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni. ARTICOLO 8 Disposizioni nel settore dell’istruzione, spettacolo, cultura e sport
1. A favore dell’istruzione sono autorizzati, nell’anno 2006, i seguenti interventi: a) la spesa di euro 5.000.000 per la concessione di borse di studio per studenti frequentanti le scuole pubbliche medie inferiori e superiori appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062); b) la spesa di euro 2.850.000 per la concessione di contributi alle scuole pubbliche medie superiori per la fornitura di libri di testo in comodato agli studenti appartenenti a famiglie svantaggiate (UPB S11.062); c) la spesa di euro 2.000.000 per l’abbattimento dei costi di trasporto degli studenti pendolari delle scuole medie superiori (UPB S11.062); d) la spesa di euro 2.500.000 per la concessione di prestiti d’onore agli studenti iscritti alle lauree triennali e specialistiche nelle università con sede nella regione (UPB S11.067); e) la spesa complessiva di euro 50.000 per la concessione di borse di studio finalizzate a scambi di istruzione per i giovani sardi di famiglie disagiate delle scuole medie superiori, di cui euro 32.000 a favore dell’associazione sarda Intercultura ed euro 18.000 a favore della associazione AEGEE (UPB S11.072); f) la spesa di euro 2.500.000 a favore delle Università di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONARDO e per il miglioramento dei servizi agli studenti dei due atenei (UPB S11.067); g) la spesa di euro 78.000 a favore delle Scuole superiori per traduttori e interpreti per le finalità previste dall’articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.067); h) la spesa di euro 65.000 a favore della Facoltà teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.067); i) la spesa di euro 300.000 per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, relativi alla concessione di borse di studio per la frequenza della scuola speciale regionale per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria (UPB S11.072); 1) la spesa di euro 100.000 da destinare al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di riviste culturali aventi prevalentemente riferimento alla realtà sarda, dei quali euro 50.000 a favore di progetti finalizzati alla ricerca sulla Sindrome di Crisponi; destinatari degli interventi possono essere, oltre ai soggetti privati, gli istituti di ricerca ad esclusione delle Università (UPB S11.072); m) la dotazione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate, di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), per l’anno 2006, pari ad euro 6.900.000 è ripartita come segue (UPB S11.067): 1) corsi universitari ad Olbia euro 129.000 2) corsi universitari a Tempio Pausania euro 86.000 3) corsi universitari ad Alghero euro 750.000 4) Consorzio universitario per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale euro 3.100.000 5) Consorzio Uno di Oristano euro 2.220.000 6) Consorzio Forgea International euro 170.000 7) Associazione universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI) euro 445.000 n) la spesa di euro 150.000 per le finalità di cui all’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13, relative a interventi a favore della gioventù (UPB S11.072). 2. Il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), è sostituito dal seguente: “2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi finalizzati all’abbattimento dei costi legati al ”fitto casa" a studenti universitari frequentanti corsi di laurea in università italiane o estere, la cui corrispondente classe di laurea non è presente negli ordinamenti delle Facoltà delle Università della Sardegna. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono emesse le relative direttive.". Per l’esercizio finanziario 2006 è autorizzata la spesa di euro 250.000 (UPB S11.067). 3. Le disposizioni di cui al comma 19 dell’articolo 25 della legge regionale n. 7 del 2002 (legge finanziaria 2002) relative alla rendicontazione dei finanziamenti regionali concessi in materia di diritto allo studio, sono estese anche ai contributi concessi ai sensi della legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna). 4. A favore delle attività di cultura, spettacolo e sport sono autorizzati i seguenti interventi: a) una spesa valutata in annui euro 200.000 per il funzionamento della Sardegna Film Commission (UPB S11.052); b) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 a favore della Fondazione Maria Carta, per le spese di funzionamento e per l’attività istituzionale (UPB S11.015); c) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 35.