Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Liguria

Indietro
Legge regionale 24.01.2006, n. 1
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006
 
Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA la seguente legge:


TITOLO I
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ONERI DEL PERSONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRIGENZA ED ALTRO PERSONALE

ARTICOLO 1
(Comando di dirigenti del ruolo sanitario)

1. Al fine di rispondere alle esigenze di monitoraggio e controllo delle risorse assegnate al sistema sanitario regionale possono essere istituite strutture dirigenziali temporanee in eccedenza rispetto a quelle istituibili in base alla dotazione organica dei dirigenti della Regione Liguria.
2. Le strutture di cui al comma 1 sono coperte mediante comando di dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al di fuori della predetta dotazione organica come risulta determinata alla data di entrata in vigore della presente legge ed in misura non superiore al 5 per cento della dotazione stessa.
3. Per ciascuna posizione dirigenziale istituita ai sensi del comma 1 il comando ha durata massima di tre anni prorogabili una sola volta per altri tre anni. Il comando deve essere confermato entro tre mesi dall’inizio della nuova legislatura e, in caso contrario, cessa allo scadere di tale termine.
4. Le Amministrazioni di provenienza dei dirigenti comandati ai sensi dei commi 2 e 3, per tutta la durata del comando, non possono coprire il corrispondente numero di posti dirigenziali.
5. Durante il periodo di comando ai dirigenti di cui ai commi 2, 3 e 4 compete esclusivamente l’integrale trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto per le funzioni che essi svolgerebbero presso l’Amministrazione di provenienza adeguato nel tempo sulla base degli incrementi contrattuali. La Regione Liguria rimborsa i trattamenti che spetterebbero qualora i dirigenti interessati continuassero a prestare servizio presso tale amministrazione.
6. Le somme rimborsate ai sensi del comma 5 non sono imputate sul fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dipendenti della Regione Liguria.
7. I dirigenti del ruolo sanitario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato già in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge sono preposti alle strutture di cui al comma 1 con le modalità e nei limiti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

ARTICOLO 2
(Attribuzione temporanea di mansioni dirigenziali)

1. Per rispondere a particolari e motivate esigenze organizzative nonché nel rispetto delle compatibilità economiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia di spesa del personale, possono essere attribuite in via temporanea le mansioni proprie della qualifica di dirigente a personale di categoria D, dipendente dalla Regione Liguria con rapporto di lavoro a tempo pieno indeterminato, titolare di incarico di posizione organizzativa comunque denominata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed in possesso dei requisiti per accedere alla dirigenza nei seguenti casi:
a) nel caso di posizione dirigenziale vacante, per un periodo non superiore a dodici mesi, prorogabile fino a trentasei mesi qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante;
b) nell’ambito della posizione dirigenziale a cui è formalmente assegnato il dipendente, nel caso di sostituzione del dirigente preposto alla posizione stessa ed assente per un periodo minimo di tre mesi con diritto alla conservazione del posto, ad esclusione dell’assenza per ferie.
2. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 1 è disposto dal Segretario Generale:
a) della Giunta regionale d’intesa con il Direttore Generale competente per materia di personale su proposta di ciascun Direttore Generale;
b) del Consiglio regionale su proposta del Direttore Generale del Dipartimento del Consiglio regionale.
3. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori:
a) conserva il trattamento economico in godimento con esclusione della retribuzione di posizione e di risultato prevista per gli incarichi di posizione organizzativa comunque denominati dai contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) percepisce la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l’area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all’incarico attribuito;
c) al termine dell’assegnazione è nuovamente preposto all’incarico di posizione organizzativa di cui era precedentemente titolare.
4. Eventuali ulteriori modalità attuative sono disposte dal Direttore Generale competente in materia di personale.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo resta ferma la disciplina dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche).

