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NORMATIVA
Normativa regionale - Lazio

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Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 25
Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio
 
Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale Promulga la seguente legge ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Lazio riconosce e tutela le attività educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro intendono realizzare nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari mediante l’attivazione di campeggi e soggiorni sul territorio regionale. 2. Le attività disciplinate dalla presente legge non si considerano attività di campeggio e di soggiorno ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico regionale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche) e successive modifiche e dei regolamenti regionali 24 ottobre 2008, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modifiche e 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta) e successive modifiche. ARTICOLO 2 (Campo di applicazione) 1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all’articolo 1 svolgono le proprie attività anche mediante la realizzazione di soggiorni e campeggi a scopo socio-educativo e didattico quali: a) soggiorno in accantonamento; b) soggiorno in area attrezzata; c) campeggio autorganizzato; d) campeggio mobile-itinerante. ARTICOLO 3 (Soggiorno in accantonamento) 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni. 2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo accolgono un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e sono servite da strade che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso. ARTICOLO 4 (Soggiorno in area attrezzata) 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati presso complessi ricettivi all’aperto costituiti anche da strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non superiore a venti giorni. 2. Questo tipo di soggiorno prevede l’allestimento di strutture atte ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacità ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed è servito da vie di accesso che consentano l’intervento ai mezzi di soccorso. 3. E’ consentito inoltre l’utilizzo temporaneo di strutture e di servizi fissi preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal soggiorno. ARTICOLO 5 (Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni in accantonamento e in area attrezzata) 1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando: a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno; b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto; c) l’assenso del proprietario dell’area; d) la tipologia del soggiorno; e) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l’attività di soggiorno può essere iniziata. 3. Se la durata del soggiorno è inferiore a quattro giorni è sufficiente presentare entro settantadue ore dall’inizio dell’attività di soggiorno una comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, indicando quanto riportato nel comma 1, lettera a) e il numero di persone presenti previsto. 4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al soggiorno di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti. ARTICOLO 6 (Campeggio autorganizzato) 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi autorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni. ARTICOLO 7 (Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autorganizzati) 1. Per lo svolgimento dei campeggi autorganizzati si presenta comunicazione scritta al Sindaco del comune competente per territorio, secondo il modello predisposto dalle competenti strutture regionali, indicando: a) le generalità di uno o più responsabili delle associazioni o delle organizzazioni, o di persone maggiorenni da loro espressamente delegate, presenti per tutta la durata del campeggio; b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto; c) la zona prescelta, che non deve essere interdetta all’accesso da idonea segnaletica; d) l’assenso del proprietario del terreno, dimostrabile a richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso esclusivo e di proprietà privata; e) la tipologia del campeggio; f) l’avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti per territorio e alle autorità sanitarie locali. 2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lettera a), l’attività di campeggio può essere iniziata. 3. Se la durata del campeggio autorganizzato è inferiore a quattro giorni si applica l’articolo 5, comma 3 e le associazioni o organizzazioni rispettano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, lettere b) e d). 4. Ai responsabili di cui al comma 1, lettera a), nel caso di partecipanti al campeggio di età inferiore ai diciotto anni, è fornita apposita autorizzazione scritta in carta semplice, completa di documentazione sanitaria, relativa a ciascun partecipante, da parte di uno dei genitori o di chi esercita la potestà dei genitori, da esibire a eventuale richiesta delle autorità competenti. ARTICOLO 8 (Campeggio mobile-itinerante) 1. Ai fini della presente legge sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. 2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si rispettano le seguenti disposizioni: a) i gruppi sono accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall’associazione organizzatrice secondo le modalità da questa previste; b) per la sosta su aree espressamente individuate in uso esclusivo e di proprietà privata occorre il preventivo assenso del legittimo possessore; c) le attrezzature per il campeggio sono installate e rimosse nell’arco delle quarantotto ore consecutive senza arrecare danni all’ambiente; d) non si fa uso di fuochi in aree non attrezzate da apposite piazzole o manufatti fissi o rimovibili, ovvero a distanza inferiore a quella prevista dalla normativa di legge. ARTICOLO 9 (Attività nelle aree naturali protette regionali) 1. Le attività di cui all’articolo 2 che si svolgono all’interno del territorio di aree naturali protette regionali si attengono anche alle disposizioni previste dai rispettivi regolamenti. 