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.052); d) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 30.000 all’amministrazione provinciale di Nuoro per l’organizzazione del Premio Grazia Deledda (UPB S11.052); e) la concessione di un contributo annuo valutato in euro 134.000 a favore del Centro studi filologici sardi per le spese di funzionamento (UPB S11.052); f) il contributo regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 1989, n. 35 (Partecipazione della Regione alla creazione della Fondazione e al finanziamento del Premio letterario intitolato a Giuseppe Dessì) è erogato annualmente alla Fondazione Giuseppe Dessì di Villacidro; g) la spesa di euro 650.000 per il restauro e il consolidamento di chiese di particolare interesse storico ed artistico nell’anno 2006 (UPB S11.027); h) per le finalità di cui al comma 13 dell’articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), riferite all’anno 2006, lo stanziamento di euro 90.000 (UPB S11.048). 5. L’Amministrazione regionale concorre alla realizzazione del Servizio bibliotecario Nazionale (SBN), promuovendo attività di catalogazione di beni librari e documentari da affidare in convenzione a cooperative e società. Per i suddetti fini è autorizzata prioritariamente la prosecuzione delle attività in essere ai sensi degli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Azioni 7/A2, 7/A3 e 7/BI); i relativi oneri sono valutati in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 (UPB S11.033). 6. A partire dall’esercizio finanziario 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo di cui alle sottoindicate leggi regionali è fissato nella data del 15 febbraio di ogni anno: a) legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 (Erogazione di contributi per lo spettacolo e per manifestazioni culturali, artistiche e sportive); b) legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 (Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari); c) legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, articolo 56 (Interventi per le attività teatrali e musicali) e articolo 60 (Finanziamenti per l’attività istituzionale di enti ed organismi con finalità didattiche e socioculturali); d) legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 (Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna); e) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 (Interventi a favore della istituzione delle scuole civiche di musica); f) legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 (Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna); g) legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 (Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna). 7. Per l’anno 2006 le domande di ammissione ai benefici di cui alle leggi regionali elencate al comma 6 devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. I soggetti beneficiari di. contributi relativi ad attività da svolgersi nell’anno di riferimento del contributo medesimo devono provvedere alla relativa rendicontazione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme, entro i tre mesi successivi alla data dell’evento, pena la revoca del contributo medesimo. 9. Le somme assegnate agli enti locali per la realizzazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono mantenute nei bilanci degli enti beneficiari fino alla data del 31 dicembre 2006, ancorché non impegnate entro i termini di legge. ARTICOLO 9 Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale
1. L’integrazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria è determinata sulla base della definizione della stessa spesa da parte dello Stato, intervenuta con apposita delibera del CIPE; per tale finalità, nell’anno 2006, è autorizzata una spesa valutata in euro 702.204.000 (UPB S12.029 e S12.030). 2. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 100.000 a favore del coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori, per il funzionamento e per l’attuazione di un programma di educazione sanitaria (UPB S12.027). 3. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 15 dell’articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative ad uno studio delle malattie ereditarie del metabolismo, è autorizzata, nell’anno 2006, l’ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S12.027). 4. Per la riorganizzazione delle funzioni regionali in materia di donazioni, prelievi e trapianti di organi, tessuti e cellule, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.500.000 (UPB S12.044). 5. È autorizzato, nell’anno 2006, lo stanziamento di euro 820.000 quale contributo straordinario a favore dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna per lo svolgimento delle proprie attività (UPB S12.057). 6. Per fronteggiare l’epizoozia denominata “blue tongue” di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 600.000 (UPB S12.059). 7. È autorizzata, nell’anno 2006, l’erogazione di un ulteriore contributo di euro 50.000 a favore del “Coordinamento volontario penitenziario di Cagliari ONLUS” per la realizzazione, presso la Casa circondariale di Buoncammino, in accordo con la relativa direzione e nell’ambito delle previsioni del nuovo ordinamento penitenziario, di un progetto-pilota consistente nell’attivazione, mediante apposito sportellodi servizi a favore dei detenuti e delle rispettive famiglie (UPB S12.068). 8. Per la prosecuzione degli interventi previsti dal comma 9 dell’articolo 15 della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S12.068). 