ARTICOLO 3
(Disposizioni in materia di rapporti di lavoro)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto divieto agli Enti del settore regionale allargato di disporre il trattenimento in servizio del personale oltre il compimento dell’età prevista dalle vigenti disposizioni dei rispettivi ordinamenti per il collocamento a riposo dei dipendenti. Il personale trattenuto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge cessa dal rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2006.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 è fatto altresì divieto ai soggetti di cui al comma 1 di attribuire incarichi di studio, ricerca e consulenza al personale dipendente a tempo indeterminato entro cinque anni dalla cessazione dal servizio a qualunque titolo.

CAPO II
DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO

ARTICOLO 4
(Funzioni di supporto)

1. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori regionali si avvalgono di personale regionale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità che svolge funzioni di segreteria nel numero massimo di tre unità per ciascuno.
2. Per remunerare le funzioni svolte dal personale di cui al comma 1 è costituito uno specifico fondo composto:
a) da un importo corrispondente alle somme erogate nell’anno 2005 al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per corrispondere i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi;
b) dai compensi spettanti su base annua al personale che svolge le medesime funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge per remunerare il lavoro straordinario ed altre competenze accessorie comunque denominate diverse da quelle indicate nella lettera a). Per tale somma è operata una contestuale riduzione sui fondi previsti dalla vigente contrattazione collettiva;
c) da un incremento percentualmente analogo a quello delle risorse previste dalla contrattazione collettiva integrativa decentrata per le finalità di cui alla lettera a). L’incremento è definito dalla Giunta regionale previo confronto con i soggetti sindacali con periodicità corrispondente a tale contrattazione.
3. A valere sul fondo istituito ai sensi del comma 2 e con riduzioni proporzionali in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, al personale di cui al comma 1 è corrisposta un’indennità forfettizzata omnicomprensiva e sostitutiva di compenso per lavoro straordinario, compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, ed altre competenze accessorie finalizzate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività comunque denominate ad eccezione del trattamento di trasferta. In sede di applicazione del comma 5 tale indennità è differenziata in relazione alla categoria di appartenenza, alle funzioni svolte, alla presenza in servizio, agli esiti del processo di valutazione.
4. Il personale a cui è corrisposta l’indennità di cui ai commi 2 e 3 è tenuto ad espletare servizio fermi restando i limiti complessivi previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali anche per le ore eccedenti quelle contrattualmente previste escludendo ogni forma di recupero o compensazione previsti per il lavoro straordinario e, se richiesto, anche nelle giornate feriali non lavorative, festive infrasettimanali e festive escludendo ogni ulteriore maggiorazione retributiva.
5. Il Direttore generale competente in materia di personale, previa concertazione, determina le modalità di corresponsione dell’indennità prevista dal comma 3 nonché ogni altro conseguente aspetto attuativo.
6. Il presente articolo si applica anche al personale addetto alle funzioni di autista a disposizione dei soggetti indicati al comma 1.

ARTICOLO 5
(Esodo del personale non dirigente)

1. Allo scopo di pervenire ad una riduzione della dotazione organica e ad un conseguente risparmio della spesa del personale, nell’attesa della definizione di analogo istituto da parte della contrattazione collettiva nazionale di lavoro, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali corrispondono un’indennità al personale non dirigente che cessa volontariamente dal servizio nell’ambito del periodo temporale di applicazione e del limite delle risorse determinati dalla Giunta regionale e dalle altre amministrazioni con gli atti previsti dai propri ordinamenti.
2. L’indennità di cui al comma 1 è variabile sino ad un massimo di 24 mensilità determinate in misura pari allo stipendio tabellare della posizione economica.
3. A seguito dell’applicazione dei commi 1 e 2 la copertura, anche mediante mobilità, dei posti resisi vacanti può avvenire solo dopo l’accertamento del recupero della spesa corrispondente alla somma erogata.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni previste da ciascun ente per la risoluzione consensuale dei dirigenti compatibili con l’istituto introdotto dal comma 1 sostituendo ogni riferimento alla dirigenza con il personale del comparto.
5. Allo scadere dei termini entro cui si applica l’istituto di cui ai commi precedenti sono ridotte in via definitiva le dotazioni organiche in misura pari al 10 per cento dell’onere dei corrispondenti posti nella medesima dotazione occupati dal personale cessato.