2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 5 e 7, ne trasmette copia al legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area naturale protetta regionale, che rilascia apposito nulla osta ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche. 3. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette regionali possono individuare aree da destinare ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge. ARTICOLO 10 (Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio) 1. La Regione concede contributi, secondo i criteri generali predeterminati da apposita deliberazione della Giunta regionale, per la realizzazione di opere sostenibili di utilità sociale e ambientale a: a) associazioni ed organizzazioni educative che presentino i seguenti requisiti: 1) abbiano come oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalità culturali ed educative che possono essere perseguite attraverso l’esercizio delle attività di soggiorno e campeggio previste nella presente legge; 2) siano operanti da almeno cinque anni; 3) abbiano una significativa presenza sul territorio della Regione; 4) siano iscritte al registro regionale da istituire presso la competente direzione regionale, secondo criteri e modalità definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia. b) enti pubblici quali, tra l’altro, comuni, comunità montane ed enti di gestione delle aree naturali protette; c) privati possessori di strutture e spazi da destinare allo scopo della presente legge. 2. Ai fini della presente legge, sono considerati opere sostenibili di utilità sociale e ambientale: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b); b) la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l’accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati esclusivamente a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all’articolo 13, comma 4. ARTICOLO 11 (Presentazione delle domande di contributo) 1. Ai fini dell’assegnazione dei contributi, i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1 presentano domanda al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, allegando la seguente documentazione: a) planimetria dell’area e degli eventuali edifici o strutture presenti; b) relazione tecnica contenente la descrizione delle opere che si intendono realizzare, il termine previsto per l’ultimazione dei lavori, il preventivo di spesa ed una dichiarazione attestante la coerenza della destinazione urbanistica secondo quanto disposto dall’articolo 13; c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria; d) qualora si tratti di soggetto di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), dichiarazione con cui il proprietario acconsente all’intervento e accetta i vincoli giuridici che ne derivano, compreso il vincolo di destinazione di cui all’articolo 13. ARTICOLO 12 (Modalità di concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto dei contributi che prevede i soggetti beneficiari, le opere e le spese ammesse a finanziamento, l’ammontare del contributo e i tempi di realizzazione. 2. Il contributo regionale può essere concesso entro il limite del 70 per cento della spesa ammessa, anche nel caso in cui le opere siano già iniziate, ove necessario per assicurare il completamento delle stesse. 3. Alla liquidazione del 50 per cento del contributo approvato si provvede entro sessanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento; il saldo viene erogato a presentazione di idonea documentazione delle opere eseguite e delle spese sostenute. 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 comporta la decadenza e revoca dei benefici concessi. ARTICOLO 13 (Vincolo di destinazione) 1. Le aree e gli edifici che beneficiano dei contributi di cui all’articolo 10 sono destinati ad un uso coerente con le attività oggetto della presente legge per almeno sei mesi l’anno e per un periodo non inferiore a quindici anni dalla data di assegnazione del contributo. A tal fine tali aree ed edifici sono inseriti in un apposito elenco regionale a disposizione delle associazioni. 2. Il mancato adempimento di quanto previsto dal comma 1 comporta la revoca dei benefici concessi ed il recupero del contributo erogato dalla Regione. In sede di approvazione del regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati, tra l’altro, le modalità ed i criteri di recupero del contributo e di irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura variabile da 1.000,00 euro a 5.000,00 euro. 3. La Regione effettua con scadenza semestrale i controlli relativi al rispetto di quanto disposto al comma 1. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità attraverso le quali la Regione effettua i controlli di cui al comma 3. ARTICOLO 14 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito dell’UPB E33, di un apposito capitolo denominato “Contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale - parte corrente”, con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro e, nell’ambito dell’UPB E34, di un apposito capitolo denominato “Contributi per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale - parte capitale” con uno stanziamento, per l’esercizio finanziario 2009, pari a 100.000,00 euro. 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E33, al prelevamento di pari importo dal capitolo T21501 e, per il capitolo istituito nell’ambito dell’UPB E34, al prelevamento di pari importo dal capitolo T22501. Formula Finale: La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 ottobre 2009 Marrazzo


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