9. Fino all’approvazione del provvedimento di riordino delle provvidenze di cui all’articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona), a favore dei cittadini affetti da neoplasia maligna di cui alla lettera f) dell’articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2004, n. 9, sono erogati esclusivamente i rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno. 10. Il 20 per cento delle risorse destinate agli interventi di cui all’articolo 3 della legge regionale 30 marzo 1997, n. 20, è attribuito alle aziende sanitarie locali interessate per la predisposizione e la diretta realizzazione di progetti terapeutici riabilitativi a favore di persone con disturbo mentale. 11. È autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di euro 400.000 per la realizzazione di attività finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo, a favore di persone con provvedimenti penali detentivi e/o in esecuzione penale esterna, gestite da organizzazioni ONLUS, in raccordo con gli uffici regionali dell’Esecuzione penale esterna, il Centro giustizia minorile e le rispettive Magistrature di sorveglianza (UPB S12.068). 12. Al fine di accelerare le procedure di approvazione delle opere di edilizia sanitaria e di accrescere la capacità di spesa, le funzioni del Comitato tecnico regionale sanitario, previste dalla lettera c) dell’articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1962, n. 18 (Abrogazione della legge regionale 2 febbraio 1950, n. l, e istituzione del Comitato tecnico regionale sanitario), sono attribuite, in relazione al valore dei progetti, rispettivamente, alla sezione competente per materia del Comitato tecnico amministrativo regionale e al Comitato tecnico amministrativo provinciale di cui agli articoli 13 e 18 della legge regionale n. 24 del 1987. La legge regionale n. 18 del 1962 è abrogata. 13. Al fine di garantire il completamento di interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico che risultano incompiuti e a rischio di degrado, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa complessiva di euro 66.000.000. Il relativo programma di intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, tenuto conto di criteri di urgenza, ai sensi della lettera i) dell’articolo 4, della legge regionale n. 1 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni (UPB S12.029). ARTICOLO 10 Disposizioni in materia di trasporti
1. A valere sullo stanziamento recato dall’UPB S13.021 una quota, per un importo fino ad euro 10.100.000, è destinata alla copertura degli oneri derivanti dai rinnovi del CCNL del trasporto pubblico locale. 2. Al fine del potenziamento del servizio di trasporto finalizzato all’abbattimento della dispersione scolastica nelle scuole superiori, è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 3.000.000 (UPB S13.021). 3. È autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 1.332.000 per la copertura degli oneri derivanti dalla liquidazione della Porto Terminal Mediterraneo Spa (PTM) (UPB S13.015).
Capo III Disposizioni in materia di personale ARTICOLO 11 Contrattazione collettiva e contenimento della spesa
1. Ai fini di quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), l’ammontare massimo delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva relativa al biennio economico 2006-2007, nell’ambito del quadriennio contrattuale 2006-2009, è determinato in euro 16.071.000, con il limite di spesa a regime di euro 10.744.000. La spesa, quantificata per l’anno 2006 in euro 5.327.000 ed in euro 10.744.000 per gli anni successivi, grava sulla UPB S03.005. 2. Gli enti soggetti all’applicazione della predetta legge regionale n. 31 del 1998 con oneri contrattuali a carico dei propri bilanci provvedono all’iscrizione delle relative somme in conformità al disposto del comma 1.
Capo IV Disposizioni diverse ARTICOLO 12 Disposizioni varie
1. Per le finalità di cui al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale n. 3 del 2003, relative all’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, è autorizzata una spesa annua valutata in euro 300.000 (UPB S01.022). 2. Per la redazione ed il funzionamento del sito internet istituzionale della Regione è autorizzata una spesa valutata in annui euro 200.000 (UPB S01.054). 3. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2005 è autorizzata, nell’anno 2006, la spesa di euro 13.000.000; per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S03.089). 4. Per le finalità di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 7 del 2005 (legge finanziaria 2005), relative al riordino del patrimonio immobiliare, è autorizzata, nell’anno 2006, l’ulteriore spesa di euro 200.000 (UPB S04.035). ARTICOLO 13 Copertura finanziaria
1. Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d’entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2006-2007-2008 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi. ARTICOLO 14 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 24 febbraio 2006
Soru
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