ARTICOLO 6
(Trattamento di trasferta)

1. Ai dirigenti generali che si recano in trasferta per attività istituzionali connesse all’esercizio delle deleghe dell’Amministratore di riferimento compete esclusivamente il rimborso delle spese secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 (testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali) con esclusione della diaria e di ogni altra indennità o compenso rapportato alla durata della trasferta.

CAPO III
ALTRE DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

ARTICOLO 7
(Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 1996 n. 15)

1. L’articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996 n. 15 (norme sull’assunzione agli impieghi regionali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:
“Articolo 7
(Costituzione delle commissioni esaminatrici)
1. Le Commissioni esaminatrici dei concorsi e delle procedure selettive sono nominate dal Direttore generale competente in materia di personale.
2. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alla dirigenza ed alla categoria D sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: magistrati in attività o quiescenza, docenti universitari esperti in materie attinenti al concorso, esperti degli ordini professionali iscritti agli albi in discipline attinenti alle prove concorsuali, dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza con almeno cinque anni di anzianità di servizio a tempo indeterminato, in possesso di diploma di laurea in materie attinenti a quelle previste dal bando di concorso.
3. Le Commissioni esaminatrici per l’accesso alle categorie A, B e C sono composte da tre esperti individuati in relazione alle materie oggetto delle prove di concorso o selezione, di cui uno con funzioni di presidente, scelti tra una o più delle seguenti categorie: dirigenti generali e dirigenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni anche in quiescenza, dipendenti regionali o di altre Pubbliche Amministrazioni di categoria non inferiore a quella messa a concorso.
4. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale a tempo indeterminato inquadrato nella categoria C o D.
5. Se l’assenza o l’impedimento, anche giustificati, di un componente della Commissione determina il rinvio di tre sedute consecutive, si provvede alla sua sostituzione con le modalità di nomina previste ai commi 2 e 3.
6. La sostituzione di uno o più componenti della Commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.
7. Le Commissioni giudicatrici dei corsi-concorsi sono integrate da un docente del corso nominato ai sensi dei commi precedenti.
8. Alle Commissioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere aggregati fino ad un massimo di tre componenti aggiunti per gli esami di lingua straniera e per specifiche materie.
9. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici di concorso e, se nominati, devono dimettersi, coloro che risultano incompatibili in base alla normativa vigente.”.
2. Gli articoli 8, 9, 10, 15 comma 6 bis, 16 comma 3 della l.r. 15/1996 sono abrogati.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali e selettive bandite prima dell’entrata in vigore della presente legge, e per le quali non sia ancora costituita la relativa commissione esaminatrice, nonché alle procedure di assunzione a tempo determinato già avviate.

ARTICOLO 8
(Stabilizzazione dei rapporti di lavoro)

1. La Regione Liguria bandisce concorsi per la copertura dei posti vacanti nella propria dotazione organica del personale non dirigente riservati a ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a partecipare ai concorsi a condizione che prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I concorsi di cui al comma 1 devono essere banditi entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 9
(Riserva di posti nei concorsi pubblici)

1. Nei concorsi pubblici indetti dalla Regione Liguria per il personale non dirigente è prevista una riserva di posti fino alla concorrenza del limite massimo percentuale previsto dalla vigente normativa a favore di ex lavoratori socialmente utili (L.S.U.) ed a soggetti inseriti con contratto di fornitura di lavoro temporaneo e/o somministrazione di lavoro.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto alla riserva purché prestino attività lavorativa presso la Regione Liguria alla data di entrata in vigore della presente legge ed abbiano almeno un biennio di attività maturato nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L’applicazione di tale riserva, fatte salve prioritariamente le restanti riserve di legge, avviene seguendo l’ordine di graduatoria riportato dai singoli soggetti aventi diritto.
4. Il presente articolo si applica esclusivamente ai concorsi pubblici banditi entro e non oltre due anni dall’entrata in vigore della presente legge.
5. In attesa che vengano espletate le procedure di cui al comma 1 ed al fine di soddisfare esigenze organizzative degli uffici regionali le convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 (revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997 n. 196) e successive modificazioni ed integrazioni proseguono sino al 31 dicembre 2008.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

ARTICOLO 10
(Modificazioni all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa regionale per beni e servizi, il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999 n. 12 (norme sui procedimenti contrattuali regionali) è sostituito dal seguente:
“3. Si può procedere a trattativa privata previo esperimento di una gara ufficiosa, al di sotto delle soglie economiche fissate dalla legislazione comunitaria, fatte salve le competenze e i limiti di spesa attribuiti all’Economo della Giunta regionale. A tal fine le forniture o i servizi non devono essere artificiosamente separati o scorporati e l’ammontare dei contratti di durata viene determinato dal prezzo complessivo per l’intera durata del contratto.
Si può procedere altresì a trattativa privata nei seguenti casi:
a) risoluzione del contratto per inadempimento del contraente o di altre cause di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero per la sopravvenienza di cause ostative di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 (disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia);
b) quando in una precedente gara esperita con le procedure di cui al comma 1 non siano pervenute richieste di invito ovvero non siano state presentate offerte ovvero le offerte pervenute non siano state ritenute valide purché le condizioni dell’appalto non vengano sostanzialmente modificate;
c) quando l’urgenza, determinata da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all’Amministrazione, non consenta il ricorso alle procedure di cui al comma 1;
d) in caso di cessazione di un rapporto contrattuale in seguito a sentenza passata in giudicato, nelle more della stipulazione di un nuovo contratto a seguito di procedure espletate ai sensi delle vigenti normative e qualora ricorrano oggettive condizioni di opportunità e convenienza per negoziare con un soggetto predeterminato;
e) quando si debba procedere all’acquisizione di beni o servizi forniti da un unico produttore o di oggetti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca o di studio;
f) quando si debba procedere all’acquisizione di macchine o strumenti di precisione che possono essere forniti con i requisiti richiesti da una sola impresa;
g) quando si debba procedere all’acquisizione di prodotti o di servizi che per particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva non possano che essere affidate ad un determinato fornitore;
h) per forniture complementari di beni e servizi, non superiori al 50 per cento dell’importo iniziale, acquisite entro un triennio dalla stipula del precedente contratto dalla medesima impresa, destinate al rinnovo parziale o all’ampliamento di precedenti forniture o servizi, qualora il cambiamento del fornitore comporti un’acquisizione in tutto o in parte incompatibile con quanto già acquisito dall’Amministrazione;
i) per l’acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratto scaduto e nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
j) per l’affidamento di prestazioni di servizi, con esclusione degli incarichi di consulenza, ad enti, società ed organismi cui la Regione partecipa direttamente o tramite società partecipate, a enti pubblici o ad organizzazioni senza scopo di lucro;
k) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa direttamente l’attività commerciale, oppure da un curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista dalla legislazione vigente.”.
2. Per assicurare maggiore partecipazione e concorrenzialità alle procedure a trattativa privata, al comma 4 dell’articolo 3 della l.r. 12/1999 le parole: “di almeno tre imprese salvi i casi previsti dal comma 3, lettere d), e), f), g) e h)” sono sostituite dalle seguenti: “di almeno cinque imprese salvo i casi previsti dal comma 3 lettere d), e), f), g), h), i), j) e k)”.

ARTICOLO 11
(Inserimento di articolo nella l.r.12/1999)

1. Allo scopo di conseguire economie nell’acquisizione e nella gestione di immobili regionali, dopo l’articolo 3 della l.r. 12/1999 n. 12 è inserito il seguente:
“Articolo 3 bis(Gestione immobiliare)
1. Qualora non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c) della l. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni ed in presenza di motivate esigenze di carattere tecnico ed economico, la manutenzione degli impianti a servizio delle sedi regionali può essere affidata alle amministrazioni condominiali degli stabili in cui sono ubicate, previa garanzia da parte dell’amministratore del rispetto delle normative vigenti in materia di qualificazione dell’impresa esecutrice, di sicurezza degli ambienti di lavoro e tutela dei lavoratori, nonché in materia di tenuta della contabilità lavori.
2. Per l’acquisto o la locazione di immobili da destinare a sedi di uffici o servizi regionali, si procede con atti di diritto privato.
3. La ricerca e la selezione di immobili è effettuata tramite consultazione di più soggetti professionalmente operanti nel campo immobiliare o con la pubblicazione di annunci su quotidiani aventi particolare diffusione nel territorio in cui avviene la ricerca.
4. Nessun impegno od obbligo deriva all’Amministrazione regionale dalla richiesta di proposte, dalla presentazione e dall’esame delle stesse.
5. La congruità del prezzo di acquisto o del canone di locazione viene valutata dai competenti uffici regionali, che possono anche avvalersi di enti statali, di enti o società regionali ovvero in subordine di altri esperti e consulenti esterni.”.

ARTICOLO 12
(Modificazioni all’articolo 5 della l.r. 12/1999)

1. Al fine di concorrere all’adeguamento dei sistemi informativi e consentire la riduzione di spesa per l’acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione, dopo il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 12/1999 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le procedure concorsuali previste dal titolo I della presente legge possono essere espletate mediante gare telematiche così come disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002 n. 101 (regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi).
2 ter. L’espletamento di gare telematiche per l’acquisizione di beni o servizi di importo non superiore alle soglie comunitarie avviene mediante la procedura di abilitazione prevista dal d.P.R. 101/2002 (bando di abilitazione) e il successivo e conseguente interpello delle ditte inserite nell’apposito elenco fornitori e prestatori di servizi la cui tenuta è disciplinata con provvedimento del Direttore generale competente.”.

ARTICOLO 13
(Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 12/1999)

1. L’articolo 7 della l.r. 12/1999 è sostituito dal seguente:
“Articolo 7 (Consulenze e incarichi professionali)
1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non compresi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 5 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l’esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell’impossibilità di prestare la propria opera.
2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l’oggetto dell’incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant’altro necessario a definire i contenuti dell’apporto professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali di importo netto superiore a 100.000 euro, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell’incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità.
4. Per gli incarichi di progettazione di importo inferiore ad euro 100.000,00, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, per quanto di rispettiva competenza, stabiliscono idonee procedure di selezione nel rispetto comunque dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, determinando preventivamente i criteri di scelta e affidamento dell’incarico, previa adeguata pubblicità da inserire su un quotidiano a diffusione regionale e nel sito Internet della Regione.
5. Per i medesimi incarichi di importo superiore ad euro 100.000,00, si procederà nel rispetto degli articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554 (regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni).
6. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie economiche indicate dalla normativa comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
7. I provvedimenti relativi alle consulenze e agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall’adozione, al Consiglio regionale e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.”.

ARTICOLO 14
(Integrazioni all’articolo 15 della l.r. 12/1999)

1. Al fine di contenere gli oneri derivanti da particolari esigenze organizzative e nel rispetto delle compatibilità economiche in materia di spesa del personale, al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 12/1999, dopo le parole “i dirigenti”, sono inserite le seguenti: “o i dipendenti di categoria D”.
2. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r.12/1999, dopo le parole “i dirigenti”, sono inserite le seguenti: “o i dipendenti di categoria D”.

TITOLO III
DISPOSIZIONI DIVERSE

ARTICOLO 15
(Disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

1. Per l’anno 2006, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 (attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30), la regolamentazione dei profili formativi e della formazione dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata dall’intesa stipulata dalla Regione Liguria con le Associazioni dei Datori e dei Prestatori di Lavoro in data 9 luglio 2004 nonché dal protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria sottoscritto in data 24 novembre 2004.

ARTICOLO 16
(Abrogazione di norme)

1. Nella denominazione del Titolo III nonché all’articolo 8 comma 1 ed all’articolo 11 comma 1 della legge regionale 16 aprile 2004 n. 9 (testo unico degli interventi regionali per l’affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana) la parola “sessantesimo” è abrogata.
2. L’articolo 9 nonché i commi 1 e 3 dell’articolo 10 della legge regionale 9/2004 sono abrogati.
3. Al comma 2 dell’articolo 10 le parole da “mettendo i relativi fondi” a “articolo 8 comma 2” sono soppresse.

ARTICOLO 17
(Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29)

1. All’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 29 (attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della memoria del martirio e dell’esodo dei Giuliani e Dalmati) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
“1 bis. A decorrere dall’anno finanziario 2006 gli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge trovano copertura nell’U.P.B.
1.102 “Spese per l’attività di governo” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
1 ter Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 29/2004 è abrogato.

ARTICOLO 18
(Certificazione dell’idoneità fisica dei volontari antincendio boschivo e protezione civile)

1. Le Aziende Sanitarie Liguri erogano, senza oneri a carico degli interessati, le visite e le prestazioni diagnostiche richieste, ai fini della valutazione dell’idoneità dei volontari antincendio boschivo e protezione civile, previste dalla normativa vigente e dai piani e programmi di settore.
2. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva le disposizioni per regolamentare l’accesso dei volontari antincendio boschivo e di protezione civile alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.
3. I Comuni, gli Enti delegati di cui alla legge regionale 19 aprile 1996 n. 20 (riordino delle Comunità Montane) e le Organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato), comunicano alla Regione, secondo le disposizioni di cui al comma 2, i nominativi dei volontari delle proprie unità di intervento e gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato che devono essere sottoposti alle visite ed alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1.
4. Possono accedere alle visite e alle prestazioni diagnostiche di cui al comma 1 i volontari iscritti da almeno due mesi ad una delle unità di intervento, gruppi comunali ed organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 15/1992, che svolgono le attività di cui alla legge regionale 28 gennaio 1997 n. 6 (organizzazione della struttura operativa di intervento per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi) e alla legge regionale 17 febbraio 2000 n. 9 (adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile ed antincendio), nel rispetto delle disposizioni organizzative ed operative dettate dalla norme e dai piani e programmi di settore.

ARTICOLO 19
(Disposizioni su procedimenti sanzionatori relativi all’articolo 21 del d.P.R. 236/1998)

1. I procedimenti sanzionatori di competenza della Regione di cui all’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 236 (attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’articolo 15 della legge 16 aprile 1987 n. 183) in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono archiviati qualora abbiano ad oggetto il superamento di valori di parametri che, in base al decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive modificazioni, non costituiscono più fattispecie sanzionabili.

ARTICOLO 20
(Modifiche all’articolo 2, comma 4 e all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14)

1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 2, comma 4 e dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2002 n. 14 (interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie) sono determinati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge.

ARTICOLO 21
(Modifica all’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16)

1. Per l’anno 2006 i termini previsti dall’articolo 3, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2004 n. 16 (interventi regionali per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e da
Enti religiosi che svolgono attività similari) sono determinati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’approvazione della presente legge.

ARTICOLO 22
(Dichiarazione d’urgenza)

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Formula Finale:
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 24 gennaio 2006
IL PRESIDENTE
Claudio Burlando


STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
Formulario degli atti notarili 2014
A. Avanzini, L. Iberati, A. Lovato, UTET Giuridica, 2014
Il formulario soddisfa le esigenze pratiche del notaio, poiché consente di individuare, mediante una ...
     Tutti i LIBRI >